Il mutamento
delle mansioni nell’impiego pubblico privatizzato: nozione e tutela
(di Aldo
Niccoli)
1.
Premessa: il rapporto di lavoro - 2. Le mansioni superiori - 3. Le mansioni
inferiori - 4. Tutela del lavoratore
1. Premessa: il rapporto di lavoro
Nel corso
degli anni novanta, sotto la forte spinta della necessità di ammodernare
l’apparato e l’attività delle amministrazioni pubbliche, di cui non si potevano
più tollerare sprechi ed inefficienze, la disciplina del rapporto di lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è stata profondamente
riformulata. In tal modo, si è voluto dare una prima risposta al danno che
l’assetto precedente aveva procurato all’amministrazione pubblica nel suo
complesso, sia dal punto di vista economico che da quello della capacità di
rendere servizi (il che alimentava un crescente contenzioso), sia infine sotto
il profilo dell’immagine stessa dell’amministrazione, aspetto tutt’ora di
crescente attenzione da parte della politica e della giurisprudenza Corte dei
Conti.
Dai
dibattiti parlamentari, nei quali erano confluite le indicazioni della dottrina
italiana ed europea, della giurisprudenza e delle istanze sociali, è emerso che
il mutamento delle strutture doveva necessariamente trarre le mosse da una
sostanziale riforma del lavoro, pensata in modo decisamente più incisivo e
completo di quanto non si fosse in precedenza tentato ad esempio con la riforma
della carriere o con la timida apertura verso la contrattazione collettiva di
lavoro. La riforma è stata quindi avviata con la legge delega 421/1992 ed
attuata per la prima volta col D.Lgs. 29/1993, ma poi ripresa da svariate
disposizioni di integrazione, riordino e modifica.
Risultato
di tale normazione delegata è stato l’immediata separazione della materia del
lavoro pubblico in due macroaree, delle quali una (quella dell’impiego
contrattualizzato) è oggi disciplinata dalla normazione delegata, dal codice
civile, dallo statuto dei lavoratori e dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, mentre l’altra resta assoggettata, per preminenti ragioni di interesse
strategico (così, ad esempio, per le forze armate o per la docenza
universitaria) ad una disciplina di stampo normativo, dettata in via
unilaterale o in certi casi anche concordata in contratti collettivi, però poi recepiti
con atti normativi.
A fronte
di una così netta divaricazione delle fonti di disciplina e del contenuto del
rapporto di lavoro tra l’amministrazione ed i suoi dipendenti, l’analogia che
residua tra le due aree dell’impiego pubblico concerne gli aspetti che
l’ordinamento ha preferito dettare comunque mediante atti normativi, senza
demandarli alla regolamentazione contrattuale e privatistica. Ciò è accaduto
per gli aspetti nei quali c’è preponderanza di regolamentazione delle strutture
delle amministrazioni rispetto allo svolgimento del rapporto di lavoro. In tal
senso, infatti, nella teoria del lavoro pubblico contrattualizzato si usa
contrapporre una micro ad una macroorganizzazione, intesa la prima come
gestione del rapporto di lavoro, esercitata con le capacità ed i poteri del
privato datore di lavoro, e la seconda come regolamentazione delle linee
fondamentali di disciplina degli uffici, necessariamente dettata con atti di
tipo normativo anche per l’impiego privatizzato.
2. Le mansioni superiori
La disciplina
delle dotazioni organiche, dell’accesso all’impiego e delle mansioni va
annoverata nell’ambito delle materie a regolamentazione normativa (v.
rispettivamente artt. 6, 35-39 e 52 D.Lgs. 165/2001): difatti, per l’impiego
contrattualizzato essa è posta direttamente dal D.Lgs. 29/1993, poi raccolto
con le sue varie modifiche nel D.Lgs.165/2001, a sua volta modificato. Ai
contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi (artt. 40 e ss.), è
invece affidata la concreta determinazione delle mansioni per ciascun profilo
professionale, come anche la determinazione di quelle considerate equivalenti.
Proprio
tale ultimo concetto assume notevole importanza: difatti, in virtù dell’art.
