MINISTERO DELL'INTERNO


DECRETO 11 marzo 2008 , n. 78

Regolamento  concernente  i requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale  per  l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai
ruoli  del  personale  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco.
Articoli  5,  22,  41,  53,  62,  88,  98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
          

            Capo I
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-operative e del personale direttivo

          

        
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il  decreto  legislativo  13 ottobre  2005,  n. 217, recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;
  Visti  in  particolare gli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109,
119  e  126  del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, ciascuno
dei  quali  prevede  l'emanazione  di  un  regolamento  del  Ministro
dell'interno  per l'individuazione dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica  e attitudinale al servizio che debbono essere posseduti dai
candidati  ai  concorsi  pubblici  per  l'accesso  ai  vari ruoli del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto   il   regolamento   ministeriale   3 maggio  1993,  n.  228,
concernente i requisiti fisici, psichici e attitudinali previsti, nel
pregresso  ordinamento di natura privatistica del Corpo nazionale dei
vigili  del  fuoco,  per l'accesso ai soppressi profili professionali
dell'area operativa tecnica del Corpo medesimo;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
22 luglio  1987,  n.  411  ed in particolare l'articolo 3, comma 2, e
successive modificazioni;
  Ravvisata l'opportunita', alla luce dei principi di semplificazione
amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un
unico  regolamento,  anche per la stretta analogia della materia, pur
nella  diversificazione  dei  ruoli del personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
  Ritenuto  di  dover prevedere per l'ammissione ai concorsi pubblici
per  l'accesso  ai  ruoli  del  Corpo  nazionale dei vigili del fuoco
requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica e attitudinale funzionali
alla peculiarita' del servizio prestato non solo per il personale che
espleta funzioni operative, ma anche per quello che espleta attivita'
tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche, atteso che
quest'ultimo,   ai  sensi  dell'articolo 85,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  217  del  2005,  svolge  le  mansioni  proprie della
qualifica  di  appartenenza anche in supporto a strutture operative e
in   localita'  colpite  da  grave  calamita'  pubblica  o  in  altre
situazioni  di  emergenza  in  cui  il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali;
  Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le OO.SS. del Corpo
nazionale  dei  vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale
si  e'  convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti
di  partecipazione  sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione
ai  sensi  del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero
state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 17 dicembre 2007
e dell'11 febbraio 2008;
  Data  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio dei Ministri ai
sensi  dell'articolo 17  della citata legge n. 400 del 1988, con nota
n. 47261-5602/1 del 5 marzo 2008;
                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
  1.  Fermo  restando  il  limite  di  altezza  di  cui  al  comma  2
dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
22  luglio  1987,  n. 411, che si applica anche alle altre qualifiche
disciplinate nel presente articolo, l'ammissione ai concorsi pubblici
per  l'accesso  alle  qualifiche  iniziali  dei  ruoli dei vigili del
fuoco,  degli  ispettori  e  dei sostituti direttori antincendi e del
personale  direttivo  del  Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco e'
soggetta  alla  verifica  del  possesso  dei  seguenti  requisiti  di
idoneita' fisica e psichica:
    a) sana e robusta costituzione fisica;
    b) piena integrita' psichica;
    c) peso  corporeo  contenuto nei limiti indicati nell'allegato A,
che costituisce parte integrante del presente regolamento;
    d) normalita'  del  senso  luminoso  e  cromatico; nei casi dubbi
l'eventuale  giudizio  di non idoneita', ai sensi del presente punto,
deve  essere  comunque  sempre supportato dall'esecuzione di un esame
con anomaloscopio di Nagel;
    e) normalita'  del  campo  visivo,  della motilita' oculare e del
senso stereoscopico;
    f) acutezza visiva:
      1)  per  la  qualifica  di  vigile  del  fuoco, acutezza visiva
naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei
due  occhi,  con  non  meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non e'
ammessa la correzione con lenti;
      2)  per  le  restanti  qualifiche  di  cui  al  presente comma,
acutezza  visiva  naturale  non  inferiore a 14/10 complessivi, quale
somma  del  visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che
vede  meno.  E'  ammessa  la correzione con lenti di qualsiasi valore
diottrico, purche' la differenza tra le due lenti non sia superiore a
tre diottrie;
    g) capacita'  uditiva:  soglia audiometrica, rilevata per ciascun
orecchio,  non  superiore  a  25  decibel, calcolata come media delle
frequenze  500 - 1000 - 2000 - 3000 Hz; soglia audiometrica, rilevata
per  ciascun  orecchio,  non  superiore  a 45 decibel, rilevata sulle
frequenze  di  4000  - 6000 - 8000 Hz. E' escluso l'uso delle protesi
acustiche.
  2.  Oltre  ai requisiti indicati al comma 1, costituiscono cause di
non  idoneita' all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle
qualifiche   di  cui  al  predetto  comma 1,  le  imperfezioni  e  le
infermita' indicate nell'allegato B, che costituisce parte integrante
del presente regolamento.

