INPS
Direzione Centrale
delle Entrate Contributive
(Messaggio 12 luglio 2004 n°
22323)
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OGGETTO: |
sgravio
contributivo per il personale componente gli equipaggi delle navi iscritte
nel “Registro Internazionale” (art. 6 della legge n. 30/1998) e agevolazioni
contributive per contratti di formazione e lavoro. |
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L’art. 6 del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con
modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30, prevede, come noto, lo
sgravio contributivo nella misura totale a favore delle imprese armatrici con
riferimento al personale componente gli equipaggi
delle navi iscritte nel “Registro Internazionale” (1). Considerato che tale beneficio, come in più occasioni precisato,
trova applicazione anche sulla quota a carico del lavoratore (2), è stato
necessario procedere ad ulteriori approfondimenti in
merito all’operatività dello sgravio anche nei confronti dei soggetti assunti
con contratto di formazione e lavoro (3), già destinatari di specifiche
agevolazioni di legge (4). Al riguardo, occorre osservare in primo luogo che il tenore
letterale dell’art. 6 della legge n. 30/1998 non sembra di per sé ostativo
alla concessione dello sgravio con riferimento ai soggetti in CFL. La disposizione in esame, infatti, prevedendo lo sgravio
genericamente per il personale imbarcato in possesso dei i requisiti
di cui all’art. 119 del codice della navigazione, individua espressamente la
propria ratio nella salvaguardia della gente
di mare, all’interno della quale senz’altro rientrano i lavoratori con
contratto di formazione e lavoro imbarcati. Inoltre, si osserva che l’art. 6 della legge n. 30/1998 si
prefigge lo scopo di sostenere economicamente un particolare settore
produttivo, attraverso misure di sostegno all’occupazione che non sembrano
incompatibili con quelle volte a promuovere l’occupazione giovanile. Tali considerazioni inducono, quindi, a ritenere che lo sgravio
di cui trattasi possa trovare applicazione anche con riferimento ai
lavoratori marittimi in contratto di formazione e lavoro. 1. Modalità operative. Ai fini della concreta operatività delle due agevolazioni in
argomento, i datori di lavoro opereranno come segue. 1.1. Imprese che occupano lavoratori in
CFL con riduzione contributiva nella misura del 25%. I datori di lavoro in parola si atterranno alle seguenti modalità: -
esporranno sul modello DM10/2 i dati relativi ai
lavoratori con contratto di formazione e lavoro, utilizzando il c.t.c. “56” e il codice di conguaglio “L172”
secondo la prassi comune; -
determineranno l’ammontare dello sgravio contributivo spettante ex art. 6
della legge n. 30/1998 al netto della quota di riduzione già operata (25%
della contribuzione a carico del d.l.), includendovi altresì l’intera
contribuzione a carico del lavoratore (8,89%); - ricomprenderanno l’importo come sopra determinato nel
coacervo delle somme conguagliate, a titolo di sgravio ex art. 6 della legge
n. 30/1998, , con il previsto codice “R900”
del quadro “D” del mod. DM10/2. 1.2. Imprese che occupano lavoratori in
CFL con riduzione contributiva nella misura totale. I datori di lavoro di cui trattasi si atterranno alle seguenti modalità: -
esporranno nel quadro “B-C” del modello DM10/2 i dati relativi
ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro, secondo la prassi
comune (c.t.c. “53” per il versamento della
quota a carico del lavoratore e codice “S142” per il versamento della
contribuzione fissa a carico del d.l.); -
recupereranno nel quadro “D” del mod. DM10/2, a titolo di sgravio ex art. 6
della legge n. 30/1998, l’ammontare della contribuzione di cui sopra (quota a
carico del lavoratore e contribuzione fissa), ricomprendendolo
nel coacervo delle somme conguagliate con il previsto codice “R900”. La procedura di calcolo delle denunce contributive di modello
DM10/2 sarà aggiornata al fine di recepire le
modalità sopra descritte. Eventuali note di rettifica imputabili alla tematica
in trattazione dovranno essere riproposte al calcolo da parte delle Sedi, le
quali provvederanno altresì a curarne la relativa definizione alla luce delle
indicazioni fornite con il presente messaggio. p. IL DIRETTORE CENTRALE Pizzi (1) Questo il dettato dell’art. 6, c. 1, primo periodo, della
legge n. 30/1998: “Per la salvaguardia
dell’occupazione della gente di mare, a decorrere dal 1° gennaio 1998, le
imprese armatrici per il personale avente i requisiti di cui all’art. 119 del
codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro
Internazionale di cui all’art. 1 (della stessa legge n. 30/1998), nonché
lo stesso personale suindicato sono esonerati dal
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge”.
(2) Previsione introdotta dall’art. 1, c. 1, della legge n.
472/1999. (3) Sui contratti di formazione e lavoro nel settore marittimo,
si vedano le circolari n. 178 del 26 giugno 1987 e n. 222 del 10 settembre
1987. (4) Si vedano, al riguardo, le circolari n. 85 del 9
aprile 2001 e n. 133 del 3 luglio 2001. |