Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione
generale per l'Attività Ispettiva
Divisione I -
Consulenza, contenzioso,
formazione del
personale ispettivo e affari generali
CIRCOLARE N.10/2006
OGGETTO: Ricorsi al Comitato
regionale per i rapporti di lavoro di cui al Part.17 del Decreto Leg.vo n. 124
del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative
Partenza - Roma, 23/03/2006
Prot. 25 / 1 / 0002699
Oggetto:
Ricorsi avverso il Comitato regionale per i rapporti di lavoro di cui all'articolo
17 del D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative
I. Premessa
Successivamente
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, sulla
"razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza
sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n.
30" ed a seguito della circolare di questo Ministero n. 24 del 24 giugno
2004, sono sorte alcune questioni concernenti l'applicazione dell'articolo 17
inmateria di ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, sulle
quali si ritiene di fornire i seguenti chiarimenti.
II. Quorum strutturale e
quorum funzionale
Ferma restando la
composizione del Comitato regionale per i rapporti di lavoro ed i chiarimenti
forniti con la citata circolare n. 24/2004, va chiarito che lo stesso è
validamente costituito esclusivamente con la presenza dei tre componenti
previsti dall'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 124/2004 mentre, ai fini
della decisione del ricorso, si ritiene che operi il criterio della
maggioranza.
Da ciò deriva che anche il
componente eventualmente dissenziente con la decisione del Comitato è comunque
tenuto a sottoscrivere, ai fini di legittimità, la decisione del ricorso,
potendo eventualmente far risultare il dissenso dal relativo verbale della
seduta.
Va inoltre chiarito che i
componenti della Commissione, in caso di impossibilità a partecipare alla
seduta, possono farsi rappresentare da un dirigente o da un funzionario con
funzioni vicarie.
III. Competenza
territoriale
Si ritiene utile
sottolineare che, sotto il profilo della competenza territoriale, il Comitato
cui spetta la decisione del ricorso va individuato in base alla sede
dell'ufficio di provenienza del provvedimento impugnato (nel caso dunque degli
Enti/Casse privi di struttura periferica autonoma avente competenza ad adottare
provvedimenti di natura sanzionatoria, competente a decidere il ricorso è il
Comitato regionale ove è ubicata la sede centrale dei medesimi Enti). Deve
essere, comunque, esclusa l'utilizzabilità di ulteriori e diversi criteri
quale, ad esempio, quello della sede legale dell'azienda ricorrente.
I ricorsi presentati
presso un Comitato regionale territorialmente non competente devono essere
tempestivamente trasmessi al Comitato competente individuato secondo i criteri
citati e, in tal caso, i termini per la decisione di cui all'articolo 17, comma
2, del D.Lgs. n. 124/2004 decorrono dal ricevimento del ricorso da parte del
Comitato tenuto a decidere.
IV.
Provvedimenti oggetto di ricorso
Sono ricorribili ai sensi
dell'art. 17 del D.Lgs. n. 124/2004 "gli atti di accertamento e le
ordinanze-ingiunzioni delle Direzioni provinciali del lavoro e (…) i verbali di
accertamento degli istituti previdenziali e assicurativi che abbiano ad oggetto
la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro".
Nel ribadire quanto già
segnalato con circolare n. 24/2004 – secondo la quale gli atti effettivamente
oggetto di ricorso sono le contestazioni o notificazioni di illecito
amministrativo delle DPL, le ordinanze-ingiunzione delle DPL ed i verbali di
accertamento di INPS, INAIL e di altri Enti previdenziali per i quali sussiste
la contribuzione obbligatoria – va altresì osservato che il Comitato risulta
competente a decidere sui ricorsi avverso i verbali di accertamento delle DPL
afferenti al disconoscimento della sussistenza del rapporto di lavoro (ad es.
assunzione da parte del genitore di un figlio convivente in assenza degli
elementi comprovanti il vincolo di subordinazione).
