MINISTERO
DEL LAVORO
Divisione
generale del Mercato del Lavoro
Divisione IV
Circolare n. 16
del 18 maggio 2006
Prot. 13/IV/0013339
Applicazione art. 9 della legge n.
53/2000 sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive
per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e
familiare.
OGGETTO: chiarimenti sull'applicazione dell'art. 9 legge
n. 53/2000 e sulle modalità di presentazione dei progetti di azioni positive
per la flessibilità in favore della conciliazione tra vita professionale e
familiare.
La presente circolare contiene alcune specifiche in merito
ai progetti finanziabili ex lege 8 marzo 2000, n. 53/2000, art. 9, con
particolare riferimento ai soggetti che possono presentare richiesta di
finanziamento, alla durata delle azioni e ai termini di presentazione dei
progetti.
Le precedenti circolari n. 14 del 12 marzo 2002 e n. 4 del
10 marzo 2003, e i relativi allegati, sono da intendersi aggiornate e a tutti
gli effetti superate dalla presente.
I documenti cui è necessario attenersi per la
presentazione delle richieste di finanziamento: Guida Rapida, Schemi per la
definizione dei costi, Guida alla compilazione degli Schemi per la definizione
dei costi, sono disponibili e scaricabili dal sito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali: www.welfare.gov.it.
1. Soggetti finanziabili
Con specifico riferimento alle tipologie di azione
previste dalle lettere a) flessibilità di orario e b) programmi di formazione
per il reinserimento dei lavoratori dopo un periodo di congedo parentale,
possono essere ammesse a finanziamento le imprese di diritto privato,
individuali o collettive, a partecipazione pubblica, totale o parziale, poiché
detta partecipazione non intacca il regime di tipo privatistico nel quale esse
operano ed agiscono.
Si precisa che rientrano tra i soggetti non ammissibili
anche gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, comprese le ASL, di cui
all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165 del 2001.
Con specifico riferimento all'azione di sostituzione
prevista dalla lettera C), possono essere ammessi al finanziamento i seguenti
soggetti:
Per tutte le tipologie di progetto, la dimostrazione di
essere un soggetto in condizione di ammissibilità, tramite opportuna
documentazione, è una responsabilità a carico del soggetto richiedente il
finanziamento.
Si precisa, inoltre, che le aziende che hanno già
usufruito di finanziamenti ai sensi dell'art.9 lettere a), b), c), possono
presentare una nuova domanda di finanziamento alle seguenti condizioni:
-
che il precedente progetto sia concluso in ogni sua parte, incluse la visita
ispettiva e l'autorizzazione al pagamento del saldo;
-
che il nuovo intervento contenga e indichi chiaramente elementi di novità
sostanziale rispetto al precedente (ad esempio, sviluppando un'azione riferita
ad una diversa tipologia progettuale ovvero per una differente azione positiva
di flessibilità).
2. Durata delle azioni
La durata massima delle azioni è di 24 mesi. Per i
progetti riferiti alle tipologie b) e c), in considerazione della natura delle
azioni cui sono riferite, sono necessarie alcune precisazioni aggiuntive, che
comportano una ulteriore delimitazione dei termini temporali cui riferire la
durata dell'azione.
La durata dei programmi di formazione al rientro - lettera
b) - deve essere proporzionata alle effettive esigenze, in relazione alle
mansioni svolte e alla posizione ricoperta in azienda, del lavoratore/trice in
rientro da un congedo parentale, e quindi alla durata dello stesso. Si ricorda,
inoltre, che la necessità di attuare un programma di formazione al rientro si
configura a partire da un periodo di congedo di almeno 60 giorni.
L'estensione del congedo parentale cui riferire la
sostituzione prevista dalla lettera c) non può eccedere i 12 mesi. La durata
massima dell'azione di 24 mesi è dunque da intendersi esclusivamente riferita
ai soli casi in cui vi sia la necessità di coprire un congedo parentale frazionato,
sempre nel limite dei 12 mesi complessivi sopra indicato.
