Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Direzione
generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I -
Consulenza, contenzioso,
formazione del
personale ispettivo e affari generali
Circolare n.
9/2006
Partenza-Roma, 23/03/2006
Prot. 25 / 1 / 0002698
(GU n. 101 del 3-5-2006)
Oggetto: Diffida
obbligatoria di cui all'art. 13, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124. Chiarimenti e indicazioni operative.
Nella prima fase di
applicazione della disciplina di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 sono
emersi alcuni profili di incertezza operativa, sui quali si ritiene opportuno
fornire ulteriori chiarimenti rispetto a quelli già forniti con precedente
circolare n. 24/2004.
Quanto al carattere
obbligatorio del provvedimento di diffida si ribadisce che la stessa, stante il
tenore letterale della disposizione normativa, riveste carattere obbligatorio,
nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione
sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione
sociale.
Pertanto, l'adozione di un
provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione ritenuta
sanabile non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di
carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento
stesso.
Relativamente alla
sanabilità delle violazioni, si ribadisce che tale requisito sussiste in tutti
i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili,
indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della
fattispecie sanzionatoria, purché non si tratti di violazione di norme poste a
diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore.
Peraltro, tutte le
violazioni i cui adempimenti possono essere considerati astrattamente sanabili
non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la
regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile.
Ciò accade, ad esempio, per la fattispecie di omessa consegna, all'atto
dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel
libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della
diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui
l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento
dell'adozione del provvedimento.
Il potere di diffida si
applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di
competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie – quale, in
particolare, quella della sicurezza del lavoro-, ove residuano competenze
accertative dello Stato. D'altra parte nell'art. 13 del decreto legislativo n.
124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di "legislazione
sociale" ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina
prevenzionistica. Anche in tal caso, è bene ribadirlo, la regolarizzazione
dell'inosservanza sarà ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta
omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione
di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.
Al fine di uniformare
l'attività del personale ispettivo, si allega un elenco, ancorché non
esaustivo, delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.
Roberto Maroni
Diffida
obbligatoria: elenco degli illeciti sanabili
LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per
essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari a euro 25
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per
non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola i dati di cui all’art.
20 c. 1, punto 1.
Diffida pari a euro 25
LIBRO DI MATRICOLA – GESTIONE INPS
Art. 134 RD 3184/1923 Per
essere sprovvisto del libro di matricola.
Diffida pari a euro 5
Art. 39, co. 1 DPR 797/1955 Per
non aver provveduto ad iscrivere sul libro di matricola: il numero delle
persone a carico del lavoratore per cui vengono corrisposti assegni familiari;
gli estremi dell’autorizzazione INPS alla corresponsione degli assegni
familiari (assegno per il nucleo familiare).
Diffida pari a euro 51
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INAIL
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per
essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari a euro 25
Art. 20 c. 1 DPR 1124/1965 Per
non aver provveduto ad iscrivere sul libro di paga i dati di cui all’art. 20 c.
1 punto 2).
Diffida pari a euro 25
Art. 25 c. 1 DPR 1124/1965 Per
non aver provveduto, ogni giorno, ad effettuare sul libro di paga-sezione
presenze le scritturazioni relative alle ore lavorate da ciascun dipendente il
giorno precedente.
Diffida pari a euro 25
LIBRO DI PAGA – GESTIONE INPS
Art. 134 RD 3184/1923 Per
essere sprovvisto del libro di paga.
Diffida pari a euro 5
Art. 41 DPR 797/1955 Per
non aver provveduto a registrare sul libro di paga gli assegni familiari
(assegno per il nucleo familiare) corrisposti a ciascun lavoratore.
Diffida pari a euro 51
REGISTRO D’IMPRESA
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per
essere sprovvisto del registro d’impresa.
Diffida pari a euro 103
Art. 2, co. 1 D. Lgs. 375/1993 Per
non aver provveduto ad iscrivere sul registro di impresa le prescritte
annotazioni.
Diffida pari a euro 103
Art. 9 quater, co. 18 D.L. 510/1996 conv. da L.
608/1996 Per aver compilato in modo infedele il registro
d’impresa.
Diffida pari a euro 258
REGISTRO DEGLI INFORTUNI
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost.
dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non essere fornito del
registro degli infortuni.
