INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

(Messaggio 8 luglio 2004 numero 21986) 

 

 

 

OGGETTO:

Proroga dell’indennità di mobilità per l’anno 2004 in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, della legge n. 608/1996.

 

 

            Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto n. 34014 del 7 maggio 2004, con il quale ha disposto la proroga dell’indennità di mobilità fino al 31 dicembre 2004, in favore dei lavoratori che hanno beneficiato del predetto trattamento ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 13 novembre 1997, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.

           

            Destinatari di tale proroga sono i lavoratori che, prima del licenziamento, hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge 26 novembre 1996, n. 608, e i cui nominativi sono stati individuati dal Ministero del lavoro con i decreti riportati nel messaggio n. 33820 dell’11 giugno 1999.

 

Poiché l’articolo 4 del decreto 34014/2004 stabilisce che la misura del trattamento di mobilità è ridotta del venti per cento, agli interessati dovrà essere corrisposto l’importo pari al 64 per cento del trattamento iniziale.

 

Pertanto le Sedi nel liquidare il trattamento in parola per l’anno 2004 dovranno utilizzare il “CODICE INTERVENTO” 001 ed il “CODICE % RIDUZIONE” 9999, codici indispensabili per l’individuazione dei beneficiari e per la determinazione in automatico dell’importo da corrispondere.

 

Ai fini del rispetto della disponibilità finanziaria, nel limite di euro 2.917.976,40, l’INPS è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione della prestazione in questione ed a darne comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze.

 

 

 

Le Sedi dovranno comunicare i nominativi dei beneficiari ai Centri per l’Impiego per la verifica del mantenimento dello stato di disoccupazione e per l’aggiornamento della lista regionale di mobilità.

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE

(f.to Ziccheddu)

 

 

 

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