        
                    Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  degli articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98,
          109,  119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.
          217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale
          dei  vigili  del  fuoco  a  norma  dell'art.  2 della legge
          30 settembre  2004,  n.  252»,  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249,
          e' il seguente:
              «Art. 5. (Nomina a vigile del fuoco). - 1. L'assunzione
          dei  vigili  del  fuoco avviene mediante pubblico concorso,
          con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale  per  la  successiva  partecipazione al concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Ferme  restando  le  riserve previste dall'art. 18,
          comma 1,  del  decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e
          successive  modificazioni,  e  dall'art.  1,  comma 3,  del
          decreto-legge  1°  ottobre  1996,  n.  512, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 609, nei
          concorsi  di  cui al comma 1 la riserva di cui all'art. 13,
          comma  4,  del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in
          favore  di  coloro  che  hanno prestato servizio civile nel
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco, e' elevata al venti
          per  cento.  La riserva di cui al predetto decreto-legge n.
          512  del  1996 opera in favore del personale volontario del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco che, alla data di
          indizione   del  bando  di  concorso,  sia  iscritto  negli
          appositi  elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
          meno di centoventi giorni di servizio. I posti riservati ai
          sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli
          altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1.
              3.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              4.  I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi
          al  corso  di  formazione  sono nominati allievi vigili del
          fuoco.  Si  applicano,  in quanto compatibili, gli istituti
          giuridici ed economici previsti per il personale in prova.
              5.  Possono  essere nominati, a domanda, allievi vigili
          del fuoco, nell'ambito delle vacanze organiche disponibili,
          e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile,
          il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche' il fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale   dei   vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni  riportate  nell'espletamento  delle  attivita'
          istituzionali,  purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 3.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso   medesimo,   la  composizione  della  commissione
          esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria
          finale.».
              «Art.  22  (Nomina  a  vice  ispettore  antincendi  per
          concorso  pubblico:  requisiti di partecipazione, titoli di
          preferenza  e  casi  di  esclusione). - 1. L'assunzione dei
          vice  ispettori  antincendi  di  cui  all'art. 21, comma 1,
          lettera a),  avviene  mediante  pubblico  concorso al quale
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  ad
          indirizzo tecnico-scientifico, che consente l'iscrizione ai
          corsi per il conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) altri  requisiti generali per la partecipazione ai
          pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma  1,  lettera d),  richiesti  per la partecipazione al
          concorso.
              3.   A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.  I vincitori del concorso sono nominati allievi vice
          ispettori  antincendi. Si applicano, in quanto compatibili,
          gli   istituti  giuridici  ed  economici  previsti  per  il
          personale in prova.».
              «Art.  41  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi).  -  1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
          avviene  mediante pubblico concorso per esami, con facolta'
          di   far   precedere   le   prove  di  esame  da  forme  di
          preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
          essenziale  per  la  successiva  partecipazione al concorso
          medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
          italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio  operativo,  secondo  i  requisiti  stabiliti  con
          regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi
          dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in  ingegneria o architettura,
          fatta  salva  l'eventuale  diversa denominazione in sede di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17,   comma   95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127;
          abilitazione  all'esercizio della professione. In relazione
          a  particolari  esigenze  dell'amministrazione, puo' essere
          richiesto  nel  bando  di  concorso  anche  il  possesso di
          diplomi di specializzazione;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al   comma 1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica  in  ingegneria  e architettura rilasciati in
          sede  di  attuazione  del  decreto  ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  ovvero  secondo l'ordinamento didattico
          vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
          comma  95,  della  legge  15 maggio  1997,  n. 127, e delle
          relative disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione della
          graduatoria   finale   e  sono  individuati  i  diplomi  di
          specializzazione,  i  titoli  di dottorato di ricerca e gli
          altri  titoli  valutabili,  a parita' di punteggio, ai fini
          della formazione della graduatoria.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi del
          Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco in possesso della
          laurea  magistrale e dei titoli abilitativi prescritti, dei
          requisiti attitudinali richiesti e che, alla data del bando
          di  indizione  del  concorso,  abbia  compiuto  tre anni di
          effettivo   servizio   nel  ruolo  degli  ispettori  e  dei
          sostituti   direttori   antincendi,  oltre  al  periodo  di
          frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 23 e
          25.  Per  il  personale  dei  ruoli  tecnico-operativi  con
          qualifica  inferiore  a  ispettore  antincendi e' richiesta
          un'anzianita'  di  servizio  di almeno sette anni alla data
          del  bando  di  indizione del concorso. E' ammesso a fruire
          della  riserva  il personale che, nell'ultimo triennio, non
          abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti  da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva  per  reati non colposi o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.».
              «Art.  53 (Accesso al ruolo dei direttivi medici). - 1.
          L'accesso  alla  qualifica iniziale del ruolo dei direttivi
          medici  avviene  mediante  concorso  pubblico per titoli ed
          esami,  con  facolta' di far precedere le prove di esame da
          forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito  essenziale  per  la successiva partecipazione al
          concorso   medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c)  idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in medicina e chirurgia, fatta
          salva   l'eventuale   diversa   denominazione  in  sede  di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17,   comma 95,   della   legge  15 maggio  1997,  n.  127;
          abilitazione  all'esercizio  professionale  e iscrizione al
          relativo   albo.   In   relazione  a  particolari  esigenze
          dell'amministrazione,  puo'  essere  richiesto nel bando di
          concorso anche il possesso di diplomi di specializzazione;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al  comma  1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica in medicina e chirurgia rilasciati in sede di
          attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
          del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  ovvero  secondo  l'ordinamento  didattico vigente
          prima  del suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,
          della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  e  delle relative
          disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3,  della legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  i  criteri  di formazione della
          graduatoria  finale, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione  e  il  punteggio  da  attribuire a ciascuna di
          esse.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d),  e  degli  altri  requisiti  anche attitudinali
          prescritti,  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo di
          almeno  sette  anni  alla  data  del bando di indizione del
          concorso.  E'  ammesso  a fruire della riserva il personale
          che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I  posti  riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
          sono  conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria, ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          direttori medici in prova.».
              «Art.    62    (Accesso    al   ruolo   dei   direttivi
          ginnico-sportivi). 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
          ruolo   dei  direttivi  ginnico-sportivi  avviene  mediante
          concorso  pubblico per titoli ed esami, con facolta' di far
          precedere  le  prove  di esame da forme di preselezione, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso
          possono  partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei
          seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale  in scienze motorie o sportive,
          fatta  salva  l'eventuale  diversa denominazione in sede di
          applicazione   del   regolamento   concernente  l'autonomia
          didattica  degli  atenei  adottato con decreto ministeriale
          22 ottobre  2004,  n.  270  del  Ministro  dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della ricerca, in attuazione dell'art.
          17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso   di   cui   al   comma 1,  i  diplomi  di  laurea
          specialistica ad indirizzo motorio o sportivo rilasciati in
          sede  di  attuazione  del  decreto  ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  nonche'  i diplomi di laurea in scienze
          motorie,   e   i  titoli  di  studio  ad  essi  equiparati,
          rilasciati  secondo  l'ordinamento  didattico vigente prima
          del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95, della
          legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni
          attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice,  i  criteri  di formazione della
          graduatoria  finale, le categorie dei titoli da ammettere a
          valutazione  e  il  punteggio  da  attribuire a ciascuna di
          esse.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale  dei ruoli del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco in possesso dei titoli di cui al comma 1,
          lettera d),  e  degli  altri  requisiti  anche attitudinali
          prescritti,  con  un'anzianita'  di  servizio  effettivo di
          almeno  sette  anni  alla  data  del bando di indizione del
          concorso.  E'  ammesso  a fruire della riserva il personale
          che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato una
          sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
          I  posti  riservati, non coperti per mancanza di vincitori,
          sono  conferiti,  secondo  l'ordine  della  graduatoria, ai
          partecipanti al concorso risultati idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          direttori ginnico-sportivi in prova.».
              «Art. 88 (Accesso al ruolo degli operatori). - 1. Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni, l'assunzione nelle qualifiche di operatore e
          di  operatore  tecnico  avviene  mediante  selezione  tra i
          cittadini  italiani iscritti nelle liste di collocamento in
          possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo   di   studio  della  scuola  dell'obbligo,
          facendo   salvi   gli  eventuali  ulteriori  requisiti  per
          specifiche attivita';
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Alla  selezione  non  sono  ammessi coloro che sono
          stati  destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze
          armate  e  dai  corpi  militarmente organizzati o che hanno
          riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo
          o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
              3.  Il numero dei posti conferibili per ciascun settore
          di   attivita',   la   determinazione  e  le  modalita'  di
          svolgimento  delle  prove  di  esame  e  i  programmi  sono
          stabiliti nella richiesta di bando di offerta, nel rispetto
          delle disposizioni del decreto ministeriale di cui all'art.
          86, comma 2.
              4.   I   candidati   sono  avviati  numericamente  alla
          selezione  secondo l'ordine di graduatoria risultante dalle
          liste   delle   sezioni   circoscrizionali   per  l'impiego
          territorialmente competenti.