Diffida pari a euro 516
Art. 4 c. 5 lett. o) D. Lgs. 626/1994 sost.
dall’art. 3 D. Lgs. 242/96 Per non aver provveduto ad
annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino
assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.
Diffida pari a euro 516
CARTELLA SANITARIA
Art. 4 c. 8 D. Lgs. 626/1994 Per
aver omesso di custodire presso l’azienda ovvero l’unita produttiva la cartella
sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per
aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del
rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.
Diffida pari a euro 516
NOMINATIVO RSPP
Art. 8 c. 11 D. Lgs. 626/1994 Per
aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
Diffida pari a euro 516
RIUNIONE PERIODICA
Art. 11 D. Lgs. 626/1994 Per
non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.
Diffida pari a euro 516
NOTIFICA PRELIMINARE
Art. 11 D. Lgs. 494/1996 Per
aver omesso di trasmettere prima dell’inizio dei lavori all’Unità sanitaria
locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la
notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.
Diffida pari a euro 516
PSC E POS A DISPOSIZIONE DEL RLS
Art. 12 c. 4 D. Lgs. 494/1996 Per
non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del PSC
e del POS almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori.
Diffida pari a euro 516
TRASMISSIONE DEL PSC ALLE IMPRESE ESECUTRICI
Art. 13 c. 2 D. Lgs. 494/1996 Per
non aver trasmesso il PSC alle imprese esecutrici prima dell’inizio dei lavori.
Diffida pari a euro 516
TRASMISSIONE DEL POS AL COORDINATORE PER
L’ESECUZIONE
Art. 13 c. 3 D. Lgs. 494/1996 Per
non aver trasmesso il POS al coordinatore per l’esecuzione prima dell’inizio
dei lavori.
Diffida pari a euro 516
COLLOCAMENTO ORDINARIO
Art. 9 bis c. 2 D.L. 510/1996 conv. da L. 608/96 Per
aver omesso di inviare al Centro per l’Impiego competente, entro 5 giorni
dall’assunzione, una comunicazione contenente il nominativo del lavoratore
assunto, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e
normativo.
Diffida pari a euro 100
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
Art. 9 c. 6 L. 68/99 Per
non avere, i datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni
della presente legge, inviato agli uffici competenti entro il 31 gennaio di
ciascun anno, un prospetto contenente: il numero complessivo dei dipendenti, il
numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all’art. 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori
di cui all’art. 1.
Diffida pari a euro 129, maggiorata di euro 6,25
per ogni giorno di ritardo
Art. 15 c. 4 L. 68/99 Per
non aver provveduto a coprire la quota dell’obbligo di cui all’art. 3,
trascorsi 60 gg dalla data in cui è insorto l’obbligo di assunzione.
Diffida pari a euro 12,75 per ogni giorno per
ciascun lavoratore non occupato
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI CENTRALINISTI NON
VEDENTI
Art. 10 c. 2 L. 113/1985 Per
l'omessa assunzione per ogni centralino telefonico con almeno 5 linee urbane di
un privo della vista iscritto all'albo professionale di cui all'art. 1 della
presente legge.
Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per
ciascun posto non coperto
Art. 5 L. 113/1985 Per
non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 5 della
legge 29 marzo 1985, n. 113, entro i termini indicati nello stesso articolo (60
giorni).
Art. 10 c. 1
L. 113/1985
Diffida pari a euro 105,70
COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO DEI TERAPISTI DELLA
RIABILITAZIONE NON VEDENTI
Art. 5 L. 29/1994 Per
l'omessa assunzione da parte dei soggetti pubblici e privati soggetti
all’obbligo di un terapista della riabilitazione non vedente.
Diffida pari a euro 21,13 per ogni giorno e per
ciascun posto non coperto
Art. 5 L. 29/1994 Per
non aver provveduto ad effettuare le comunicazioni previste dall’art. 4 della
legge n. 29/1994.
Diffida pari a euro 105,70
DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE
Art. 4 bis co. 2 D.Lgs. 181/00 come sostituito
dall’art. 6, co. 1 D. Lgs. 297/02 Per non aver consegnato al
lavoratore, all’atto dell’assunzione, prima dell’immissione al lavoro, una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso, contenente i dati della registrazione
sul libro matricola in uso (nel caso in cui non si applica il contratto
collettivo, tale dichiarazione per essere regolare deve recare l’espressa
indicazione della durata delle ferie, della periodicità della retribuzione, dei
termini di preavviso e dell’orario di lavoro); nonché la dichiarazione
concernente le condizioni di lavoro applicate al rapporto, prevista dal D. Lgs.
