INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Messaggio 29 luglio 2004 numero 24070)
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OGGETTO: |
Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. D.Lgs. 26/3/2001, n. 151. Riconoscimento dell’accredito figurativo e del riscatto per periodi di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro. |
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Con la circolare n. 102 del 31 maggio 2002 sono state diramate le istruzioni per l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25, comma 2, e 35, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, riguardanti, rispettivamente, l’accredito figurativo ed il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e facoltativa per maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Successivamente, con la circolare n. 61 del 26 marzo 2003 è stato precisato che tali disposizioni trovano applicazione anche nei confronti degli iscritti al Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A.
Nel confermare, pertanto, che le istruzioni diramate con le predette circolari sono valide anche per le domande di accredito figurativo o di riscatto presentate dagli iscritti al Fondo speciale, si forniscono le seguenti precisazioni riguardanti gli aspetti peculiari della normativa del Fondo stesso.
1. - Valore retributivo dei periodi di accredito figurativo o di riscatto.
Ai periodi di accredito figurativo o di riscatto per maternità al di fuori del rapporto di lavoro, collocati in data precedente al 1° gennaio 1993, non va attribuito alcun valore retributivo, in quanto i periodi stessi concorrono alla determinazione della quota a) di pensione che, secondo la normativa vigente alla data del 31.12.1992, è calcolata sulla base della retribuzione pensionabile dell’ultimo giorno di servizio.
Per i periodi collocati, invece, in data successiva al 31.12.1992, il valore retributivo deve essere attribuito:
- con riferimento alla retribuzione media pensionabile percepita nell’anno solare in cui ha avuto inizio l’iscrizione al Fondo speciale, in caso di accredito figurativo per periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità; - con riferimento alla retribuzione media pensionabile sulla base della quale è stato determinato l’onere di riscatto, in caso di periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità.
2. – Rideterminazione della pensione.
Nel caso di domande di accredito figurativo o di riscatto presentate da soggetti già pensionati con decorrenza anteriore al 1°maggio 2001, si conferma che le istanze stesse devono essere accolte e che, secondo quanto già precisato al riguardo con il messaggio n. 281 del 17 luglio 2003, le pensioni degli interessati devono essere ricalcolate alla data di decorrenza originaria tenendo conto della contribuzione in questione. Nel caso di pensioni con la corresponsione dell’indennità integrativa speciale come assegno accessorio, dovrà essere rideterminato, per tener conto della nuova anzianità contributiva, anche l’importo di detta indennità, qualora ,in base all’art. 10 del D.L. n. 17/1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79/1983,esso fosse stato calcolato in ragione di un trentasettesimo per ogni anno di servizio.
Ovviamente, la nuova anzianità contributiva incide anche sulle percentuali di riduzione delle pensioni di anzianità, di cui alla Tabella A allegata alla legge n. 537/1993 ed alla Tabella D allegata alla legge n. 335/1995.
L’aumento determinato alla predetta data, senza ulteriori incrementi, deve infine essere aggiunto alla pensione a decorrere dal 1° maggio 2001.
IL DIRETTORE CENTRALE (Mauro Nori)
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Note: i link presenti nel documento rimandano al sito Inps