MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE


DECRETO 8 maggio 2008

Visite di controllo effettuate dai medici fiscali dell'INPS.
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

                           di concerto con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto l'art. 5, commi 12 e 13, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori;
  Visti   i  decreti  ministeriali  15 luglio  1986,  19 marzo  1992,
15 dicembre  1993,  18 aprile  1996 e 12 ottobre 2000, che hanno dato
attuazione alla citata normativa;
  Considerato  che  occorre  procedere  al  rinnovo  di  tale  ultimo
decreto;
  Tenuto  conto  che,  al  fine  di  pervenire ad una regolazione del
contenuto   e  delle  modalita'  di  esplicazione  del  rapporto  tra
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS) ed i medici
iscritti  nelle  liste  speciali  di  cui all'art. 5, comma 12, della
legge  n. 638 del 1983, piu' rispondente alle esigenze della qualita'
del servizio reso all'Istituto e a quelle professionali dei medici di
controllo,   si   rende   indilazionabile  l'adozione  di  iniziative
legislative  di  adeguamento  del  quadro  normativo  che  finora  ha
regolato la specifica materia;
  Ritenuto,  in  coerenza  con  le  predette esigenze di modifica, di
procedere,  stante  il  tempo  trascorso  dall'ultimo  rinnovo,  alla
rimodulazione  dei  compensi dell'attivita' dei medici di controllo e
di  confermare,  fino  alla  completa rivisitazione della materia, da
effettuarsi  entro  dodici mesi dalla vigente disciplina, la restante
disciplina,  ivi compresa la consistenza numerica dei medici iscritti
nelle  liste  alla  data  del  31 dicembre 2007 e la procedura per la
reintegrazione delle stesse;
  Visto  l'art.  3  della  legge  14 gennaio  1994, n. 20 concernente
disposizioni  in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti;
  Visto  l'art.  2, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  Sentiti  la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi
ed  odontoiatri  e  il  consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S. e,
sentite,  altresi', le organizzazioni sindacali rappresentative della
categoria;
                              Decreta:

                               Art. 1.
                       Disciplina del rapporto

  1.   Fino   alla   completa   rivisitazione  della  disciplina,  da
effettuarsi  entro  dodici  mesi  dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto, e' confermata, salvo quanto disposto all'art. 3 in
tema   di  compensi,  la  vigente  disciplina  delle  visite  mediche
domiciliari di controllo sullo stato di salute dei lavoratori in caso
di  infermita'  che  comportino  incapacita'  temporanea  al  lavoro,
disposte  d'ufficio dall'I.N.P.S. o su richiesta di datori di lavoro,
contenuta  nel decreto 12 ottobre 2000 e, per le parti non modificate
o abrogate, negli altri decreti citati in premessa.

        
      
                               Art. 2.
                       Numero degli incarichi

  1.  Il  numero di riferimento per gli incarichi e' di sei visite di
controllo al giorno da eseguire nelle fasce di reperibilita'.

        
      
                               Art. 3.
                              Compensi

  1. I compensi sono aggiornati, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nelle seguenti misure:
    a) per  l'espletamento  della  visita  di  controllo  domiciliare
eseguita in giorno feriale Euro 41,67;
    b) per  l'espletamento  della  visita  di  controllo  domiciliare
eseguita in giorno festivo Euro 52,82;
    c) per  la visita di controllo domiciliare feriale non eseguita a
causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 28,29;
    d) per  la visita di controllo domiciliare festiva non eseguita a
causa di mancata reperibilita' del lavoratore Euro 39,61;
    2. Per  ogni  visita eseguita entro il perimetro urbano al medico
sara'  corrisposto un rimborso di Euro 6,00. Per ogni visita eseguita
fuori  dal perimetro urbano ed entro i 20 chilometri, al medico sara'
corrisposto  un  rimborso  di  Euro 10,00 in aggiunta al rimborso del
costo  di 1/5 di litro del prezzo medio di benzina verde o diesel per
i  chilometri  percorsi  dall'abitazione  del  medico  a  quella  del
lavoratore  e  ritorno.  Per i percorsi superiori ai 20 chilometri al
medico  sara'  corrisposto  un  ulteriore  rimborso  di  Euro 5,00 in
aggiunta  al  rimborso  del costo di 1/5 di litro del prezzo medio di
benzina verde o diesel.
  3. Qualora la visita medica di controllo sia da effettuare in isole
nel  cui  territorio  non  sia stata costituita una apposita lista di
medici  e  nelle  quali  non  sia  reperibile  in  loco  altro medico
dipendente  da altre strutture pubbliche, che possa effettuare in via
di  eccezione  le  visite  di cui trattasi al di fuori dell'orario di
lavoro  e  sempreche'  l'orario  dei  mezzi  pubblici di collegamento
consenta  il  rispetto delle fasce orarie e il rientro in giornata, i
compensi  di  cui  al  comma 1  vengono  maggiorati  del 50% oltre il
rimborso   delle  spese  di  traversata  effettivamente  sostenute  e
documentate  secondo  la  tariffa  «passeggero»  dei  mezzi navali di
linea,  nonche'  dell'eventuale  uso  di  servizio  pubblico  di taxi
nell'isola.
  4.  Per  le  ipotesi  di  cui al comma 3, e' riconosciuto altresi',
qualora  il  rientro sulla terraferma non possa avvenire entro le ore
14,  il  rimborso  delle  spese effettivamente sostenute per un pasto
entro  il  limite  di Euro 45,00, rivalutato annualmente in relazione
agli  aumenti  intervenuti  nel  costo della vita in base agli indici
ISTAT.  Se  il  rientro  non  puo'  avvenire  entro  le  ore  20,  e'
riconosciuto  il rimborso delle spese effettivamente sostenute per un
pasto,  nel  limite  sopra  indicato,  e  quelle per un pernottamento
documentato in alberghi di categoria non superiore a tre stelle.
  5.  E' riconosciuto a ciascun medico di lista, a titolo di rimborso
spese di aggiornamento professionale, un contributo annuo determinato
forfetariamente in Euro 500,00.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 8 maggio 2008

                       Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                               Damiano

                      Il Ministro della salute
                                Turco

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2008
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 287