52 del D.Lgs. 165/2001, il capo ufficio o capo reparto può affidare ai
lavoratori di cui dispone solo le mansioni per le quali costoro sono stati
assunti, o altrimenti le mansioni considerate equivalenti dal sistema di
classificazione professionale.
La norma
deriva dall’art. 31 del D.P.R. 3/1957, testo unico degli impiegati civili dello
Stato, oggi quasi interamente disapplicato per l’impiego pubblico
contrattualizzato. In base a tale previsione, l’impiegato aveva «diritto
all’esercizio delle funzioni inerenti alla sua qualifica» e poteva essere
«destinato a qualunque altra funzione purché corrispondente alla qualifica che
riveste ed al ruolo cui appartiene», salvo speciali e temporanee esigenze di
servizio e comunque nell’ambito della stessa carriera (le carriere, distinte in
ausliliaria, esecutiva, di concetto e direttiva, erano i raggruppamenti in cui
si articolava il personale pubblico fino alla L. 312/1980, che ha istituito al
loro posto le qualifiche funzionali, poi oggi superate dalla classificazione in
aree e posizioni economiche, stabilita dalla contrattazione collettiva
nazionale).
Il
vigente art. 52 recepisce il testo dell’art. 56 del D.Lgs 29/1993, ma non nella
formulazione originale bensì in quella successiva alle modifiche del D.Lgs
80/1998; la versione iniziale contemplava un’elasticità, sia pur minima, nella
concreta adibizione del lavoratore a specifici compiti di qualifiche
immediatamente più in alto o in basso rispetto a quella sua propria.
La
riformulazione dello ius variandi del datore di lavoro pubblico ora lo contiene
entro margini più rigidi, al contempo con maggiore apertura verso il concetto
di mansioni equivalenti, già contenuto per il lavoro privato nell’art. 2103
c.c..
L’art.
52 del D.Lgs. 165/2001 è oggi perfettamente in linea con la previsione che
richiede specifici titoli per la partecipazione ai concorsi che danno accesso
all’impiego pubblico (art. 35, co.1). Difatti, se per l’accesso ad una data
qualifica professionale è richiesto, ad esempio, il diploma di laurea o di
scuola secondaria, il prestatore di lavoro dovrà essere «adibito alle mansioni
per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti» a quelle
della qualifica per la quale si è vinto il concorso; analogamente, ove il
lavoratore poi acquisisca una qualifica superiore «per effetto dello sviluppo
professionale o di procedure concorsuali o selettive», avrà diritto a svolgerne
le relative mansioni.
Ai fini
delle mansioni superiori, il comma 3 dell’art. 52 prende esclusivamente in
considerazione l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo,
quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Ciò significa
che l’occasionale svolgimento di mansioni superiori a quelle della qualifica
rivestita non comporta vero mutamento nella prestazione lavorativa richiesta,
che va intesa e svolta con la giusta elasticità verso mansioni proprie delle
qualifiche più vicine, sia verso l’alto che verso il basso.
Così, se
si prende ad esempio la classificazione professionale prevista dai contratti
collettivi nazionali di lavoro del comparto dei Ministeri, lo svolgimento di
mansioni superiori si verifica in ogni caso di esecuzione dei compiti propri
tanto di un’altra area di inquadramento quanto di un’altra posizione economica
(ad eccezione delle posizioni cd. super, che rappresentano solo un diverso
livello retributivo, motivato da maggiore esperienza e anzianità).
Di
quanto esposto si ha ampio riscontro in giurisprudenza. In particolare la Corte
Costituzionale, con sentenza 115/2003, ha sottolineato che l’art. 36 della
Costituzione prescrive che la retribuzione sia proporzionale al lavoro
prestato, per cui è corretto compensare economicamente lo svolgimento di
mansioni superiori (cfr. anche Cass., sez. lav., sent. 25-10-2003 n. 16078).
Tuttavia, ciò non implica sempre l’esatta corrispondenza tra mansioni e
retribuzione. Esemplificando, non ci si trova in ambito di mansioni superiori
in senso tecnico ogni qualvolta le mansioni superiori richieste siano da
intendersi come naturale prolungamento del ruolo (inferiore) di
appartenenza, come accade per una posizione super nel sistema classificatorio;
diversamente va ritenuto nel caso si affidino compiti che di fatto concretano
un vero incremento professionale, non assimilabile all’inquadramento di
provenienza.