              5. La selezione, consistente nello svolgimento di prove
          pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative,
          tende  ad accertare l'idoneita' dei candidati a svolgere le
          mansioni proprie della qualifica e non comporta valutazione
          comparativa.
              6.  Possono  essere  nominati,  a domanda, operatori od
          operatori  tecnici,  nell'ambito  delle  vacanze  organiche
          disponibili,  il  coniuge  e i figli superstiti, nonche' il
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni  riportate  nell'espletamento  delle  attivita'
          istituzionali,  purche'  siano in possesso dei requisiti di
          cui  al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al
          comma 2.
              7.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 6 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              8.  I  candidati  utilmente selezionati sono avviati al
          servizio e, a conclusione dei periodo di prova della durata
          di  sei  mesi,  conseguono  la nomina alla qualifica per la
          quale  sono  stati selezionati, sulla base di una relazione
          del  responsabile  del  comando  o  dell'ufficio presso cui
          hanno prestato servizio, e prestano giuramento.
              9.  I  candidati  di  cui  al  comma 8  sono  ammessi a
          ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo di prova, su
          motivata  proposta del funzionario dirigente dell'ufficio o
          del comando cui sono applicati.».
              Art.  98  (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          amministrativo-contabile).   -  1.  L'assunzione  dei  vice
          collaboratori  amministrativo-contabili di cui all'art. 97,
          comma  1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d)  titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria di
          secondo  grado  che  consente  l'iscrizione ai corsi per il
          conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma 1,  lettera d),  richiesti  per  la partecipazione al
          concorso.
              3.   A   parita'  di  merito  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          collaboratori amministrativo-contabili in prova.».
              «Art. 109 (Requisiti per la nomina a vice collaboratore
          tecnico-informatico).    -   1.   L'assunzione   dei   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  di  cui  all'art.  108,
          comma 1,  lettera a), avviene mediante pubblico concorso al
          quale  possono partecipare i cittadini italiani in possesso
          dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) titolo  di  studio  di  istruzione  secondaria  di
          secondo  grado  che  consente  l'iscrizione ai corsi per il
          conseguimento del diploma universitario;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.   Con   decreto   del   Ministro  dell'interno  sono
          individuate  le  tipologie  dei  titoli di studio di cui al
          comma 1,  lettera d),  richiesti  per  la partecipazione al
          concorso.
              3.   A   parita'  di  merito  l'appartenenza  al  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco  costituisce  titolo  di
          preferenza,  fermi  restando gli altri titoli preferenziali
          previsti dall'ordinamento vigente.
              4.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate
          e  dai corpi militarmente organizzati o che hanno riportato
          condanna  a  pena  detentiva per delitto non colposo o sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              5.   I   vincitori  del  concorso  sono  nominati  vice
          collaboratori tecnico-informatici in prova.».
              «Art.    119   (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          amministrativo-contabili  direttori).  -  1. L'accesso alla
          qualifica     iniziale    del    ruolo    dei    funzionari
          amministrativo-contabili    direttori    avviene   mediante
          pubblico  concorso per esami, con facolta' di far precedere
          le  prove  di  esame  da una prova preliminare di carattere
          generale,   mediante   idonei   test,  il  cui  superamento
          costituisce   requisito   essenziale   per   la  successiva
          partecipazione  al  concorso  medesimo. Al concorso possono
          partecipare  i  cittadini italiani in possesso dei seguenti
          requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale tra quelle indicate nel decreto
          ministeriale di cui al comma 2;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Con  decreto del Ministro dell'interno, da adottare
          ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
          n.  400, sono indicate le classi delle lauree magistrali ad
          indirizzo    giuridico    ed   economico   prescritte   per
          l'ammissione  al  concorso  di  cui al comma 1, individuate
          secondo  le  norme  concernenti l'autonomia didattica degli
          atenei.  Sono  fatti  salvi,  ai  fini  dell'ammissione  al
          concorso,  i  diplomi  di laurea specialistica ad indirizzo
          giuridico ed economico rilasciati in sede di attuazione del
          decreto  ministeriale  3 novembre 1999, n. 509 del Ministro
          dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, ovvero
          secondo  l'ordinamento  didattico  vigente  prima  del  suo
          adeguamento  ai  sensi  dell'art. 17, comma 95, della legge
          15 maggio  1997,  n.  127,  e  delle  relative disposizioni
          attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione della
          graduatoria finale.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e  degli  altri  requisiti prescritti, con un'anzianita' di
          servizio effettivo di almeno sette anni alla data del bando
          di  indizione  del  concorso.  E'  ammesso  a  fruire della
          riserva  il  personale  che,  nel  triennio precedente, non
          abbia  riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.  I  vincitori  del concorso sono nominati funzionari
          amministrativo-contabili vice direttori in prova.».
              Art.    126    (Accesso   al   ruolo   dei   funzionari
          tecnico-informatici   direttori).   -   1.  L'accesso  alla
          qualifica     iniziale    del    ruolo    dei    funzionari
          tecnico-informatici  direttori  avviene  mediante  pubblico
          concorso  per esami, con facolta' di far precedere le prove
          di  esame  da  una prova preliminare di carattere generale,
          mediante   idonei  test,  il  cui  superamento  costituisce
          requisito  essenziale  per  la successiva partecipazione al
          concorso   medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i
          cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
                a) godimento dei diritti politici;
                b) eta'  stabilita  dal regolamento adottato ai sensi
          dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
                c) idoneita'   fisica,  psichica  e  attitudinale  al
          servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del
          Ministro  dell'interno,  da adottare ai sensi dell'art. 17,
          comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
                d) laurea  magistrale tra quelle indicate nel decreto
          ministeriale di cui al comma 2;
                e) qualita'  morali  e  di  condotta  previste  dalle
          disposizioni  dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n.
          53;
                f) gli altri requisiti generali per la partecipazione
          ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.
              2.  Con decreto del Ministro dell'interno sono indicate
          le  classi  delle  lauree magistrali ad indirizzo tecnico e
          informatico  prescritte per l'ammissione al concorso di cui
          al   comma 1,  individuate  secondo  le  norme  concernenti
          l'autonomia  didattica  degli  atenei. Sono fatti salvi, ai
          fini  dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  di laurea
          specialistica ad indirizzo tecnico e informatico rilasciati
          in  sede  di attuazione del decreto ministeriale 3 novembre
          1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  ovvero  secondo l'ordinamento didattico
          vigente  prima  del  suo adeguamento ai sensi dell'art. 17,
          comma 95,  della  legge  15 maggio  1997,  n.  127, e delle
          relative disposizioni attuative.
              3.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.   400,   sono   previste   le  forme
          dell'eventuale   preselezione   per  la  partecipazione  al
          concorso di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento del
          concorso  medesimo,  le prove di esame, scritte e orali, le
          prime  in numero non inferiore a due, la composizione della
          commissione  esaminatrice  e  i criteri di formazione delle
          graduatoria finale.
              4.  Nel  concorso  il  venti  per  cento  dei  posti e'
          riservato  al  personale del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco in possesso del titolo di cui al comma 1, lettera d),
          e  degli  altri  requisiti prescritti, con un'anzianita' di
          servizio  di  almeno  sette  anni  alla  data  del bando di
          indizione  del  concorso. E' ammesso a fruire della riserva
          il  personale  che,  nel  triennio  precedente,  non  abbia
          riportato   una  sanzione  disciplinare  piu'  grave  della
          sanzione  pecuniaria.  I  posti  riservati, non coperti per
          mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti, secondo l'ordine
          della  graduatoria,  ai  partecipanti al concorso risultati
          idonei.
              5.  Al  concorso non sono ammessi coloro che sono stati
          destituiti da pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate,
          dai  corpi  militarmente  organizzati o che hanno riportato
          condanna  a pena detentiva per reati non colposi o che sono
          stati sottoposti a misura di prevenzione.
              6.  I  vincitori  del concorso sono nominati funzionari
          tecnico-informatici vice direttori in prova.».
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -Il decreto del Ministro dell'interno 3 maggio 1998, n.
          228  abrogato  dal  presente  decreto,  recava  Regolamento
          concernente  i  requisiti  psico-fisici ed attitudinali per
          l'accesso  nelle qualifiche dell'area operativa tecnica del
          Corpo   nazionale  dei  vigili  del  fuoco.»  ed  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1993, n. 165.
              -  Il testo dell'art. 3, del decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  22 luglio  1987,  n.  411 recante
          «Specifici  limiti  di  altezza  per  la  partecipazione ai
          concorsi  pubblici»,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale
          9 ottobre 1987, n. 236, e' il seguente:
              «Art.  3  (Ministero  dell'interno:  Polizia di Stato e
          Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco). - 1. Per l'accesso
          ai  ruoli  del personale della Polizia di Stato che espleta
          funzioni   di   polizia   e   per   l'ammissione  al  corso
          quadriennale  presso  l'Istituto  superiore  di  Polizia di
          Stato,  e' richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per
          gli uomini e a m 1,61 per le donne.
              2.  Per  l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del
          fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' richiesta
          una statura non inferiore a m 1,65.».
              - Il testo dell'art. 85, del citato decreto legislativo
          13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
              «Art.  85 (Istituzione dei ruoli). - 1. Per le esigenze
          organizzative  e  operative  del Corpo nazionale dei vigili
          del  fuoco, connesse a quelle istituzionali, sono istituiti
          i   seguenti  ruoli  del  personale  che  svolge  attivita'
          tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche:
                a) ruolo degli operatori;
                b) ruolo degli assistenti;
                c) ruolo  dei collaboratori e dei sostituti direttori
          amministrativo-contabili;
                d) ruolo  dei collaboratori e dei sostituti direttori
          tecnico-informatici;
                e) ruolo   dei   funzionari  amministrativo-contabili
          direttori;
                f) ruolo     dei    funzionari    tecnico-informatici
          direttori.
              2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1
          svolge  le mansioni proprie della qualifica di appartenenza
          anche  in  supporto  a  strutture  operative e in localita'
          colpite  da  grave calamita' pubblica o in altre situazioni
          di emergenza in cui il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          sia chiamato a svolgere i propri compiti istituzionali.
              3.  La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti
          ai  ruoli  di  cui  al  comma 1  e' determinata come segue:
          funzionari  direttori, sostituti direttori e collaboratori,
          assistenti, operatori.
              4. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e'
          fissata nella tabella A allegata al presente decreto.».
          Note all'art. 1:
              - Per il testo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 22 luglio 1987, n.
          411 si vedano le note alle premesse.

