Mobbing: auspicabile un intervento legislativo.
di Maximilian Maria Russo (avvocato)
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Ogni giorno in Italia i Giudici del Lavoro riconoscono l’esistenza del mobbing e ne forniscono – sentenza dopo sentenza – una definizione sempre più precisa e ‘tecnica’: mobbing quale comportamento illecito del datore di lavoro (e, spesso, dei colleghi) protratto nel tempo, preordinato e finalizzato all’emarginazione, all’eliminazione del lavoratore. Secondo l’evoluzione giurisprudenziale, si ha mobbing in presenza di precisi criteri, oggettivi e soggettivi, che possono così essere riassunti: il carattere persecutorio e discriminatorio della condotta datoriale, il protrarsi nel tempo di tale condotta (almeno sei mesi, anche se l’estensione temporale è da valutare caso per caso) e il preciso intento vessatorio del datore di lavoro. Si parla, in concreto, di demansionamento o dequalificazione professionale, di carico eccessivo di lavoro o di completo svuotamento delle mansioni, di visite fiscali ‘a pioggia’, di molestie e di tutti quei comportamenti, commissivi e omissivi, che – seppur in sé leciti o da soli giuridicamente insignificanti – diventano rilevanti in un contesto d'insieme. Gli effetti negativi del mobbing non sono legati soltanto alla sfera economica e professionale (ad esempio, l’autoeliminazione della vittima che molto spesso si dimette), ma possono essere ben più gravi. Il mobbing determina lo svilimento della personalità professionale e della dignità umana e può provocare disturbi psicofisici, perdita di fiducia e di autostima e altre conseguenze devastanti che finiscono inevitabilmente col ripercuotersi nella sfera sociale, personale, familiare, spesso intima, del lavoratore vittima di mobbing. Mi occupo di mobbing dal mio primo giorno di pratica, ancor prima di diventare avvocato. Devo dire, in base alla mia esperienza, che è tutt’altro che facile fornire la prova del mobbing. Spesso è addirittura impossibile (soprattutto se la prova si basa su testimonianze di colleghi che continuano a lavorare per il ‘mobber’). E’ difficile, nel corso di un processo, acquisire elementi di prova sufficienti perché il Giudice possa ritenere esistente, nel singolo caso, la condotta mobbizzante. A volte, mi rendo conto di quanto sia addirittura difficile per lo stesso lavoratore distinguere l’ordinario esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore dall’illecito comportamento persecutorio. Nemmeno la prova del danno da mobbing è facile. Occorre infatti accertare e dimostrare, con l’aiuto della medicina legale, l’esistenza di una patologia di natura psicofisica che sia strettamente collegata sul piano causale alla condotta datoriale illecita. In Italia, nonostante la ricca e quotidiana attività giurisprudenziale al riguardo, manca ancora una legge sul mobbing. Questa lacuna, a mio parere, non aiuta né le vittime del mobbing né i Giudici del Lavoro che hanno davvero pochi strumenti per valutare e ‘misurare’ al meglio questo fenomeno. Ecco perché è auspicabile un intervento del Legislatore.