Le assunzioni di cittadini stranieri nella Pubblica amministrazione
italiana
(Articolo di Aldo Niccoli)
Sommario: 1. Premessa - 2. L’assunzione di
cittadini italiani nella pubblica amministrazione - 3. L’assunzione di
cittadini comunitari - 4. L’assunzione di cittadini extracomunitari
1. Premessa
Il dibattito sulla possibilità che cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possano partecipare a concorsi
per l’assunzione presso amministrazioni pubbliche sta assumendo importanza
crescente, sia per la sempre maggiore presenza nel nostro Paese di cittadini
comunitari ed extracomunitari, sia per la frammentarietà del quadro normativo e
delle interpretazioni date sia dalla giurisprudenza che dalla prassi delle
amministrazioni pubbliche. Si tratta di una tematica a cavallo di molte
discipline, in quanto partecipa di aspetti del diritto del lavoro, di quello
pubblico, ma anche del diritto privato, comunitario ed internazionale.
La questione, oltre ad alimentare un serrato
dibattito dottrinale, costituisce inoltre una nuova frontiera del contenzioso
del lavoro. A fondamento di questo contenzioso vi sono, anzitutto, le pretese
dei lavoratori stranieri che si vedano pregiudicati nelle loro aspirazioni
lavorative; in effetti, vi sono non pochi punti di contatto col tema più
generale degli atti discriminatori nei confronti dei lavoratori stranieri.
D’altro canto, non vanno trascurate nemmeno le istanze, anche esse in crescita,
avanzate da cittadini italiani o comunitari che si ritengono estromessi
dall’impiego a favore di un lavoratore straniero o extracomunitario, presente
nella stessa graduatoria di concorso.
L’attuale mancanza di certezza nella ricostruzione
del quadro normativo e di quello giurisprudenziale, ancora in via di
formazione, fa da specchio ad una prassi amministrativa priva di assetto
stabile. Per questa ragione, la Presidenza del Consiglio - Dipartimento della
Funzione Pubblica - Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni,
ha ritenuto di dover emanare un parere sul punto, il n.96 del 28/9/2004; col
citato parere essa ha svolto un’attenta disamina della normativa vigente, con
particolare attenzione al rapporto tra l’ordinamento generale e la normativa
speciale dell’impiego nelle pubbliche amministrazioni, nonché al rapporto tra
disciplina nazionale e disciplina di origine comunitaria, anche considerando
che da quest’ultima emerge la tendenza a liberalizzare l’accesso al lavoro
privato e autonomo, ma non al lavoro pubblico.
Maggiore chiarezza si ha nell’ambito del lavoro
privato, che interessa però solo gli enti pubblici economici e non anche quelli
cd. funzionali, cui si applica la disciplina del lavoro pubblico o quella del
lavoro pubblico privatizzato, simile ma non identica a quella del privato. Nel
citato ambito, pertanto, soprattutto di recente si assiste ad una produzione
normativa volta ad emanare norme attuative, di dettaglio o anche solo
puntualizzazioni e chiarimenti. Le lacune permangono, allo stato, per l’impiego
pubblico, anche se, come si vedrà, negli orientamenti delle varie autorità
consultive e giurisdizionali coinvolte si sta consolidando un orientamento
tendenzialmente restrittivo, pur con vari distinguo.
2. L’assunzione di cittadini italiani nella
pubblica amministrazione
L’analisi ha preso le mosse dall’art. 51 della
Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici
pubblici e alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza, secondo i
requisiti stabiliti dalla legge. L’intento del legislatore costituzionale fu di
garantire che i fini pubblici fossero perseguiti e tutelati nel migliore dei
modi, e per questo si puntò sui cittadini, nei quali si riteneva esistente un
anaturale compenetrazione dei fini personali in quelli pubblici (cfr. Cons.
Stato, Sez. VI, sent. 43/1985).
Di natura analoga sono i valori sottesi all’art.98
della Costituzione, che fa riferimento al "servizio esclusivo della
nazione" richiesto ai dipendenti pubblici.
