DIPENDENTI PUBBLICI E PENSIONATI INPDAP
ISCRIZIONE ALLA GESTIONE UNITARIA DELLE PRESTAZIONI CREDITIZIE E SOCIALI
Manifestazione della volontà contraria
(Giovanni Dami)
Con la pubblicazione del Decreto 7.3.2007 n° 45 (Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP), i dipendenti ed i pensionati di enti e amministrazioni pubbliche (già dipendenti pubblici) saranno iscritti automaticamente alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a decorrere dal 1.11.2007.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi del Dlgs. 30.3.2001 n° 165 si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
L’Istituzione della gestione avviene per espressa previsione dell’articolo 1 comma 245 della legge 23.12.1996 n° 662 che testualmente recita “ E' istituita presso l'INPDAP la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali agli iscritti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le necessarie norme regolamentari”.
Successivamente vengono stabilite le modalità di accesso alle prestazioni creditizie con il comma 347, articolo unico della legge 23.12.2005 n° 266 secondo il quale la gestione opera senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
Da qui la pubblicazione del decreto 45/2007 (regolamento) secondo il quale l’iscrizione alla “gestione credito” comporta l’obbligo di versamento di una percentuale che varia a seconda che si tratti di dipendente in costanza di servizio o di pensionato. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati e' pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione mentre il personale in servizio subirà una decurtazione della retribuzione contributiva pari allo 0,35%.
Per effetto di tali disposizioni e secondo il principio del silenzio – assenso i dipendenti in servizio ed i pensionati INPDAP (beneficiari di pensione superiore a 600,00 euro lordi) si troveranno iscritti “di diritto” nella gestione credito qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento non manifestino la loro volontà contraria.
Nel caso in cui tale volontà non venga esercitata entro i termini stabiliti la facoltà di recesso dall’iscrizione, prevista dall’articolo 2, comma 2 può altresì essere manifestata entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità. In questo caso la contribuzione già versata, secondo il successivo comma 3 dell’articolo 2 non è rimborsabile.
Gli interessati potranno manifestare la loro volontà contraria all’iscrizione o recedere dalla stessa (qualora sia già stata attivata, comunque non prima di novembre 2007) inviando una specifica richiesta all’INPDAP e all’amministrazione di appartenenza (se ancora in costanza di servizio).