I
contratti collettivi del comparto degli enti locali, che contemplano una
classificazione del personale più articolata rispetto a quella prevista, per
esempio, nei ministeri, prevedono l’esigibilità di tutte le mansioni
ascrivibili a ciascuna categoria, «in quanto equivalenti». Tale ultima
locuzione viene letta dalla dottrina maggioritaria come «ove equivalenti», il
che può lasciare qualche margine di incertezza all’interprete nelle valutazioni
di equivalenza, ma certo non appiattisce tutte le qualifiche su di un unico
piano, per poi distinguerle solo dal punto di vista economico e non anche per
il contenuto della prestazione lavorativa.
In
ambito civilistico si ha equivalenza di mansioni quando possono essere
agevolmente utilizzate l’esperienza e le nozioni in precedenza acquisite sul
lavoro, senza alcun pregiudizio per la professionalità conseguita.
Ad ogni
modo, è possibile affidare al prestatore di lavoro mansioni «non
equivalenti», ma purché ciò sia fatto alle precise condizioni stabilite dal
comma 2 dell’art 52. Pertanto, i lavoratori possono essere adibiti a
mansioni «proprie della qualifica immediatamente superiore» ove sussistano
obiettive esigenze di servizio e nel caso di vacanza di posto in organico (tale
non è il caso di cd. sostituzione vicaria, cfr. Tribunale di Roma, ord.
28-2-2004), per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile fino a dodici,
nell’ipotesi in cui siano state avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti, anche mediante selezioni interne; oppure, è possibile nell’ulteriore
caso di sostituzione di altro dipendente assente (ma non per ferie) con diritto
alla conservazione del posto, per l’intera durata dell'assenza.
Qualora
il differente impiego del dipendente sia deciso «per sopperire a vacanze dei
posti in organico», allora «immediatamente, e comunque nel termine massimo di
novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette
mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti
vacanti».
Nelle
ipotesi descritte, il lavoratore ha diritto al trattamento economico previsto
per la qualifica superiore richiestagli, per tutto il periodo dell’effettiva
adibizione a tali mansioni (comma 4).
Di un
certo interesse in proposito può essere notare che il D.L. 4/2006, poi non
convertito, prevedeva un caso particolare di possibilità di adibire lavoratori
a mansioni superiori (di capo ufficio) per il tempo necessario a ricoprire il
posto vacante, senza possibilità di riconoscimenti ai fini della carriera ma
con la previsione espressa del trattamento economico superiore per tutta la
durata del sovraimpiego.
In
mancanza dei presupposti richiesti dal comma 2, «è nulla l'assegnazione
del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore
è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica
superiore». Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente
del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave (comma 5).
Coerentemente, si prevede espressamente che non valga l’opposta regola tipica
del lavoro privato (art. 2103 c.c.), secondo cui «l’esercizio di fatto
di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza» abbia effetto ai
fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di
direzione (art. 52 cit., comma 1). Infatti, nel lavoro privato l’assegnazione
di mansioni superiori diventa definitiva in un periodo di tempo non superiore a
tre mesi, ed è nullo ogni patto contrario.
La
ragione di tale differenza risiede nelle notevoli ricadute giuridiche ed
economiche che potrebbe discendere da un’applicazione indiscriminata del
principio civilistico sull’organico delle amministrazioni, in diffuso e perenne
stato di carenza di personale. Visto che, come si è accennato, la materia
dell’organico è strettamente correlata all’organizzazione degli uffici, il
legislatore ha opportunamente ritenuto di non lasciare in merito alcun margine
di applicazione alla disciplina privatistica o alla giurisprudenza. Inoltre,
come ritenuto dal Consiglio di Stato, sez. V., dec. 1362/1994, il passaggio
automatico ad una qualifica superiore comporterebbe violazione del principio
dell’art. 97 Cost. secondo cui ad un nuovo posto di lavoro pubblico si accede
mediante pubblica selezione.