Conformemente, il D. P. R. 3/1957, cd. Testo unico
degli impiegati civili dello Stato, all’art.2, pone la cittadinanza italiana
fra i requisiti generali per l’ammissione agli impieghi. La norma è tuttora
vigente e si applica anche al rapporto di lavoro contrattualizzato, in quanto
non interessa le vicende del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica
amministrazione (la cui fonte di disciplina è ormai il contratto collettivo
nazionale), ma è norma più generale, posta dall’ordinamento a tutela degli
interessi collettivi.
Non contrasta con quanto esposto l’estensione della
possibilità di accesso ai pubblici uffici fatta più di recente a favore degli
italiani non appartenenti alla Repubblica; tale previsione si spiega infatti
come scelta del Legislatore di introdurre una norma di parziale eccezione,
ferma restando la regola, appunto, che i pubblici uffici siano riservati in
linea di principio ai soli cittadini (in tal senso il parere 18/2/2004 del
Comitato consultivo dell’Avvocatura generale dello Stato).
3. L’assunzione di cittadini comunitari
In merito all’accesso all’impiego pubblico da parte
dei cittadini comunitari, va rilevato come l’art. 39 Trattato preveda che il
principio di libera circolazione dei lavoratori all’interno della Comunità non
si applichi agli impieghi nella pubblica amministrazione; tale assunto è stato
precisato dalla Corte di Giustizia Europea, con la sentenza del 17/12/1980,
causa 149/79, nel senso che l’esclusione non è assoluta, ma vi rientrano i
posti che implicano in maniera diretta o indiretta la partecipazione
all’esercizio dei pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela
degli interessi generali dello Stato o delle altre collettività pubbliche,
poiché tali posti presuppongono da parte dei loro titolari l’esistenza di un
rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato, nonché la
reciprocità di diritti e doveri che costituiscono il fondamento del vincolo di
cittadinanza. Conforme a tale previsione è l’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 (che
riprende l’art.37 del D.Lgs. 29/1993, come modificato dall’art.24 del D.Lgs.
80/1998), che rinvia ad un regolamento l’individuazione dei posti e delle
funzioni per i quali non può prescindersi dal possesso della cittadinanza
italiana, in quanto implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri,
ovvero attengono alla tutela dell’interesse nazionale. Detto regolamento è
stato adottato con D.P.C.M. 174/1994.
Inoltre, va come rilevato nel citato parere 18/2/2004 del Comitato consultivo
dell’Avvocatura generale dello Stato, la più recente dottrina costituzionale
riconosce che per espressa disposizione dell’art. 10, comma 2, della
Costituzione, la condizione giuridica dello straniero (quindi anche la capacità
di essere titolare di rapporti di lavoro) è rimessa alla disciplina del
legislatore ordinario in conformità alle norme ed ai trattati internazionali.
Ne deriva quindi che l’art.51 della Costituzione configura il requisito
normalmente necessario per l’accesso al pubblico impiego, salvo le eccezioni
che il legislatore ritenga di introdurre per particolari tipi di impiego.
Coerentemente ai dettami costituzionali, la legislazione più recente, tra cui
spicca l’art.38 del D.Lgs. 165/2001, ha eliminato tale restrizione all’impiego
con riferimento ai cittadini comunitari. Il cittadino comunitario, infatti, non
è propriamente uno straniero, per cui, in applicazione allargata del disposto
costituzionale, quando in un bando viene richiesta la cittadinanza italiana ai
fini dell'ammissione ad un concorso pubblico, anche costui se ne considera
munito, salvo eccezioni (cfr. il citato D.P.C.M. 174/94). Tutto ciò, si è
detto, si basa sul presupposto della prospettiva dell’integrazione europea, che
ne costituisce fondamento ma anche limite, in quanto il mantenimento del pur
parziale ostacolo all'impiego pubblico trova giustificazione nel fatto che
l'integrazione non è ancora stata completata.
