"TESTO UNICO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE"
Attuazione della
delega conferita dall’art.1, comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge
23 agosto 2004, n. 243.
(Schema di Decreto
Legislativo definitivamente approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta
del 24.11.2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e
87 della Costituzione;
Visto l’articolo 1, comma
1, lettera c) e comma 2, lettere e), h), i), l) e v) della legge 23 agosto
2004, n. 243, recante "Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo
nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di
previdenza ed assistenza obbligatoria";
Visto il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante "Disciplina delle forme
pensionistiche complementari, a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera v),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio
2005;
Acquisiti i pareri delle
Commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Il presente decreto
legislativo disciplina le forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti
pensionistici complementari del sistema obbligatorio, ivi compresi quelli
gestiti dagli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di assicurare più elevati
livelli di copertura previdenziale.
2. L’adesione alle forme
pensionistiche complementari disciplinate dal presente decreto è libera e
volontaria.
3. Ai fini del presente
decreto s’intendono per:
a) "forme pensionistiche
complementari collettive": le forme di cui agli articoli 3, comma
1, lettere da a) a h), e 12 del presente decreto che hanno ottenuto
l’autorizzazione all’esercizio dell’attività da parte della COVIP e di cui
all’articolo 20 iscritte all’apposito albo, alle quali è possibile aderire
collettivamente o individualmente e con l’apporto di quote del trattamento di
fine rapporto;
b) "forme pensionistiche
complementari individuali": le forme di cui all’articolo 13 che hanno ottenuto
l’approvazione del regolamento da parte della COVIP alle quali è possibile
destinare quote del trattamento di fine rapporto;
c) "COVIP": la Commissione
di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari istituita ai sensi
dell’articolo 18 del presente decreto, di seguito definita "COVIP";
d) "TFR": il trattamento di
fine rapporto;
e) "TUIR": il testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le forme
pensionistiche complementari sono attuate mediante la costituzione, ai sensi
dell’articolo 4, di appositi fondi, o di patrimoni separati, la cui
denominazione deve contenere l'indicazione di "fondo pensione", la
quale non può essere utilizzata da altri soggetti.
Art. 2
Destinatari
1. Alle forme
pensionistiche complementari possono aderire in modo individuale o collettivo:
a) i lavoratori dipendenti, sia
privati sia pubblici, anche secondo il criterio di appartenenza alla medesima
impresa, ente, gruppo di imprese, categoria, comparto o raggruppamento, anche
territorialmente delimitato, o diversa organizzazione di lavoro e produttiva,
ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste
dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
b) i lavoratori autonomi e i liberi
professionisti, anche organizzati per aree professionali e per territorio;
c) i soci lavoratori di cooperative,
anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate;
d) i soggetti destinatari del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo
ivi previsto.
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente decreto possono essere istituite:
a) per i soggetti di cui al comma 1,
lettere a), c) e d), esclusivamente forme pensionistiche
complementari in regime di contribuzione definita;
b) per i soggetti di cui al comma 1,
lettera b), anche forme pensionistiche complementari in regime di
prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata con
riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
Art. 3
Istituzione delle forme pensionistiche complementari
1. Le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite da:
a) contratti e accordi collettivi,
anche aziendali, limitatamente, per questi ultimi, anche ai soli soggetti o
lavoratori firmatari degli stessi, ovvero, in mancanza, accordi fra lavoratori,
promossi da sindacati firmatari di contratti collettivi nazionali di lavoro;
accordi, anche interaziendali per gli appartenenti alla categoria dei quadri,
promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali rappresentative della
categoria membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
b) accordi fra lavoratori autonomi o
fra liberi professionisti, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo
almeno regionale;
c) regolamenti di enti o aziende, i
cui rapporti di lavoro non siano disciplinati da contratti o accordi
collettivi, anche aziendali;
d) le regioni, le quali
disciplinano il funzionamento di tali forme pensionistiche complementari con
legge regionale nel rispetto della normativa nazionale in materia;
e) accordi fra soci lavoratori di
cooperative, promossi da associazioni nazionali di rappresentanza del movimento
cooperativo legalmente riconosciute;
f) accordi tra soggetti destinatari
del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi anche da loro
sindacati o associazioni di rilievo almeno regionale;
g) gli enti di diritto privato di
cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103,
con l’obbligo della gestione separata, sia direttamente sia secondo le
disposizioni di cui alle lettere a) e b);
h) i soggetti di cui all’articolo
6, comma 1, limitatamente ai fondi pensione aperti di cui all’articolo 12;
i) i soggetti di cui all’articolo 13,
limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali.
2. Per il personale
dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le forme pensionistiche
complementari possono essere istituite mediante i contratti collettivi di cui
al titolo III del medesimo decreto legislativo. Per il personale dipendente di
cui all’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo le forme
pensionistiche complementari possono essere istituite secondo le norme dei
rispettivi ordinamenti, ovvero, in mancanza, mediante accordi tra i dipendenti
stessi promossi da loro associazioni.
3. Le fonti istitutive
delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità di
partecipazione garantendo la libertà di adesione individuale.
Art. 4
Costituzione dei fondi pensione ed autorizzazione
all’esercizio
1. I fondi pensione sono
costituiti:
a) come soggetti giuridici, di natura
associativa ai sensi dell’articolo 36 del codice civile, distinti dai soggetti
promotori dell’iniziativa;
b) come soggetti dotati di
personalità giuridica; in tal caso, in deroga alle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il riconoscimento della
personalità giuridica consegue al provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività adottato dalla COVIP; per tali fondi pensione, la COVIP cura la
tenuta del registro delle persone giuridiche e provvede ai relativi
adempimenti.
2. I fondi pensione
istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere g), h) e i),
possono essere costituiti altresì nell'ambito della singola società o del
singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un
patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima
società od ente, con gli effetti di cui all’articolo 2117 del codice civile.
3. L'esercizio
dell'attività dei fondi pensione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a)
a h), è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della COVIP,
la quale trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministro dell’economia e delle finanze l’esito del procedimento amministrativo
relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del
provvedimento che concede o nega l’autorizzazione sono fissati in sessanta
giorni dal ricevimento da parte della COVIP dell’istanza e della prescritta
documentazione, ovvero in trenta giorni dal ricevimento dell’ulteriore
documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento
dell’istanza; la COVIP può determinare con proprio regolamento le
modalità di presentazione dell’istanza, i documenti da allegare alla stessa ed
eventuali diversi termini per il rilascio dell’autorizzazione comunque non
superiori ad ulteriori trenta giorni. Con uno o più decreti da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali determina:
a) i requisiti formali di
costituzione, nonché gli elementi essenziali sia dello statuto sia dell'atto di
destinazione del patrimonio, con particolare riferimento ai profili della
trasparenza nei rapporti con gli iscritti ed ai poteri degli organi collegiali;
b) i requisiti per l'esercizio
dell'attività, con particolare riferimento all'onorabilità e professionalità dei
componenti degli organi collegiali e, comunque, del responsabile della forma
pensionistica complementare, facendo riferimento ai criteri definiti ai sensi
dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da graduare
sia in funzione delle modalità di gestione del fondo stesso sia in funzione
delle eventuali delimitazioni operative contenute negli statuti;
c) i contenuti e le modalità del
protocollo di autonomia gestionale.
4. Chiunque eserciti
l’attività di cui al presente decreto senza le prescritte autorizzazioni o
approvazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa
da 5.200 euro a 25.000 euro. E’ sempre ordinata la confisca delle cose che sono
servite o sono state destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto
o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
5. I fondi pensione
costituiti nell'ambito di categorie, comparti o raggruppamenti, sia per
lavoratori subordinati sia per lavoratori autonomi, devono assumere
forma di soggetto riconosciuto ai sensi del comma 1, lettera b), ed i relativi
statuti devono prevedere modalità di raccolta delle adesioni compatibili con le
disposizioni per la sollecitazione al pubblico risparmio.
