INPS
Direzione Centrale delle Prestazioni
(Messaggio 2 luglio 2004 numero
20901)
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OGGETTO: |
revoche e
sospensioni delle provvidenze delle invalidità civili. Messaggio n.020583 del 30/6/2004 |
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Con il messaggio 18703
del 14 giugno 2004, l’Istituto, sulla base di
una direttiva del Dipartimento dell’Amministrazione Generale del Personale e
dei Servizi del Tesoro del Ministero dell’Economia e Finanze, prot. n. 137098 del 20 maggio u.s., dettava alcune disposizioni in merito alla
disciplina delle revoche e delle sospensioni delle provvidenze economiche di
invalidità civile. Gli uffici del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la medesima direttiva, facevano
presente che nell’ipotesi di mancato riconoscimento del diritto alla
provvidenza economica d’invalidità civile per superamento dei limiti reddituali e di successiva nuova istanza
dell’interessato, la decorrenza del beneficio debba ritenersi a partire dal
1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della nuova domanda,
previo accertamento dei requisiti reddituali e
sanitari, in conformità al principio normativo di carattere generale di cui
alla legge n. 118 del 1971, nonché in adesione al costante orientamento
giurisprudenziale, che attribuisce alla domanda amministrativa il valore di
requisito concorrente, insieme con quello sanitario e reddituale,
per il riconoscimento del diritto. Peraltro,
lo stesso dicastero nella citata direttiva, fa presente che si potrà
prescindere dalla visita di controllo della permanenza dei requisiti sanitari
nei confronti degli invalidi affetti dalle patologie gravi e permanenti che
saranno individuate con proprio decreto ai sensi dell’art. 42, comma 7 della
legge n. 326 del 23.11.03. Pertanto, in attesa dell’emanazione del citato decreto che individua
le patologie gravi e permanenti ed al fine di evitare che soggetti affetti da
tali patologie, sopportino ulteriori e gravosi disagi per una nuova visita medico-legale sottesa ad accertare la persistenza dei
requisiti sanitari, l’Istituto verificata l’insussistenza del requisito
ostativo a carattere reddituale con le usuali
modalità, provvederà ad erogare le relative provvidenze economiche a partire
dal 1° giorno del mese successivo dell’accertamento dei requisiti reddituali, segnalando alle ASL territorialmente
competenti i nominativi dei suddetti beneficiari per le eventuali visite di
controllo.
IL DIRETTORE GENERALE |
Note: i link presenti nel documento rimandano
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