26 maggio 1997, n. 152, in attuazione della direttiva comunitaria 91/533/Cee
Diffida pari a euro 250
OBBLIGO DI INFORMAZIONE
Art. 2 co. 1 D. Lgs. 152/97 Per
non aver provveduto, in caso di lavoratore inviato all’estero per periodo
superiore a 30 giorni, a fornire regolare (senza omissioni o inesattezze)
dichiarazione scritta contenente le indicazioni di cui all’art. 1, co. 1 del D.
Lgs. 26 maggio 1997, n. 152, oltre a: durata del lavoro all’estero, valuta di
corresponsione della
retribuzione, vantaggi in denaro o in natura
connessi al lavoro estero, condizioni di rimpatrio.
Diffida pari a euro 51
Art. 3 D. Lgs. 152/97 Per
non aver regolarmente (senza omissioni o inesattezze) comunicato per iscritto
al lavoratore, entro un mese dall’adozione, qualsiasi modifica degli elementi
di cui agli artt. 1 e 2 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152.
Diffida pari a euro 51
COMUNICAZIONE INAIL
Art. 14 D. Lgs. 38/00 Per non aver comunicato alla sede INAIL competente,
contestualmente
all’instaurazione del
rapporto di lavoro o alla cessazione dello stesso, il codice fiscale dei Lavoratori.
Diffida pari a euro 12,75
LAVORO STRAORDINARIO
Art. 5, co. 5 D. Lgs. 66/03 Per
aver omesso di: (a) evidenziare separatamente, negli strumenti di rilevazione
delle prestazioni lavorative, le ore di lavoro straordinario; (b) retribuire le
ore di lavoro straordinario con le maggiorazioni stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si
riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno
solare per più di 50 giorni.
LAVORO FESTIVO
Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54
e art. 3 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori retribuiti
in relazione alle ore di lavoro effettive, la normale retribuzione globale di
fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento
accessorio, nelle ricorrenze festive previste
dalla legge.
Diffida pari a euro 154
Art. 5, co. 1 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L. 90/54
e art. 2 L. 90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori assenti
per i motivi previsti dalla legge, la normale retribuzione globale di fatto
giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio, nelle ricorrenze festive.
Diffida pari a euro 154
Art. 5, co. 2 e 3 L. 260/49 sost. dall’art. 1 L.
90/54 Per non aver corrisposto, ai lavoratori che hanno
lavorato nei giorni festivi previsti dalla legge, la maggiorazione per il
lavoro festivo.
Diffida pari a euro 154
RICHIAMO ALLE ARMI
Art. 1, co. 2 e art. 4 L. 370/1955 Per
non aver computato il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino
alla presentazione per la ripresa del posto di lavoro agli effetti
ell'anzianità di servizio per il lavoratore
Diffida pari a euro 103
Diffida pari a euro 154 se la violazione si
riferisce a più di 5 lavoratori
Art. 4 L. 370/1955 Per
non aver corrisposto al lavoratore richiamato alle armi la retribuzione o
l'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli
usi o secondo equità
Diffida pari a euro 103
Diffida pari a euro 154 se la violazione si
riferisce a più di 5 lavoratori
INFORTUNIO SUL LAVORO
Art. 53, co. 1 DPR 1124/1965 Per
non avere denunciato all'Inail, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia,
l'infortunio che ha colpito il dipendente prestatore d'opera, pronosticato guaribile
in più di tre giorni ovvero per non aver corredato la denuncia del certificato
medico.
Diffida pari a euro 258
Art. 53, co. 2 DPR 1124/1965 Per
aver omesso di denunciare per telegrafo all'Inail, entro 24 ore dal sinistro,
l'infortunio che ha colpito il lavoratore dipendente e che ha avuto esito
mortale, ovvero ha determinato per il lavoratore stesso pericolo di morte.
Diffida
pari a euro 258
Art. 53, co. 4 DPR
1124/1965 Per non avere indicato nella denuncia di infortunio le
generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le
cause e le circostanze di esso, anche in riferimento ad eventuali deficienze di
misure di igiene e prevenzione, la natura e la precisa sede anatomica della
lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni
preesistenti.