Tale normativa, si noti, ha carattere eccezionale e trova applicazione in capo
a soggetti specifici (i cittadini dell’Unione), per cui come tale non è
suscettibile di interpretazione estensiva ad altro genere di destinatari (i
cittadini extracomunitari).
Interessante è certamente osservare che in una
delle pagine del sito www.europa.eu.int,
con riferimento alle opportunità di impiego dei cittadini europei in territorio
comunitario si precisa che:
“Il principio della parità di trattamento e il
divieto di ogni discriminazione basata sulla nazionalità si applicano altresì
(rispetto al lavoro privato, n.d.a.) agli impieghi nel settore pubblico:
imprese del settore pubblico (imprese commerciali, enti di telecomunicazioni,
aziende di trasporto pubblico), organismi o enti pubblici (università, ospedali
pubblici, istituti di ricerca) e pubblica amministrazione.
Gli Stati membri possono tuttavia ancora riservare
taluni posti di lavoro ai propri cittadini, ma ciò è possibile soltanto per i
posti del settore pubblico direttamente connessi all'esercizio dell'autorità
pubblica e alla salvaguardia di interessi generali dello Stato o degli enti
pubblici, ovvero delle unità amministrative più piccole dello Stato come le
amministrazioni comunali, ecc. Questi criteri devono essere valutati caso per
caso in funzione della natura delle mansioni e delle responsabilità implicate
dal posto in questione.
Si può partire dal principio che allorché si tratta
di funzioni specifiche dello Stato e di entità assimilabili, quali le forze
armate, le forze di polizia e le altre forze dell'ordine, la magistratura,
l’amministrazione fiscale e i corpi diplomatici, l'accesso possa essere
riservato ai cittadini nazionali, escludendo gli altri cittadini dell’Unione
europea. Tuttavia non tutti i posti di lavoro in tali settori (ad esempio, le
mansioni amministrative, la consultazione tecnica e la manutenzione) implicano
l'esercizio dell'autorità pubblica e la salvaguardia di interessi generali. Tali
posti non possono pertanto essere riservati ai cittadini nazionali. La libera
circolazione dei lavoratori nella pubblica amministrazione è indipendente da
qualsiasi settore specifico ed è in funzione unicamente della natura del posto
di lavoro”.
4. L’assunzione di cittadini extracomunitari
Quanto alle possibilità di impiego pubblico
riservate dal nostro ordinamento ai lavoratori extracomunitari, la Funzione
Pubblica, nel citato parere n.96/2004, ha ritenuto che erroneamente alcune
amministrazioni fanno richiamo in chiave possibilista all’art. 9 comma 3 del
D.L 416/1989 (convertito dalla L. 39/1990), secondo cui i cittadini
extracomunitari possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni con le
procedure dell’art. 16 della L. 56/1987 (assunzione tramite ufficio di
collocamento dei lavoratori in possesso del titolo di studio equivalente alla
scuola dell’obbligo italiana). Difatti, detta norma non prevede requisiti ma
solo modalità di accesso all’impiego, ed è poi stata abrogata dall’art.46 della
L. 40/1998.
Secondo parte della dottrina, il D.Lgs. 286/1998,
Testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, nel
liberalizzare l’accesso al lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati e
l’accesso al lavoro autonomo, avrebbe superato anche le norme che richiedono il
requisito della cittadinanza per accedere ai posti di lavoro nella pubblica
amministrazione. Ma ciò si scontra sia con l’art.2 del DPR 3/1957, norma parte
dell’ordinamento speciale del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione,
sia con un principio sancito dalla Costituzione agli artt.51 e 98.
Per un’altra tesi, poi, l’art. 2 del D.Lgs.
286/1998, avendo parificato lo straniero regolarmente soggiornante in Italia al
cittadino italiano, supera la necessità del requisito della cittadinanza per
l’accesso al pubblico impiego; a ritenere diversamente, risulterebbe violato il
principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione, e ricorrerebbe
attività discriminatoria verso lo straniero (cfr. Tribunale Genova, ord.
