INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 29 luglio 2004 n° 24086)
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OGGETTO: |
personale adibito alla custodia e vigilanza degli stabili di proprietà dell’INAIL e degli altri Enti previdenziali rientranti nel piano di dismissione immobiliare. |
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L’art. 43 comma 19 della legge 388/2001 prevede che “i lavoratori già dipendenti degli enti previdenziali, addetti al servizio di portierato o di custodia e vigilanza degli immobili che vengono dimessi, di proprietà degli enti previdenziali, restano alle dipendenze dell’ente medesimo”.
In applicazione della norma di cui sopra l’INAIL, con nota del 24/06/2004, ha fatto presente di avere inquadrato a decorrere dal 01.01.2004, nella posizione ordinamentale A1 del CCNL degli Enti pubblici non economici, i lavoratori addetti alla custodia degli immobili di proprietà. Pertanto le posizioni contraddistinte dal C.S.C. 7.06.01 dovranno essere cessate d’ufficio con decorrenza 31.12.2003. A partire dal 1.1.2004 i versamenti per il predetto personale dovranno essere effettuati sulle posizioni intestate all’INAIL contraddistinte dal C.S.C. 2.01.01, nella stessa misura prevista per il personale già in forza.
Il credito che scaturirà dalle operazioni di sistemazione per il periodo 01/2004 – 07/2004, potrà essere portato a compensazione dei contributi dovuti, fino a concorrenza dello stesso credito, con la normale procedura delle regolarizzazioni contributive.
Le disposizioni di cui sopra, dovranno essere osservate anche dagli altri Enti previdenziali, a decorrere dalla data di dismissione degli immobili, che provvederanno a darne comunicazione alle sedi di competenza.
IL DIRETTORE CENTRALE G. CR |