6. La COVIP disciplina le
ipotesi di decadenza dall’autorizzazione quando il fondo pensione non abbia
iniziato la propria attività, ovvero quando non sia stata conseguita la base
associativa minima prevista dal fondo stesso, previa convocazione delle fonti
istitutive.
Art. 5.
Partecipazione negli organi di amministrazione e di
controllo e responsabilità
1. La composizione degli
organi di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche
complementari, escluse quelle di cui agli articoli 12 e 13, deve rispettare il
criterio della partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei
datori di lavoro. Per quelle caratterizzate da contribuzione unilaterale a
carico dei lavoratori, la composizione degli organi collegiali risponde al
criterio rappresentativo di partecipazione delle categorie e raggruppamenti
interessati. I componenti dei primi organi collegiali sono nominati in sede di
atto costitutivo. Per la successiva individuazione dei rappresentanti dei
lavoratori è previsto il metodo elettivo secondo modalità e criteri definiti
dalle fonti costitutive.
2. Il consiglio di
amministrazione di ciascuna forma pensionistica complementare nomina il
responsabile della forma stessa in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità, per il quale non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza così come previsto dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3,
lettera b). Il responsabile della forma pensionistica svolge la propria
attività in modo autonomo e indipendente riportando direttamente all’organo
amministrativo della forma pensionistica complementare relativamente ai
risultati dell’attività svolta. Per le forme pensionistiche di cui all’articolo
3, comma 1, lettere a), b), e) ed f), l’incarico di responsabile
della forma pensionistica può essere conferito anche al direttore generale, comunque
denominato, ovvero ad uno degli amministratori della forma pensionistica. Per
le forme pensionistiche di cui agli articoli 12 e 13, l’incarico di
responsabile della forma pensionistica non può essere conferito ad uno degli
amministratori o a un dipendente della forma stessa ed è incompatibile con lo
svolgimento di attività di lavoro subordinato, di prestazione d’opera
continuativa, presso i soggetti istitutori delle predette forme, ovvero presso
le società da queste controllate o che le controllano.
3. Il responsabile della
forma pensionistica verifica che la gestione della stessa sia svolta
nell’esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa
vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti; sulla
base delle direttive emanate da COVIP provvede all’invio di dati e notizie
sull’attività complessiva del fondo richieste dalla stessa COVIP. Le medesime
informazioni vengono inviate contemporaneamente anche all’organismo di
sorveglianza di cui ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei
limiti di investimento, complessivamente e per ciascuna linea in cui si
articola il fondo, sulle operazioni in conflitto di interesse e sulle buone
pratiche ai fini di garantire la maggiore tutela degli iscritti.
4. Ferma restando la
possibilità per le forme pensionistiche complementari di cui all’articolo 12 di
dotarsi di organismi di sorveglianza anche ai sensi di cui al comma 1, le
medesime forme prevedono comunque l’istituzione di un organismo di sorveglianza
composto da almeno due membri, in possesso dei requisiti di onorabilità e
professionalità, per i quali non sussistano le cause di incompatibilità e di
decadenza previste dal decreto di cui all’articolo 4, comma 3. In sede di prima
applicazione, i predetti membri sono designati dai soggetti istitutori dei
fondi stessi, per un incarico non superiore al biennio. La partecipazione
all’organismo di sorveglianza è incompatibile con la carica di amministratore o
di componente di altri organi sociali, nonché con lo svolgimento di attività di
lavoro subordinato, di prestazione d’opera continuativa, presso i soggetti
istitutori dei fondi pensione aperti, ovvero presso le società da questi
controllate o che li controllano. I componenti dell’organismo di sorveglianza
non possono essere proprietari, usufruttuari o titolari di altri diritti, anche
indirettamente o per conto terzi, relativamente a partecipazioni azionarie di
soggetti istitutori di fondi pensione aperti, ovvero di società da questi
controllate o che li controllano. La sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi richiesti dalla presente disposizione deve essere attestata dal
candidato mediante apposita dichiarazione sottoscritta. L’accertamento del
mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati determina la
decadenza dall’ufficio dichiarata ai sensi del comma 9.
5. Successivamente alla
fase di prima applicazione, i membri dell’organismo di sorveglianza sono
designati dai soggetti istitutori dei fondi stessi, individuati tra gli
amministratori indipendenti iscritti all’albo istituito dalla Consob. Nel caso
di adesione collettiva che comporti l’iscrizione di almeno 500 lavoratori
appartenenti ad una singola azienda o a un medesimo gruppo, l’organismo di
sorveglianza è integrato da un rappresentante designato dalla medesima azienda
o gruppo e da un rappresentante dei lavoratori.
6. L’organismo di
sorveglianza rappresenta gli interessi degli aderenti e verifica che
l’amministrazione e la gestione complessiva del fondo avvenga nell’esclusivo
interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni ricevute dal
responsabile della forma pensionistica. L’organismo riferisce agli organi di
amministrazione del fondo e alla COVIP delle eventuali irregolarità
riscontrate.
7. Nei confronti dei
componenti degli organi di cui al comma 1 e del responsabile della forma
pensionistica si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 e 2396
del codice civile.
8. Nei confronti dei
componenti degli organi di controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica
l’articolo 2407 del codice civile.
9. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della COVIP, possono
essere sospesi dall'incarico e, nei casi di maggiore gravità, dichiarati
decaduti dall'incarico i componenti degli organi collegiali e il responsabile
della forma pensionistica che:
a) non ottemperano alle richieste o
non si uniformano alle prescrizioni della COVIP di cui all’articolo 19;
b) forniscono alla COVIP
informazioni false;
c) violano le disposizioni
dell’articolo 6, commi 11 e 13;
d) non effettuano le comunicazioni
relative alla sopravvenuta variazione della condizione di onorabilità nel
termine di quindici giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli
eventi e delle situazioni relative.
10. I componenti
degli organi di amministrazione e di controllo di cui al comma 1 e i
responsabili della forma pensionistica che:
a) forniscono alla COVIP
segnalazioni, dati o documenti falsi, sono puniti con l’arresto da sei mesi a
tre anni salvo che il fatto costituisca più grave reato;
b) nel termine prescritto
non ottemperano, anche in parte, alle richieste della COVIP, sono puniti con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600 euro a 15.500 euro;
c) non effettuano le
comunicazioni relative alla sopravvenuta variazione delle condizioni di
onorabilità di cui all’articolo 4, comma 3, lettera b), nel termine di quindici
giorni dal momento in cui sono venuti a conoscenza degli eventi e delle
situazioni relative, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 2.600 euro a 15.500 euro.
11. Le sanzioni
amministrative previste nel presente articolo sono applicate con la procedura
di cui al titolo VIII, capo VI, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, fatta salva l’attribuzione delle relative competenze alla COVIP e al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non si applica l’articolo 16
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
12. Ai commissari
nominati ai sensi dell’articolo 15 si applicano le disposizioni contenute nel
presente articolo.
Art. 6
Regime delle prestazioni e modelli gestionali
1. I fondi pensione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a h), gestiscono le
risorse mediante:
a) convenzioni con soggetti
autorizzati all’esercizio dell’attività di cui all’articolo 1, comma 5, lettera
d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attività, con sede statutaria in uno dei Paesi aderenti
all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese
assicurative di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del punto A) della
tabella allegata allo stesso decreto legislativo, ovvero con imprese svolgenti
la medesima attività, con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea,
che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con società di
gestione del risparmio, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni, ovvero con imprese svolgenti la medesima attività,
con sede in uno dei Paesi aderenti all’Unione Europea, che abbiano ottenuto il
mutuo riconoscimento;
d) sottoscrizione o acquisizione di
azioni o quote di società immobiliari nelle quali il fondo pensione può
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al comma 13, lettera a),
nonché di quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi nei limiti
di cui alla lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di
quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le disposizioni
contenute nel decreto di cui al comma 11, ma comunque non superiori al
20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo
chiuso.