Si sottolinea inoltre che,
in caso di ricorso avverso verbali di accertamento congiunto del Ministero del
lavoro e degli Enti, lo stesso è da considerarsi ammissibile semprechè sussista
il presupposto della verifica della qualificazione del rapporto di lavoro,
anche qualora dovessero sussistere profili soltanto di natura previdenziale, e
non violazioni di natura amministrativa. Qualora invece sussistano anche
infrazioni di natura amministrativa, il termine assegnato per la
regolarizzazione mediante una diffida adottata ex art. 13 D.Lgs. n. 124/20004 è
da intendersi sospeso sino alla decisione sul ricorso.
L'autonomo provvedimento
di diffida adottato ex art. 13 cit., invece, è da ritenersi non impugnabile ai
sensi dell'art. 17 cit. in quanto la diffida rappresenta un atto avente una
finalità compositiva dell'ordine giuridico violato, che non è rivolto peraltro
necessariamente al trasgressore bensì al "datore di lavoro" (anche
persona giuridica), e che non è immediatamente lesivo in quanto
all'inottemperanza della diffida consegue comunque la contestazione della
violazione al trasgressore, questa sì oggetto di ricorso ex art. 17.
Quanto invece ai verbali
di accertamento redatti dal personale ispettivo dell'INPS che prevedono
recuperi di contributi per sgravi non dovuti, diversi inquadramenti
previdenziali ovvero imponibili non dichiarati, verbali che non sono dunque in
alcun modo riferiti ad una diversa qualificazione del rapporto di lavoro posto
in essere dalle parti, gli stessi non possono essere oggetto di impugnazione ex
art. 17 ma saranno eventualmente oggetto di impugnazione innanzi ai competenti
organi degli Istituti previdenziali.
V. Contenuti del ricorso e
della decisione
Ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, il Comitato regionale per i rapporti di lavoro
è competente a decidere in ordine alla sussistenza o qualificazione dei
rapporti di lavoro.
Ferma restando la
possibilità valutare l'ammissibilità del ricorso avanzato, si ritiene utile
fornire ulteriori precisazioni in ordine all'oggetto della decisione del
Comitato.
Anzitutto, con riferimento
alla sussistenza del rapporto di lavoro, si rileva che il Comitato non può
prescindere dai fatti storici accertati direttamente dal verbalizzante o
avvenuti in sua presenza che possono essere messi in discussione solo
attraverso querela di falso, ai sensi degli articoli 221 e segg. c.p.c..
Inoltre si segnala che
l'oggetto della decisione del Comitato, nelle ipotesi di qualificazione del
rapporto di lavoro, è da intendersi riferito esclusivamente alla individuazione
della tipologia contrattuale nella quale devono essere inquadrate le
prestazioni lavorative rese, senza entrare nel merito di ulteriori aspetti di
natura normativa o contrattuale.
Un ulteriore profilo
attiene alla verifica o meno da parte del Comitato di eventuali irregolarità di
carattere formale o procedimentale in riferimento all'atto impugnato. In
proposito si ritiene che, qualora il ricorrente, oltre a sollevare questioni
relative alla sussistenza e/o qualificazione del rapporto, sollevi altresì
profili di irregolarità di natura procedimentale, il Comitato (dunque su
istanza del ricorrente e non d'ufficio) dovrà esaminare anche questi ultimi,
per ovvie ragioni di economia dell'azione amministrativa, e potrà
conseguentemente annullare l'atto impugnato anche soltanto per vizi non
sostanziali.
