Ministero del lavoro e delle politiche sociali DIRETTIVA
28 aprile 2006 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2006
Disciplina delle forme pensionistiche complementari, attuativa della delega di
cui all’articolo 1, comma 2, lettera h), n. 1, della legge 23 agosto 2004, n.
243.
IL
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Premessa
In
attuazione della legge n. 243 del 23 agosto 2004, "Norme in materia
pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per
il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il
riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria", il Governo
ha adottato il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari", pubblicato nel
Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2005.
Tale
decreto, coerentemente ai principi dettati dalla legge delega, è volto ad
incentivare la previdenza complementare assumendo la configurazione "di
disciplina unitaria della materia" e si pone l’obiettivo di garantire
l’omogeneità del sistema di vigilanza sul settore, rimodulare la disciplina
fiscale, monitorare la gestione delle risorse finanziarie derivanti dalle
contribuzioni degli iscritti e, soprattutto, incrementare stabilmente l’entità
dei flussi di finanziamento delle forme pensionistiche complementari,
contribuendo così a definire una struttura del sistema previdenziale in cui,
anche tenuto conto dell’esigenza di rendere sostenibile la spesa pensionistica
a carico del bilancio dello Stato, siano garantiti al lavoratore trattamenti
pensionistici adeguati in rispondenza dell’articolo 38 della Costituzione.
Tutto
ciò anche in considerazione delle indicazioni, provenienti dalla U.E., di
perseguire riforme "strutturali" dei sistemi pensionistici nazionali
che prevedano un’architettura c.d. "multipilastro".
In
questa logica, il decreto ha provveduto ad omogeneizzare tutte le diverse forme
di previdenza complementare, dettando identiche norme giuslavoristiche e
fiscali oltre che regole omogenee in materia di trasparenza e confrontabilità
dei costi e dei risultati, di modalità di informazione agli iscritti, nonché di
tempi di approvazione e procedimenti di autorizzazione delle forme
pensionistiche complementari, indipendentemente dalle fonti istitutive. In
linea con tale ultimo principio, le nuove disposizioni presuppongono la
individuazione di una autorità, la COVIP, incaricata di ricevere, in guisa di "sportello
unico", le richieste dei soggetti interessati, attivandosi per
l’ottenimento dell’autorizzazione complessiva attraverso la collaborazione con
le altre autorità di settore.
Le
suddette disposizioni devono, altresì, tenere conto della legge 28dicembre
2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la
disciplina dei mercati finanziari", che, all’articolo 21, riconosce alla
COVIP il ruolo di autorità ed impone alla stessa di operare in coordinamento
con le altre autorità per agevolare l’esercizio delle rispettive funzioni di
vigilanza. Tale collaborazione appare necessaria per garantire la corretta
attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 25, comma 3, dellastessa
legge.
Ciò
premesso, in base alle previsioni dell’articolo 18, comma 1, del decreto
legislativo n. 252/2005, che attribuisce al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali le funzioni di alta vigilanza, mediante l’adozione, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, di direttive generali
alla COVIP, vengono emanate le seguenti direttive.
La vigilanza nel nuovo sistema
Il
nuovo decreto prevede, tra l’altro, nel quadro del perfezionamento del sistema
di vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari, collettive e
individuali, un significativo accrescimento delle competenze della COVIP, che
costituisce elemento necessario affinché possa concretamente realizzarsi un
serio e rigoroso apparato dei controlli.
Sulla
base delle nuove disposizioni in materia, codesta commissione dovrà, pertanto,
provvedere ad impartire le opportune direttive ai soggetti vigilati,
uniformando le linee direttrici della propria attività con lo scopo di
perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, avendo riguardo
alla tutela degli iscritti e dei beneficiari, al buon funzionamento del sistema
di previdenza complementare e alla sana e prudente gestione delle forme
pensionistiche preesistenti, delle forme negoziali e dei fondi aperti. Ai sensi
dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 252/2005, resta
ferma la vigilanza di stabilità esercitata dalle rispettive autorità di
controllo sui soggetti abilitati di cui all’articolo 6 del medesimo decreto,
mentre permangono le competenze previste dal citato comma 3 dell’articolo 25
della legge n. 262/2005, "in materia di sana e prudente gestione delle
imprese di assicurazione attribuite all’ISVAP dalla legge 12 agosto 1982, n.
576, incluse quelle relative ai prodotti assicurativi con finalità
previdenziali".
In
tale contesto, la COVIP si coordina con le altre autorità promuovendo forme di
collaborazione, anche preventiva, ai fini dell’esercizio delle citate funzioni
di vigilanza e di sportello unico.