2. Gli enti gestori di
forme pensionistiche obbligatorie, sentita l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato, possono stipulare con i fondi pensione convenzioni per
l’utilizzazione del servizio di raccolta dei contributi da versare ai fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attività connesse e
strumentali anche attraverso la costituzione di società di capitali di cui
debbono conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale; detto
servizio deve essere organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attività istituzionali del medesimo ente.
3. Alle prestazioni di
cui all’articolo 11 erogate sotto forma di rendita i fondi pensione provvedono
mediante convenzioni con una o più imprese assicurative di cui all’articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
4. I fondi
pensione possono essere autorizzati dalla COVIP ad erogare direttamente le
rendite, affidandone la gestione finanziaria ai soggetti di cui al comma 1
nell’ambito di apposite convenzioni in base a criteri generali determinati con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP.
L’autorizzazione è subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati dal citato decreto, con riferimento alla dimensione minima dei fondi
per numero di iscritti, alla costituzione e alla composizione delle riserve
tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da utilizzare per la conversione
dei montanti contributivi in rendita, e alle convenzioni di assicurazione
contro il rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita oltre la
media. I fondi autorizzati all’erogazione delle rendite presentano alla COVIP,
con cadenza almeno triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici anni.
5. Per le forme
pensionistiche in regime di prestazione definita e per le eventuali prestazioni
per invalidità e premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite convenzioni
con imprese assicurative. Nell’esecuzione di tali convenzioni non si applica
l’articolo 7.
6. Per la stipula delle
convenzioni di cui ai commi 1, 3 e 5, e all’articolo 7, i competenti organismi
di amministrazione dei fondi, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
richiedono offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto,
attraverso la forma della pubblicità notizia su almeno due quotidiani fra
quelli a maggiore diffusione nazionale o internazionale, a soggetti abilitati
che non appartengono ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le offerte
contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per singolo prodotto in maniera da
consentire il raffronto dell’insieme delle condizioni contrattuali con
riferimento alle diverse tipologie di servizio offerte.
7. Con deliberazione
delle rispettive autorità di vigilanza sui soggetti gestori, che conservano
tutti i poteri di controllo su di essi, sono determinati i requisiti
patrimoniali minimi, differenziati per tipologia di prestazione offerta,
richiesti ai soggetti di cui al comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni
previste nel presente articolo.
8. Il processo di
selezione dei gestori deve essere condotto secondo le istruzioni emanate dalla
COVIP e comunque in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la
coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dagli
amministratori, e i criteri di scelta dei gestori. Le convenzioni possono
essere stipulate, nell’ambito dei rispettivi regimi, anche congiuntamente fra
loro e devono in ogni caso:
a) contenere le linee di indirizzo
dell’attività dei soggetti convenzionati nell’ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al comma 11 e le modalità
con le quali possono essere modificate le linee di indirizzo medesime; nel
definire le linee di indirizzo della gestione, i fondi pensione possono
prevedere linee di investimento che consentano di garantire rendimenti
comparabili al tasso di rivalutazione del TFR;
b) prevedere i termini e le modalità
attraverso cui i fondi pensione esercitano la facoltà di recesso, contemplando
anche la possibilità per il fondo pensione di rientrare in possesso del proprio
patrimonio attraverso la restituzione delle attività finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all’atto della comunicazione al gestore
della volontà di recesso dalla convenzione;
c) prevedere l’attribuzione in ogni
caso al fondo pensione della titolarità dei diritti di voto inerenti ai valori
mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del fondo medesimo.
9. I fondi pensione sono
titolari dei valori e delle disponibilità conferiti in gestione, restando
peraltro in facoltà degli stessi di concludere, in tema di titolarità, diversi
accordi con i gestori a ciò abilitati nel caso di gestione accompagnata dalla
garanzia di restituzione del capitale. I valori e le disponibilità affidati ai
gestori di cui al comma 1 secondo le modalità ed i criteri stabiliti nelle
convenzioni costituiscono in ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono
essere contabilizzati a valori correnti e non possono essere distratti dal fine
al quale sono stati destinati né formare oggetto di esecuzione sia da parte dei
creditori dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei creditori
stessi, né possono essere coinvolti nelle procedure concorsuali che riguardano
il gestore. Il fondo pensione è legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all’articolo 103 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
Possono essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione, anche se non
individualmente determinati o individuati ed anche se depositati presso terzi,
diversi dal soggetto gestore. Per l’accertamento dei valori oggetto della
domanda è ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i rendiconti redatti dal
gestore o dai terzi depositari.
10. Con delibera della
COVIP, assunta previo parere dell’autorità di vigilanza sui soggetti
convenzionati, sono fissati criteri e modalità omogenee per la comunicazione ai
fondi dei risultati conseguiti nell’esecuzione delle convenzioni in modo da
assicurare la piena comparabilità delle diverse convenzioni.
11. I criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la COVIP , sono
individuati:
a) le attività nelle quali i fondi
pensione possono investire le proprie disponibilità, con i rispettivi limiti
massimi di investimento, avendo particolare attenzione per il finanziamento delle
piccole e medie imprese e allo sviluppo locale;
b) i criteri di investimento nelle
varie categorie di valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia
di conflitti di interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive dei fondi
pensione ai soggetti gestori di cui al presente articolo.
12. I fondi
pensione, costituiti nell’ambito delle autorità di vigilanza sui soggetti
gestori a favore dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente le
proprie risorse.
13. I fondi non possono
comunque assumere o concedere prestiti, né investire le disponibilità di
competenza:
a) in azioni o quote con diritto di
voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al cinque per
cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di
voto emesse dalla società medesima se quotata, ovvero al dieci per cento se non
quotata, né comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale
da determinare in via diretta un'influenza dominante sulla società emittente;
b) in azioni o quote emesse da
soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati direttamente o
indirettamente, per interposta persona o tramite società fiduciaria, o agli
stessi legati da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 23 del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in misura complessiva superiore al venti
per cento delle risorse del fondo e, se trattasi di fondo pensione di
categoria, in misura complessiva superiore al trenta per cento;
c) fermi restando i limiti generali
indicati alla lettera b), i fondi pensione aventi come destinatari i lavoratori
di una determinata impresa non possono investire le proprie disponibilità in
strumenti finanziari emessi dalla predetta impresa, o, allorché l’impresa
appartenga a un gruppo, dalle imprese appartenenti al gruppo medesimo, in
misura complessivamente superiore, rispettivamente, al cinque e al dieci per
cento del patrimonio complessivo del fondo. Per la nozione di gruppo si fa
riferimento all'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
14. Le forme
pensionistiche complementari sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e,
sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, si siano presi in
considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali.
Art. 7
Banca depositaria
1. Le risorse dei fondi, affidate
in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti
i requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. La banca depositaria
esegue le istruzioni impartite dal soggetto gestore del patrimonio del fondo,
se non siano contrarie alla legge, allo statuto del fondo stesso e ai criteri
stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 6, comma 11.
3. Si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 38 del decreto n.
58 del 1998. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono
senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione dei
fondi pensione.
Art. 8
Finanziamento
1. Il finanziamento delle
forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di
contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e
attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e
di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche
complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi.
Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d’impresa e di
soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato
dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico.
2. Ferma restando la
facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l’entità della
contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
aderiscono ai fondi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a
h) e di cui all’articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e
la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi
collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il
livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da
destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa
oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta
per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della
retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in
percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di
società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in
percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili
considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in
percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al
periodo d'imposta precedente.
3. Nel caso di forme
pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della
pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere
definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure
coerenti alla natura del rapporto.
4. I contributi versati
dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti
in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di
previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR,
dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i
contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime
agevolazioni contributive di cui all’articolo 16; ai fini del computo del
predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate
dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’articolo 105, comma 1,
del citato TUIR. Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della
deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente
comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non
dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.
5. Per i contributi
versati nell’interesse delle persone indicate nell’articolo 12 del TUIR, che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del
quale dette persone sono a carico la deduzione per l’ammontare non dedotto
dalle persone stesse, fermo restando l’importo complessivamente stabilito nel
comma 4.