Il comma
6, che si pone come una norma di chiusura, statuisce che le disposizioni
dell’art.52 si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli
ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi nazionali (quelli
della tornata contrattuale 1998-2001) e con la decorrenza stabilita negli
stessi. Tuttavia, alle parti contrattuali nazionali è lasciato un margine di
valutazione, in quanto «gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4» possono essere
regolati diversamente. Fino a tale data, comunque, in nessun caso lo
svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può
comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell'inquadramento
professionale del lavoratore.
Va da
ultimo segnalato un contrasto in giurisprudenza sull’interpretazione da dare
all’espressione di mansioni superiori, nel senso che il Consiglio di Stato
(cfr. sez. V, sent. 7757/2004) si è trovato più volte dell’avviso che vada
interpretata nel senso di mansioni proprie della qualifica immediatamente
superiore; diversamente, la Corte di Cassazione (cfr. sez. Lav., sentt. 14944 e
20692/2004) non ritiene precisato in modo sufficiente tale elemento, per cui
sostiene che la norma possa riferirsi a mansioni di qualifiche superiori in
senso lato.
3. Le mansioni inferiori
Si è
avuto modo di vedere che i commi 1 e 6 (secondo periodo) dell’art.52 del D.Lgs.
165/2001 pongono dei chiari limiti alle attribuzioni (verso l’alto e verso il
basso) di mansioni differenti da quelle per le quali il lavoratore è stato
assunto, a differenza della formulazione originaria dell’articolo 56 del D.Lgs.
29/1993, recepito appunto dal D.Lgs 165/2001.
Tuttavia,
lo stesso decreto lascia ai contratti collettivi un minimo spazio di autonomia
nella determinazione delle ricadute concrete del diverso impiego dei
lavoratori. Conseguentemente, in sede di contrattazione integrativa, in vari
casi le parti negoziali hanno sfruttato gli spazi di manovra loro concessi,
prevedendo ipotesi di particolare applicazione della disciplina legislativa.
La sede
naturale per tale operazione di ottimizzazione delle risorse è la
contrattazione integrativa, deputata a precisare le singole figure
professionali e le posizioni economiche, già previste in termini più generali
dalla contrattazione nazionale, e per questo in grado di valutare i margini di
sovrapponibilità tra le stesse.
Ciò
accade in tutte la ipotesi di svolgimento di mansioni non ascrivibili a quelle
della categoria di appartenenza, non solo se superiori ma anche ove inferiori;
così, ad esempio, la figura professionale del cancelliere nell’amministrazione
giudiziaria e quella del contabile si articolano su più posizioni economiche ed
anche a cavallo di due aree di inquadramento. In tali ipotesi, al ricorrere di
particolari circostanze, è espressamente contemplato lo svolgimento di mansioni
inferiori rispetto a quelle della posizione economica rivestita. La previsione espressa
di tale possibile impiego flessibile, che si riscontra anche nell’impiego
privato (ad esempio nelle Poste italiane, da tempo s.p.a.), è chiaro indice del
fatto che tale opportunità non può essere intesa come un principio generale, ma
come una modalità di richiesta della prestazione lavorativa esperibile solo in
determinate circostanze.
In
proposito, si può invece fare appello ad un diverso principio generale, secondo
cui non è consentito ai lavoratori trincerarsi rigidamente dietro la puntuale
definizione delle attribuzioni di ciascuna qualifica, specialmente se si devono
fronteggiare esigenze particolari e in periodi di tempo contenuti, in quanto
questo porta inevitabilmente alla paralisi dell’attività dell’ufficio. Un
siffatto principio è agevolmente desumibile dalle disposizioni costituzionali
sul buon andamento della P.A., dalle norme di efficacia dell’azione
amministrativa e dai codici di comportamento del personale delle
amministrazioni pubbliche.
In ogni
caso, è fuor di dubbio che l’attribuzione di mansioni inferiori comporti uno
svilimento della prestazione professionale dal punto di vista contenutistico;
pertanto, se essa è disposta in modo prevalente o duraturo, si scontra con le
norme costituzionali, di legge e di contratto, relative alla corretta richiesta
della prestazione lavorativa da parte dell’ente datore di lavoro.