        
      
          

            Capo I
Requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per
l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli del personale che espleta funzioni
tecnico-operative e del personale direttivo

          

        
                               Art. 2.
                       Requisiti attitudinali
  1.  I candidati ai concorsi di cui all'articolo 1 devono possedere,
ad  un  livello  adeguato  alle funzioni e ai compiti previsti per la
qualifica  da  ricoprire,  capacita'  di  base intellettive, emotive,
comportamentali,  socio-relazionali,  di autocontrollo, di assunzione
di  responsabilita'  decisionali  e di gestione pratica di situazioni
lavorative e di eventi critici con particolare riferimento a:
    a) attitudine  a  controllare  ed elaborare situazioni impreviste
con  rapida  capacita'  risolutiva; maturazione evolutiva che esprima
una valida integrazione della personalita', percezione e autostima di
se',  assunzione di responsabilita' finalizzata ad agire in sicurezza
nell'espletamento  dei  compiti  propri della qualifica; capacita' di
comunicazione e determinazione operativa;
    b) capacita'  di  assumere  iniziative  e  ruoli  decisionali  in
situazioni  di  discreta  complessita'  operativa di gruppo; adeguata
capacita' di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei
compiti assegnati; resistenza psico-fisica allo stress;
    c) capacita'   di   relazione   finalizzata  all'integrazione  ed
operativita'  di  gruppo  semplice  e complesso, nonche' capacita' di
adattarsi in contesti di lavoro formalmente organizzati;
    d) attitudine tecnico-organizzativo-sanitaria al soccorso urgente
integrato.
  2.  Il  giudizio medico legale di inidoneita' ai sensi del presente
articolo    e'   adottato   a   seguito   di   adeguata   valutazione
psicodiagnostica, eseguita avvalendosi anche dell'ausilio di appositi
esami  e/o  test  psico-attitudinali.  I  test  psicodiagnostici sono
somministrati da specialisti nella disciplina.

        
      
          

            Capo II
Requisiti di idoneita' fisica e psichica per l'ammissione ai concorsi
pubblici per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del
personale che espleta attivita' tecniche, amministrativo-contabili e
tecnico-informatiche

          

        
                               Art. 3.
  Requisiti di idoneita' fisica e psichica e cause di non idoneita'
  1.  L'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche
iniziali dei ruoli degli operatori, dei collaboratori e dei sostituti
direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti
direttori         tecnico-informatici,         dei         funzionari
amministrativo-contabili      direttori      e     dei     funzionari
tecnico-informatici  direttori e' soggetta alla verifica del possesso
dei requisiti di idoneita' fisica e psichica:
    a) sana costituzione fisica;
    b) profilo sanitario esente da malattie infettive e diffusive, in
atto   o   silenti,   e   da  imperfezioni  e  infermita'  fisiche  e
neuropsichiche  a  rilevanza  medico-legale per l'idoneita' specifica
alle attivita' previste per la qualifica da ricoprire, valutate anche
con riferimento alle esigenze di tutela della salute e di incolumita'
proprie  del  candidato e di coloro che prestano attivita' lavorativa
congiuntamente ad esso.

        
      
          

            Capo III
Disposizioni varie e finali

          

        
                               Art. 4.
                         Disposizione comune
  1.  I  requisiti  di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le
cause di inidoneita' di cui al presente regolamento devono sussistere
al  momento della visita medica di accertamento e permanere fino alla
data  di  immissione in ruolo. La verifica del possesso dei requisiti
e' espletata in relazione alle funzioni da assolvere nel ruolo cui si
concorre.