6. Ai lavoratori di prima
occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e,
limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di
partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi
eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo
di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni
di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non
superiore a 2.582,29 euro annui.
7. Il conferimento del
TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l’adesione alle
forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
a) modalità esplicite: entro 6 mesi
dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l’intero importo del
TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta;
qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo,
di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta
può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR
maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;
b) modalità tacite: nel caso in cui
il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lett. a) non esprima
alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi
previsti:
c) con riferimento ai lavoratori di
prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile
1993:
8. Prima dell’avvio del
periodo di sei mesi previsto dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al
lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili. Trenta
giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR
maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve
ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma
pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla
scadenza del semestre.
9. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari prevedono, in caso di
conferimento tacito del TFR, l’investimento di tali somme nella linea a
contenuto più prudenziale tali da garantire la restituzione del capitale e
rendimenti comparabili, nei limiti previsti dalla normativa statale e
comunitaria, al tasso di rivalutazione del TFR.
10. L’adesione a una
forma pensionistica realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito
del TFR non comporta l’obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e
del datore di lavoro. Il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una
parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed
anche in assenza di accordi collettivi; in tal caso comunica al datore di
lavoro l’entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore può a sua
volta decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di
contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito,
ovvero a quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il
lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora
abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi
collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma
pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalità
stabilite dai predetti contratti o accordi.
11. La contribuzione alle
forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente oltre il
raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di
appartenenza, a condizione che l’aderente, alla data del pensionamento, possa
far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza
complementare. E’ fatta salva la facoltà del soggetto che decida di proseguire
volontariamente la contribuzione, di determinare autonomamente il momento di
fruizione delle prestazioni pensionistiche.
12. Il finanziamento
delle forme pensionistiche complementari può essere altresì attuato delegando
il centro servizi o l'azienda emittente la carta di credito o di debito al
versamento con cadenza trimestrale alla forma pensionistica complementare
dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati a seguito di acquisti
effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i
centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette operazioni deve
ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la delega al centro
convenzionato con il titolare della posizione aperta presso la forma
pensionistica complementare medesima.
13. Gli statuti e i
regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalità
in base alle quali l’aderente può suddividere i flussi contributivi anche su
diverse linee di investimento all’interno della forma pensionistica medesima,
nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l’intera posizione
individuale a una o più linee.
Art. 9
Istituzione e disciplina delle forma pensionistica
complementare residuale presso l’INPS
1. Presso l'Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) è costituita la forma pensionistica
complementare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1 comma 2,
lettera e), n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono
le quote di TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7,
lettera b), n. 3). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata
dalle norme del presente decreto.
2. La forma pensionistica
di cui al presente articolo è amministrata da un comitato dove è assicurata la
partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro,
secondo un criterio di pariteticità. I membri del comitato sono nominati dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e restano in carica per quattro
anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma
3.
3. La posizione
individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente
articolo può essere trasferita, su richiesta del lavoratore, anche prima del
termine di cui all’articolo 14, comma 6, ad altra forma pensionistica dallo
stesso prescelta.
Art. 10
Misure compensative per le imprese
1. Dal reddito d’impresa
è deducibile un importo pari al quattro per cento dell’ammontare del TFR
annualmente destinato a forme pensionistiche complementari; per le imprese con
meno di 50 addetti tale importo è elevato al sei per cento.
2. Il datore di lavoro è
esonerato dal versamento del contributo al fondo di garanzia previsto
dall’articolo 2 della legge 28 maggio 1982, n. 297, nella stessa percentuale di
TFR maturando conferito alle forme pensionistiche complementari, ferma restando
l’applicazione del contributo previsto ai sensi dell’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio, 1992, n. 80.
3. Le modalità di
funzionamento del Fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito per le
imprese a seguito del conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari, istituito dall’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, sono stabilite con il decreto previsto nel medesimo
comma, nel rispetto delle prescrizioni contenute in un apposito accordo
stipulato dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e
delle finanze con l’Associazione bancaria italiana, fermo restando, in ogni
caso, il rispetto della dotazione finanziaria a tal fine prevista.
4. Un’ulteriore
compensazione dei costi per le imprese, conseguenti al conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, è assicurata anche mediante una
riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli oneri impropri,
correlata al flusso di TFR maturando conferito, nei limiti e secondo quanto
stabilito dall’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.
203.
Art. 11
Prestazioni
1. Le forme
pensionistiche complementari definiscono i requisiti e le modalità di accesso
alle prestazioni nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo.
2. Il diritto alla
prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei
requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di
appartenenza, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme
pensionistiche complementari.
3. Le prestazioni
pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita
possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un
massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel
computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme
erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al
reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il
70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell’assegno
sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
la stessa può essere erogata in capitale.
4. Le forme
pensionistiche complementari prevedono che, in caso di cessazione dell’attività
lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48
mesi, le prestazioni pensionistiche siano, su richiesta dell’aderente,
consentite con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per
l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. A miglior tutela
dell’aderente, gli schemi per l’erogazione delle rendite possono prevedere, in
caso di morte del titolare della prestazione pensionistica, la restituzione ai
beneficiari dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa,
l’erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante
residuale. In tal caso è autorizzata la stipula di contratti assicurativi
collaterali contro i rischi di morte o di sopravvivenza oltre la vita media.
6. Le prestazioni
pensionistiche complementari erogate in forma di capitale sono imponibili per
il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi
già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche complementari
erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo,
al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a
quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del
TUIR, e successive modificazioni, se determinabili. Sulla parte imponibile
delle prestazioni pensionistiche comunque erogate è operata una ritenuta a
titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30
punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di
riduzione di 6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni erogate in forma di
capitale la ritenuta di cui al periodo precedente è applicata dalla forma
pensionistica a cui risulta iscritto il lavoratore; nel caso di prestazioni
erogate in forma di rendita tale ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. La
forma pensionistica complementare comunica ai soggetti che erogano le rendite i
dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni
corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili.
7. Gli aderenti alle
forme pensionistiche complementari possono richiedere un’anticipazione della
posizione individuale maturata:
a) in qualsiasi momento, per un
importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di
gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e
interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è
applicata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15 per cento
ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il
quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
b) decorsi otto anni di iscrizione,
per un importo non superiore al 75 per cento, per l’acquisto della prima casa
di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c),
e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima
casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
c) decorsi otto anni di
iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori
esigenze degli aderenti. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per
cento;
d) le ritenute di cui alle lettere
a), b) e c) sono applicate dalla forma pensionistica che eroga le
anticipazioni.
8. Le somme percepite a
titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per
cento del totale dei versamenti effettuati alle forme pensionistiche
complementari, maggiorate delle plusvalenze tempo per tempo realizzate.
Qualsiasi ulteriore anticipazione è inibita fino al riassorbimento al di sotto
del 75 per cento del totale di tutte le contribuzioni, compreso il TFR, versate
dal primo momento di iscrizione alle dette forme, comprensive dei rendimenti
contabilizzati; le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta
dell’aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali
eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite,
corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente
un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione
dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
9. Ai fini della
determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e
delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente
per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione
individuale.
10. Ferma restando
l’intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme
pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni
pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7,
lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e
pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza
obbligatoria previsti dall’articolo 128 del Regio Decreto Legge 4 ottobre 1935
n. 1827 e dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni. I crediti relativi
alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di
anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad
alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.
Art. 12
Fondi pensione aperti
1. I soggetti con i quali
è consentita la stipulazione di convenzioni ai sensi dell’articolo 6, comma 1,
possono istituire e gestire direttamente, forme pensionistiche complementari
mediante la costituzione di appositi fondi nel rispetto dei criteri di cui
all’articolo 4, comma 2. Detti fondi sono aperti alle adesioni dei destinatari
del presente decreto legislativo, i quali vi possono destinare anche la
contribuzione a carico del datore di lavoro a cui abbiano diritto, nonché le
quote del TFR.
