Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale per l’attività ispettiva
Prot. n. 25/SEGR./0004256 - Roma, 16 maggio 2006
OGGETTO: Art. 9, DLgs n. 124/2004 - risposta istanza di
interpello in materia di rapporti di lavoro nello spettacolo (DM 15 marzo 2005)
avanzata dalla Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro.
L’Associazione
Nazionale Consulenti del Lavoro chiede chiarimenti in merito alla previsione di
cui al DM 15 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2005, n.
80), relativa alla possibilità di stipulare rapporti di lavoro esclusivamente
subordinati o autonomi con i lavoratori di cui alle lettere a), b) e c) del
menzionato decreto ed in particolare se la stessa precluda la stipula di
contratti di tipo c.d. parasubordinato, quali lavoro a progetto o associazione
in partecipazione con apporto di lavoro o flessibili come il lavoro
intermittente.
In
proposito, acquisito il parere della Direzione generale per le Politiche
Previdenziali si rappresenta quanto segue.
Premesso
che dall’esame della normativa in materia richiamata dall’Associazione istante
non è dato cogliere dove emerga che, nell’ambito delle attività dello
spettacolo e con riguardo alle singole professionalità di cui alla
classificazione del predetto DM 15 marzo 2005, sia possibile stipulare soltanto
rapporti di lavoro subordinati o autonomi, facendo il provvedimento riferimento
alla distinzione tra rapporti di lavoro a tempo determinato e rapporti di
lavoro a tempo indeterminato, in ogni caso il quesito proposto va ricondotto
alla definizione legale dei rapporti di lavoro alla luce delle riforme
introdotte dal DLgs n. 276/2003.
Nell’occasione
di una ridefinizione, con ampliamento, delle categorie dei lavoratori dello
spettacolo assoggettate alle tutele previdenziali ENPALS (articolo 3, comma 2,
del DLgs CPS n. 708/1947) il Ministero del lavoro, procedendo a ridefinire
anche i tre "gruppi" nei quali sono racchiusi sistematicamente i
lavoratori appartenenti alle diverse categorie, si è limitato dunque a
richiamare le uniche due "forme" alternative nelle quali può
attualmente manifestarsi un qualsiasi rapporto di lavoro nel nostro ordinamento
giuslavoristico.
Conseguentemente,
deve intendersi comunque compresa nella locuzione "lavoro autonomo"
qualsivoglia tipologia di lavoro non subordinato come, ad esempio, il lavoro a
progetto o l’associazione in partecipazione con apporto di sola manodopera;
parimenti deve ritenersi compresa nella espressione "lavoro
subordinato" ogni manifestazione di lavoro dipendente, anche flessibile
(quale, ad esempio, il lavoro a chiamata) o ancora con finalità latu sensu formative
(come il contratto di inserimento o di reinserimento).
Ciò
premesso, peraltro, resta senza dubbio ferma l’obbligatoria riconduzione di
qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato nel senso
anzidetto, instaurato con i lavoratori appartenenti ai raggruppamenti di cui
alle lettere a), b) e c) del DM 15 marzo 2005, nell’alveo delle attribuzioni e
delle competenze dell’ENPALS, ai fini del rilascio del certificato di
agibilità, nonché del rispetto di tutti gli obblighi previdenziali ed
assicurativi in materia.
IL
DIRETTORE GENERALE - Mario Notaro