Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione
generale per l'Attività Ispettiva
Direzione
generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro
Roma, 14
Giugno 2006
Circolare
n. 17/2006
Prot. N.
878/14.4.06/Segr.
Prot. N.
25/I/0000521
Alle
Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
All'INPS
- Direzione Centrale Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
All'INAIL
- Direzione Centrale Rischi
All'ENPALS
- Direzione Generale – Servizio contributi e vigilanza
LORO SEDI
e p.c.
Alla
Provincia Autonoma di Bolzano
Alla
Provincia Autonoma di Trento
Alla
Regione Siciliana
Assessorato
Lavoro e Previdenza sociale
Ispettorato
Regionale del Lavoro
Oggetto: collaborazioni
coordinate e continuative nella modalità a progetto di cui agli artt. 61 e ss.
d.lgs. n. 276/2003. Call center. Attività di vigilanza. Indicazioni operative.
Con la circolare n. 1/2004 questo Ministero aveva già
fornito, con specifico riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e
continuativa a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276/2003,
prime indicazioni, di carattere generale, utili per un corretto ed efficace
accertamento da parte degli organi di vigilanza.
Le problematiche via via emerse rendono necessario fornire
ora istruzioni su singole tipologie di attività, in relazione alle quali
l'applicazione del citato art. 61 ha evidenziato una maggiore esigenza di
chiarimenti.
Con il presente documento, questo Ministero,
congiuntamente con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, intende pertanto
fornire adeguate istruzioni con specifico riferimento ai call center, valutando
nel prosieguo l'opportunità di fornire con ulteriori provvedimenti indicazioni
relativamente ad altre tipologie per le quali l'applicazione dell'art. 61 del
d.lgs. n. 276/2003 ha parimenti presentato profili di problematicità.
Occorre innanzitutto evidenziare che con la presente
circolare si forniscono indicazioni di carattere operativo rivolte al solo
personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli
Istituti previdenziali, al fine di uniformare il più possibile il criterio di
valutazione da adottare nella lettura del fenomeno in esame.
In proposito, le Direzioni regionali e provinciali del
lavoro dovranno avviare, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 124/2004,
un'adeguata attività di carattere informativo, volta ad istruire gli operatori
del settore sulla corretta utilizzazione della tipologia contrattuale delle collaborazioni
coordinate e continuative a progetto di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n.
276/2003.
La predetta fase di opportuna informazione, i cui tempi e
modalità verranno stabiliti dalla Commissione centrale di coordinamento di cui
all'art. 3 del d.lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dall'emanazione della
presente circolare, è volta ad assicurare omogeneità di comportamento tra gli
operatori del settore ed è, pertanto, necessariamente preliminare all'avvio da
parte degli ispettori di una vigilanza mirata a verificare la genuinità delle
collaborazioni a progetto poste in essere.
Si fa fin d'ora riserva di valutare l'opportunità di
intervenire nuovamente sulla materia, una volta verificate, anche a seguito di
attento monitoraggio degli esiti della presente circolare, l'evoluzione e le
dinamiche organizzative del settore.
Criteri di individuazione e
specificazione del progetto o programma di lavoro
Il mercato del lavoro nel settore dei call center
continua ad essere caratterizzato, anche successivamente all'entrata in vigore
del d.lgs. n. 276 del 2003 ed alla introduzione del lavoro a progetto, da un
consistente utilizzo di contratti di collaborazione autonoma.
In tale prospettiva si deve anzitutto precisare che in
considerazione delle novità introdotte dal d.lgs. n. 276 del 2003 i presupposti
per la stipulazione di un contratto di lavoro a progetto devono in generale
essere individuati con riferimento: a) ai criteri di individuazione e
specificazione del progetto o programma di lavoro; b) ai requisiti essenziali
che devono connotare l'autonomia del collaboratore nella gestione dei tempi di
lavoro; c) alle modalità di coordinamento consentite tra il committente ed il
lavoratore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del
2003, le collaborazioni coordinate e continuative devono essere riconducibili
ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso
determinati dal committente e che, pur potendo essere connessi
all'attività principale od accessoria dell'impresa - come specificato dalla
circolare 1 dell'8 gennaio 2004 -, non possono totalmente coincidere con la
stessa o ad essa sovrapporsi.
Il progetto, il programma o fase di esso così determinati
diventano parte del contratto di lavoro e devono essere specificati per iscritto
ed individuati nel loro contenuto caratterizzante.
La finalità di tale disposizione è quella di delimitare
l'utilizzo del lavoro coordinato e continuativo a quelle sole prestazioni che
siano genuinamente autonome perché effettivamente riconducibili alla
realizzazione di un programma o progetto o fasi di esso gestite dal lavoratore
in funzione del risultato.
Risultato che le parti definiscono in tutti i suoi
elementi qualificanti al momento della stipulazione del contratto e che il
committente, a differenza del datore di lavoro, non può successivamente variare
in modo unilaterale.
In considerazione di ciò, un progetto, un programma di
lavoro od una fase di esso possono essere individuati anche nell'ambito delle
attività operative telefoniche offerte dai call center purché in ogni
caso idonei a configurare un risultato, determinato nei suoi contenuti
qualificanti, che l'operatore telefonico assume l'obbligo di eseguire entro un
termine prestabilito e con possibilità di autodeterminare il ritmo di lavoro.
È quindi necessario che l'ispettore riscontri l'esistenza
in concreto degli elementi connotanti una genuina collaborazione a progetto
così come vengono descritti nella presente circolare.
Il progetto o programma di lavoro deve in primo luogo
essere individuato con riferimento ad una specifica e singola
"campagna" la cui durata costituisce il necessario termine esterno di
riferimento per la durata stessa del contratto di lavoro a progetto.