        
      
          

            Capo III
Disposizioni varie e finali

          

        
                               Art. 5.
                      Disposizioni particolari
  1.  Il  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica, psichica e
attitudinale  di cui al presente regolamento e' richiesto anche nelle
ipotesi  di  chiamata  diretta  nominativa  a  domanda previste dagli
articoli 5,  commi 5  e  6,  21,  commi,  5 e 6, 88, commi 6 e 7, 97,
commi 5  e  6, e 108, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
  2.  Restano fermi, per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso
al ruolo dei vigili del fuoco in qualita' di atleta o di orchestrale,
i  requisiti  di  idoneita' fisica, psichica e attitudinale stabiliti
dai regolamenti ministeriali di cui agli articoli 145, comma 2, e 148
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

        
                    Note all'art. 5:
              - Per  il  testo  degli  articoli  5  e 88, del decreto
          legislativo  13 ottobre 2005, n. 217 si vedano le note alle
          premesse.
              -  Il  testo  degli articoli 21, 97, 108, 145 e 148 del
          decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e' il seguente:
              «Art.  21 (Nomina a vice ispettore antincendi). - 1. La
          nomina  alla  qualifica  di  vice  ispettore  antincendi si
          consegue:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso,  per  esami,
          consistenti  in  una  prova  scritta  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva  partecipazione  al  concorso medesimo. Un sesto
          dei  posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei capi
          squadra  e  dei  capi  reparto  in  possesso del prescritto
          titolo  di  studio,  per i quali si prescinde dai limiti di
          eta'.  I  posti  riservati  non coperti sono conferiti agli
          altri  concorrenti,  seguendo l'ordine della graduatoria di
          merito;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,  mediante  concorso  interno,  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in una prova scritta e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative in
          possesso, alla data del bando di indizione del concorso, di
          un'anzianita'  di servizio non inferiore a sette anni e del
          titolo di studio di cui all'art. 22, comma 1, lettera d).
              2.  E' ammesso a partecipare al concorso interno di cui
          al  comma 1, lettera b), e a fruire della riserva di cui al
          comma 1, lettera a), il personale in possesso dei requisiti
          prescritti  che,  nell'ultimo  biennio, non abbia riportato
          una   sanzione   disciplinare  piu'  grave  della  sanzione
          pecuniaria.
              3.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono   nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              4.  Il  personale  gia' appartenente ai ruoli del Corpo
          nazionale   dei   vigili   del   fuoco,  ammesso  ai  corsi
          conseguenti  al superamento dei concorsi di cui al comma 1,
          conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
              5.  Possono  essere  nominati,  a domanda, allievi vice
          ispettori  antincendi,  nell'ambito delle vacanze organiche
          disponibili,  e  ammessi  a  frequentare  il primo corso di
          formazione  utile  di cui all'art. 23, il coniuge e i figli
          superstiti,  nonche' il fratello, qualora unico superstite,
          degli  appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
          deceduti  o  divenuti  permanentemente inabili al servizio,
          per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento
          delle  attivita'  istituzionali,  purche' siano in possesso
          dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, e non si trovino
          nelle condizioni di cui all'art. 22, comma 4.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma 1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto dell'esame, le categorie
          di  titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo
          da  attribuire  a  ciascuna categoria di titoli e i criteri
          per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.  97  (Accesso  al  ruolo  dei collaboratori e dei
          sostituti  direttori  amministrativo-contabili). - 1. Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni,  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
          dei     collaboratori    e    dei    sostituti    direttori
          amministrativo-contabili avviene:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso   per  esami,
          consistenti  in  due  prove  scritte  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso,  alla  data del bando di
          indizione  del  concorso,  di un'anzianita' di servizio non
          inferiore  a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di cui
          all'art.   98,  comma 1,  lettera d),  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria.
              2.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              3.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data di
          inizio  del  relativo periodo di prova, ai partecipanti del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              4.   Le   prove  del  concorso  vertono  sulle  materie
          attinenti  ai  tipi di specializzazione richiesti dal bando
          di  concorso  e  tendenti  ad  accertare  il possesso delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori     amministrativo-contabili     in    prova,
          nell'ambito delle vacanze organiche disponibili, il coniuge
          e  i  figli  superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili   del  fuoco  deceduti  o  divenuti  permanentemente
          inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate  nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
          purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 98,
          comma  1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.
          98, comma 4.
              6.  Le disposizioni del comma 5 si applicano, altresi',
          al  coniuge  e  ai  figli  superstiti, nonche' al fratello,
          qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
          nazionale   dei   vigili  del  fuoco  deceduti  o  divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma 1,  la  composizione  delle  commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto delle prove di esame, le
          categorie   di   titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
          punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna di esse e i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.  108  (Accesso  al  ruolo dei collaboratori e dei
          sostituti   direttori   tecnico-informatici).  -  1.  Ferma
          restando  la  riserva di posti di cui all'art. 18, comma 6,
          del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
          modificazioni,  l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo
          dei     collaboratori    e    dei    sostituti    direttori
          tecnico-informatici avviene:
                a) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante   pubblico   concorso   per  esami,
          consistenti  in  due  prove  scritte  e  un  colloquio, con
          facolta'  di  far  precedere le prove di esame da una prova
          preliminare di carattere generale, mediante idonei test, il
          cui  superamento  costituisce  requisito  essenziale per la
          successiva partecipazione al concorso medesimo;
                b) nel  limite  del  cinquanta  per  cento  dei posti
          disponibili,   mediante  concorso  interno  per  titoli  di
          servizio ed esami, consistenti in due prove scritte e in un
          colloquio,  riservato  al personale del Corpo nazionale dei
          vigili  del  fuoco,  in  possesso,  alla  data del bando di
          indizione  del  concorso,  di un'anzianita' di servizio non
          inferiore  a  sette  anni,  del  titolo  di  studio  di cui
          all'art.   109,  comma 1,  lettera d)  e  che,  nell'ultimo
          biennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare piu'
          grave della sanzione pecuniaria.
              2.  Per la formazione della graduatoria del concorso di
          cui   al  comma 1,  lettera b),  a  parita'  di  punteggio,
          prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,  l'anzianita'  di
          qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
              3.  I  posti  rimasti  scoperti  nel concorso di cui al
          comma 1,  lettera b),  sono  devoluti,  fino  alla  data di
          inizio  del  relativo periodo di prova, ai partecipanti del
          concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in
          relazione ai punteggi conseguiti.
              4.   Le   prove  del  concorso  vertono  sulle  materie
          attinenti  ai  tipi di specializzazione richiesti dal bando
          di  concorso  e  tendenti  ad  accertare  il possesso delle
          capacita' professionali per assolvere le funzioni previste.
              5.   Possono   essere   nominati,   a   domanda,   vice
          collaboratori  tecnico-informatici  in  prova,  nell'ambito
          delle   vacanze   organiche   disponibili,   e   ammessi  a
          frequentare  il primo corso di formazione utile, il coniuge
          e  i  figli  superstiti, nonche' il fratello, qualora unico
          superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo  nazionale  dei
          vigili   del  fuoco  deceduti  o  divenuti  permanentemente
          inabili  al  servizio,  per  effetto  di  ferite  o lesioni
          riportate  nell'espletamento delle attivita' istituzionali,
          purche'  siano  in  possesso  dei requisiti di cui all'art.
          109,  comma  1,  e  non  si trovino nelle condizioni di cui
          all'art. 109, comma 4.
              6.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 5 si applicano,
          altresi',  al  coniuge  e  ai  figli superstiti, nonche' al
          fratello,  qualora  unico superstite, degli appartenenti al
          Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco deceduti o divenuti
          permanentemente  inabili al servizio, per effetto di ferite
          o   lesioni   riportate   nell'espletamento   di   missioni
          internazionali.
              7.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  stabilite le modalita' di
          svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi
          di  cui  al  comma  1,  la  composizione  delle commissioni
          esaminatrici,  le  materie oggetto delle prove di esame, le
          categorie   di   titoli  da  ammettere  a  valutazione,  il
          punteggio  massimo  da  attribuire  a  ciascuna di esse e i
          criteri per la formazione della graduatoria finale.».
              «Art.   145  (Accesso  ai  gruppi  sportivi  del  Corpo
          nazionale  dei  vigili  del  fuoco).  - 1. L'assunzione del
          personale  da  destinare  in  qualita'  di atleta ai gruppi
          sportivi  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviene,
          nel limite delle vacanze organiche del ruolo dei vigili del
          fuoco  e  nell'ambito  di  un  contingente  complessivo non
          superiore  a  centoventi unita', mediante pubblico concorso
          per  titoli  sportivi  e  culturali, riservato ai cittadini
          italiani  che,  oltre  a possedere i requisiti di eta' e di
          idoneita'  fisica,  psichica  e  attitudinale  previsti dal
          regolamento di cui al comma 2, siano riconosciuti atleti di
          interesse   nazionale   dal   Comitato  olimpico  nazionale
          italiano  (CONI)  o  dalle federazioni sportive nazionali e
          detengano   almeno   uno  dei  titoli  sportivi  ammessi  a
          valutazione ai sensi del regolamento medesimo.
              2.   Con  regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
          adottare  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti:
                a) i   requisiti  di  eta'  e  di  idoneita'  fisica,
          psichica  e  attitudinale per l'accesso al ruolo dei vigili
          del  fuoco  in qualita' di atleta, anche in deroga a quelli
          previsti  dai  regolamenti  di  cui  all'art.  5,  comma 1,
          lettere b) e c);
                b) le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al
          comma 1,  ivi  comprese  le  modalita'  di accertamento dei
          requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  dei  candidati  e
          quelle di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
          o  per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici
          e  attitudinali;  in tale ambito e' previsto anche che, nei
          singoli bandi, i posti disponibili possano essere ripartiti
          tra  le  varie  discipline  praticate  dai  gruppi sportivi
          ovvero  tra  le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle
          discipline stesse;
                c) la composizione delle commissioni esaminatrici;
                d) le  categorie di titoli da ammettere a valutazione
          e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse;
                e) i  criteri  per  la  formazione  della graduatoria
          unica  di  merito  ovvero delle graduatorie di disciplina o
          specialita'.
              3.  I  vincitori  del  concorso  sono  nominati allievi
          vigili  del  fuoco  e ammessi alla frequenza del prescritto
          corso di formazione.».
              «Art.  148 (Reclutamento e sopravvenuta inidoneita' del
          personale della banda musicale). - 1. Per il reclutamento e
          la  sopravvenuta  inidoneita'  del  personale  della  banda
          musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, composta
          da trenta orchestrali, si applicano, in quanto compatibili,
          le   disposizioni   degli   articoli 145,   146  e  147.  I
          riferimenti  alla  qualita' di atleta, ai gruppi sportivi e
          ai  titoli  sportivi,  contenuti  nei predetti articoli, si
          intendono  effettuati,  rispettivamente,  alla  qualita' di
          orchestrale, alla banda musicale e ai titoli musicali.».