2. Ai sensi dell’articolo
3, l’adesione ai fondi pensione aperti può avvenire, oltre che su base
individuale, anche su base collettiva.
3. Ferma restando
l'applicazione delle norme del presente decreto legislativo in tema di
finanziamento, prestazioni e trattamento tributario, l'autorizzazione alla
costituzione e all’esercizio è rilasciata, ai sensi dell’articolo 4, comma 3,
dalla COVIP, sentite le rispettive autorità di vigilanza sui soggetti
promotori.
4. I regolamenti dei
fondi pensione aperti, redatti in base alle direttive impartite dalla COVIP e
dalla stessa preventivamente approvati, stabiliscono le modalità di
partecipazione secondo le norme di cui al presente decreto.
Art. 13
Forme pensionistiche individuali
1. Ferma restando
l’applicazione delle norme del presente decreto in tema di finanziamento,
prestazioni e trattamento tributario, le forme pensionistiche individuali sono
attuate mediante:
a) adesione ai fondi pensione di cui
all'articolo 12;
b) contratti di assicurazione sulla
vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate dall'Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad operare nel territorio dello
Stato o quivi operanti in regime di stabilimento o di prestazioni di servizi.
2. L'adesione avviene, su
base individuale, anche da parte di soggetti diversi da quelli di cui
all’articolo 2.
3. I contratti di
assicurazione di cui al comma 1, lettera b), sono corredati da un regolamento,
redatto in base alle direttive impartite dalla COVIP e dalla stessa
preventivamente approvato nei termini temporali di cui all’articolo 4, comma 3,
recante disposizioni circa le modalità di partecipazione, il trasferimento
delle posizioni individuali verso altre forme pensionistiche, la comparabilità
dei costi e dei risultati di gestione e la trasparenza dei costi e delle
condizioni contrattuali nonché le modalità di comunicazione, agli iscritti e
alla COVIP, delle attività della forma pensionistica e della posizione
individuale. Il suddetto regolamento è parte integrante dei contratti medesimi.
Le condizioni generali dei contratti devono essere comunicate dalle imprese
assicuratrici alla COVIP, prima della loro applicazione. Le risorse delle forme
pensionistiche individuali costituiscono patrimonio autonomo e separato con gli
effetti di cui all’articolo 4, comma 2. La gestione delle risorse delle forme
pensionistiche di cui al comma 1, lettera b), avviene secondo le regole
d’investimento di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e nel
rispetto dei principi di cui all’articolo 6, comma 11, lettera c).
4. L’ammontare dei
contributi, definito anche in misura fissa all’atto dell’adesione, può essere
successivamente variato. I lavoratori possono destinare a tali forme anche le
quote dell’accantonamento annuale al TFR e le contribuzioni del datore di
lavoro alle quali abbiano diritto.
5. Per i soggetti non
titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella
vigente nel regime obbligatorio di base.
Art. 14
Permanenza nella forma pensionistica complementare e
cessazione dei requisiti di
partecipazione e portabilità
1. Gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari stabiliscono le modalità
di esercizio relative alla partecipazione alle forme medesime, alla portabilità
delle posizioni individuali e della contribuzione, nonché al riscatto parziale
o totale delle posizioni individuali, secondo quanto disposto dal presente
articolo.
2. Ove vengano meno i
requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare gli statuti
e i regolamenti stabiliscono:
a) il trasferimento ad altra forma
pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla
nuova attività;
b) il riscatto parziale, nella
misura del 50 per cento della posizione individuale maturata, nei casi di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo
di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di
ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa
integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
c) il riscatto totale della posizione
individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la
riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo
superiore a 48 mesi. Tale facoltà non può essere esercitata nel quinquennio
precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni
pensionistiche complementari; in questi casi si applicano le previsioni di cui
al comma 4 dell’articolo 11.
3. In caso di morte
dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione
del diritto alla prestazione pensionistica l’intera posizione individuale
maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari dallo stesso
designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali
soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari
di cui all’articolo 13, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle
forme pensionistiche complementari di cui agli articoli 3, comma 1, lettere da a)
ad h), e 12, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
4. Sulle somme percepite
a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie
previste ai commi 2 e 3, è operata una ritenuta a titolo di imposta con
l’aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali
per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme
pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
percentuali, sul medesimo imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
5. Sulle somme percepite
a titolo di riscatto per cause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
imponibile di cui all’articolo 11, comma 6.
6. Decorsi due anni dalla
data di partecipazione ad una forma pensionistica complementare l’aderente ha
facoltà di trasferire l’intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica. Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistiche prevedono
esplicitamente la predetta facoltà e non possono contenere clausole che
risultino, anche di fatto, limitative del suddetto diritto alla portabilità
dell’intera posizione individuale. Sono comunque inefficaci clausole che,
all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci
di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle
applicate nel corso del rapporto e che possono quindi costituire ostacolo alla
portabilità. In caso di esercizio della predetta facoltà di trasferimento della
posizione individuale, il lavoratore ha diritto al versamento alla forma
pensionistica da lui prescelta del TFR maturando e dell’eventuale contributo a
carico del datore di lavoro nei limiti e secondo le modalità stabilite dai
contratti o accordi collettivi, anche aziendali.
7. Le operazioni di
trasferimento delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale,
a condizione che avvengano a favore di forme pensionistiche disciplinate dal
presente decreto. Sono altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti
delle risorse o delle riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma
pensionistica individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma
pensionistica individuale.
8. Gli adempimenti a
carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti all’esercizio delle
facoltà di cui al presente articolo devono essere effettuati entro il termine
massimo di sei mesi dall’esercizio stesso.
Art. 15
Vicende del fondo pensione
1. Nel caso di
scioglimento del fondo pensione per vicende concernenti i soggetti tenuti alla
contribuzione, si provvede alla intestazione diretta della copertura
assicurativa in essere per coloro che fruiscono di prestazioni in forma
pensionistica. Per gli altri destinatari si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 14.
2. Nel caso di cessazione
dell’attività o di sottoposizione a procedura concorsuale del datore di lavoro
che abbia costituito un fondo pensione ai sensi dell’articolo 4, comma 2, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali nomina, su proposta della COVIP,
un commissario straordinario che procede allo scioglimento del fondo.
3. Le determinazioni di
cui ai commi 1 e 2 devono essere comunicate entro sessanta giorni alla COVIP,
che ne dà comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. Nel caso di vicende
del fondo pensione capaci di incidere sull'equilibrio del fondo medesimo,
individuate dalla COVIP, gli organi del fondo e comunque i suoi responsabili
devono comunicare preventivamente alla COVIP stessa i provvedimenti ritenuti
necessari alla salvaguardia dell'equilibrio del fondo pensione.
5. Ai fondi pensione si
applica esclusivamente la disciplina dell'amministrazione straordinaria e della
liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, ai sensi
degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni ed integrazioni, attribuendosi le relative
competenze esclusivamente al Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed
alla COVIP.
Art. 16
Contributo di solidarietà
1. Fermo restando l'assoggettamento a contribuzione
ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza di tutte le quote ed elementi
retributivi di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive modificazioni, anche se destinate a previdenza complementare, a
carico del lavoratore, sulle contribuzioni o somme a carico del datore di
lavoro, diverse da quella costituita dalla quota di accantonamento al TFR,
destinate a realizzare le finalità di previdenza pensionistica complementare di
cui all’articolo 1 del presente decreto legislativo, è applicato il contributo
di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall’articolo 9-bis del
decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge
1 giugno 1991, n. 166.