D’altro
canto, il persistente sottoutilizzo, per esempio, del funzionario in mansioni
impiegatizie, o lo spostamento di un dirigente verso un incarico di minore
prestigio e remunerazione, comporta una serie di implicazioni non trascurabili,
in quanto il responsabile del sottoutilizzo è in difetto tanto nei confronti
dell’amministrazione quanto nei confronti del lavoratore.
Difatti
la decisione, ove non sostenuta da sostanziali esigenze di servizio, concreta
simultaneamente degli esempi di cattiva gestione del personale, di danno
economico all’amministrazione (in quanto si ricorre ad una professionalità
superiore per svolgere i compiti di un’altra, remunerata di meno) e di lesione
delle opportunità di crescita professionale e di esplicazione della
personalità, propria di un lavoratore qualificato in modo superiore a quanto
richiesto. Tale ultimo aspetto rientra in pieno nel tema dei diritti della
personalità, ed in tale contesto poi l’indagine delle motivazioni che stanno
alla base del sottoimpiego si rivela fondamentale per il discrimine tra
l’errato impiego delle risorse umane e il comportamento vessatorio e
mobbizzante nei confronti del lavoratore.
4. Tutela del lavoratore
La
questione della tutela del lavoratore che, suo malgrado e illegittimaente, si
vede sovraimpiegato o per converso sottoutilizzato, è tanto rilevante quanto
complessa.
Si
incontrano, nell’analisi delle situazioni, casi di soluzione agevole, nei quali
si hanno un provvedimento espresso, la disponibilità del relativo posto in
organico e che l'incarico concerna mansioni della qualifica immediatamente
superiore (come richiesto da C.d.S., sez. V, nelle sentt. 11-10-2002, n. 5504,
04-02-2003, nn. 514 – 515, e 29-11-2004, n. 7757 ); o casi comunque chiari in
cui si assiste al disimpegno di fatto delle energie lavorative in compiti
sistematicamente di superiore impegno e qualità, o nei quali al contrario si
registra lo spostamento del lavoratore verso aree lavorative di minore
professionalità.
Ma forse
la maggior parte dei casi è espressione di situazioni ai limiti della
regolarità, nelle quali al lavoratore viene chiesto di svolgere compiti di
livello superiore o inferiore, in aggiunta ai suoi compiti istituzionali. La
problematicità di queste situazioni consiste nell’individuazione esatta
dell’incidenza di tale diverso impiego, sì da poter comprendere quali casi
rientrano in una flessibilità operativa tollerabile e lecita e quali no; in
altri termini, diventa essenziale verificare se la quantità e la qualità delle
diverse mansioni richieste, nonché la durata delle stesse, siano tali da
determinarne la prevalenza su quelle proprie della qualifica del lavoratore.
Il punto
critico dell’analisi sta nel fatto che in molti casi il diverso utilizzo è
disposto con ordini impartiti a voce, subito eseguiti dal lavoratore che però
ad un certo punto si rende conto della situazione e poi si rivolge al giudice.
L’arduo
compito spetta al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, cui si
rivolge il lavoratore che avanza delle doglianze in merito. Il giudice dovrà
pesare nel quotidiano l’attività svolta dal lavoratore che si è rivolto a lui
al fine del riconoscimento della differenza retributiva a suo favore o per
ottenere la cessazione del comportamento che ne comprime le aspettative e che
in tal modo risulta vessatorio.
Di mero
interesse accademico risulta indagare le motivazioni concrete che spingono il
lavoratore a ricorre alla tutela giudiziaria; si spazia dalla decisione di
rivolgere a proprio vantaggio un sovraimpiego non richiesto ma magari neppure
del tutto sgradito, alla necessità di difendersi da un mobbing di alta
intensità, evidente in un umiliante sottoimpiego.
La
tutela, soprattutto in caso di sottoimpiego, è accordabile anche in via
cautelare, mediante inibitoria disposta in attesa della definizione del
giudizio nel merito. In ogni caso di diverso impiego, la tutela accordabile dal
giudice del merito è sia reintegratoria che risarcitoria.