I compiti della COVIP
Le
attribuzioni di codesta commissione risultano, in particolare, integrate con
riferimento ai seguenti principali profili:
-
definire le condizioni che, allo scopo di garantire il rispetto dei principi di
trasparenza, comparabilità e portabilità, tutte le forme pensionistiche
complementari devono soddisfare per poter essere ricondotte all’ambito di
applicazione del decreto legislativo ed essere iscritte all’apposito albo;
-
approvare, oltre che gli statuti e i regolamenti dei fondi pensione negoziali e
aperti, anche i regolamenti delle forme pensionistiche individuali di cui all’articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, attuati mediante contratti di
ramo I e ramo III di cui all’articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni, approvato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con
specifico riferimento ai profili menzionati nel comma 3 del medesimo articolo
13: modalità di partecipazione, trasferimento delle posizioni individuali verso
altre forme pensionistiche, comparabilità dei costi e dei risultati di
gestione, trasparenza dei costi e delle condizioni contrattuali, modalità di
comunicazione, agli iscritti e alla COVIP, delle attività della forma
pensionistica e della posizione individuale;
-
richiedere di apportare modifiche agli statuti e ai regolamenti delle forme
pensionistiche complementari, fissando un termine per l’adozione delle relative
delibere;
-
dettare disposizioni volte a garantire la trasparenza delle condizioni
contrattuali di tutte le forme pensionistiche complementari, al fine di
assicurare l’adesione consapevole dei soggetti destinatari garantendo altresì
il diritto alla portabilità della posizione individuale, avendo anche riguardo
all’esigenza della comparabilità dei costi;
-
disciplinare, compatibilmente con la normativa in materia di sollecitazione
degli investimenti, le modalità di offerta al pubblico di tutte le forme
pensionistiche, dettando disposizioni volte all’applicazione di regole comuni,
sia per la fase inerente alla raccolta delle adesioni sia per quella
concernente l’informativa periodica agli aderenti circa l’andamento amministrativo
e finanziario delle forme stesse, anche al fine di eliminare distorsioni che
possano arrecare pregiudizio agli aderenti. COVIP, pertanto, tenendo anche
conto, per quanto attiene alle forme pensionistiche individuali di cui
all’articolo 13, comma 1, lettera b), delle disposizioni in materia di
intermediazione assicurativa recate dal Titolo IX del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, vigilerà sull’attuazione dei principi di trasparenza
nei rapporti con gli aderenti e sulle modalità di pubblicità, con facoltà di
sospendere o vietare la raccolta delle adesioni in caso di violazione delle
stesse;
-
dettare disposizioni volte a disciplinare le modalità con le quali le forme
pensionistiche complementari sono ora tenute ad esporre nel rendiconto annuale
e, sinteticamente, nelle comunicazioni periodiche agli iscritti, se ed in quale
misura nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell’esercizio dei
diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio, siano stati presi
in considerazione aspetti sociali, etici ed ambientali;
-
esercitare il controllo, anche ai fini della correttezza dei comportamenti,
sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile di tutte le forme
pensionistiche complementari, ferma restando, tenuto anche conto di quanto
previsto dall’articolo 25 della legge 262/2005 [2] e con le precisazioni in
precedenza effettuate con riguardo alle forme pensionistiche complementari
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, la vigilanza esercitata
dalle rispettive autorità di controllo sugli intermediari finanziari e
assicurativi in ordine alla loro sana e prudente gestione, anche mediante
ispezioni presso le stesse, richiedendo l’esibizione dei documenti e degli atti
che si ritengano necessari. Per le forme di cui all’articolo 13, comma 1,
lettera b), del decreto restano ferme le regole di investimento e di
contabilizzazione previste dal predetto codice delle assicurazioni.
Atteso
che il decreto legislativo n. 252 del 2005 prevede la complessiva abrogazione
del decreto legislativo n. 124 del 1993 dal 1° gennaio 2008, si ritiene che il
passaggio delle competenze da altre autorità alla COVIP debba avvenire in
coerenza con tale data.
Pertanto,
a partire dal 1° gennaio 2008, anche le competenze in materia di regolamentazione
e vigilanza sulla raccolta delle adesioni ai fondi aperti saranno svolte dalla
COVIP, nel complessivo quadro normativo e regolamentare delineato in materia di
sollecitazione del pubblico risparmio e coordinandosi opportunamente con l’attività
svolta in materia dalla CONSOB, sicché anche la disciplina della raccolta delle
adesioni ai fondi pensione aperti, unitamente a quella relativa a tutte le
altre forme pensionistiche complementari, dovrà essere ricompresa nell’ambito
dei provvedimenti da emanarsi da parte della COVIP ai sensi dell'articolo 23,
comma 3, del decreto legislativo n. 252/2005, mentre la CONSOB
conserverà sino al 31 dicembre 2007 le attuali attribuzioni in materia, da
esercitare in coordinamento con la COVIP.
Lo snellimento delle procedure e il regime
transitorio
Il
decreto legislativo reca, inoltre, una serie di disposizioni volte allo
snellimento e alla semplificazione dei procedimenti amministrativi di
competenza della COVIP. In particolare, l’articolo 4, comma 3,
individua
i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l’autorizzazione
all’esercizio dell’attività, fissandoli in sessanta giorni dal ricevimento da
parte della COVIP dell’istanza e della prescritta documentazione, ovvero in
trenta giorni dal ricevimento dell’ulteriore documentazione eventualmente
richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza. La COVIP determina
con proprio regolamento le modalità di presentazione dell’istanza, i documenti
da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio
dell’autorizzazione comunque non superiori ad ulteriori trenta giorni.