        
      
          

            Capo III
Disposizioni varie e finali

          

        
                               Art. 6.
            Disposizioni finali e di rinvio e abrogazioni
  1.  Per  quanto non previsto dal presente regolamento, ai candidati
ai  concorsi  pubblici  di accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli
del  personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano,
in quanto compatibili, le corrispondenti disposizioni concernenti gli
impiegati civili dello Stato.
  2.  L'accertamento  del possesso dei requisiti di idoneita' fisica,
psichica  ed  attitudinale  di  cui  al  presente regolamento avviene
secondo  le modalita' e i tempi previsti dai regolamenti ministeriali
che  disciplinano  lo svolgimento dei concorsi pubblici di accesso ai
ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. E' abrogato il regolamento ministeriale 3 maggio 1993, n. 228.
  Il   presente   regolamento,  munito  del  sigillo  dello  Stato  e
sottoposto  al  visto  ed  alla  registrazione della Corte dei conti,
sara'  inserito  nella  Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 11 marzo 2008
                                                   Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Scotti
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ministeri istituzionali, registro n. 3 Interno, foglio n. 251

        
                    Nota all'art. 6:
              - Per  i  riferimenti al regolamento n. 228 del 1993 si
          vedano le note alle premesse.

        
      
          

            Capo III
Disposizioni varie e finali

          

        
                                                           Allegato A
                                               (ai sensi dell'art. 1,
                                                 comma 1, lettera c))
  Peso  corporeo  richiesto per l'ammissione ai concorsi pubblici per
l'accesso  alle  qualifiche  di  vigile  del  fuoco,  vice  ispettore
antincendi,  vice  direttore,  vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
  Il  peso  corporeo  deve essere contenuto nei limiti previsti dalla
seguente formula:
    Indice di Massa Corporea (I.M.C.) = p/(h x h)
    p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)
    h = altezza (espressa in metri)
    I.M.C. per gli uomini non superiore a 30 e non inferiore a 20;
    I.M.C. per le donne non superiore a 28 e non inferiore a 18.
  Per  valori  di  I.M.C.  pari  al limite superiore, si procede alla
misurazione  della circonferenza addominale (C.A.): il valore massimo
della circonferenza addominale e' per gli uomini 102 cm, per le donne
88 cm;
  Per  valori  di  I.M.C.  pari  al limite inferiore, si procede alla
misurazione  del perimetro toracico (P.T.): il valore non deve essere
inferiore   ai  valori  minimi  (P.T.  MIN)  indicati  nella  tabella
antropometrica   annessa   al   presente  allegato  A,  in  relazione
all'altezza ed al sesso del candidato.

               ---->  Vedere tabella a pag. 11  <----

        
      
          

            Capo III
Disposizioni varie e finali

          

        
                                                           Allegato B
                                  (ai sensi dell'articolo 1, comma 2)

