L'obbligo di fedeltà del lavoratore ex art 2105 c.c.
L'art. 2105 c.c. prevede che il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.
La ratio di tale disposizione, in ottemperanza alla maggior corrente dottrinale, ravvisa gli estremi della condotta vietata in tutte le azioni idonee a compromettere il vincolo fiduciario fra le parti, anche al di là delle fattispecie di infedeltà esplicitamente previste dall'articolo in esame. D'altro canto, secondo un'altra corrente dottrinale altrettanto rilevante, questa si basa su di un'interpretazione dell'art. 2105 c.c. connotata dalla direttiva di buona fede, e pertanto la fedeltà arricchisce l'oggetto dei comportamenti necessari all'effettivo perseguimento dell'interesse del datore di lavoro.
Ciò detto, la giurisprudenza pone in collegamento l'art. 2105 c.c. con le regole di correttezza e buona fede, estendendone l'ambito di applicazione anche a fattispecie dallo stesso non espressamente contemplate. In forza di una corrente giurisprudenziale ormai consolidata, il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti vietati dall'art. 2105 c.c., ma anche da tutti quelli che appaiono in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o, comunque, idonei a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto di lavoro. Pertanto, in tema di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà ex art 2105 c.c, il lavoratore deve astenersi dal porre in essere non solo i comportamenti espressamente vietati dall’art. 2105 c.c. ma anche qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno; tale contrarietà, peraltro, nel caso di dipendente di società, va necessariamente rapportata agli interessi del soggetto giuridico società e non agli interessi di un singolo socio o di un gruppo, anche se di maggioranza (Cass. Civ. Sent. 2474 del 2008). In forza di ciò, a titolo di esempio, viene considerato in contrasto con l'obbligo di fedeltà lo svolgimento di altri lavori durante l'assenza per malattia, allorché tale contegno comprometta il rapido recupero delle energie psico-fisiche ovvero evidenzi la simulazione dell'infermità. Lo stesso dicasi durante il periodo di astensione per malattia del bambino di età inferiore a tre anni a norma dell'art. 47 d.lg. 26.3.2001 n. 151, per l'ipotesi in cui il lavoro sia incompatibile con il compito di assistenza del figlio malato.
La violazione dell'obbligo di fedeltà
Quanto allo specifico obbligo in esame, questo deriva dai classici principi di correttezza e buona fede, cui è tenuto il dipendente nell’esecuzione del contratto di lavoro. Per forza di cose, tali obblighi di condotta devono essere riferiti esclusivamente ad attività lecite dell’imprenditore, non potendosi certo richiedere al lavoratore l’osservanza di detti obblighi anche quando l’imprenditore intenda perseguire interessi che non siano leciti. Detto obbligo permane anche nel periodo di preavviso fino alla cessazione del rapporto di lavoro ed i comportamenti posti in essere dal lavoratore licenziato (il quale richieda la reintegrazione nel posto di lavoro) nel periodo intermedio tra il licenziamento e l’ordine di reintegrazione possono avere rilievo sotto il profilo dell’eventuale violazione dell’obbligo di fedeltà che permane anche nel periodo suddetto, e possono anche giustificare un nuovo licenziamento. Ai fini della sussistenza della violazione del dovere di fedeltà, e della conseguente configurabilità della giusta causa di recesso, è sufficiente anche la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi di quest’ultimo, e cioè un comportamento, atto a scuotere la fiducia di tale soggetto, che sia solo potenzialmente produttivo di danno. Inoltre, la violazione del dovere in esame è fonte non soltanto di responsabilità disciplinare, che potrebbe esporre il lavoratore inadempiente alla sanzione del licenziamento per giusta causa, ma, ove abbia cagionato un danno all’imprenditore, anche del correlativo obbligo del risarcimento dello stesso.
La violazione del divieto di concorrenza.
Ai fini da comprendere la ratio del suddetto istituto è necessario precisare sin da subito che l'articolo in esame vieta al lavoratore non la normale concorrenza che questi, fattosi imprenditore, possa svolgere nei confronti del precedente datore di lavoro, ma l’illecita concorrenza che il lavoratore stesso, proprio per il fatto di essere ancora in servizio, può svolgere nei confronti del datore di lavoro, sfruttando conoscenze tecniche e commerciali acquisite nel corso del rapporto. L'illecito in esame si configura in modo autonomo, peraltro senza che rilevi la idoneità o meno del comportamento del lavoratore ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini dell’art. 2598 c.c.. Lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di un’impresa in concorrenza con il datore di lavoro può configurare la violazione del divieto di cui all’art. 2105 c.c., sotto il profilo della “trattazione di affari per conto terzi in concorrenza con l’imprenditore”, solo ove tale concorrenza consista in atti rientranti in prestazioni di carattere intellettuale di notevole autonomia e discrezionalità, dato che proprio coloro che fanno parte del personale impiegatizio più altamente qualificato sono in grado, al di fuori dell’ipotesi di divulgazione di notizie riservate o di metodi di lavoro peculiari, di porre in essere quella concorrenza più intensa che il legislatore ha inteso reprimere. Infine, integra violazione del dovere di fedeltà, ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro.
La violazione del divieto di divulgazione e uso di notizie segrete.
Tale illecito si ravvisa soprattutto nella “classica” ipotesi di sottrazione di documenti aziendali. Tale fattispecie costituisce per il lavoratore una profonda violazione dei doveri di lealtà e correttezza imposti dall’art. 2105 c.c.. anche se l’intento dello stesso lavoratore di fare della documentazione un uso meramente processuale, atteso che il contrasto fra il diritto del dipendente alla tutela giurisdizionale del lavoratore stesso e il diritto del datore di lavoro alla riservatezza non può essere risolto unilateralmente dal lavoratore, ma deve essere valutato nella sede giudiziaria, nella quale il datore di lavoro, a fronte dell’eventuale ordine d’ispezione o di esibizione, può resistere a tale comando rimanendo esposto alle conseguenze che il giudice può trarre da tale suo comportamento. Inoltre, viene ritenuto pacificamente illegittimo il comportamento del lavoratore che acquisisca e produca nel corso di un processo documenti aziendali riservati per ottenere il riconoscimento di una sua pretesa nei confronti del datore di lavoro. Infine, è necessario specificare che la natura meramente potenziale del danno in ipotesi arrecabile al datore di lavoro non vale ad attenuare o ad escludere la violazione del succitato divieto.
Avv. Luigi Modaffari