MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 31 marzo 2008
Ambiti di intervento delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate dai Fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale e da enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali.
(GU n. 141 del 18-6-2008)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'art. 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il quale prevede che entro sessanta giorni dalla sua
entrata in vigore, con decreto del Ministro della salute sono
individuati gli ambiti delle prestazioni dei Fondi integrativi
del servizio sanitario nazionale;
Visto l'art. 10, comma
1, lettera e-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il quale
prevede che entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore,
con decreto del Ministro della salute sono individuati gli
ambiti di intervento nei quali devono rientrare le prestazioni
erogate dai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
istituti o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per le
finalita' di cui alla medesima disposizione;
Visto l'art.
51, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
il quale prevede, tra l'altro, che non concorrono alla
formazione del reddito, i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse
aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a
disposizioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, che
operino negli ambiti di intervento stabiliti dal decreto del
Ministro della salute di cui all'art. 10, comma 1, lettera e-ter
del medesimo decreto;
Visto l'art. 9 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, il quale prevede la costituzione dei Fondi
sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale;
Vista
la legge 8 novembre 2000, n. 328, che estende l'ambito di
operativita' dei Fondi sanitari integrativi del servizio
sanitario nazionale alle spese sostenute dall'assistito per le
prestazioni sociali erogate nell'ambito dei programmi
assistenziali intensivi e prolungati finalizzati a garantire la
permanenza a domicilio ovvero in strutture residenziali o
semiresidenziali delle persone anziane e disabili;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2006,
relativo all'approvazione del Piano sanitario nazionale per il
triennio 2006-2008, e tenuto conto dei diversi provvedimenti
finalizzati alla attuazione delle previsioni contenute nel
predetto Piano;
Visto il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive
modificazioni, relativo alla definizione dei livelli essenziali
di assistenza;
Vista la risoluzione della Direzione
regionale toscana delle entrate, del Ministero delle finanze,
protocollo n. 102652/195 in data 19 settembre 1995, n.
6175/95;
Sentito, per quanto di competenza, il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambiti di intervento delle prestazioni
sanitarie e socio sanitarie erogate dai Fondi sanitari
integrativi del servizio sanitario nazionale e da enti e casse
aventi esclusivamente fine assistenziale.
1. Il presente decreto, per le finalita' di cui all'art. 10,
comma 1, lettera e-ter, nonche' dell'art. 51, comma 2, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986
e successive modificazioni, individua gli ambiti di intervento
dei Fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale
e degli enti e casse aventi esclusivamente finalita'
assistenziali.
2. Gli ambiti di intervento dei Fondi
sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale, istituiti
o adeguati ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 20
dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, comprendono le
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di prevenzione, cura e
riabilitazione definite nei commi 4 e 5 del medesimo art. 9. Gli
ambiti di intervento comprendono inoltre:
a) prestazioni
socio-sanitarie di cui all'art. 3-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
nonche' le prestazioni di cui all'art. 26 della legge 8 novembre
2000, n. 328 in quanto non ricomprese nei livelli essenziali di
assistenza e quelle finalizzate al recupero della salute di
soggetti temporaneamente inabilitati da malattia o infortunio
per la parte non garantita dalla normativa vigente;
b)
prestazioni di assistenza odontoiatrica non comprese nei livelli
essenziali di assistenza per la prevenzione, cura e
riabilitazione di patologie odontoiatriche.
3. Gli ambiti
di intervento degli enti, casse e societa' di mutuo soccorso
aventi esclusivamente fine assistenziale, di cui all'art. 51,
comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non
rientrano nell'ambito di operativita' dei Fondi sanitari
integrativi del servizio sanitario nazionale di cui al comma 2,
comprendono il complesso delle prestazioni sanitarie e
socio-sanitarie da essi assicurate secondo i propri statuti e
regolamenti, nonche' i costi di compartecipazione alla spesa
sostenuti dai cittadini nella fruizione delle prestazioni del
servizio sanitario nazionale e gli oneri per l'accesso alle
prestazioni erogate in regime di libera professione
intramuraria. A partire dall'anno 2010, gli ambiti di intervento
di cui al presente comma si intendono rispettati a condizione
che i medesimi enti, casse e societa' di mutuo soccorso
attestino su base annua di aver erogato, singolarmente o
congiuntamente, prestazioni coincidenti con quelle di cui alle
lettere a) e b) del comma 2, erogate presso strutture
autorizzate all'esercizio, in base alla vigente normativa
regionale, anche se non accreditate, nella misura non inferiore
al 20 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse
destinate alla copertura di tutte le prestazioni garantite ai
propri assistiti.
4. Con decreto del Ministro della
salute sono definiti i criteri e le modalita' per il calcolo
della misura del limite percentuale di cui al comma 3, le
procedure per la verifica del rispetto della misura medesima,
l'aggiornamento della misura stessa.
Art. 2.
Anagrafe dei Fondi sanitari
1. E' istituita presso il Ministero della salute, ai sensi
dell'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e senza oneri a carico dello Stato, l'anagrafe dei Fondi
sanitari.
2. I Fondi sanitari integrativi del servizio
sanitario nazionale di cui all'art. 1, comma 2, nonche' gli
enti, casse e societa' di mutuo soccorso di cui all'art. 1,
comma 3, comunicano annualmente all'anagrafe dei Fondi sanitari
la seguente documentazione:
a) atto costitutivo;
b)
regolamento;
c) nomenclatore delle prestazioni
garantite;
d) bilancio preventivo e consuntivo;
e)
modelli di adesione relativi al singolo iscritto ed
eventualmente al nucleo familiare.
3. Con decreto
ministeriale sono definite le procedure e le modalita' di
funzionamento dell'anagrafe dei Fondi, nonche' i termini di
presentazione della documentazione richiesta dal comma 2.
Art. 3.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 marzo 2008
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 228