Cause  di  non  idoneita'  all'ammissione  ai  concorsi  pubblici per
l'accesso  alle  qualifiche  di  vigile  del  fuoco,  vice  ispettore
antincendi,  vice  direttore,  vice direttore medico e vice direttore
ginnico-sportivo.
  1.  Le malattie infettive o contagiose, in fase clinica silente, in
atto  o  in  fase  cronico-  evolutiva:  la  tubercolosi polmonare ed
extrapolmonare   ed   i  suoi  esiti,  quando  causa  di  limitazioni
funzionali; il complesso primario tubercolare guarito non costituisce
di  per  se'  causa  di non idoneita'; la sifilide con manifestazioni
contagiose  in  atto;  il  morbo  di  Hansen (lebbra); le micosi e le
malattie  da  parassiti o i loro esiti, quando comportano limitazioni
funzionali  dell'attivita'  lavorativa o dell'ambiente di comunita' o
quando  presentano  caratteristiche di cronicita' ed evolutivita'; la
positivita'  per  antigene  HBV; la positivita' per gli anticorpi per
HCV; la positivita' per anticorpi per HIV;
  2.  L'asma  bronchiale  allergico  e  le  sindromi  disventilatorie
ostruttive  spirograficamente  accertate;  le  gravi allergopatie, le
gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci ed alimenti, che abbiano
rilevanza  funzionale,  anche  in  fase  asintomatica e con qualsiasi
estrinsecazione   clinica,   accertate   con  gli  appropriati  esami
specialistico-strumentali;
  3.  L'alcolismo  e  le  patologie  correlate  al consumo di bevande
alcoliche;  le  tossicomanie e l'uso anche saltuario o occasionale di
sostanze  stupefacenti  o  psicotrope;  le intossicazioni croniche di
origine esogena, con compromissione psichica o organica;
  4. La presenza nelle urine e/o in altri liquidi biologici e/o nelle
formazioni  pilifere di una o piu' sostanze stupefacenti o psicotrope
o dei loro metaboliti, accertata con i relativi test tossicologici;
  5.  Le  infermita'  e gli esiti di lesioni della cute, delle mucose
visibili  e  degli  annessi, che per sede, estensione o gravita' sono
causa  di limitazioni funzionali; le cicatrici infossate ed aderenti,
nonche'   quelle   ipertrofiche   cheloidee,  quando  sono  causa  di
limitazioni  funzionali;  le  malattie  cutanee  croniche;  i tramiti
fistolosi che per sede ed estensione producono disturbi funzionali;
  6. La presenza di trapianti di organi o di parte di organi;
  7.  La  presenza  di  innesti  o  di  mezzi di sintesi eterologhi a
livello  dei  vari  organi  o  apparati,  incluse  le  endoprotesi ed
artroprotesi; la sola presenza di osteosintesi non costituisce di per
se'  causa  di  inidoneita',  quando non determina rilevanti disturbi
funzionali;  la  sola  presenza di tessuto preso da un'area del corpo
umano, anche se appartenente ad altro individuo, per essere innestato
in  un'altra  area  del corpo umano del ricevente, non costituisce di
per  se' causa di non idoneita', se non produce rilevanti alterazioni
strutturali  e/o  funzionali;  la  presenza del cristallino protesico
intraoculare  (I.O.L.)  non  costituisce  di  per  se'  causa  di non
idoneita'  ove,  trascorso  un  adeguato  periodo di stabilizzazione,
l'impianto  risulta  ben  tollerato  ed  e'  raggiunto  il  minimo di
acutezza  visiva previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera f) di cui
al  presente  regolamento;  l'impianto  di pacemaker o defibrillatore
impiantabile (I.C.D.);
  8.  Le infermita' ed imperfezioni degli organi, dei tessuti o degli
apparati  del  capo  e i loro esiti: le infermita' e le lesioni delle
palpebre  e dell'apparato lacrimale, quando sono causa di limitazioni
funzionali;  i  disturbi  della  motilita' dei muscoli estrinseci del
globo  oculare,  quando sono causa di diplopia o di difetti del campo
visivo, anche monoculare o quando producono alterazioni della visione
binoculare;   il  cheratocono;  le  retinopatie;  il  glaucoma  e  le
disfunzioni  della  idrodinamica  endoculare; i postumi di interventi
chirurgici  oculari  a  carico  del  segmento  anteriore e posteriore
dell'occhio,  se  effettuati  per mezzo di tecniche incisionali; sono
ammessi  gli  interventi  di chirurgia refrattiva e di microchirurgia
oculare   se   effettuati  per  mezzo  di  tecniche  non  incisionali
(trattamenti  chirurgici con il laser in genere) quando, trascorso il
periodo  di  assestamento,  in  relazione alla tecnica effettuata, 1)
l'acutezza  visiva  rientra  nei  parametri previsti dall'articolo 1,
comma 1,  lettera f) di cui al presente regolamento, 2) non residuano
alterazioni  della  trasparenza  dei  mezzi  diottrici;  3) risultano
assenti  patologie vitreo-retiniche; le stenosi e le poliposi nasali,
quando  sono  causa  di  ostruzioni ventilatorie significative o sono
sostenute  da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni,
le  lesioni  o  gli  esiti  di  malattie e di interventi chirurgici a
carico  delle  labbra,  della lingua, dei tessuti molli della bocca e
dell'articolazione  temporo-mandibolare  che sono tali da determinare
limitazioni  funzionali  o alterazioni della fisionomia del volto che
comprometterebbero  un  corretto  uso  dei  dispositivi di protezione
individuale;  le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato
dentario, da cui derivano alterazioni della funzione masticatoria: il
totale  dei  denti  mancanti non sostituiti da protesi fissa non puo'
essere  superiore  a  dodici elementi; le disfonie e i disturbi gravi
del  linguaggio;  le tonsilliti croniche con presenza di streptococco
\beta  -emolitico  gruppo  A;  l'ipertrofia  tonsillare con rilevanti
alterazioni  funzionali;  la  perforazione  timpanica  o  gli  esiti,
valutati  in  rapporto  alla funzionalita' timpanica residua; l'otite
media  cronica,  anche  se  non  complicata e monolaterale; gli esiti
funzionalmente  apprezzabili  di  interventi chirurgici dell'orecchio
medio  o  della  mastoide;  le  infermita'  o  i  disturbi funzionali
cocleo-vestibolari   e   gli  esiti  funzionalmente  apprezzabili  di
interventi  chirurgici sull'orecchio interno; la malattia di Meniere;
l'otosclerosi;
  9.  Le  infermita'  e  le  imperfezioni  anatomiche del collo e dei
relativi  organi  ed  apparati:  le  malformazioni  e  le alterazioni
acquisite,  anche  in  esito ad interventi chirurgici, della faringe,
della  laringe,  dell'esofago  e  della trachea, quando sono causa di
disturbi   funzionali  apprezzabili;  le  patologie  della  ghiandola
tiroide  o  gli esiti post-chirurgici funzionalmente apprezzabili che
necessitano di terapia farmacologica sostitutiva;
  10.  Le  infermita'  ed  imperfezioni  anatomiche  del  torace:  le
deformazioni  congenite,  rachitiche  e post-traumatiche della gabbia
toracica, con alterazioni funzionali respiratorie;
  11.  Le  infermita'  ed imperfezioni dell'apparato respiratorio: le
malattie  acute  e  croniche  dei  bronchi e dei polmoni; le malattie
delle  pleure  ed  i  loro  esiti,  quando  sono  causa  di  disturbi
funzionali  apprezzabili;  l'asma  bronchiale;  le  cisti  e i tumori
polmonari;  i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato
pleuropolmonare,  in  atto  o  pregressa  e i suoi esiti, quando sono
causa  di alterazioni funzionali; i deficit ventilatori con capacita'
vitale  polmonare  o  capacita'  vitale  forzata  polmonare  o volume
