Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalita' di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (12G0041)
(GU n. 67 del 20-3-2012)
Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma
25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, da
adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per
l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
Ritenuta la necessita', al fine di dare piena applicazione alla citata
disposizione, di stabilire i criteri per l'inserimento degli
interessati nel citato elenco, nonche' conseguentemente le modalita' e
i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la
scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011;
Considerate anche le osservazioni rappresentate dall'Associazione
nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province italiane
(Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto
nella predetta seduta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400
del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi
DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state
formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli
enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti
nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori
legali, nonche' gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello
regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun
richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso
dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione
demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti
fasce: a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti; b) fascia 2: comuni
con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e
comunita' montane; c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore
a 15.000 abitanti, nonche' province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o piu'
fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per
l'inserimento in ciascuna fascia.
Art. 2
Contenuto e pubblicita' dell'elenco
1. L'elenco, articolato a livello regionale, riporta i seguenti
elementi informativi per ciascun revisore: a) il nome, il cognome, il
luogo e la data di nascita; b) la residenza; c) la data e il numero di
iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'elenco e' stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione
regionale e reso pubblico sulle pagine del sito internet Ministero
dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con
effetti di pubblicita' legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Art. 3
Requisiti per l'inserimento nell'elenco
1. Per l'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli enti
locali, i richiedenti devono essere in possesso di determinati
requisiti per ciascun raggruppamento di fascia di enti locali di cui al
precedente articolo 1, comma 3, fermo restando quanto previsto dal
successivo articolo 4 per la fase di prima applicazione.
2. Nella fascia 1) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 2 anni nel
registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili; b) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30
novembre dell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver
partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilita'
pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali i
cui programmi di approfondimento ed i relativi test di verifica siano
stati preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
3. Nella fascia 2) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 5 anni nel
registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili; b) aver svolto almeno un incarico di revisore
dei conti presso un ente locale per la durata di tre anni; c)
conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di
approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati
preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
4. Nella fascia 3) degli enti locali sono inseriti i richiedenti in
possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione da almeno 10 anni nel
registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili; b) aver svolto almeno due incarichi di
revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre
anni; c) conseguimento, nel periodo 1° gennaio - 30 novembre dell'anno
precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali i cui programmi di
approfondimento ed i relativi test di verifica siano stati
preventivamente condivisi con il Ministero dell'interno.
5. Il Ministero dell'interno puo' organizzare direttamente, senza oneri
per lo Stato, avvalendosi della Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno, corsi e seminari in materia di contabilita' pubblica e
gestione economica e finanziaria degli enti locali che consentono il
conseguimento del requisito riferito ai 10 crediti formativi annuali
previsti ai precedenti commi.
Art. 4
Requisiti per l'inserimento nell'elenco in sede di prima applicazione
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono richiesti i seguenti requisiti.
2. Per la fascia 1) degli enti locali, fermo restando il requisito di
cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e' necessario: a) aver
avanzato, entro la data di entrata in vigore del presente decreto,
richiesta di svolgere la funzione quale organo di revisione di ente
locale; b) aver conseguito almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel
triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali.
3. Per le fasce 2 e 3 degli enti locali e' necessario - fermi restando,
rispettivamente, i requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 lett. a) e
b) e 4, lett. a) e b) - il conseguimento, in luogo dei crediti
formativi rispettivamente previsti dallo stesso articolo 3, commi 3
lett. c) e 4) lett. c), di almeno 15 crediti formativi, acquisiti nel
triennio 2009-2011 e riconosciuti dai competenti Ordini professionali o
associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi
e/o seminari formativi in materia di contabilita' pubblica e gestione
economica e finanziaria degli enti territoriali.
Art. 5
Scelta dell'organo di revisione economico-finanziario
1. I revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante
estrazione a sorte dall'elenco formato ai sensi delle disposizioni del
presente decreto. Completata la fase di formazione dell'elenco, il
Ministero dell'interno rende noto con avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e divulgato anche sulle pagine del sito
internet del Ministero stesso, la data di effettivo avvio del nuovo
procedimento per la scelta dei revisori in scadenza di incarico.
2. Gli enti locali sono tenuti a dare comunicazione della scadenza
dell'incarico del proprio organo di revisione economico finanziario
alla Prefettura-Ufficio territoriale del governo della provincia di
appartenenza con almeno 15 giorni di anticipo nel primo mese di
effettivo avvio del nuovo procedimento di scelta e, successivamente,
almeno due mesi prima della scadenza stessa. In caso di cessazione
anticipata dall'incarico, la comunicazione dovra' essere inoltrata
immediatamente e comunque non oltre il terzo giorno successivo a tale
cessazione.