Nel caso
poi delle mansioni superiori, oltre alla inibizione dal perdurante
sovraimpiego, il datore di lavoro che ha disposto l’assegnazione in assenza
delle condizioni richieste dalla legge, dovrà corrispondere le differenze
retributive a proprio carico. Sussistendo i presupposti indicati dall’art. 52
D.Lgs. 165/2001, invece, le differenze retributive per l’intero periodo
disimpegnato dal dipendente pubblico nello svolgimento di mansioni superiori
saranno corrisposte a carico dell’amministrazione di appartenenza. Va osservato,
in proposito, che la sezione V del Consiglio di Stato (sentt. 04-02-2003, nn.
514 – 515), ha ritenuto che l'assegnazione a mansioni superiori non dia
«diritto a maggiorazioni retributive solo nel limite dei 60 giorni», per cui va
compensato solo il suo prolungamento oltre tale periodo (sentt. 514-515/2003).
Va però aggiunto che lo stesso Consiglio di Stato, nella delibera 22-4-2002
dell’Adunanza Commissione speciale pubblico impiego, ha precisato che le
mansioni superiori vanno retribuite per il periodo di effettiva prestazione
comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività.
Nella
diversa ipotesi, nella quale si richiedono al lavoratore mansioni inferiori
alla qualifica rivestita, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro
corrispondente alla professionalità già acquisita, potrà esservi spazio per la
corresponsione del risarcimento del danno biologico dimostrato, specialmente
nel caso in cui dovesse risultare provato il comportamento mobbizzzante. La
Corte di Cassazione, sez. lav., con sentenza 12-11-2002 n. 15868, ha osservato
che in materia di risarcimento del danno per attribuzione al lavoratore di
mansioni inferiori rispetto a quelle in relazione alle quali era stato assunto,
l'ammontare di tale risarcimento può essere determinato dal giudice facendo
ricorso ad una valutazione equitativa, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., anche
in mancanza di uno specifico elemento di prova da parte del danneggiato, in
quanto la liquidazione può essere operata in base all'apprezzamento degli elementi
presuntivi acquisiti al giudizio e relativi alla natura, all'entità e alla
durata del demansionamento, nonché alle altre circostanze del caso concreto.
Tuttavia, in materia di prova, cfr. contra, Cass. sez. lav., sent. 28-5-2004 n.
10361, secondo cui la prova dell'esistenza di tale danno e del nesso di
causalità con l'inadempimento, non della mera potenzialità lesiva della
condotta datoriale, costituisce presupposto indispensabile per procedere ad una
valutazione equitativa.
A
conferma parziale di quanto esposto con la sent. 15868, la stessa sez. lav.,
con sent. 22-2-2003, n. 2763, aveva comunque osservato che dall'art. 2103
cod.civ. si desume che sussiste il diritto del lavoratore all'effettivo
svolgimento della propria prestazione professionale e che la lesione di tale
diritto da parte del datore di lavoro costituisce inadempimento contrattuale,
determinando l'obbligo sia di corrispondere le retribuzioni dovute che di
risarcire il danno da dequalificazione professionale. Tale danno può consistere
sia nel danno patrimoniale derivante dall'impoverimento della capacità
professionale già acquisita e dalla mancata acquisizione di una maggiore
capacità, sia nel pregiudizio subito per perdita di ulteriori possibilità di
guadagno sia in una lesione del diritto del lavoratore all'integrità fisica o,
più in generale, alla salute ovvero all'immagine o alla vita di relazione, e
quindi, in ultima analisi, alla libera esplicazione della personalità del
lavoratore anche nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio risarcibile
anche in via equitativa (in proposito cfr. anche Cass., sez. III, sent.
27-4-2004 n. 7980).
Di
recente, la Corte di Cassazione, nella sent. 14 marzo 2006 n. 6572 delle sez.
