INPS

Coordinamento Generale LEGALE

(Messaggio 1 0ttobre 2004 numero 30603)

 

 

 

 

OGGETTO:

Corte di Cassazione SS.UU. , 4 maggio 2004, n. 8432 - Rimborsi dovuti dall’INPS in materia di sgravi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. n. 261 del 1991 - interessi e svalutazione - esclusione.

 

 

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in ordine al contrasto interpretativo sull'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito  con  modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, relativo  al  rimborso delle somme dovute dall'INPS a titolo di sgravi, hanno risolto detto contrasto, in adesione all'interpretazione prospettata dall'Avvocatura dell'Istituto,  con la sentenza del 4 maggio 2004, n. 8432 del seguente tenore: “La  disposizione dell'art. 1, comma terzo, D.L. 22 marzo 1993 n. 71, convertito  con  modificazioni in legge 20 maggio 1993 n. 151, va interpretata  nel  senso  che  ai  contributi  da rimborsare non vanno aggiunti, secondo la  normativa  ordinaria,  gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, atteso  che,  alla  stregua  della disciplina dettata dall'art. 2033 cod. civ.,  non  puo'  ritenersi  in  mala fede l'ente pubblico che riscuote somme dovute  dal  privato  in  base  ad una legge vigente, alla cui osservanza il medesimo  ente  sia stato obbligato sino alla pronuncia di incostituzionalita';  l'esclusione di interessi e rivalutazione non riguarda solo la dilazione  decennale della restituzione delle somme dovute alla data della pronuncia di incostituzionalita', ma si riferisce a qualsiasi tempo, compreso il  periodo  anteriore a tale data. Ne' tale interpretazione puo' suscitare dubbi  di  illegittimita'  costituzionale, in relazione agli art. 3, 24 e 113 Cost.,  poiche'  la  disciplina,  da  parte  del legislatore ordinario, degli effetti  retroattivi  delle  dichiarazioni  di  incostituzionalita'  e' espressione di  discrezionalita'  e  trova  ragionevoli  limiti  nelle esigenze della finanza  pubblica (v. sent. Corte cost. n. 320 del 1995).”                              

        Con l'occasione si segnala che il testo integrale della sentenza è in corso di pubblicazione sul sito dell’Avvocatura.

       

                                                       L’AVVOCATO  COORDINATORE  GENERALE

                                                                                 (avv. Antonio Todaro)