INPS
Direzione Centrale
delle Prestazioni
(Messaggio 2 luglio 2004 n°
20902)
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OGGETTO: |
Revoche e sospensioni per
motivi reddituali delle provvidenze di invalidità civile |
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A seguito di accordi
intervenuti con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, si rappresenta
quanto segue.
1) - Nei casi di provvidenze di invalidità
civile non concesse all’origine per superamento dei limiti reddituali con provvedimenti di reiezione già notificati
agli interessati, l’istanza di riesame per gli anni successivi ha valore di
nuova domanda che impone una nuova verifica dei requisiti economici e
sanitari e che, in caso affermativo, comporta la decorrenza del diritto alla
provvidenza dal mese successivo a quello della sua presentazione. La domanda originaria conserva il proprio valore solo
quando nel corso del successivo procedimento amministrativo venga accertata, oltre la minorazione psico-fisica, anche
il requisito reddituale, mentre, ove quest’ultimo manchi e sopravvenga solo dopo la notifica
dell’originario accertamento negativo, il beneficio non può decorrere da
epoca anteriore alla presentazione di una nuova domanda amministrativa
diretta alla positiva verifica della condizione precedentemente non
soddisfatta. Ciò in quanto, in materia di
prestazioni in favore degli invalidi civili, la prevista decorrenza
dell’erogazione del beneficio dal mese successivo alla proposizione della
relativa domanda amministrativa – a differenza dell’analoga previsione posta
per prestazioni di natura previdenziale che si fondano su uno specifico
rapporto assicurativo – ha l’effetto di attribuire alla domanda stessa il
valore di un requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale, per il riconoscimento del diritto. Si potrà prescindere dalla visita di controllo della
permanenza dei requisiti sanitari nei confronti
degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che saranno
individuate con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, a norma
dell’art. 42, comma 7, della legge 23.11.2003, n. 326, e rispetto
alle quali sarà indicata anche la documentazione sanitaria da
acquisire per comprovare l’invalidità.
2) - Nel caso di provvidenze revocate per motivi reddituali successivamente alla
loro concessione in presenza di eventi che si ritiene dovranno incidere in
maniera costante sul patrimonio del titolare della prestazione (quali, ad
esempio, fatto salvo il principio della compatibilità, la liquidazione di una
nuova prestazione a carico dell’Istituto o di altro Ente o di Stato Estero
che faccia superare i limiti reddituali),
l’eventuale istanza di riesame per motivi reddituali
riferita ad anni successivi deve avere valore di nuova domanda. In relazione a quanto sopra occorre attivare
nuovi accertamenti sanitari tranne i casi di cui all’ultimo capoverso del
punto 1). 3) - Qualora, successivamente
alla concessione originaria, i limiti reddituali
vengano superati in presenza di eventi straordinari non destinati ad incidere
durevolmente sul patrimonio dell’interessato (liquidazione di arretrati, TFR
ecc.) la prestazione deve essere solo sospesa e ripristinata dopo la
sospensione per l’anno in cui, per tali motivi, si verifica il superamento
dei prescritti limiti reddituali. In tali casi, non occorre attivare una nuova procedura accertativa dell’invalidità e il relativo ripristino deve
avvenire dall’inizio dell’anno in cui i redditi rientrano nei limiti
previsti, previa, però, istanza corredata di
dichiarazione di responsabilità reddituale
rilasciata entro il dicembre precedente. In relazione a quanto sopra esposto – a
ricezione della dichiarazione reddituale,
comprensiva dei proventi sopra individuati, rilasciata ai sensi dell’art. 1,
comma 1, del decreto del Ministro dell’Interno 31.10.1992, n. 553 – sarà cura
delle Agenzie di provvedere immediatamente alla sospensione della provvidenza per l’anno interessato e,
contestualmente, di richiedere all’invalido una nuova domanda di ripristino
della provvidenza dal primo giorno dell’anno successivo corredata da
dichiarazione reddituale presuntiva di rientro nei
limiti reddituali per l’anno considerato, fatta
salva la verifica differita della situazione reddituale
definitiva ai sensi di quanto previsto dal decreto n. 553/1992 sopra
menzionato.
4) - Nell’eventualità in cui l’iter amministrativo della
concessione della provvidenza si sia protratto per più anni e qualora il
limite reddituale annuo riferito alla data della
domanda amministrativa di prima istanza risultasse
superato, la provvidenza stessa dovrà essere concessa dall’inizio dell’anno
in cui il requisito reddituale risulta soddisfatto,
essendo imputabile alla competente Amministrazione la mancata emissione del
provvedimento in tempo utile. Contestualmente dovranno essere notificati
all’interessato i motivi della post-datazione della decorrenza. Valga a maggior chiarimento il seguente esempio: domanda amministrativa di prima istanza
datata 15.7.2002, ancora da definire a dicembre 2003, il cui esito, quindi,
non è stato notificato all’interessato; decorrenza virtuale della provvidenza
:1.8.2002; l’accertamento reddituale
effettuato per l’anno 2001 evidenzia il superamento del limite reddituale previsto per l’anno 2002; l’accertamento reddituale
effettuato per l’anno 2002 e’ di importo inferiore al limite reddituale previsto per l’anno 2003; la prestazione e’ concessa con
decorrenza 1.1.2003. Al presente messaggio dovrà essere assicurata la massima
diffusione, in particolare presso gli Enti di Patronato e le Associazioni di
categoria.
IL DIRETTORE GENERALE
F.to CRECCO |