Unite civili, in tema di risarcimento del danno da demansionamento o dequalificazione
professionale, ha concluso che il diritto del lavoratore al risarcimento del
danno, soprattutto di quello cd. esistenziale, suscettibile di liquidazione
equitativa, non consegue in re ipsa al demansionamento, ma è
condizionato alla concreta prova del pregiudizio, con onere a carico del
lavoratore che agisce in giudizio. Ciò, a causa delle molteplici forme in cui
può presentarsi il danno da dequalificazione, per cui si rende indispensabile
una specifica allegazione probatoria da parte del lavoratore, che deve
precisare quali pregiudizi ritenga di aver subito, fornendo gli elementi, le
modalità e le peculiarità della situazione concreta, da cui possa emergere la
prova del danno. La Cassazione torna quindi ad asserire che non è sufficiente
la prova della mera dequalificazione, dell’isolamento, della forzata
inoperosità, dell’assegnazione di mansioni diverse ed inferiori a quelle
proprie, perchè questi elementi integrano sì l’inadempimento del datore, ma,
dimostrata questa premessa, è poi necessario provare che tutto ciò,
concretamente, ha inciso in senso negativo nella sfera del lavoratore,
alterandone l’equilibrio e le abitudini di vita. Di fronte alla richiesta di
risarcimento del danno, il giudice non può mai prescindere dalla natura del
pregiudizio lamentato, valendo il principio generale per cui questi - se pur
può sopperire alla carenza di prova attraverso il ricorso alle presunzioni ed
anche alla esplicazione dei poteri istruttori ufficiosi previsti dall’art. 421
cod. proc. civ. – tuttavia non può sopperire all’onere di allegazione che
concerne sia l’oggetto della domanda, sia le circostanze in fatto su cui questa
trova supporto.
Nella
stessa decisione, le sezioni unite hanno individuato le quattro forme nelle
quali può manifestarsi il danno da demansionamento o da dequalificazione. Più
precisamente, esso può essere, unicamente o simultaneamente, un danno
professionale (pregiudizio a contenuto patrimoniale, derivante
dall’impoverimento della capacità professionale acquisita dal lavoratore e dalla
mancata acquisizione di una maggiore capacità, ovvero subito per perdita di
chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno, da provare adeguatamente);
un danno da perdita di chance (ovvero delle ulteriori potenzialità
occupazionali o possibilità di guadagno, di cui va data prova in concreto,
indicando precisamente quali aspettative sarebbero state conseguibili e sono
invece state frustrate dal demansionamento o dalla forzata inattività); un
danno biologico (ove sia riscontrabile una lesione dell’integrità psico-fisica
medicalmente accertabile, ossia provabile solo mediante accertamento
medico-legale); infine, un danno esistenziale (indissolubilmente legato alla
persona, quindi non determinabile secondo il sistema tabellare cui si fa
ricorso per determinare il danno biologico, e che necessita imprescindibilmente
di precise indicazioni, mediante prove testimoniali, documentali o presuntive,
che solo il soggetto danneggiato può fornire, relativamente alle circostanze
comprovanti l’alterazione delle sue abitudini di vita). In difetto delle
allegazioni sulla natura e le caratteristiche del danno esistenziale (come
delle altre forme), non è possibile al giudice neppure la liquidazione in forma
equitativa, perchè questa, per non trasmodare nell’arbitrio, necessita di
parametri certi a cui ancorarsi.
A ciò si
aggiunga, ovviamente, il fatto che se si vogliono far valere aspetti di mobbing
in senso tecnico, ebbene anche questi vanno decisamente ed accuratamente
provati.
Si
osserva, infine, che la via giudiziaria è evitabile, grazie ai molteplici
sistemi deflativi del contenzioso predisposti dall’ordinamento. Pertanto, se
per questioni di tempo, di sfiducia, o di mancanza di documenti da impugnare,
non risulta esperibile la via del ricorso amministrativo alla stessa
amministrazione che ha disposto il diverso impiego, restano altre sedi in cui
poter definire la questione. Anzitutto, la sede della conciliazione, passaggio
obbligato per ogni eventuale successivo giudizio, all’esito della quale si
potrà magari assistere anche ad un compromesso che vede soddisfatte le pretese
relative all’inquadramento ma non del tutto quelle economiche.
Inoltre,
(sempre previo tentativo di conciliazione), resta aperta la via dell’arbitrato,
collegiale o unico, ed in tale sede il lodo porterà in tempi rapidi ad una
tutela altrettanto imparziale e valida (ed altrettanto impugnabile) rispetto a
quella assicurata con sentenza.