26/6/2004, conforme alla precedente del 19/4/2004). Inoltre, non è certo
ravvisabile alcuna lesione degli interessi fondamentali ed inderogabili della
collettività nazionale nel consentire a stranieri di partecipare ad un pubblico
concorso per la copertura di posti non riservati in via esclusiva ai cittadini
italiani.
In merito, tuttavia, la Funzione Pubblica ha
richiamato la sentenza n.120/1967 della Corte Costituzionale, secondo cui il
principio di uguaglianza di cui all’art.3 della Costituzione va letto in
connessione con l’art.2 e con l’art.10, secondo comma, della Costituzione,
"il primo dei quali riconosce a tutti, cittadini e stranieri, i diritti
inviolabili dell’uomo, mentre l’altro dispone che la condizione giuridica dello
straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali".
Coerente è quanto espresso nel parere del Consiglio
di Stato, Sez. II, n. 2592/2003 del 31-3-2004, reso in merito ad un ricorso
straordinario al Capo dello Stato; tale ricorso era stato proposto contro il
provvedimento di esclusione di un cittadino extracomunitario dalle graduatorie
d’istituto per il conferimento di incarichi di supplenza. Il ricorrente
sosteneva la sua possibilità di accesso all’impiego pubblico proprio sulla base
dell’art.2 del D.Lgs. 286/1998, ma il C.d.S., richiamando anche le sentenze di
Tar Veneto, n. 782/ 2004 e Tar Toscana n. 28/ 2003, ha confermato la permanenza
del requisito della cittadinanza per l’accesso al pubblico impiego, solo
temperato per i cittadini comunitari e per gli italiani non appartenenti alla
Repubblica. Pertanto, si sostiene che in materia di rapporti con la pubblica
amministrazione viene riconosciuta la parità di tutti gli aspiranti lavoratori
non in termini assoluti e totali ma “nei limiti e nei modi previsti dalla
legge” e ciò non comporterebbe incompatibilità con disposizioni costituzionali,
perché non rientra tra i diritti fondamentali garantiti (v. Corte Cost. n.
120/1967 e n. 241/1974) quello di partecipare ad uno specifico concorso piuttosto
che ad un altro.
Inoltre, nell'art. 7 della Convenzione dei diritti
dell'uomo (resa esecutiva con L. 881/1977), non si rinviene in materia di
lavoro alcun precetto che includa tra i diritti fondamentali la parità di
trattamento di cittadini e stranieri in materia di requisiti di accesso ai
pubblici impieghi. Piuttosto, la norma si limita a precludere discriminazioni
tra lavoratori già assunti e già non tra concorrenti; inoltre, è stato
sostenuto che il patto ratificato con la citata L. 881 si colloca al di fuori
dell'art. 10 (conforme Corte Cost., 188/1980), per cui la normativa non può
essere sindacata alla stregua di tale disposizione costituzionale.
Ad ulteriore conferma delle considerazioni sin qui
svolte si pone proprio il testo unico approvato con D.Lgs. 286/1998; questo,
infatti, ha liberalizzato l’accesso al lavoro autonomo (art. 26), ma a
condizione che l’esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani o a cittadini di uno degli Stati membri dell’UE. In esso,
che consente l’iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o negli elenchi
speciali agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia in possesso dei
titoli riconosciuti, si sottolinea esplicitamente che ciò avviene in deroga al
requisito della cittadinanza (art. 37, Attività professionali).
Lo stesso art.27 (Ingresso per lavoro in casi
particolari), al comma 3, specifica conerentemente che "rimangono ferme le
disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo
svolgimento di determinate attività".
