Ministero
del lavoro e delle politiche sociali Circolare 22 febbraio 2006, n. 5
Decadenza dai
trattamenti nelle ipotesi di cui all’articolo 1-quinquies del decreto-legge 5
ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291.
I. - PREMESSA.
L’articolo 1-quinquies, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, nel dettare
disposizioni in materia di decadenza dai trattamenti previdenziali e da altre
indennità o sussidi, stabilisce obblighi nei confronti dei lavoratori
beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, sancendo la perdita dei
trattamenti nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di
reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.
È evidente che l’obbligo lavorativo, come descritto nel paragrafo
successivo, alla lettera B), è stato sancito dalla norma per tutte quelle
ipotesi in cui la condizione giuridica è quella di lavoratore disoccupato o
inoccupato beneficiario di sussidi o trattamenti previdenziali, ovvero quella
di lavoratore sospeso in CIGS derivante da cessazione di attività o da
provvedimenti in deroga alla vigente normativa. In buona sostanza l’obbligo
lavorativo per i lavoratori in CIGS è contemplato quando la sospensione del
lavoratore deriva da uno stato particolare dell’impresa di appartenenza tale da
non consentire più alcuna stabile ripresa dell’attività lavorativa, ma solo
l’accompagnamento ad un percorso di ricollocazione.
II. - DISPOSIZIONI SOSTANZIALI.
Gli obblighi previsti dal sopra citato articolo 1-quinquies sono
quelli di seguito indicati:
A) obbligo di adesione ad un’offerta formativa o di
riqualificazione. Tale obbligo vincola tutte le categorie di lavoratori in
cassa integrazione, a qualsiasi titolo concessa, in mobilità, in disoccupazione
speciale o percettori di un sussidio legato allo stato di disoccupazione ed
inoccupazione. Si precisa che il lavoratore è tenuto alla frequenza del corso
nella misura minima dell’80% della durata complessiva, salvo i casi di
documentata forza maggiore o di assenza in funzione dell’applicazione di
normative nazionali in materia di congedi parentali o maternità;
B) obbligo di accettazione di un’offerta di lavoro inquadrato in
un livello retributivo non inferiore del 20% rispetto a quello di provenienza.
Nei casi in cui non sia possibile fare riferimento ad un livello retributivo
precedente, non si applica il limite del 20%. Si fa presente che detto rifiuto
deve riferirsi ad una proposta formale e documentabile formulata da un datore
di lavoro privato, da un’agenzia di somministrazione o da un ente pubblico ed
ovviamente anche nei casi azioni di complessive di ricollocamento lavorativo
del soggetto. A tale obbligo sono sottoposte le seguenti categorie di personale
dipendente:
- i lavoratori in mobilità - anche concessa ai sensi di normative
speciali in deroga alla vigente legislazione - la cui iscrizione nelle relative
liste sia finalizzata esclusivamente al reimpiego;
- i lavoratori destinatari di sussidio connesso allo stato di
disoccupazione o inoccupazione;
- i lavoratori destinatari della disoccupazione speciale, anche
concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente legislazione;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni straordinaria
concessa ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, per
cessazione di attività dell’impresa di appartenenza;
- i lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria concessa ai sensi di normative speciali in deroga alla vigente
legislazione.
Per l’anno 2006 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS,
di mobilità e di disoccupazione speciale in deroga alla vigente legislazione, è
prevista dall’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
C) obbligo di avviamento ad un percorso di reinserimento o
inserimento nel mercato del lavoro, anche ai sensi dell’articolo 13, del
decretolegislativo n. 276/2003, e successive modificazioni.
Il vincolo della congruità, presente nel disposto normativo
dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003, anche se non
espressamente richiamato nell’articolo 1-quinquies, può ritenersi applicabile
anche alle fattispecie richiamate dall’ultima norma.
Pertanto l’obbligo di accettare un’offerta di lavoro si applica
nei casi in cui la medesima sia congrua con le competenze e le qualifiche
possedute dal lavoratore.
Gli obblighi di cui alle lettere A), B) e C) sussistono nel
momento in cui l’attività formativa o lavorativa si svolga in un luogo
mediamente raggiungibile in ottanta minuti con i mezzi pubblici e/o distante
non più di 50 km dal luogo di residenza del lavoratore. Con riguardo al
conteggio delle distanze e degli orari dei mezzi di trasporto pubblici potranno
essere assunti, quali attendibili parametri di riferimento, i dati disponili
presso i servizi pubblici di linea e le ferrovie dello Stato. Si specifica
inoltre che gli obblighi di cui sopra vengono meno nei casi di impossibilità
derivante da documentata forza maggiore, congedi parentali, maternità.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 8, commi 4 e 5,
deldecreto-legge n. 86/1988, convertito, con la legge n. 160/1988, in materia
di obbligo di comunicazione all’INPS da parte dei lavoratori in caso di
prestazione di lavoro in costanza di periodo di integrazione salariale.
È necessario, inoltre, sottolineare che, da un punto di vista
sostanziale, l’articolo 13 del citato decreto legislativo n. 276/2003 si
applica alle ipotesi di attuazione di misure volte a garantire l’inserimento o
il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati da parte
delle agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, mentre l’articolo
1-quinquies detta una disciplina generale che si applica in tutte le ipotesi in
cui il lavoratore destinatario di trattamenti previdenziali o di sussidi legati
allo stato di disoccupazione o inoccupazione venga coinvolto in un percorso
lavorativo o di formazione o riqualificazione.
Inoltre, l’articolo 1-quinquies dispone espressamente che le norme
in esso contenute si applicano anche nelle ipotesi in cui il lavoratore sia
stato ammesso al trattamento con decorrenza anteriore all’entrata in vigore del
decreto-legge n. 249/2004.
Al fine di evitare possibili danni erariali e per un corretto
utilizzo delle risorse pubbliche, si richiama la necessità di una leale
collaborazione delle pubbliche amministrazioni e degli enti affinché vengano
comunicati all’INPS e - per i lavoratori in mobilità - al servizio per l’impiego
territorialmente competente i casi in cui i lavoratori abbiano rifiutato
un’offerta formativa, di lavoro o un percorso di reinserimento nel mercato del
lavoro. Su tale dovere di leale cooperazione si richiama, in particolare,
l’attenzione delle agenzie accreditate o comunque autorizzate allo svolgimento
dell’attività di somministrazione, proprio in ragione del particolare regime di
vigilanza cui sono soggette e tenuto conto del principio generale desumibile
dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 276/2003. Norma che, nel
disciplinare fattispecie analoghe, espressamente prevede un obbligo di
comunicazione all’INPS per i responsabili dell’attività formativa e per le
agenzie accreditate.
Infine, si evidenzia che - ove si verifichino le ipotesi di
decadenza dai trattamenti previste dalla disposizione in oggetto - l’INPS, cui
compete la funzione di ente erogatore dei trattamenti e sussidi soggetti al
regime di decadenza, valutate le necessarie comunicazioni da parte dei soggetti
pubblici e privati sopra richiamati, sospende l’erogazione del trattamento,
dandone comunicazione agli interessati.
Il Ministro - Maroni