Inps

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Messaggio 24 febbraio 2005 n° 6403

 

 

 

 

OGGETTO:

Cooperative ex DPR 602/1970. Sgravi contributivi ex art. 18 della legge n. 1089/1968.

 

 

 

La problematica relativa al riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 18 della legge n. 1089/1968, in favore delle Cooperative operanti nei territori del Mezzogiorno e rientranti nella disciplina di cui al DPR n. 602/1970 è stata, nel corso degli anni, alquanto dibattuta.

 

Va infatti evidenziato che detti organismi, ammessi al beneficio degli sgravi in forza della previsione di cui all’articolo 3, c. 4 del D.L. 30/12/1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono commisurare la contribuzione ad un imponibile convenzionale.

Fino ad oggi l’Istituto, in assenza dell’osservanza della condizione prevista dall’articolo 1 della legge n. 389/1989, in materia di rispetto delle retribuzioni contrattuali, ha opposto costante diniego al riconoscimento dell’agevolazione in oggetto.

Per l’accesso al beneficio degli sgravi degli oneri sociali, infatti, l’onere dell’osservanza della contrattazione collettiva, fissato con norma di diritto positivo per la generalità dei datori di lavoro, è stato costantemente considerato come condizione imprescindibile.

Relativamente alle cooperative ex DPR. n. 602/1970, tale condizione è stata intesa realizzata, sotto l’aspetto della retribuzione da corrispondere ai soci, con riferimento alle retribuzioni contrattuali e, quanto all’aspetto del regolare assolvimento della contribuzione, con riferimento alle retribuzioni convenzionali.

Tale impostazione è stata seguita nelle circolari n. 103 del 13 maggio 1988 e n. 192 del 3 agosto 1990.

 

Recentemente sono intervenute alcune sentenze della Suprema Corte che, non aderendo all’orientamento dell’Istituto, hanno statuito la spettanza degli sgravi contributivi alle Cooperative in argomento, indipendentemente dall’osservanza della condizione di cui all’articolo 1 del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, in legge 7/12/1989, n. 389.

 

In particolare, le sentenze Cass. Civ. sez. Lavoro n. 4498 del 26 marzo 2003 e n. 4778 del 28 marzo 2003, hanno affermato che lo speciale regime di determinazione della retribuzione e dei contributi previsto dagli artt. 4 e 6 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 è da intendersi come derogativo di quello generale ex lege n. 389/1989 (secondo il quale le riduzioni non spettano, tra l'altro, per i lavoratori che siano stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi nazionali e provinciali).

 

La Suprema Corte ha inoltre argomentato che se tali cooperative fossero soggette al regime generale della legge n. 389/1989, non vi sarebbe stato bisogno di un’apposita norma - l'art. 3, comma 4, legge n. 48/1988 - per estendere loro il regime degli sgravi contributivi. Tale norma si è resa necessaria proprio a causa della disciplina speciale di tali cooperative di produzione e lavoro, e si configura anch'essa come norma speciale.

 

Preso atto, quindi, del mutato orientamento giurisprudenziale e conformemente al parere espresso al riguardo dall'Avvocatura Centrale, si ritiene che la disciplina degli sgravi contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno (previsti dall'art. 18, D.L. n. 918 del 1968, convertito nella legge n. 1089 del 1968) sia applicabile anche alle cooperative ex DPR. 30 aprile 1970 n. 602, che abbiano adempiuto l'obbligo contributivo in base al regime speciale di determinazione della retribuzione e dei contributi fissato dagli articoli 4 e 6 del citato Decreto.

Restano fermi il rispetto delle altre condizioni di legittimità introdotte dal legislatore, nonché le disposizioni di cui all’articolo 2946 del C.C. in materia di termini prescrizionali.

I ricorsi giacenti presso questa Direzione Centrale sulla problematica oggetto del presente messaggio saranno restituiti alle Sedi competenti, che procederanno alla loro definizione in base alle norme di autotutela della P.A., tenendo conto delle predette istruzioni e notificando alle aziende le relative decisioni.

 

 

 

Il Direttore centrale

Craca

 

 

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