Diffida pari a euro 258
Art. 54 DPR 1124/1965 Per
non aver dato notizia, entro 2 giorni, all'autorità locale di pubblica
sicurezza,
dell'infortunio sul lavoro che ha avuto per
conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di tre giorni del
prestatore d'opera dipendente.
Diffida pari a euro 258
MALATTIA PROFESSIONALE
Art. 53, co. 5 DPR
1124/1965 Per aver omesso di trasmettere
all'Inail la denuncia di malattia
professionale corredata
da certificato medico, entro i 5 giorni successivi a quello in cui il
lavoratore ha fatto denuncia (al datore di lavoro) della manifestazione della
malattia professionale.
Diffida pari a euro 258
Art. 53, co. 6 DPR 1124/1965 Per
aver omesso di indicare nella denuncia di infortunio o di malattia
professionale le ore lavorative ed il salario percepito dal lavoratore
assicurato nei 15 giorni precedenti quello dell'infortunio o della malattia
professionale.
Diffida pari a euro 258
PROSPETTO DI PAGA
Art. 1 co. 1 e 2 L. 4/53 Per
non aver consegnato, all’atto della corresponsione della retribuzione, ai
dipendenti, un prospetto di paga in cui devono essere indicati il nome, cognome
e qualifica del lavoratore, il periodo cui la
retribuzione si riferisce, gli assegni per il
nucleo familiare e tutti gli altri elementi che compongono detta retribuzione
nonché, distintamente, le singole trattenute.
Diffida pari a euro 25
Art. 1 c. 2 L. 4/53 Per non aver firmato, siglato o timbrato il prospetto
di paga.
Diffida pari a euro 25
Art. 2 L. 4/53 Per la non corrispondenza delle
annotazioni sul prospetto di paga con le registrazioni eseguite sui libri
di paga, o registri equipollenti, per lo stesso
periodo di tempo.
Diffida pari a euro 25
Art. 3 L. 4/53 Per
non aver consegnato il prospetto di paga al lavoratore nel momento stesso in
cui gli è stata consegnata la retribuzione.
Diffida pari a euro 25
CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Art. 1 L. 741/59 Per
non aver osservato le norme giuridiche sui minimi inderogabili di trattamento
economico e
normativo previste dagli accordi economici e dai
contratti collettivi, anche intercategoriali, stipulati anteriormente al 3
ottobre 1959 e resi obbligatori con efficacia erga
omnes.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si
riferisce a più di 5 lavoratori
Art. 509 c.p. Per
non aver adempiuto (in qualità di datore di lavoro o di lavoratore) agli
obblighi derivanti da un
contratto collettivo (artt. 2067 c.c. e seguenti)
o dalle norme emanate dagli organi corporativi.
Diffida pari a euro 103
CESSAZIONE DEL RAPPORTO
Art. 21 c. 1 L. 264/49 Per
non aver comunicato al Centro per l’Impiego competente, entro 5 gg dalla
cessazione del rapporto, il nome e la qualifica dei lavoratori di cui per
qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro.
Diffida pari a euro 100
CONSEGNA DELLA DENUNCIA DELLE RETRIBUZIONI
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per
non aver consegnato al lavoratore con cui sia cessato il rapporto di lavoro,
nei termini di legge ovvero entro 12 giorni dalla richiesta, copia della denuncia
nominativa delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari a 2 euro
LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per
non aver corrisposto, al lavoratore a tempo determinato, le ferie, la gratifica
natalizia o la
tredicesima mensilità e ogni altro trattamento in
atto nell’impresa per i lavoratori
Regolamentati con rapporto a tempo indeterminato, in proporzione al
periodo lavorativo effettivamente prestato.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori
Art. 6 D. Lgs. 368/01 Per
non aver corrisposto al lavoratore alla scadenza del contratto il trattamento
di fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso e pari
all’indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.
Diffida pari a euro 25
Diffida pari a euro 154 se l’inosservanza si
riferisce a più di cinque lavoratori
LAVORO A DOMICILIO
Art. 3 c. 1 L. 877/73 Per
non essere iscritti nell’apposito registro dei committenti.