3. La Prefettura-Ufficio territoriale del governo comunica agli enti
locali interessati il giorno in cui si procedera' alla scelta dei
revisori presso la sede della stessa Prefettura. Nel giorno fissato ed
in seduta pubblica, alla presenza del Prefetto o di un suo delegato, si
procede all'estrazione a sorte, con procedura tramite sistema
informatico, dall'articolazione regionale dell'elenco ed in relazione a
ciascuna fascia di enti locali dei nominativi dei componenti degli
organi di revisione da rinnovare. Per ciascun componente dell'organo di
revisione da rinnovare sono estratti, con annotazione dell'ordine di
estrazione, tre nominativi, il primo dei quali e' designato per la
nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine
di estrazione, nell'eventualita' di rinuncia o impedimento ad assumere
l'incarico da parte del soggetto da designare.
4. Dell'esito del procedimento di estrazione viene redatto apposito
verbale e data comunicazione a ciascun ente locale interessato,
affinche' provveda, con delibera del consiglio dell'ente, a nominare
quale organo di revisione economico-finanziaria, i soggetti estratti
previa verifica di eventuali cause di incompatibilita' di cui
all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di
altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso
decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia.
Art. 6
Composizione del collegio
1. Nei casi di composizione collegiale dell'organo di revisione
economico finanziario, le funzioni di presidente del collegio sono
svolte dal componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di
incarichi di revisore presso enti locali e, in caso di egual numero di
incarichi ricoperti, ha rilevanza la maggior dimensione demografica
degli enti presso i quali si e' gia' svolto l'incarico.
2. A decorrere dalla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma
1), non trovano applicazione le disposizioni riguardanti
l'individuazione dei componenti del collegio dei revisori e quelle
relative all'affidamento delle funzioni di presidente del collegio al
componente di cui all'articolo 234, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
Art. 7
Modalita' e termini per la richiesta di inserimento nell'elenco
1. La richiesta d'inserimento nell'elenco dei revisori dei conti degli
enti locali e' presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento per
gli affari interni e territoriali esclusivamente a mezzo di
trasmissione telematica, tramite accesso alle pagine del sito internet
a tal fine dedicate e con la compilazione e sottoscrizione, per firma
digitale, di un apposito modello destinato a raccogliere gli elementi
per comprovare il possesso dei requisiti previsti.
2. Il modello di domanda dovra' prevedere la possibilita' per il
richiedente di indicare, nella regione di riferimento per l'iscrizione,
uno o piu' ambiti territoriali provinciali per i quali intende
manifestare indisponibilita' ad assumere l'incarico.
3. Il termine per la presentazione delle domande sara' fissato con
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e divulgato
anche sulle pagine del sito internet del Ministero
dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
Art. 8
Formazione e aggiornamento dell'elenco
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, previa verifica della documentazione per l'accertamento
dei requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei
conti degli enti locali entro 90 giorni dal termine di presentazione
delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.
2. Dall'elenco cosi' formato verranno estratti i nominativi dei revisori dei conti fino alla data del 28 febbraio 2013.
3. Con successivo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, consultabile anche sulle pagine del sito internet del
Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali, verra' fissato il termine non superiore a 30 giorni
dall'avviso stesso entro il quale i soggetti gia' iscritti nell'elenco
valido a tutto il 28 febbraio 2013 dovranno dimostrare il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 3, a pena di cancellazione. Nel predetto
avviso in Gazzetta Ufficiale sara' prevista la possibilita' di
presentare domanda di iscrizione anche ai soggetti non iscritti
nell'elenco valido a tutto il 28 febbraio 2013.
4. I nominativi dei revisori dei conti, a decorrere dall'1 marzo 2013 e
fino al 31 dicembre 2013, saranno estratti dall'elenco aggiornato
secondo le modalita' di cui al comma 3.
5. Per la fase a regime, che decorre dall'1 gennaio 2014, il
mantenimento nell'elenco per i soggetti gia' iscritti e' soggetto
all'onere della dimostrazione del permanere dei requisiti di cui
all'articolo 3, a pena di cancellazione, secondo modalita' e termini
che saranno comunicati con avviso sulle pagine del sito internet del
Ministero dell'interno-Dipartimento per gli affari interni e
territoriali. Con lo stesso avviso sara' prevista la possibilita' di
presentare domanda di iscrizione di nuovi soggetti. Sulla base della
documentazione acquisita, il Ministero dell'interno-Dipartimento per
gli affari interni e territoriali provvede, annualmente,
all'aggiornamento dell'elenco al 1° gennaio di ciascun anno, a
decorrere dal 1° gennaio 2014.
6. Il venir meno dell'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili e nel registro dei revisori legali, nonche'
il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 6,
comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, comportano
la cancellazione dall'elenco.
Art. 9
Disposizioni transitorie
1. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione
al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel
registro dei revisori contabili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, e' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi e sara' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 febbraio 2012.
Il Ministro: Cancellieri
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012.
Interno, registro n. 2, foglio n. 175.