Inps
Direzione Centrale delle Entrate Contributive
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OGGETTO: |
Cooperative ex DPR 602/1970.
Sgravi contributivi ex art. 18 della legge n. 1089/1968. |
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La problematica relativa al
riconoscimento degli sgravi contributivi previsti dall’articolo 18 della
legge n. 1089/1968, in favore delle Cooperative operanti nei territori del
Mezzogiorno e rientranti nella disciplina di cui al DPR n. 602/1970 è stata,
nel corso degli anni, alquanto dibattuta. Va infatti evidenziato che
detti organismi, ammessi al beneficio degli sgravi in forza della previsione
di cui all’articolo 3, c. 4 del D.L. 30/12/1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, possono commisurare la
contribuzione ad un imponibile convenzionale. Fino ad oggi l’Istituto, in
assenza dell’osservanza della condizione prevista dall’articolo 1 della legge
n. 389/1989, in materia di rispetto delle retribuzioni contrattuali, ha
opposto costante diniego al riconoscimento dell’agevolazione in oggetto. Per l’accesso al beneficio
degli sgravi degli oneri sociali, infatti, l’onere dell’osservanza della
contrattazione collettiva, fissato con norma di diritto positivo per la
generalità dei datori di lavoro, è stato costantemente considerato come
condizione imprescindibile. Relativamente alle cooperative
ex DPR. n. 602/1970, tale condizione è stata intesa realizzata, sotto
l’aspetto della retribuzione da corrispondere ai soci, con riferimento alle
retribuzioni contrattuali e, quanto all’aspetto del regolare assolvimento
della contribuzione, con riferimento alle retribuzioni convenzionali. Tale impostazione è stata
seguita nelle circolari n. 103 del 13 maggio 1988 e n. 192 del 3 agosto 1990. Recentemente sono intervenute
alcune sentenze della Suprema Corte che, non aderendo all’orientamento
dell’Istituto, hanno statuito la spettanza degli sgravi contributivi alle
Cooperative in argomento, indipendentemente dall’osservanza della condizione
di cui all’articolo 1 del DL 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, in legge 7/12/1989, n. 389. In particolare, le sentenze
Cass. Civ. sez. Lavoro n. 4498 del 26 marzo 2003 e n. 4778 del 28 marzo 2003,
hanno affermato che lo speciale regime di determinazione della retribuzione e
dei contributi previsto dagli artt. 4 e 6 D.P.R. 30 aprile 1970 n. 602 è da
intendersi come derogativo di quello generale ex lege n. 389/1989 (secondo il
quale le riduzioni non spettano, tra l'altro, per i lavoratori che siano
stati denunciati con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai
contratti collettivi nazionali e provinciali). La Suprema Corte ha inoltre
argomentato che se tali cooperative fossero soggette al regime generale della
legge n. 389/1989, non vi sarebbe stato bisogno di un’apposita norma - l'art.
3, comma 4, legge n. 48/1988 - per estendere loro il regime degli sgravi
contributivi. Tale norma si è resa necessaria proprio a causa della
disciplina speciale di tali cooperative di produzione e lavoro, e si
configura anch'essa come norma speciale. Preso atto, quindi, del mutato
orientamento giurisprudenziale e conformemente al parere espresso al riguardo
dall'Avvocatura Centrale, si ritiene che la disciplina degli sgravi
contributivi per le imprese operanti nel Mezzogiorno (previsti dall'art. 18,
D.L. n. 918 del 1968, convertito nella legge n. 1089 del 1968) sia
applicabile anche alle cooperative ex DPR. 30 aprile 1970 n. 602, che abbiano
adempiuto l'obbligo contributivo in base al regime speciale di determinazione
della retribuzione e dei contributi fissato dagli articoli 4 e 6 del citato
Decreto. Restano fermi il rispetto
delle altre condizioni di legittimità introdotte dal legislatore, nonché le
disposizioni di cui all’articolo 2946 del C.C. in materia di termini
prescrizionali. I ricorsi giacenti presso
questa Direzione Centrale sulla problematica oggetto del presente messaggio
saranno restituiti alle Sedi competenti, che procederanno alla loro
definizione in base alle norme di autotutela della P.A., tenendo conto delle
predette istruzioni e notificando alle aziende le relative decisioni. Il
Direttore centrale Craca |