2. A valere sul gettito
del contributo di solidarietà di cui al comma 1:
a) è finanziato, attraverso
l’applicazione di una aliquota pari all’1 per cento, l’apposito fondo di
garanzia istituito, mediante evidenza contabile nell’ambito della gestione
delle prestazioni temporanee dell’INPS, contro il rischio derivante dall’omesso
o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a procedura
di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa
ovvero di amministrazione controllata, come previsto ai sensi dell’articolo 5
del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
b) è destinato al finanziamento
della COVIP l’importo di ulteriori 3 milioni di euro annui a decorrere dal
2005, a incremento dell’importo previsto dall’articolo 13, comma 2, della legge
8 agosto 1995, n. 335, come integrato dall’articolo 59, comma 39, della legge
27 dicembre 1997, n. 449; a tal fine è autorizzata, a decorrere dall’anno 2005,
la spesa di 3 milioni di euro annui a favore dell’INPS.
Art. 17
Regime tributario delle forme pensionistiche complementari
1. I fondi pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul
risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
2. Per i fondi pensione
in regime di contribuzione definita, per i fondi pensione il cui patrimonio,
alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in immobili
relativamente alla restante parte del patrimonio e per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di contribuzione
definita o di prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il
sistema tecnico-finanziario della capitalizzazione, il risultato si determina
sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare,
al lordo dell'imposta sostitutiva,aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonché dei redditi soggetti
a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad
organismi d'investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del
comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonché dei
proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo
del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 5 per cento di
cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. I proventi derivanti da quote o azioni
di organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta
sostitutiva con l'aliquota del 12,50 per cento concorrono a formare il
risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del fondo e
su di essi compete un credito d'imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta
concorre a formare il risultato della gestione ed è detratto dall’imposta
sostitutiva dovuta. Il valore del patrimonio netto del fondo all'inizio e alla
fine di ciascun anno e' desunto da un apposito prospetto di composizione del
patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati in corso d'anno, in luogo del
patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di avvio del
fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla fine dell'anno si assume il
patrimonio alla data di cessazione del fondo. Il risultato negativo maturato
nel periodo d'imposta, risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in
diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per
l'intero importo che trova in essi capienza o utilizzato in tutto o in parte,
dal fondo in diminuzione del risultato di gestione di altre linee di
investimento da esso gestite, a partire dal medesimo periodo d’imposta in cui è
maturato il risultato negativo, riconoscendo il relativo importo a favore della
linea di investimento che ha maturato il risultato negativo. Nel caso in cui
all’atto dello scioglimento del fondo pensione il risultato della gestione sia
negativo, il fondo stesso rilascia agli iscritti che trasferiscono la loro
posizione individuale ad altra forma di previdenza, complementare o
individuale, un’apposita certificazione dalla quale risulti l’importo che la
forma di previdenza destinataria della posizione individuale può portare in
diminuzione del risultato netto maturato nei periodi d’imposta successivi e che
consente di computare la quota di partecipazione alla forma pensionistica
complementare tenendo conto anche del credito d’imposta corrispondente all’11
per cento di tale importo.".
3. Le ritenute operate
sui redditi di capitale percepiti dai fondi di cui al comma 2 sono a titolo
d'imposta. Non si applicano le ritenute previste dal comma 2 dell'articolo 26
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi e altri proventi dei conti correnti bancari e postali, nonché le
ritenute previste, nella misura del 12,50 per cento e del 5 per cento, dal
comma 3-bis dell'articolo 26 del predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo
10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale
che non concorrono a formare il risultato della gestione e sui quali non e'
stata applicata la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono
soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa
aliquota della ritenuta o dell'imposta sostitutiva.
5. Per i fondi pensione
in regime di prestazioni definite, per le forme pensionistiche individuali di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), e per le forme pensionistiche
complementari di cui all’articolo 20, comma 1, gestite mediante convenzioni con
imprese di assicurazione, il risultato netto si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione,
diminuito dei contributi versati nell'anno, il valore attuale della rendita
stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo e' computato in riduzione
del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova
in essi capienza.
6. I fondi pensione il
cui patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in
beni immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili,
determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i
fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, calcolato come media annua dei
valori risultanti dai prospetti periodici previsti dal citato decreto. Sul
patrimonio riferibile al valore degli immobili per i quali il fondo pensione
abbia optato per la libera determinazione dei canoni di locazione ai sensi
della legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo
precedente e' aumentata all'1,50 per cento.
7. Le forme
pensionistiche complementari di cui all’articolo 20, comma 1, in regime di
prestazioni definite gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione, se costituite in conti individuali dei
singoli dipendenti, sono soggette a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
nella misura dell’11 per cento, applicata sulla differenza, determinata alla
data di accesso alla prestazione, tra il valore attuale della rendita e i
contributi versati.
8. L’ imposta sostitutiva
di cui ai commi 1, 6 e 7 e' versata dai fondi pensione, dai soggetti istitutori
di fondi pensione aperti, dalle imprese di assicurazione e dalle società e
dagli enti nell’ambito del cui patrimonio il fondo è costituito entro il 16
febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. La dichiarazione
relativa all'imposta sostitutiva e' presentata dai fondi pensione con le
modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.
Nel caso di fondi costituiti nell'ambito del patrimonio di società ed enti la
dichiarazione e' presentata contestualmente alla dichiarazione dei redditi
propri della società o dell'ente. Nel caso di fondi pensione aperti e di forme
pensionistiche individuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), la
dichiarazione è presentata rispettivamente dai soggetti istitutori di fondi
pensione aperti e dalle imprese di assicurazione.
Art. 18
Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari
1. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali vigila sulla COVIP ed esercita l’attività di
alta vigilanza sul settore della previdenza complementare, mediante l’adozione,
di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive
generali alla COVIP volte a determinare le linee di indirizzo in materia di
previdenza complementare.
2. La COVIP è istituita
con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e
la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo
riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento
del sistema di previdenza complementare. La COVIP ha personalità giuridica di
diritto pubblico.
3. La COVIP è composta da
un presidente e da quattro membri, scelti tra persone dotate di riconosciuta
competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa
e di indiscussa moralità e indipendenza, nominati ai sensi della legge 24
gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23
agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. Il presidente e i commissari durano in
carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Ad essi si
applicano le disposizioni di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui
all'articolo 1, quinto comma, del decreto legge 8 aprile 1974, n. 95,
convertito con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente
e ai commissari competono le indennità di carica fissate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze. E’ previsto un apposito ruolo del personale dipendente della COVIP. La
COVIP può avvalersi di esperti nelle materie di competenza; essi sono collocati
fuori ruolo ove ne sia fatta richiesta.
4. Le deliberazioni della
COVIP sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge
o dal regolamento di cui al presente comma. Il presidente sovrintende
all'attività istruttoria e cura l'esecuzione delle deliberazioni. Il presidente
della COVIP tiene informato il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
sugli atti e sugli eventi di maggior rilievo e gli trasmette le notizie ed i
dati di volta in volta richiesti. La COVIP delibera con apposito regolamento,
nei limiti delle risorse disponibili e sulla base dei principi di trasparenza e
celerità dell'attività, del contraddittorio e dei criteri di organizzazione e
di gestione delle risorse umane di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine al proprio funzionamento e
alla propria organizzazione, prevedendo per il coordinamento degli uffici la
qualifica di direttore generale determinandone le funzioni, al numero dei posti
della pianta organica, al trattamento giuridico ed economico del personale,
all’ordinamento delle carriere, nonché circa la disciplina delle spese e la
composizione dei bilanci preventivo e consuntivo che devono osservare i
principi del regolamento di cui all’articolo 1, settimo comma, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 giugno 1974, n. 216. Tali delibere sono sottoposte alla verifica di legittimità
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze e sono esecutive decorsi venti giorni
dal ricevimento, ove nel termine suddetto non vengano formulati rilievi sulle
singole disposizioni. Il trattamento economico complessivo del personale delle
carriere direttiva e operativa della COVIP è definito, nei limiti dell’ottanta
per cento del trattamento economico complessivo previsto per il livello massimo
della corrispondente carriera o fascia retributiva per il personale
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Al personale in posizione di
comando o distacco è corrisposta una indennità pari alla eventuale differenza
tra il trattamento erogato dall’amministrazione o dall’ente di provenienza e
quello spettante al corrispondente personale di ruolo. La Corte dei Conti
esercita il controllo generale sulla COVIP per assicurare la legalità e
l'efficacia del suo funzionamento e riferisce annualmente al Parlamento.
