NIMIUM IUS CORRIGENDI
Non è con le percosse che si educano i figli e quando queste risultano violente s'incorre nel reato penale - art 571 c.p. " che punisce l'abuso dei mezzi di correzione". Gli Ermellini hanno ricordato che lo stesso reato può essere applicato anche "in presenza della pratica di lievi percosse" come i calci nel sedere e con le "tirate di capelli".
Il fatto:
La Corte di Cassazione (V sezione penale sentenza n. 2100) ha confermato la condanna di un padre 51enne di Ravenna che era solito riprendere i figli con schiaffi e calci nel sedere, emessa il 10 febbraio 2009 dalla Corte d'Appello di Bologna. Quest'ultima aveva condannato il padre manesco per "abuso dei mezzi di correzione" nei confronti dei figli sostenendo che per fare scattare la condanna prevista dall’art. 571 c.p. era necessario anche «un solo fatto».
I Giudici di Cassazione sostengono che "negare l'abitualità della condotta vessatoria e nel contempo affermare che l'abuso è consistito in un ingiustificato eccesso di ripetizione del gesto correttivo non integra alcuna illogicità di ragionamento" Da qui il rigetto del ricorso del padre che dovrà anche pagare le spese.
Articolo 571 c.p.: Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina
"Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o un arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.
Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte a un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni."
Bisogna tener presente che il codice penale è stato redatto negli anni '30 in pieno periodo fascista, laddove la visione della famiglia era incentrata su un rigido sistema patriarcale, che prevedeva ampi poteri del pater familias sui figli. Secondo questa linea interpretativa, qualsiasi tipo di condotta, anche violenta, confluiva nell'estesa copertura offerta dall'art. 571 c.p., se l'intento dell'agente era latu sensu educativo. Nella stesura definitiva si legittima espressamente l'uso della violenza come metodo educativo, affermando che "la semplice percossa non può costituire la materialità del reato, perché la vis modica è mezzo di correzione lecito." Si riteneva, infatti, che l'elemento determinante per identificare la fattispecie ex art. 571 c.p. fosse da individuare unicamente nell'animus corrigendi. In tal modo, si confondevano i requisiti necessari per integrare l'elemento oggettivo del reato con i requisiti dell'elemento soggettivo. Da ciò, l'animus corrigendi e la materialità del diritto devono essere concettualmente distinti, anche alla luce di una corretta teoria generale del reato. Inoltre, si sosteneva che, avendo previsto il legislatore le lesioni personali o addirittura la morte quali conseguenze meramente eventuali e non volute dell'abuso di mezzi di correzione o di disciplina, ciò facesse presupporre un uso eccessivo, e quindi un abuso, di mezzi in re ipsa violenti.
L'enfasi attribuita da questo orientamento al fine correttivo finiva per giustificare qualsiasi condotta violenta, come se la fattispecie fosse costruita a dolo specifico, permettendo a fatti anche violenti, commessi nei confronti di un minore o del coniuge, di rientrare nella più lieve fattispecie dell'art. 571 c.p. È invece fuori dubbio che l'uso sistematico della violenza quale ordinario trattamento del minore, sia pure sostenuto da animus corrigendi, cioè da soggettive intenzioni, travalica la configurabilità del reato ex art. 571 c.p., per versare in quello più grave ex art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli).
Questo articolo è più volte è stato oggetto d’interpretazioni, sia giurisprudenziale che dal legislatore perché non sono stati definiti le tipologie dei mezzi correttivi. Infatti si annoverano una serie di mezzi non leciti (quelli comunque produttivi di lesioni): l'uso della cinghia, le frustate a sangue, una intensa percossa, un pugno, il lancio di oggetti contundenti, oppure quelli non compatibili con il profilo correttivo o disciplinare, quali le ingiurie, i rimproveri offensivi, le minacce di morte, le punizioni umilianti e degradanti (quali pulire il pavimento con la lingua o mangiare in ginocchio o cospargere la vittima di sostanze irritanti). Per quest’ultimi s’incorre nel reato di minaccia e di violenza privata, in possibile concorso con le lesioni.
L’ampia interpretazione "mezzi di correzione" presenta il vantaggio della dinamicità ed elasticità rispetto all'evoluzione del costume sociale nonché al tipo ed alla qualità dei rapporti che si sviluppano in ambito familiare. È nella volontà del legislatore che, con questa locuzione ha introdotto una norma aperta all'evoluzione del costume sociale.
Lo scopo giuridico è salvaguardare l'integrità fisica e morale del soggetto passivo.
Comportamento redarguito è l’adozione dell’abuso di mezzi leciti utilizzati per finalità educativa e disciplinare.
Motivazione è da ricercare nel dolo generico. L'art. 571 c.p. non richiede il dolo specifico, cioè un fine particolare e ulteriore rispetto alla consapevole volontà di realizzare il fatto costitutivo di reato, ossia l'abuso del mezzo di correzione.
Non è necessario,trattandosi di reato di pericolo, che l'evento malattia fisica o psichica si sia realmente verificato, dal momento che l'esistenza di una lesione personale è presa in considerazione come elemento costitutivo dell'ipotesi diversa e più grave prevista dal secondo comma. Sembrerebbe appartenere alla categoria dei reati aggravati dall'evento, ove l'evento ulteriore non debba essere né voluto né previsto, perché altrimenti si rientrerebbe, rispettivamente, nei delitti di lesioni personali o di omicidio, se non altro sotto il profilo del dolo eventuale. Secondo Mantovani, il legislatore ha "ritenuto opportuno limitare le interferenze della legge penale nel rapporto educativo-correttivo ai soli casi in cui l'offesa abbia raggiunto una certa intensità", proprio per differenziare i comportamenti anteriori del fatto che non sono sanzionabili.
Il reato non presuppone l'attenuante della provocazione prevista dall'art. 62. n. 2 c.p., che implica uno stato d'ira benché giustificato da un fatto ingiusto altrui.
Si è infatti assistito ad una evoluzione nell'interpretazione della norma. In origine, anche fatti di grave violenza potevano essere ricondotti alla fattispecie dell'abuso di mezzi di correzione, in quanto sorretti da un ipotetico animus corrigendi, mentre oggi ciò non è più tollerato, tanto che l'impiego di mezzi violenti, in modo non sporadico ma continuativo, può andare ad integrare la fattispecie più grave dei maltrattamenti in famiglia, ex art. 572. c.p..
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione - Consulente dell'educazione familiare - Mediatrice Familiare