3. Documenti per la presentazione della richiesta di
finanziamento
Per la richiesta di finanziamento è necessario:
Compilare il "Modello
di domanda per l'ammissione ai finanziamenti" scaricabile dal sito del
Ministero, tenendo presente che le informazioni da riportare nella sezione
"Preventivo delle spese" devono essere necessariamente accompagnate
dalla compilazione dello "Schema per la definizione del piano dei
costi" utilizzando il modello riferito alla tipologia prescelta, anch'esso
scaricabile dal sito del Ministero.
Allegare la seguente
documentazione:
1.
l'accordo
sindacale, presupposto indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento per
i progetti di lett. a) e b), che, come previsto dall'art. 2 del decreto
interministeriale 15 maggio 2001, deve essere di secondo livello, aziendale o
territoriale;
2.
l'intesa
nazionale o territoriale tra le associazioni datoriali, presupposto
indispensabile per l'ammissibilità al finanziamento per i progetti di lett. c);
3.
la
dichiarazione di non avere contemporaneamente richiesto finanziamenti ai sensi
dell'art. 2 della Legge n. 125/91 [per tutte le tipologie];
4.
una
copia del CCNL applicato nell'azienda, su supporto informatico o cartaceo, per i
progetti di lett. a) e b);
5.
dichiarazione
di autorizzazione al trattamento dei dati [lett. a), b), c)];
6.
certificato
della Camera di Commercio, ovvero copia dell'atto costitutivo o statuto
[lett. a), b), c)];
7.
certificazione
INPS e INAIL [lett. a), b), c)];
8.
coordinate
bancarie [lett. a), b), c)];
9.
codice
fiscale [lett. a), b), c)];
10.
visura
camerale (lettera c);
11.
parametri
di riferimento per il compenso del sostituto [(lettera c)];
12.
nel
caso di lavoratore autonomo, elementi e documenti attinenti la propria attività
[(lett. c)]; in caso di adesione a una sperimentazione promossa dalle
autonomie locali, allegare la documentazione relativa [lett. a), b), c)].
Si precisa che le richieste di finanziamento non conformi
al contenuto della presente circolare e non corredate della documentazione
indicata nei punti da 1. a 4. non potranno essere ammesse a valutazione.
I documenti elencati ai punti successivi, se non trasmessi
contestualmente alla domanda di finanziamento, dovranno pervenire entro
quindici giorni dalla scadenza di presentazione, ad eccezione della
documentazione già in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero detenuta
istituzionalmente da altre pubbliche amministrazioni, per la quale si applica
il comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 e il comma 2 dell'art. 18
della Legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Al riguardo si precisa
che l'interessato dovrà comunicare all'Amministrazione gli elementi
necessari per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
4. Termini di presentazione dei progetti.
Le scadenze per la presentazione dei progetti sono: il 10
febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ogni anno, come previsto dall'art. 4 del
decreto interministeriale 15 maggio 2001.
I progetti dovranno essere inviati in originale e due
copie e indirizzati al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Direzione Generale del Mercato del Lavoro – Divisione IV, Via Fornovo 8, 00192
Roma.
Al fine di accelerare l'iter di valutazione, i progetti
dovranno pervenire entro e non oltre la data di scadenza di
presentazione a cui si intende partecipare, tramite spedizione postale con
ricevuta di ritorno, ovvero consegna a mano allo stesso ufficio all'indirizzo
sopra riportato, che provvederà a rilasciare apposita ricevuta di arrivo.
Si evidenzia dunque che il termine per la presentazione è
rappresentato dalla data di arrivo del progetto all'Amministrazione e non da
quella del timbro postale di partenza del plico.
I progetti pervenuti fuori termine saranno restituiti
all'azienda proponente e potranno essere aggiornati e ripresentati entro la
successiva scadenza.
Si fa presente infine che presso
la Direzione Generale del Mercato del Lavoro opera una task force dedicata allo
sviluppo delle azioni di conciliazione, alla quale è possibile rivolgersi per
indicazioni e supporto in fase di progettazione, tramite il seguente indirizzo
di posta elettronica: progettocon@welfare.gov.it
IL
DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa
Lea Battistoni
(Firmato Lea Battistoni)