5. I regolamenti, le istruzioni
di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla COVIP per
assolvere i compiti di cui all’articolo 19 sono pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale e nel bollettino della COVIP.
Art. 19
Compiti della COVIP
1. Le forme pensionistiche complementari di cui al
presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8,
nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari
al trattamento di base e al TFR, comunque risultino gli stessi configurati nei
bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad
eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici,
che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia
valutaria o in materia assicurativa sono iscritte in un apposito albo, tenuto a
cura della COVIP.
2. In conformità agli
indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, e ferma restando la
vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di controllo sui
soggetti abilitati di cui all’articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche
mediante l’emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la
vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari. In tale ambito:
a) definisce le condizioni che, al
fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza, comparabilità e
portabilità, le forme pensionistiche complementari devono soddisfare per poter
essere ricondotte nell’ambito di applicazione del presente decreto ed essere
iscritte all’albo di cui al comma 1;
b) approva gli statuti e i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificandola ricorrenza
dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 4 e delle altre condizioni
richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai
provvedimenti di carattere generale da essa emanati; nel disciplinare, con
propri regolamenti, le procedure per l’autorizzazione dei fondi pensione
all’esercizio dell’attività e per l’approvazione degli statuti e dei
regolamenti dei fondi, nonché delle relative modifiche, la COVIP individua
procedimenti di autorizzazione semplificati, prevedendo anche l’utilizzo del
silenzio-assenso e l’esclusione di forme di approvazione preventiva. Tali
procedimenti semplificati devono in particolar modo essere utilizzati nelle
ipotesi di modifiche statutarie e regolamentari conseguenti a sopravvenute
disposizioni normative. Ai fini di sana e prudente gestione, la COVIP può
richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative
delibere;
c) verifica il rispetto dei criteri
di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei
commi 11, e 13 dell'articolo 6;
d) definisce, sentite le autorità di
vigilanza sui soggetti abilitati a gestire le risorse delle forme
pensionistiche complementari, i criteri di redazione delle convenzioni per la
gestione delle risorse, cui devono attenersi le medesime forme pensionistiche e
i gestori nella stipula dei relativi contratti;
e) verifica le linee di indirizzo
della gestione e vigila sulla corrispondenza delle convenzioni per la gestione
delle risorse ai criteri di cui all’articolo 6, nonché alla lettera d);
f) indica criteri omogenei per la
determinazione del valore del patrimonio delle forme pensionistiche
complementari, della loro redditività, nonché per la determinazione della
consistenza patrimoniale delle posizioni individuali accese presso le forme
stesse; detta disposizioni volte all’applicazione di regole comuni a tutte le
forme pensionistiche circa la definizione del termine massimo entro il quale le
contribuzioni versate devono essere rese disponibili per la valorizzazione; detta
disposizioni per la tenuta delle scritture contabili, prevedendo: il modello di
libro giornale, nel quale annotare cronologicamente le operazioni di incasso
dei contributi e di pagamento delle prestazioni, nonché ogni altra operazione,
gli eventuali altri libri contabili, il prospetto della composizione e del
valore del patrimonio della forma pensionistica complementare attraverso la
contabilizzazione secondo i criteri definiti in base al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, evidenziando le posizioni individuali degli iscritti e il
rendiconto annuale della forma pensionistica complementare; il rendiconto e il
prospetto sono considerati quali comunicazioni sociali agli effetti di cui
all’articolo 2621 del codice civile;
g) detta disposizioni volte a garantire
la trasparenza delle condizioni contrattuali di tutte le forme pensionistiche
complementari, al fine di tutelare l’adesione consapevole dei soggetti
destinatari e garantire il diritto alla portabilità della posizione individuale
tra le varie forme pensionistiche complementari, avendo anche riguardo
all’esigenza di garantire la comparabilità dei costi; disciplina, tenendo
presenti le disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico risparmio,
le modalità di offerta al pubblico di tutte le predette forme pensionistiche,
dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni per tutte le
forme pensionistiche complementari, sia per la fase inerente alla raccolta
delle adesioni sia per quella concernente l’informativa periodica agli aderenti
circa l’andamento amministrativo e finanziario delle forme pensionistiche
complementari, anche al fine di eliminare distorsioni che possano arrecare
pregiudizio agli aderenti; a tal fine elabora schemi per gli statuti, i
regolamenti, le schede informative, i prospetti e le note informative da
indirizzare ai potenziali aderenti a tutte le forme pensionistiche
complementari, nonché per le comunicazioni periodiche da inoltrare agli
aderenti alle stesse; vigila sull’attuazione delle predette disposizioni nonché,
in generale, sull’attuazione dei principi di trasparenza nei rapporti con gli
aderenti, nonché sulle modalità di pubblicità, con facoltà di sospendere o
vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle disposizioni
stesse;
h) detta disposizioni volte a
disciplinare le modalità con le quali le forme pensionistiche complementari
sono tenute ad esporre nel rendiconto annuale e, sinteticamente, nelle
comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale misura nella gestione
delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei diritti derivanti dalla
titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi in considerazione
aspetti sociali, etici ed ambientali;
i) esercita il controllo sulla
gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale, contabile delle forme
pensionistiche complementari, anche mediante ispezioni presso le stesse,
richiedendo l'esibizione dei documenti e degli atti che ritenga necessari;
l) riferisce periodicamente al
Ministro del lavoro e delle politiche sociali formulando anche proposte di
modifiche legislative in materia di previdenza complementare;
m) pubblica e diffonde
informazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali;
n) programma ed organizza ricerche e
rilevazioni nel settore della previdenza complementare anche in rapporto alla
previdenza di base; a tal fine, le forme pensionistiche complementari sono
tenute a fornire i dati e le informazioni richiesti, per la cui acquisizione la
COVIP può avvalersi anche dell'Ispettorato del lavoro.
3. Per l'esercizio della vigilanza,
la COVIP può disporre che le siano fatti pervenire, con le modalità e nei
termini da essa stessa stabiliti:
a) le segnalazioni periodiche nonché
ogni altro dato e documento richiesti;
b) i verbali delle riunioni e degli
accertamenti degli organi interni di controllo delle forme pensionistiche
complementari.
4. La COVIP può altresì:
a) convocare presso di sé gli organi
di amministrazione e di controllo delle forme pensionistiche complementari;
b) richiedere la convocazione degli
organi di amministrazione delle forme pensionistiche complementari, fissandone
l'ordine del giorno.
Art. 20
Forme pensionistiche complementari istituite
alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre
1992, n. 421
1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 2,
alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992 n. 421, , non si applicano gli
articoli 4, comma 5, e 6, commi 1, 3 e 5. Salvo quanto previsto al comma 3,
dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed
indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono essere
dotate di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al
comma 1 devono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto legislativo
secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti, anche in relazione alle
specifiche caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sentita la COVIP, da emanarsi entro 180
giorni dalla entrata in vigore del presente decreto. Le operazioni necessarie
per l'adeguamento alle disposizioni di cui al presente comma sono esenti da
ogni onere fiscale. Le forme di cui ai commi 1 sono iscritte in una sezione
speciale dell'albo di cui all'articolo 19, comma 1.
3. Qualora le forme
pensionistiche di cui al comma 1 intendano comunque adeguarsi alle disposizioni
di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le operazioni di
conferimento non concorrono in alcun caso a formare il reddito imponibile del
soggetto conferente e i relativi atti sono soggetti alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 51,64 per ciascuna imposta; a
dette operazioni si applicano, agli effetti dell'imposta sull'incremento di
valore degli immobili, le disposizioni di cui all'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
4. L'attività di
vigilanza sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è svolta dalla COVIP
secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento
alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme
pensionistiche. La COVIP riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
5. Per i destinatari
iscritti alle forme pensionistiche di cui al comma 1, successivamente alla data
del 28 aprile 1993, si applicano le disposizioni stabilite dal presente decreto
e, per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), non possono essere
previste prestazioni definite volte ad assicurare una prestazione determinata
con riferimento al livello del reddito, ovvero a quello del trattamento
pensionistico obbligatorio.
