INPS
Direzione Centrale delle
Prestazioni
(Messaggio 2 luglio 2004 numero
20900)
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OGGETTO: |
Fondo speciale per i dipendenti della Ferrovie dello
Stato S.p.A. Contribuzione aggiuntiva relativa ai periodi di
assenza per aspettativa o distacco dei lavoratori chiamati a ricoprire
cariche sindacali. |
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L’art. 3,
comma 5, del D.Lgs. 16/9/1996, n. 564, ha stabilito che nei confronti dei lavoratori collocati in
aspettativa perché chiamati a ricoprire cariche sindacali, per i periodi
di tempo successivi al 30.11.1996, “può essere versata,
facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull’eventuale differenza tra
le somme corrisposte per lo svolgimento dell’attività sindacale … e la
retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui
all’art. 8 , ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facoltà può essere
esercitata dalla organizzazione sindacale, previa
richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza
del lavoratore”.
Il successivo comma 6, come modificato dall’art. 3
del D.Lgs. 29 giugno 1998, n. 278, ha a sua volta
disposto che tale contribuzione aggiuntiva va
utilizzata per integrare “ai fini pensionistici” la retribuzione base in
godimento.
Conseguentemente, a parziale modifica delle istruzioni a suo tempo impartite
dalla allora competente Direzione Relazioni
Industriali della Ferrovie dello Stato S.p.A. con circolare n. 1650 del 15
settembre 1998, si precisa che la contribuzione aggiuntiva in argomento
concorre non soltanto alla determinazione della quota di pensione di
cui alla lettera b) dell’art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992, ma rientra tra gli elementi della
retribuzione di cui all’art. 22 della legge 29.4.1976, n. 177. Pertanto, concorre, a tutti gli effetti, alla determinazione
della base pensionabile utile per il calcolo della quota di pensione di cui
alla lettera a) dello stesso art. 13 del D.Lgs. n. 503/1992.
IL DIRETTORE CENTRALE |