L'eventuale rigetto del
ricorso da parte dell'Organo regionale, sia mediante decisione espressa sia
attraverso il formarsi del silenzio-rigetto, comporta la necessità da parte
della Direzione provinciale del lavoro e degli Enti previdenziali di
uniformarsi ai contenuti della decisione adottata in ambito regionale. Ciò in
quanto la decisione del ricorso ha effetto vincolante per le pubbliche
amministrazioni interessate, che peraltro fanno parte del collegio decidente
mediante la partecipazione dell'organo di vertice a livello regionale. Ciò
comporta che le stesse non possono nemmeno promuovere in sede giudiziaria
un'eventuale azione di accertamento volta a vanificare la portata della
decisione assunta dal Comitato.
In caso di mancata
decisione da parte del Comitato il silenzio-rigetto previsto dall'articolo 17,
comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004 si forma con esclusivo riferimento al
"merito" e cioè alla sussistenza o qualificazione del rapporto di
lavoro e non anche in ordine ai profili formali o procedimentali dell'atto
impugnato.
Da ciò consegue che la
Direzioneprovinciale del lavoro può, in sede di istruttoria finalizzata
all'emanazione dell'ordinanza ingiunzione, rilevare un vizio di natura formale
o procedimentale, sul quale il Comitato non si è pronunciato in quanto si è
formato il silenzio rigetto per decorrenza dei termini, e procedere
conseguentemente all'adozione dell'ordinanza di archiviazione.
Va ancora chiarito, da
ultimo, che il ricorso al Comitato regionale avverso la contestazione o
notificazione di illecito amministrativo della Direzione provinciale del
lavoro, nel caso in cui vi sia rigetto del ricorso stesso, preclude un
ulteriore ricorso allo stesso Organo contro l'eventuale successiva ordinanza-ingiunzione
della DPL, salvo che il secondo ricorso sia fondato su elementi nuovi e
differenti rispetto a quelli contenuti nel ricorso avverso la contestazione o
notificazione dell'illecito amministrativo espressamente evidenziati dal
ricorrente.
VI.
Termini del procedimento
Si sottolinea che, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 124/2004, i ricorsi sono decisi
nel termine di 90 giorni dal ricevimento degli stessi e non dalla data del
provvedimento impugnato.
Ferma restando
l'impugnabilità degli atti sopra evidenziati, la valutazione circa la
ricevibilità, ammissibilità e procedibilità del ricorso è demandata ai soli
Comitati regionali, presso i quali sono pertanto trasmessi i ricorsi
erroneamente presentati alle Direzioni provinciali.
Appare inoltre opportuno
che, nelle ipotesi in cui venga impugnato ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs.
n. 124/2004 un atto (contestazione o notificazione di illecito amministrativo
delle DPL) che comporti consequenzialmente anche il recupero dei contributi previdenziali
e assicurativi, la Direzionedel lavoro – in ossequio ai principi di economicità
ed efficacia del procedimento amministrativo – effettui le relative
comunicazioni agli Enti previdenziali solo successivamente alla decisione del
Comitato ovvero allo scadere del termine per la formazione del
silenzio-rigetto, al fine di non avviare procedure di recupero che potrebbero
poi essere vanificate dalla decisione dell'Organo collegiale.
VII.
Istruttoria del ricorso
Nel ribadire quanto già
segnalato con circolare n. 24/2004 si ricorda che:
-
l'istruttoria del ricorso è a cura del Segretario del Comitato, individuato dal
Direttore della DRL fra i funzionari, anche con qualifica ispettiva, con
specifiche competenze tecnico-giuridiche, il quale partecipa alle sedute del
Comitato in veste di relatore. In proposito si evidenzia che il Direttore della
DRL può valutare l'opportunità di nominare anche più segretari in relazione al
numero dei ricorsi da istruire;
-
per le problematiche previdenziali e assicurative i Segretari del Comitato
possono farsi assistere da funzionari degli Enti appositamente individuati che
possono essere nominati, da parte del Direttore della DRL, Segretari aggiunti.
I Segretari del Comitato,
al fine di procedere all'istruttoria dei ricorsi assegnati, provvedono a
richiedere alle DPL ovvero agli Enti interessati la trasmissione degli atti o
dei provvedimenti relativi unitamente a qualsiasi documentazione idonea a
provare gli esiti dell'accertamento oggetto di impugnazione.