6. L'accesso alle
prestazioni per anzianità e vecchiaia assicurate dalle forme pensionistiche di
cui al comma 1, che garantiscono prestazioni definite ad integrazione del
trattamento pensionistico obbligatorio, è subordinato alla liquidazione del predetto
trattamento.
7. Le forme
pensionistiche di cui al comma 1, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico–finanziario della ripartizione e con squilibri finanziari, che siano
già state destinatarie del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali con il quale è stata accertata una situazione di squilibrio finanziario
derivante dall’applicazione del previgente decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a
derogare agli articoli 8 e 11. Ai relativi contributi versati continua ad
applicarsi, anche per gli iscritti successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme
previgenti.
8. Le forme
pensionistiche di cui al comma 7, debbono presentare annualmente alla COVIP e
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il bilancio tecnico nonché
documentazione idonea a dimostrare il permanere della situazione finanziaria di
cui al precedente comma 7; con cadenza quinquennale un piano che, con riguardo
a tutti gli iscritti attivi e con riferimento alle contribuzioni e alle
prestazioni, nonché al patrimonio investito, determini le condizioni necessarie
ad assicurare l’equilibrio finanziario della gestione ed il progressivo
allineamento alle norme generali del presente decreto. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, previo parere della COVIP, accerta la sussistenza
delle predette condizioni.
9. Le deliberazioni
assembleari delle forme di cui al comma 1 continuano a essere validamente
adottate secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, anche con il
metodo referendario, non intendendosi applicabili ad esse le modalità di
presenza previste dagli articoli 20 e 21 del codice civile.
Art. 21
Abrogazioni e modifiche
1. La lettera d) dell’articolo 52 del TUIR e
successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
"d) per le
prestazioni pensionistiche di cui alla lett. h-bis) del comma 1, dell’articolo
50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell’articolo 11 e quelle di
cui all’articolo 23, comma 6 del decreto legislativo recante disciplina delle
forme pensionistiche complementari".
2. La lettera e-bis)
del comma 1 dell’articolo 10 del TUIR, e successive modificazioni, è sostituita
dalla seguente:
"e-bis) i contributi
versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
recante disciplina delle forme pensionistiche complementari, alle condizioni e
nei limiti previsti dall’articolo 11 del medesimo decreto;"
3. Sono abrogate le
seguenti disposizioni del TUIR e successive modificazioni:
a) l’ultimo periodo del comma 2
dell’articolo 10;
b) la lettera a-bis) dell’articolo
17;
c) l’articolo 20;
d) la lettera d-ter) dell’articolo
52
4. Il comma 3
dell’articolo 105 del TUIR è sostituito dal seguente: "3. L’ammontare del
TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari è deducibile
nella misura prevista dall’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo
recante disciplina delle forme pensionistiche complementari".
5. All’articolo 24 del
DPR 29 settembre 1973, n. 600, aggiungere il seguente comma: "1-quater.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari di cui
all’articolo 50, comma 1, lettera h-bis) del TUIR è operata una ritenuta con l’aliquota
stabilita con l’articolo 11 del decreto legislativo recante disciplina delle
forme pensionistiche complementari".
6. Sono abrogati altresì
l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, e la
lettera d-bis) del comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Sono abrogati i commi
5 e 6 dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80.
8. Fatto salvo quanto
previsto all’articolo 23, comma 5, è abrogato il decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124.
Art. 22
Disposizioni finanziarie
1. Ai fine di realizzare gli obiettivi di cui al presente
decreto, volti al rafforzamento della vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari e alla realizzazione di campagne informative intese a promuovere
adesioni consapevoli alle medesime forme pensionistiche complementari è
autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 17 milioni di euro.
2. All’onere derivante
dall’attuazione del presente decreto, per gli anni a decorrere dal 2005, si provvede
mediante utilizzazione dello stanziamento previsto, all’articolo 13, comma 1,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
Art. 23
Entrata in vigore e norme transitorie
1. Il presente decreto
entra in vigore il 1° gennaio 2008, salvo per quanto attiene alle disposizioni
di cui agli articoli 16, comma 2, lettera b), 18, 19 e 22, comma 1, che
entrano il vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le norme di cui
all’articolo 8, comma 7, relative alle modalità tacite di conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari, non si applicano ai lavoratori le cui
aziende non sono in possesso dei requisiti di accesso al Fondo di garanzia di
cui all’articolo 10, comma 3, limitatamente al periodo in cui sussista tale
situazione e comunque non oltre tre anni dall’entrata in vigore del presente
decreto legislativo; i lavoratori delle medesime aziende possono tuttavia
conferire il TFR secondo le modalità esplicite di cui all’articolo 8, comma 7,
e in questo caso l’azienda beneficia delle agevolazioni previste al predetto
articolo 10.
3. Entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
presente decreto, la COVIP emana le direttive, a tutte le forme pensionistiche,
sulla base dei contenuti del presente decreto. Entro 3 mesi dall’emanazione
delle predette direttive:
a) tutte le forme pensionistiche
devono adeguarsi, sulla base delle citate direttive, alle norme del presente
decreto.
b) le imprese di assicurazione, per
le forme pensionistiche individuali attuate prima della predetta data mediante
contratti di assicurazione sulla vita provvedono:
1) alla costituzione del
patrimonio autonomo e separato di cui dell’articolo 13, comma 3, con
l’individuazione degli attivi posti a copertura dei relativi impegni secondo
criteri di proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi stessi;
2) alla predisposizione
del regolamento di cui all’articolo 13, comma 3.
4. A decorrere dal 1°
gennaio 2008, solo le forme pensionistiche complementari che hanno provveduto
agli adeguamenti richiesti e hanno ricevuto la relativa autorizzazione o
approvazione, anche tramite procedura di silenzio-assenso, da parte della
COVIP, possono ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR.
5. Per i soggetti che
risultino iscritti a forme pensionistiche complementari alla data di entrata in
vigore del presente decreto le disposizioni concernenti la deducibilità dei
premi e contributi versati e in regime di tassazione delle prestazioni erogate
si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2008. Per i medesimi
soggetti, relativamente alle prestazioni maturate fino a tale data, continuano
ad applicarsi le disposizioni previgenti ad eccezione dell’articolo 20, comma
1, secondo periodo, del TUIR. Per le prestazioni erogate anteriormente alla
suddetta data per le quali gli uffici finanziari non hanno provveduto, a tale
data, all’iscrizione a ruolo per le maggiori imposte dovute ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, secondo periodo, del predetto testo unico, non si dà
luogo all’attività di riliquidazione prevista dal medesimo secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 20 del medesimo testo unico.
6. Fino all’emanazione
del decreto legislativo di attuazione dell’articolo 1, comma 2, lett. p),
della legge 23 agosto 2004, n 243, ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente
normativa.
7. Per i lavoratori
assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e che entro tale data risultino
iscritti a forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
a) alle contribuzioni versate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di
cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 8;
b) alle prestazioni pensionistiche
maturate entro il 31 dicembre 2005 si applica il regime tributario vigente alla
predetta data;
c )alle prestazioni pensionistiche
maturate a decorrere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma
restando la possibilità di richiedere la liquidazione della intera prestazione
pensionistica complementare in capitale secondo il valore attuale con
applicazione del regime tributario vigente alla data del 31 dicembre 2005 sul
montante accumulato a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
è concessa la facoltà al singolo iscritto di optare per l’applicazione del
regime di cui all’articolo 11.
8. Ai lavoratori assunti
prima dell’entrata in vigore del presente decreto si applicano, per quanto
riguarda le modalità di conferimento del TFR, le disposizioni di cui
all’articolo 8, comma 7, e il termine di sei mesi ivi previsto decorre del 1°
gennaio 2008.