Diffida pari a 645,50 euro
Art. 3 c. 3 L. 877/73 Per
non essere iscritto nel registro di ciascuna provincia presso la quale
distribuisce o esegue lavoro a domicilio.
Diffida pari a 645,50 euro
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per
non aver tenuto, pur avendo fatto eseguire lavoro al di fuori della propria
azienda, l'apposito registro dei lavoratori a domicilio.
Diffida pari a 258 euro
Art. 3 c. 5 L. 877/73 Per
non aver effettuato sul registro dei lavoranti a domicilio le registrazioni
prescritte (il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni
nonché l’indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la
misura della retribuzione).
Diffida pari a 258 euro
Art. 3 c. 6 L. 877/73 Per
non aver fatto preventivamente vidimare, presso il Servizio Ispezione del
Lavoro della Direzione provinciale del Lavoro competente per territorio, prima
della messa in uso, l’apposito registro dei lavoranti a domicilio.
Diffida pari a 258 euro
Art. 8 c. 1 e 3 L. 877/73 Per
non aver retribuito i lavoratori che hanno eseguito lavoro a domicilio sulla
base delle tariffe di cottimo pieno risultanti dai contratti collettivi di
categoria, ovvero qualora questi non dispongano in ordine alla tariffa di
cottimo pieno, sulla base della tariffa di cottimo pieno determinata dalla
commissione a livello regionale.
Diffida pari a 516 euro
Art. 8 c. 3 e 4 L. 877/73 Per
non aver corrisposto al lavoratore a domicilio la percentuale sull’ammontare
della retribuzione ad esso dovuta a titolo di rimborso spese per l’uso di
macchine, locali, energia ed accessori, nonché le maggiorazioni retributive, da
valere a titolo di indennità, per il lavoro festivo, le ferie, la gratifica
natalizia e l’indennità di anzianità.
Diffida pari a 516 euro
Art. 9 c. 1 L. 877/73 Per
non aver applicato ai lavoranti a domicilio le norme vigenti per i lavoratori
subordinati in materia di assicurazioni sociali e di assegni familiari.
Diffida pari a 516 euro
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per
non aver munito il lavorante a domicilio del prescritto speciale libretto
personale di controllo.
Diffida pari a 516 euro
Art. 10 c. 1 L. 877/73 Per
non aver prescritto, indicato o specificato nel libretto personale di
controllo: la data e l'ora di consegna del lavoro assegnato, il lavoro da
eseguire, la quantità e la qualità dei materiali consegnati, la misura della
retribuzione, l'ammontare delle eventuali anticipazioni, la data e l'ora di
riconsegna del lavoro eseguito, la quantità e la qualità di esso, i materiali
eventualmente restituiti, la retribuzione corrisposta, i singoli elementi di
cui si compone e le singole trattenute.
Diffida pari a 516 euro
Art. 10 c. 2 L. 877/73 Per
non aver firmato, all’atto della consegna del lavoro affidato e all’atto della
riconsegna del
lavoro eseguito, il libretto personale di
controllo del lavorante a domicilio.
Diffida pari a 258 euro
LAVORATORI NELLO SPETTACOLO
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per
non avere denunciato all'Enpals, le persone occupate, indicando la retribuzione
giornaliera corrisposta, non oltre il termine di 5 giorni dalla conclusione dei
contratti, l'inizio/il termine del rapporto di lavoro instaurato.
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore
Art. 9, c. 1 e 2, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per
non avere denunciato all'Enpals, non oltre il termine di 5 giorni dal
verificarsi dell’evento, le variazioni intervenute sui dati denunciati.
Diffida pari a 10 euro per ciascun lavoratore
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per
avere omesso di effettuare le prescritte registrazioni sul libretto personale
del lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione
giornaliera e contributi versati).
Diffida pari a 258 euro
Art. 11, D.Lgt. C.P.S. 708/1947 Per
avere effettuato registrazioni inesatte o incomplete sul libretto personale del
lavoratore dello spettacolo (periodi di occupazione, retribuzione giornaliera e
contributi versati).
Diffida pari a 258 euro
LAVORATORI MARITTIMI
Art. 4, comma 1, D.Lgs. 108/2005 Per
non aver (quale armatore della nave) istituito e tenuto a bordo di tutte le
unità navali il registro dell’orario su cui sono riportate le ore giornaliere
di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi.