Al
riguardo e, più in generale, con riferimento ai procedimenti di autorizzazione
e di approvazione di modifiche statutarie e regolamentari di competenza della
COVIP, si richiama l’attenzione sull’utilità di prevedere, secondo quanto
prospettato dall’articolo 19, comma 2, lettera b), l’adozione della procedura
del silenzio-assenso, nonché di procedimenti amministrativi semplificati, con
particolare riguardo alle ipotesi di modifiche di statuti e regolamenti
conseguenti a sopravvenute disposizioni normative.
Il
comma 1, lettera b), del citato articolo 4 precisa, inoltre, che per i fondi
pensione che richiedano la personalità giuridica, il riconoscimento della stessa
consegue automaticamente al provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività adottato dalla COVIP, alla quale è peraltro affidata la tenuta
del registro relativo ai fondi pensione costituiti quali persone giuridiche,
ivi compresi i fondi c.d. preesistenti (ossia istituiti prima dell’entrata in
vigore della legge n. 421 del 1992).
Pertanto,
tutte le forme pensionistiche, al fine di realizzare gli obiettivi in premessa,
presentano la documentazione autorizzativa o di modifica alla COVIP, la quale,
nell’ottica della collaborazione di cui all’articolo 21della legge n. 262 del
2005, provvede, nei termini sopra esplicitati, a definire il procedimento di
competenza.
A
questo fine, le autorità di vigilanza coinvolte dalla COVIP si adoperano al
rispetto dei tempi, al fine di garantire uguale trattamento a tutte le forme
pensionistiche nell’ottica di snellezza e velocizzazione dei procedimenti.
Premesso
quanto sopra, si richiama l’attenzione sull’esigenza che codesta autorità
provveda alla tempestiva adozione delle delibere, direttive, istruzioni, nonché
della relativa modulistica, preordinate a consentire l’adeguamento di tutte le
forme pensionistiche complementari alle nuove disposizioni, condizione
necessaria affinché le forme stesse possano ricevere l’autorizzazione della
COVIP a nuove adesioni, anche in relazione al conferimento del trattamento di
fine rapporto, a decorrere dal 1° gennaio 2008.
A
questo scopo, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, entro sei mesi dalla
pubblicazione del decreto legislativo n. 252 del 2005, codesta COVIP è tenuta
all’emanazione delle direttive a tutte le forme pensionistiche vigilate.
Tali
direttive dovranno fornire indicazioni utili al tempestivo adeguamento degli
statuti, dei regolamenti e dei relativi documenti informativi per la raccolta
delle adesioni e, con specifico riguardo alle forme pensionistiche individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, finalizzate a
consentire gli adempimenti previsti dall’articolo 13, comma 3. Secondo quanto
prescritto, queste ultime forme pensionistiche complementari dovranno, in
particolare, provvedere alla predisposizione dell’apposito regolamento ed alla
costituzione del patrimonio separato, operando, per tale ultimo aspetto,
secondo le modalità stabilite dall’ISVAP.
Per
quanto attiene alle forme complementari attuate mediante contratti di
assicurazione sulla vita, l’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo
prevede che "i contratti di assicurazione con finalità previdenziale
stipulati fino alla data del 31 dicembre 2007 continuano ad essere disciplinati
dalle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto
legislativo". Detti contratti potranno, quindi, continuare ad essere
regolati, anche dopo il 1° gennaio 2008, sulla base delle previgenti disposizioni,
non potendo tuttavia beneficiare del versamento del trattamento di fine
rapporto né delle altre disposizioni previste dal nuovo decreto, essendo ciò
ammesso solo nei confronti delle forme che risulteranno adeguate al decreto.
Stante
la previsione dell’articolo 23, comma 3, lettera b), si sottolinea che è
comunque consentito alle imprese di assicurazione di adeguare i contratti in
essere al 31 dicembre 2007 alla nuova normativa, in ottemperanza al decreto e
alle direttive COVIP. Le imprese dovranno, tra l’altro, predisporre il
regolamento e sottoporlo all’approvazione della COVIP ai fini dell’iscrizione
all’albo delle forme pensionistiche complementari, nonché attuare la
costituzione del patrimonio separato e autonomo, secondo quanto sopra previsto.
Solo ad esito di tali adempimenti, previa iscrizione al citato albo, si renderà
così possibile, anche per tali forme, l’acquisizione di nuove adesioni e la
destinazione ad esse del trattamento di fine rapporto.
Agli
aderenti a polizze previdenziali stipulate entro il 31 dicembre 2007 e non
adeguate entro tale termine alla nuova normativa, è riconosciuta la facoltà di
trasferire la propria posizione, alle condizioni stabilite dalla
regolamentazione di settore, in strumenti di previdenza complementare realizzati
secondo la nuova normativa.
Infine,
si precisa che, fino alla data del 31 dicembre 2007, codesta COVIP continuerà
ad applicare le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, al decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali del 20 giugno 2003, al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 21 novembre 1996, n.703, nonché dei decreti che,
fino alla predetta data, saranno emanati ai sensi della normativa attualmente
vigente.