espiratorio  forzato  polmonare  in  un  secondo inferiori al 75% del
valore  teorico;  indice  ventilatorio di Tiffeneau nel primo secondo
inferiore al 75% del valore teorico; le infermita' mediastiniche e le
anomalie  di  posizione  di  organi,  vasi  o visceri con spostamenti
mediastinici; le patologie del timo;
  12. Le infermita' ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio:
la  destrocardia,  le  cardiopatie  congenite  ed  i  loro  esiti; le
malattie   dell'endocardio,  dell'apparato  valvolare  cardiaco,  del
miocardio,  del pericardio e dei grossi vasi ed i loro esiti; i gravi
disturbi  funzionali cardiaci. I disturbi di conduzione dello stimolo
cardiaco,  anche  senza  altro  riscontro di cardiopatia organica: la
bradicardia  sinusale  con  frequenza cardiaca inferiore a 40/min; il
blocco  atrio-ventricolare  di I grado che non reagisce con lo sforzo
fisico  adeguato  e  l'iperpnea; il blocco atrio-ventricolare di II e
III  grado;  le  sindromi  di  preeccitazione  cardiaca  (presenza di
connessioni  tra  atrio  e  ventricolo  tipo  Kent,  Mahaim  1  e  2,
atrio-hisiana  e  James);  la  presenza di segnapassi artificiale; il
blocco  di  branca destra completo; la sindrome di Brugada; il blocco
di  branca  sinistra  incompleto  o completo; gli emiblocchi (blocchi
fascicolari),  i  blocchi  bifascicolari  ed il blocco trifascicolare
anche   incompleto;   la   sindrome  del  QT  lungo;  l'extrasistolia
ventricolare frequente anche se di natura funzionale; le tachiaritmie
sopraventricolari  e  ventricolari;  i  rumori  ed  i  soffi cardiaci
compatibili  con cardiopatia congenita o acquisita; il prolasso della
valvola mitrale con aspetti degenerativi mixomatosi e/o significativo
rigurgito  valvolare;  l'ipertensione  arteriosa,  anche  se  di tipo
essenziale  e  senza l'interessamento di organi o apparati bersaglio,
con  valori della pressione sistolica a riposo superiori a 140 mmHg e
della  pressione diastolica superiori a 90 mmHg; le arteriopatie; gli
aneurismi;  le fistole artero-venose; le varici estese e voluminose e
le  ectasie  venose estese senza incontinenza valvolare; le flebiti e
le  altre  patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti
disturbi   trofici  e  funzionali;  la  linfostasi  costituzionale  o
acquisita  di grado inabilitante; le emorroidi croniche, voluminose e
molteplici;
  13.   Le  infermita'  ed  imperfezioni  dell'apparato  digerente  e
dell'addome:  le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole
e   dei   dotti   salivari  che  producono  disturbi  funzionali;  le
malformazioni, le anomalie di posizione dei visceri, le patologie o i
loro  esiti  del  tubo  digerente, del fegato, delle vie biliari, del
pancreas  e  del  peritoneo  che  per natura, sede e grado comportano
un'apprezzabile   ripercussione   sullo   stato  generale;  le  ernie
viscerali; il laparocele; la splenectomia a possibile incidenza sulla
crasi ematica;
  14. Le infermita' e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e
muscolare:  tutte  le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti
congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalita'
organica  o  alteranti  l'euritmia  corporea;  le  malattie  ossee  o
cartilaginee  in  atto,  determinanti limitazioni della funzionalita'
articolare;  la  scoliosi con angolo di Lippman Cobb superiore a 30°;
le  malattie  delle aponeurosi, dei muscoli, dei tendini, delle borse
sinoviali  e  dei  legamenti,  tali da ostacolare o limitare anche in
modo  parziale  la  funzione  articolare;  la mancanza anatomica o la
perdita  funzionale  permanente  di:  un  dito  della  mano;  falange
ungueale  del  pollice; falangi ungueali delle ultime quattro dita di
una  mano;  falangi  ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse
quelle  dei pollici; un alluce; due dita di un piede; le malattie del
tessuto connettivo, incluse le connettiviti sistemiche;
  15. Le malattie del sistema nervoso centrale, periferico o autonomo
e  i loro esiti ad incidenza funzionale: i disturbi della motilita' e
della  sensibilita'  le sindromi dei nervi cranici, delle radici, dei
plessi  nervosi,  dei  nervi  periferici;  le sindromi emisferiche da
danno  corticale  focale;  le  sindromi  cerebellari; le sindromi del
tronco  encefalico  e  del  midollo  spinale;  le  cefalee e le algie
cranio-facciali,   quando   per   il   grado  e  la  frequenza  della
sintomatologia   assumono  carattere  di  gravita';  le  vasculopatie
cerebrali  e  spinali;  le  sindromi epilettiche, anche pregresse; le
malattie  della mielina; le ernie del disco intervertebrale; il morbo
di Parkinson e i parkinsonismi; gli esiti di traumi cranio-encefalici
e midollari, con limitazioni funzionali; le meningiti, le encefaliti,
le  encefalopatie e loro esiti; la sclerosi laterale amiotrofica e le
malattie del motoneurone; le atassie; le polineuropatie; le miopatie;
la  miastenia;  la  corea  di  Huntington;  il  morbo  di  Wilson; le
facomatosi;
  16.  I  disturbi  psichiatrici:  le  sindromi  e i disturbi mentali
organici; le demenze; i disturbi cognitivi e intellettivi; i disturbi
schizofrenici  e  altri  disturbi psicotici; i disturbi deliranti; il
disturbo post-traumatico da stress; i disturbi dell'umore; i disturbi
di  ansia;  i  disturbi  depressivi;  i  disturbi  somatoformi  e  da
conversione;  i  disturbi  dissociativi; i disturbi psico-sessuali; i
disturbi auto-eterolesivi; i gravi disturbi del sonno; i disturbi del
controllo  degli  impulsi; i disturbi dell'adattamento; i disturbi di
personalita' e della identita';
  17.  Le  infermita'  ed imperfezioni dell'apparato uro-genitale: le
malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti del rene,
della  pelvi,  dell'uretere, della vescica e dell'uretra, quando sono
causa  di  alterazioni funzionali; le malformazioni, le malposizioni,
le  patologie  o  i  loro  esiti,  dell'apparato  genitale maschile e
femminile,  quando sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; la
pregressa nefrectomia;
  18.  Le malattie del sangue, degli organi emopoietici e del sistema
reticolo-istiocitario   di   apprezzabile  entita',  comprese  quelle
congenite;  le  sindromi da immunodeficienza, a carattere congenito o
acquisito,  anche  in  fase  asintomatica;  le eritropatie da deficit
enzimatico,   da   deficit  di  membrana  o  da  difetto  di  sintesi
dell'emoglobina;
  19.  Le  sindromi  dipendenti  da alterata funzione delle ghiandole
endocrine;  il  diabete mellito; i difetti del metabolismo glicidico,
lipidico,  protidico  e  aminoacidico, non controllabili con adeguato
regime  dietetico  o farmacoterapia di elezione; la mucoviscidosi; le
sindromi  dipendenti  da  difetti  quantitativi  o  qualitativi degli
enzimi;
  20.  Le  neoplasie:  i  tumori  maligni; i tumori benigni ed i loro
esiti,  quando  per  sede,  volume,  estensione  o  numero, producono
alterazioni strutturali o funzionali;
  21.  Le  patologie  della ghiandola mammaria ed i loro esiti quando
sono  causa  di rilevanti alterazioni funzionali; la protesi mammaria
e' causa di non idoneita';
  22.  Le alterazioni fisionomiche, non previste ai punti precedenti,
tali  da  determinare limitazioni funzionali sia fisiche che connesse
al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.