MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 30 luglio 2008


Rivalutazione  delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro
e  malattia  professionale  nel  settore industriale, a decorrere dal
1° gennaio 2008.

   IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
  Visto   l'art.   116   del   testo  unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della
legge  10 maggio 1982, n. 251, e dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
  Visto  il  decreto-legge  3 ottobre  2006,  n.  262, convertito con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare
l'art.  2, comma 114, concernente la semplificazione del procedimento
di  cui  all'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
in  materia di rivalutazione della retribuzione di riferimento per la
liquidazione delle prestazioni economiche erogate dall'INAIL;
  Visto  l'art.  11  del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38,
che,  tra  l'altro,  ha  stabilito che con effetto dall'anno 2000 e a
decorrere   dal   1° luglio   di  ciascun  anno  la  retribuzione  di
riferimento  per la liquidazione delle rendite corrisposte dall'INAIL
ai  mutilati  e  agli  invalidi  del  lavoro relativamente a tutte le
gestioni  di  appartenenza  dei  medesimi,  e' rivalutata annualmente
sulla  base  della  variazione  effettiva dei prezzi al consumo delle
famiglie   di   operai  e  impiegati  intervenuta  rispetto  all'anno
precedente   e  che  tali  incrementi  annuali  verranno  riassorbiti
nell'anno  in  cui  scattera'  la  variazione  retributiva minima non
inferiore  al  10%  fissata  nell'art.  20,  commi 3 e 4, della legge
28 febbraio  1986, n. 41, rispetto alla retribuzione presa a base per
l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo art. 20;
  Visto   il  decreto  ministeriale  13 luglio  2007  concernente  la
rivalutazione  delle  prestazioni economiche dell'INAIL dal 1° luglio
2007 per il settore industria;
  Vista  la  delibera  del Consiglio di amministrazione dell'INAIL n.
308  del  17 giugno 2008, nonche' la relazione del Direttore Generale
dell'INAIL   e  la  relazione  tecnica  della  Consulenza  statistico
attuariale dell'INAIL allegate alla citata delibera;
  Visto  che  si e' verificata una variazione pari al 12,45 per cento
tra  la  retribuzione  media  giornaliera  dell'anno  2007 rispetto a
quella  dell'anno 2003, stabilita con decreto ministeriale 15 ottobre
2004;
  Vista  la conferenza dei servizi tenuta in data 23 luglio 2008, ove
e'  stato  acquisito  l'assenso  del  Ministeri dell'Economia e delle
Finanze per l'adozione del presente provvedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  A  norma  dell'art.  116  del  testo  unico  delle disposizioni per
l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  approvato  con decreto del Presidente della
Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124,  modificato dall'art. 1 della
legge  10 maggio  1982,  n. 251, dall'art. 20 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, e dall'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n.  38, la retribuzione media giornaliera e' fissata in euro 66,19 ai
fini   della  determinazione  del  minimale  e  del  massimale  della
retribuzione  annua,  i  quali,  di  conseguenza,  sono  stabiliti, a
decorrere  dal  1° gennaio  2008, nella misura di euro 13.899,90 e di
euro 25.814,10.
  Per  i  componenti  lo stato maggiore della navigazione marittima e
della  pesca marittima, il massimale della retribuzione annua risulta
stabilito,  rispettivamente,  in  euro 37.172,30 per i comandanti e i
capi  macchinisti, in euro 31.493,20 per i primi ufficiali di coperta
e di macchina e in euro 28.653,65 per gli altri ufficiali.
  Ai  fini  della  riliquidazione  delle  rendite, prevista dal primo
comma dell'art. 11 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i
coefficienti  annui  di  variazione  sono  determinati nelle seguenti
misure:

anno 2006 e precedenti ........... 1,0628
anno 2007 ........................ 1,0000

        
      
                               Art. 2.
  A  norma  dell'art.  76  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124, modificato
dall'art. 6 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art.
11  del  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno per
l'assistenza personale continuativa, a decorrere dal 1° gennaio 2008,
e' fissato in euro 457,67.

        
      
                               Art. 3.
  A  norma  dell'art.  85  del  testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno  1965,  n.  1124, modificato
dall'art. 7 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed ai sensi dell'art.
11  del  decreto  legislativo  23 febbraio 2000, n. 38, l'assegno una
volta  tanto  da  corrispondere,  in  caso  di morte per infortunio o
malattia   professionale,   agli  aventi  diritto,  a  decorrere  dal
1° gennaio 2008, e' fissato in euro 1.833,81.

        
      
                               Art. 4.
  Ai  sensi  dell'art.  9  della legge n. 493 del 3 dicembre 1999, la
retribuzione  convenzionale,  pari al minimale fissato per il calcolo
delle  rendite  del  settore  industriale,  e'  rivalutabile ai sensi
dell'art.  116  del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965,  n. 1124 e, pertanto, la nuova retribuzione annua convenzionale
per  la  liquidazione  delle  rendite per inabilita' permanente e per
morte  causate  dai  postumi  di infortuni domestici, a decorrere dal
1° gennaio  2008,  e'  di  euro  13,899,90, pari al minimale di legge
previsto per il settore industriale.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per il
visto  e  per  la  registrazione  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 30 luglio 2008
                                                 Il Ministro: Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 224