Diffida pari a 500 euro
Art. 4, comma 3, D.Lgs. 108/2005 Per
non aver (quale armatore della nave)fatto vistare e vidimare all’Autorità
marittima competente il registro dell’orario.
Diffida pari a 500 euro
Art. 4, comma 5, D.Lgs. 108/2005 Per
non aver (quale armatore della nave) consegnato copia sottoscritta del registro
dell’orario ai lavoratori marittimi.
Diffida pari a 500 euro
LAVORO DEI MINORI
Art. 8 c. 6 L. 977/67 mod. dall’art. 9 D. Lgs.
345/99 Per non aver comunicato per iscritto al datore di
lavoro, al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale, il giudizio
sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o temporanea o totale del minore al
lavoro.
Diffida pari a euro 516
GENITORI LAVORATORI
Artt. 22 e 29 D. Lgs. 151/01 Per
aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione obbligatoria
l’indennità di maternità per tutto il periodo di astensione, ai sensi dell'art.
1 del D. L. 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980,
n. 33.
Diffida pari a euro 516
Art. 34 D. Lgs. 151/01 Per
aver omesso di corrispondere al genitore lavoratore in astensione facoltativa,
fino al terzo anno di vita del bambino, l’indennità di maternità complessiva
tra i genitori di sei mesi.
Diffida pari a euro 516
PARITA’ DI TRATTAMENTO TRA UOMINI E DONNE
Art. 9, co. 1 L. 125/91 Qualora
le aziende pubbliche e private che occupano oltre cento dipendenti tenute a
redigere un rapporto almeno ogni due anni sulla situazione del personale maschile
e femminile (in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei
passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità,
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei Licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta), non abbiano
trasmesso il rapporto nei termini prescritti, la Direzione regionale del
lavoro, mediante i servizi ispettivi delle Direzioni provinciali del lavoro
competenti per territorio, invita le aziende stesse a provvedere entro sessanta
giorni.
Diffida pari a euro 103
LAVORATORI EXTRACOMUNITARI
Art. 22, co. 7 D. Lgs. 286/98 come modif. da art.
18 L. 189/02 Per avere il datore di lavoro omesso di comunicare in
forma scritta (entro 5 giorni dall’evento), allo sportello unico per
l’immigrazione, qualunque variazione (modifica degli elementi contrattuali,
trasformazione e cessazione) del rapporto di lavoro intervenuto con lo
straniero.
Diffida pari a 500 euro solo nei casi in cui il
Prefetto deleghi all’accertamento il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro
SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE
Art. 21, co. 1 D. Lgs. 276/2003 come modificato
dall’art. 5 del D.Lgs. n. 251/2004 Per avere stipulato un contratto
di somministrazione di lavoro senza indicazione degli elementi prescritti
dall’art. 21, comma 1, lett. f), g), h), i), j) e k).
Diffida pari a euro 250
Art. 21, co. 3 D. Lgs. 276/2003 Per
avere omesso di comunicare per iscritto al lavoratore tutte le informazioni
relative al contratto di somministrazione, compresa la data di inizio e la
durata prevedibile dell’attività lavorativa presso l’utilizzatore, all’atto
della stipula del contratto di lavoro ovvero all’atto dell’invio presso l’azienda
utilizzatrice.
Diffida pari a euro 250
OMESSE E FALSE REGISTRAZIONI, DENUNCE E
COMUNICAZIONI
Art. 12 c. 1 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per
non aver denunciato all’Istituto assicuratore, contestualmente all’inizio dei
lavori ovvero, nei casi previsti, entro 5 giorni dall’inizio, la natura, le
lavorazioni e tutti gli elementi e le indicazioni per la valutazione del
rischio e la determinazione del premio di assicurazione.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di
100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per
non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni le
successive modificazioni di estensione e di natura del rischio, nonché le
variazioni riguardanti l’individuazione del titolare e della sede dell’azienda.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75
più di 10 e non più di 100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 12 c. 3 DPR 1124/65 – DM 19 settembre 2003 Per
non aver denunciato all’Istituto assicuratore, entro il termine di 30 giorni la
cessazione della lavorazione.
Diffida pari a euro 7,50 fino a 10 dipendenti;
Diffida pari a euro 30,75 più di 10 e non più di
100 dipendenti;
Diffida pari a euro 154,75 oltre i 100 dipendenti.