Inoltre, l’art.37 rinvia al regolamento di attuazione la disciplina di
particolari modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti
di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato per alcune
categorie di lavoratori stranieri specificamente individuate, tra cui ad
esempio i lettori universitari di madre lingua, che appunto vengono assunti a
contratto prescindendo dal requisito della cittadinanza (sui lettori, v. anche
Cass. Civ., sez. Lavoro, 16-08-2004, n. 15931 e 10-05-2005, n. 9737).
In tal senso, difatti, è ad esempio il testo del
decreto rettoriale 257/2003 dell’Università di Siena, che nell’indire una
selezione per la formazione di una graduatoria di aspiranti alla costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato per collaboratori ed esperti
linguistici di lingua francese, richiede indefettibilmente che gli aspiranti
siano di madrelingua francese, a prescindere dalla cittadinanza posseduta;
viene precisato, tuttavia, che i candidati extracomunitari per poter stipulare
il contratto di lavoro devono essere in regola con le norme sul permesso di
soggiorno di cui al D.Lgs. 286/1998 e al D.P.R. 394/1999.
Di rilievo in proposito è anche il D.M. 103/2001
dell’allora Ministero della Pubblica Istruzione (Direzione Generale del
personale della scuola e dell’amministrazione); in questo, pur richiedendosi il
possesso della cittadinanza italiana o comunitaria tra i requisiti per
l’attribuzione delle supplenze temporanee al personale docente ed educativo, si
ammette però una deroga per le graduatorie di conversazione in lingua estera.
Difatti, «per l’insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua
ufficiale esclusivamente in Paesi non comunitari, sono ammessi aspiranti anche
non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea», anche se poi viene precisato che «i predetti aspiranti sono,
comunque, collocati in graduatoria in posizione subordinata agli eventuali
aspiranti, in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria».
Le disposizioni del citato D.Lgs. 286/1998 sono
state poi integrate dalla L. 189/2002, cd. "legge Bossi-Fini", il cui
art. 22, lettera r-bis, ha aggiunto alle tipologie di lavoratori già previste
la categoria degli infermieri professionali, da assumersi con contratto di
lavoro subordinato presso strutture sanitarie pubbliche e private. Da ciò
risulta che i medesimi, se autorizzati all’esercizio della professione in
Italia, possono essere assunti senza limitazioni da datori di lavoro privati
con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; presso le strutture
pubbliche, invece, l’assunzione è consentita solo se con rapporto di lavoro a
tempo determinato. Sul punto il Ministero della Sanità (ora Ministero della
Salute), con Circolare n. 1259/2000 aveva segnalato che le aziende sanitarie
locali e le altre istituzioni pubbliche non potevano procedere all’assunzione
in ruolo dei cittadini stranieri extracomunitari, a causa della riserva a
favore dei cittadini italiani. Detta Circolare, relativa al testo del D.Lgs.
286/1998 vigente al 2000, non ha perso valore, in quanto "non sembra
possibile che la disposizione introdotta dalla legge Bossi-Fini abbia potuto
intervenire sui requisiti generali per l’accesso al lavoro nelle pubbliche
amministrazioni". Pertanto, la modifica del Testo unico introdotta con
l’art. 22 della L. 189/2002 si riferisce esclusivamente ai rapporti di lavoro a
tempo determinato, che non sono considerati come parte dell’organico
dell’amministrazione datrice di lavoro.
Interessante, in tema di rapporti di lavoro a
termine in generale, è la sentenza 11/7/2001, n. 9407 nella quale la Cassazione
(sez. Lavoro) sostiene che, ove in corso di rapporto di lavoro cessi la
validità del permesso di soggiorno, tale semplice evenienza non comporta la
risoluzione automatica del rapporto di lavoro in atto, ma semmai una
sospensione da ogni effetto giuridico ed economico, potendo poi al più
costituire giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della L.
604/1966.
Le varie tesi sin qui esposte hanno trovato accoglimento anche nelle
valutazioni dell’Avvocatura generale dello Stato, espresse nel parere del
18/2/2004, richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in merito alla
possibilità che i rifugiati accedano agli impieghi presso le pubbliche
amministrazioni.