Ai fini della corretta e compiuta determinazione del
risultato richiesto al collaboratore è dunque necessario che il progetto,
programma di lavoro o fase di esso sia qualificato tramite la specificazione:
a) del singolo committente finale cui è riconducibile la
campagna (con riferimento ai call center che offrono servizi in
outsourcing la campagna di riferimento sarà dunque quella commissionata da
terzi all'impresa stessa);
b) della durata della campagna, rispetto alla quale il
contratto di lavoro a progetto non può mai avere una durata superiore;
c) del singolo tipo di attività richiesta al collaboratore
nell'ambito di tale campagna (promozione, vendita, sondaggi, ecc.);
d) della concreta tipologia di prodotti o servizi oggetto
dell'attività richiesta al collaboratore;
e) della tipologia di clientela da contattare (individuata
con riferimento a requisiti oggettivi e/o soggettivi).
In considerazione di tali requisiti essenziali e
qualificanti è senz'altro configurabile un genuino progetto, programma di
lavoro o fase di esso, con riferimento alle campagne out bound nell'ambito
delle quali il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo
nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l'utenza di un prodotto o
servizio riconducibile ad un singolo committente.
Ciò in considerazione della intrinseca delimitazione
temporale di tale tipologia di attività e della possibilità di definire
compiutamente il risultato richiesto al collaboratore anche con riguardo ai
requisiti soggettivi ed oggettivi dell'utenza contattata ed al tipo di
prestazione concretamente dovuta per ogni contatto telefonico effettuato. Il
lavoratore out bound, infatti, può prefigurare il contenuto della sua
prestazione sulla base del risultato oggettivamente individuato dalle parti con
il contratto.
Inoltre, l'ispettore al fine di apprezzare il carattere di
autonomia della prestazione deve verificare l'esistenza di postazioni di lavoro
attrezzate con appositi dispositivi che consentano al collaboratore di
autodeterminare il ritmo di lavoro.
Nelle attività in
bound l'operatore non gestisce, come nel caso dell'out bound, la propria attività, né può in alcun modo pianificarla
giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate
dell'utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le
proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo.
Ne consegue che il personale ispettivo, qualora verifichi
che l'attività lavorativa come descritta è disciplinata da un contratto di
collaborazione coordinata e continuativa a progetto, procederà, dovendo
ricondurre tale attività alla subordinazione, adottando i conseguenti
provvedimenti di carattere sanzionatorio e contributivo.
Nell'ambito del progetto o programma di lavoro così
definito al collaboratore non può essere richiesta un'attività diversa da
quella specificata nel contratto.
L'ispettore, pertanto, dovrà verificare che, tra i criteri
assunti per la determinazione del compenso, vi sia il riferimento al risultato
enucleato nel progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Requisiti essenziali per l'autonomia della prestazione
L'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 dispone che il
progetto o programma di lavoro deve essere gestito autonomamente dal
collaboratore in funzione del risultato ed indipendentemente dal tempo
impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Ciò, come noto, al fine di
garantire al collaboratore una sostanziale ed effettiva autonomia
nell'esecuzione della prestazione.
Ne deriva che il collaboratore a progetto cui è assegnato
l'incarico di compiere le operazioni telefoniche sopra descritte può essere
considerato autonomo alla condizione essenziale che il collaboratore stesso
possa unilateralmente e discrezionalmente determinare, senza necessità di
preventiva autorizzazione o successiva giustificazione, la quantità di
prestazione da eseguire e la collocazione temporale della stessa.
Ciò implica che il collaboratore non può essere soggetto
ad alcun vincolo di orario, anche se all'interno di fasce orarie prestabilite.
Di conseguenza, deve poter decidere, nel rispetto delle forme concordate di
coordinamento, anche temporale, della prestazione:
a) se eseguire la prestazione ed in quali giorni;
b) a che ora iniziare ed a che ora terminare la
prestazione giornaliera;
c) se e per quanto tempo sospendere la prestazione
giornaliera.
Da un punto di vista organizzativo ne consegue che
l'assenza non deve mai essere giustificata e la presenza non può mai essere
imposta.
Anche sotto questo profilo, dunque, i requisiti di
legittimità del contratto di lavoro a progetto ben sono configurabili con
riferimento ad attività telefoniche out bound.
Forme consentite di coordinamento
Sempre ai sensi dell'art. 61 del d.lgs. n. 276 del 2003 il
fondamentale requisito dell'autonomia può essere contemperato con le esigenze
di coordinamento della prestazione con l'organizzazione produttiva
dell'azienda.
A tal fine, nell'ambito della specifica operatività dei call
center, possono rientrare tra le forme di coordinamento:
a) la previsione concordata di fasce orarie nelle quali il
collaboratore deve poter agire con l'autonomia sopra specificata. Le fasce
orarie individuate per iscritto nel contratto non possono essere
unilateralmente modificate dall'azienda né questa può assegnare il
collaboratore ad una determinata fascia oraria senza il suo preventivo consenso;
b) la previsione concordata di un numero predeterminato di
giornate di informazione finalizzate all'aggiornamento del collaboratore. La
collocazione di tali giornate di informazione deve essere concordata nel corso
di svolgimento della prestazione e non unilateralmente imposta dall'azienda;
c) la previsione concordata della presenza di un
assistente di sala la cui attività può consistere nel fornire assistenza
tecnica al collaboratore;
d) la previsione concordata di un determinato sistema
operativo utile per l'esecuzione della prestazione.
E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere
disciplinare che l'esercizio del potere di variare unilateralmente le
condizioni contrattuali originariamente convenute.
Il Ministro
Cesare Damiano