Art. 6, co. 1 e 2 D. Lgs. 375/1993 Per
aver, il datore di lavoro agricolo, omesso di presentare alla competente sede
Inps entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre la
dichiarazione della manodopera occupata, ovvero per averla trasmessa incompleta
o infedele.
Diffida pari a euro 12
Art. 4, co. 5, D.L. n. 338/1989, conv. in legge n.
389/1989 come modif. da art. 2-bis D.L. n. 6/1993, conv. in legge n. 63/1993
Per non aver comunicato all’INAIL in occasione del
pagamento dell’autoliquidazione dei premi, le generalità, la qualifica e il
codice fiscale dei lavoratori occupati nel precedente periodo assicurativo.
Diffida pari a euro 2,50
Art. 4 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per
non aver consegnato al lavoratore, ogni anno, copia della denuncia nominativa
delle retribuzioni corrisposte.
Diffida pari a euro 2
Art. 30 L. 843/78 Per
non aver presentato all’INPS, entro 20 giorni dalla fine di ciascun mese, la
denuncia mensile dei contributi dovuti e delle prestazioni anticipate ai
lavoratori dipendenti.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 1 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per
l’omessa o infedele o incompleta indicazione, nelle denunce dei contributi
dovuti all’INPS, dei dati relativi a: codice fiscale, numero d’iscrizione alla
CCIAA, numero di matricola per ogni posizione assicurativa.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 2 D. L. 352/78, conv. in L. 467/78 Per
non aver comunicato alla CCIAA e all’Istituto previdenziale interessato (Inail,
Inps, Enpals), entro 30 giorni dall’evento, la variazione, la sospensione o la
cessazione dell’obbligo assicurativo.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 7 D.L. 693/80, conv.
in L. 891/80 Per l’omessa indicazione, nelle denunce dei contributi
dovuti all’INPS, dei dati relativi alle retribuzioni complessive assoggettate a
ritenuta alla fonte nonché all’imposta versata.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 14 DPR 1124/1965 Per
non aver provveduto a denunciare all’INAIL le generalità della persona che
rappresenta e sostituisce il datore di lavoro che non sovrintende personalmente
alla gestione dei lavori.
Diffida pari a euro 25
Art.2 D. L. 352/78, conv.
in L. 467/78 Per non aver comunicato
alla competente sede INPS, entro 30 giorni, la sospensione, la variazione o la
cessazione dell’attività.
Diffida pari a euro 25
Artt. 39 e 40 D.P.R. 797/55 Per
l’omessa comunicazione e trasmissione all’INPS delle notizie e dei documenti
relativi agli assegni familiari e comprovanti il diritto del lavoratore a percepirli.
Diffida pari a euro 51
Art. 10, co. 5 R.D.L.
636/39 conv. in L. 1272/39 Per avere alle proprie dipendenze
o aver successivamente assunto pensionati di invalidità senza darne notizia
all'INPS, indicando fedelmente l'importo della retribuzione corrisposta.
Diffida pari a euro 129
OMESSI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Art. 1 D.L. 663/79 conv.
in L. 33/80 Per l’omessa o ritardata erogazione dell’indennità di
malattia e di maternità ai lavoratori o alle lavoratrici che ne abbiano maturato
il diritto, possedendo i requisiti richiesti dalla legge.
Diffida pari a euro 6,25
Art. 70 DPR 1124/1965 Per il
rifiuto di corrispondere al lavoratore infortunato un anticipo sull’indennità
spettante per invalidità temporanea ovvero l’intera indennità al lavoratore che
si trova nel luogo in cui risiede il datore di lavoro,
nonostante formale richiesta dell’INAIL.
Diffida pari a euro 25
Art. 73 DPR 1124/1965 Per
aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante
quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a euro 25
Art. 68 DPR 1124/1965 Per
aver omesso di corrispondere al lavoratore infortunato l’indennità spettante
quale trattamento per il periodo di carenza.
Diffida pari a euro 25
Artt. 1, 33 e 37 D.P.R.
797/55 come modif. legge n. 1038/1971 Per non aver corrisposto ovvero
per aver corrisposto in ritardo e/o in misura inferiore a quella spettante
l’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori aventi diritto.
Diffida pari a euro 103