INPS

Direzione Centrale delle Prestazioni

(Messaggio 2 luglio 2004 numero 20900)

 

 

 

 

OGGETTO:

Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. Contribuzione aggiuntiva relativa ai periodi di assenza per aspettativa o distacco dei lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali.

 

 

L’art.  3, comma 5, del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564, ha stabilito che nei confronti dei lavoratori collocati in aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i periodi di  tempo successivi al 30.11.1996, “può essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale … e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all’art. 8 , ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere esercitata dalla organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore”.

 

                        Il successivo comma 6, come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ha a sua volta disposto che tale contribuzione aggiuntiva va utilizzata per integrare “ai fini pensionistici” la retribuzione base in godimento.

 

                        Conseguentemente, a parziale modifica delle istruzioni a suo tempo impartite dalla allora competente Direzione Relazioni Industriali della Ferrovie dello Stato S.p.A. con circolare n. 1650 del 15 settembre 1998, si precisa che la contribuzione aggiuntiva in argomento concorre non soltanto alla determinazione  della quota di pensione di cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, ma  rientra tra gli elementi della retribuzione  di cui all’art. 22 della legge 29.4.1976, n. 177. Pertanto,  concorre, a tutti gli effetti, alla determinazione della base pensionabile utile per il calcolo della quota di pensione di cui alla lettera a) dello stesso art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992.

 

 

                                                                       IL DIRETTORE CENTRALE

 

 

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