Con riferimento agli atti
impugnati emessi dalle DPL, si precisa che le richieste istruttorie devono
essere inoltrate, rispettivamente, al Servizio Ispezione Lavoro ove oggetto di
impugnativa sia la contestazione/notificazione di illecito o il verbale di
insussistenza del rapporto di lavoro ovvero all'Ufficio Affari Legali e
Contenzioso ove il ricorso abbia ad oggetto l'ordinanza ingiunzione.
VIII. Impugnabilità della
decisione del Comitato
Quanto alla impugnabilità
della decisione del Comitato che respinge il ricorso occorre anzitutto
sottolineare che la stessa non è impugnabile innanzi agli organi di giustizia
amministrativa in quanto la materia oggetto di esame rientra tipicamente nella
sfera dei diritti soggettivi ed è quindi demandata in termini giurisdizionali
alla competenza del giudice del lavoro.
Da ciò consegue che può
ritenersi ammissibile l'impugnazione della decisione negativa del Comitato
dinanzi al Tribunale monocratico, in veste di giudice del lavoro individuato,
quanto alla competenza territoriale, nel giudice del capoluogo di regione sede
del Comitato.
In proposito si rileva che
l'istruttoria e la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione in siffatti
giudizi, ove l'Avvocatura distrettuale non intenda procedere direttamente, è
demandata all'Ufficio Legale e contenzioso della DRL sede del Comitato.
Il ricorrente, inoltre,
potrà rivolgersi all'A.G. nelle ipotesi di impugnazione
dell'ordinanza-ingiunzione della Direzione provinciale del lavoro (art. 22, L.
n. 689/1981, Tribunale monocratico con funzioni di Giudice Unico) e avverso i
verbali di accertamento degli Enti previdenziali (art. 8, L. n. 533/1973,
Tribunale monocratico in veste di giudice del lavoro), considerato anche
l'effetto sospensivo di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 124/2004.
IX. Ricorsi avverso
diffida accertativa per crediti patrimoniali: composizione del Comitato
L'articolo 12, comma 4,
del D.Lgs. n. 124/2004 stabilisce che nei confronti del provvedimento di
diffida di cui al comma 3 dello stesso articolo è ammesso ricorso davanti al
Comitato regionale per i rapporti di lavoro, integrato con un rappresentante
dei datori di lavoro ed un rappresentante dei lavoratori designati dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
A tal proposito sarà cura
del Comitato richiedere una designazione comune alle organizzazioni dei datori
di lavoro e un'altra designazione comune alle organizzazioni dei lavoratori.
Si precisa peraltro che
tale criterio non può subire alcuna deroga e pertanto la designazione dei
componenti aggiuntivi non potrà essere presa in considerazione nell'ipotesi in
cui la rappresentanza sindacale o datoriale non risulti comparativamente più
rappresentativa a livello nazionale.
In mancanza di tale
designazione entro trenta giorni dalla richiesta, ai sensi del medesimo
articolo 12, comma 4, del D.Lgs. n. 124/2004, il Comitato decide il ricorso
nella sua composizione ordinaria.
Anche in composizione
integrata, ai fini del quorum strutturale, il Comitato è validamente costituito
con la sola presenza del Direttore della Direzione regionale del lavoro, del
Direttore regionale dell'INPS e dal Direttore regionale dell'INAIL.
Nel caso in cui uno
soltanto dei membri designati dalle organizzazioni sindacali e datoriali si
presenti alla riunione del Comitato, questo può considerarsi regolarmente
costituito e procedere alla valutazione del ricorso. Ugualmente potrà dirsi
nell'eventualità in cui una sola delle due parti ometta di designare il proprio
rappresentante entro il termine di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. n.
124/2004.
Roberto Maroni