INPS

Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

(Messaggio 2 agosto 2004 numero 24332)

 

 

 

 

OGGETTO:

Soppressione dell’INPDAI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Dirigenti d’Aziende Industriali) e passaggio di funzioni all’INPS. Trattamenti economici di maternità e riflessi contributivi.

 

 

Com’è noto, a partire dal 01.01.2003, le funzioni dell’INPDAI - soppresso per effetto dell’art. 42 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003 pubblicata in supplemento ordinario n.240 della G.U. n.305 del 31 dicembre 2002) - sono state trasferite all’INPS.

 

Tale trasferimento, tuttavia, non ha modificato il quadro delle funzioni precedentemente svolte dall’INPDAI in materia di prestazioni e trattamenti previdenziali previsti in favore dei dirigenti d’azienda.

 

Con particolare riferimento ai trattamenti economici corrisposti in ragione della fruizione dei congedi di maternità/paternità, dei congedi parentali e dei riposi c.d. “per allattamento” di cui al D.Lgs. 151 del 2001 (T.U. a tutela della maternità e della paternità), si fa presente che detti trattamenti continuano di norma ad essere a carico dell’azienda presso cui il dirigente presta l’attività lavorativa; non è prevista, in altri termini, alcuna indennità a carico dell’INPS in quanto la categoria dirigenziale non è titolare di una specifica posizione assicurativa per la maternità presso l’Istituto.

 

In proposito si precisa che la retribuzione (intera o ridotta secondo quanto previsto dal CCNL) erogata ai dirigenti d’azienda per i periodi di assenza dal lavoro per congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri “per allattamento”, è ovviamente assoggettata a contribuzione obbligatoria.

 

Solo per i periodi di congedo parentale, qualora retribuiti in misura ridotta (ovvero non retribuiti), è previsto il diritto alla contribuzione figurativa per la parte di retribuzione mancante (ovvero per la intera retribuzione mancante), secondo quanto disposto dall’art. 35, comma 3, D.Lgs. 151 del 2001.

 

 

 

 

Infine, si fa presente che, in mancanza di uno specifico rapporto assicurativo con l’INPS per la maternità, le retribuzioni erogate a titolo di congedo di maternità/paternità, congedo parentale, riposi giornalieri “per allattamento” non possono essere portate a conguaglio con i contributi a vario titolo dovuti all’INPS.

 

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