MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


DECRETO 29 luglio 2008 , n. 146

Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

                           di concerto con

Il   Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  il  Ministro  della
giustizia,  il  Ministro  della  difesa,  il  Ministro dello sviluppo
economico,  il  Ministro  del  lavoro, della salute e delle politiche
sociali,   il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro per i rapporti con le regioni

  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, recante il codice
della navigazione;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n.  328,  recante  approvazione  del regolamento per l'esecuzione del
codice della navigazione (parte navigazione marittima);
  Vista  la  legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni,
recante  disposizioni  per il riordino e il rilancio della nautica da
diporto e del turismo nautico;
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della  nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a
norma  dell'articolo 6  della  legge  8 luglio  2003,  n.  172, ed in
particolare l'articolo 65, secondo cui il Ministero dei trasporti, di
concerto con le amministrazioni interessate, adotta il regolamento di
attuazione del codice della nautica da diporto;
  Vista  la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni
recante norme sulla navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  8 agosto  1977,  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  - n. 235 del 30 agosto 1977,
recante approvazione delle direttive per l'effettuazione delle visite
di  accertamento  ai  fini  dell'abilitazione  alla navigazione delle
unita' da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  19 novembre 1992, n. 566, recante
regolamento  sull'autorizzazione  alla  navigazione  temporanea delle
navi da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  21 gennaio  1994, n. 232, recante
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 luglio  1994,  n.  536, recante
regolamento  sul  comando e sulla condotta delle unita' da diporto da
parte  di  coloro  che  sono  in  possesso di un titolo professionale
marittimo;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 ottobre  1999,  n. 478, recante
regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto;
  Visto  il  decreto  ministeriale  10 maggio  2005,  n. 121, recante
regolamento sull'istituzione e la disciplina dei titoli professionali
del diporto;
  Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nell'adunanza del 31 marzo 2008;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, effettuata con la nota
prot. n. 8513 del 24 luglio 2008;
                   Adotta il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  Le  disposizioni  del  presente regolamento riguardano le procedure
amministrative  inerenti alle unita' da diporto di cui all'articolo 3
del  decreto  legislativo  18 luglio  2005,  n.  171,  d'ora  in  poi
«Codice»,  la  disciplina delle patenti nautiche e la sicurezza della
navigazione da diporto.

        
                    Avvertenza:
            Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare  la lettura delle diposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il  comma 3  dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
          della   Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri),  e'  il
          seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
              Il  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327 (Codice della
          navigazione),   e'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          18 aprile 1942, n. 93, Ediz. Spec.
              Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio
          1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione
          del  codice  della  navigazione (Navigazione marittima), e'
          pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94,
          S.O.
              La  legge  8 luglio  2003,  n. 172 (Disposizioni per il
          riordino  e  il  rilancio  della  nautica  da diporto e del
          turismo  nautico),  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2003, n. 161.
              Si   riporta   il   testo   dell'art.  65  del  decreto
          legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da
          diporto  ed  attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma
          dell'art.  6 della legge 8 luglio 2003, n. 172), pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202:
              «Art.  65 (Regolamento di attuazione) - 1. Il Ministero
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con le
          amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
          giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo,   un   decreto   ministeriale   al   fine   di
          disciplinare,   secondo   criteri  di  semplificazione  dei
          procedimenti   amministrativi,   le   materie   di  seguito
          indicate:
                a) modalita'  di  iscrizione nei registri delle navi,
          delle   imbarcazioni   da   diporto  e  delle  imbarcazioni
          autocostruite,  ivi  compresa  la  disciplina relativa alla
          iscrizione  provvisoria  delle imbarcazioni e delle navi da
          diporto;
                b) procedure   relative  al  trasferimento  ad  altro
          ufficio   dell'iscrizione   di  una  unita'  da  diporto  e
          formalita'  relative  alla cancellazione dai registri delle
          unita' da diporto;
                c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso
          delle unita' da diporto;
                d) procedimento  per  il  rinnovo  della  licenza  di
          navigazione  delle  imbarcazioni  e delle navi da diporto e
          disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi
          da diporto;
                e) disciplina   del   regime   amministrativo   degli
          apparati ricetrasmittenti di bordo;
                f) disciplina  relativa  ai titoli abilitativi per il
          comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da
          diporto,  ivi  compresa  l'introduzione di nuovi criteri in
          materia  di  requisiti  fisici  per  il conseguimento della
          patente  nautica,  in particolare per le persone disabili e
          l'uso  obbligatorio  di dispositivi elettronici in grado di
          consentire,   in   caso  di  caduta  in  mare,  oltre  alla
          individuazione  della persona, la disattivazione del pilota
          automatico e l'arresto dei motori;
                g) sicurezza  della  navigazione  e  delle  unita' da
          diporto,  ivi  comprese  quelle  impiegate  in attivita' di
          noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee
          a scopo sportivo o ricreativo;
                h) individuazione,   in   base   alle   esigenze  del
          territorio  su  cui  operano  e  alla distanza dagli uffici
          marittimi  detentori  dei  registri  di  iscrizione,  degli
          uffici   provinciali   del  Dipartimento  per  i  trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati
          a  tenere  i  registri  di iscrizione delle imbarcazioni da
          diporto;
                i) normativa   tecnica   per   i   motori   a  doppia
          alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
                l) disciplina  relativa  alla  procedura  di rilascio
          dell'autorizzazione    alla    navigazione   temporanea   e
          condizioni  di  sicurezza  da osservare durante la predetta
          navigazione;
                m) organizzazione   dello  sportello  telematico  del
          diportista.
              2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
          comma 1   si   applicano   le   disposizioni  regolamentari
          vigenti.».
              La   legge   11 febbraio   1971,  n.  50  (Norme  sulla
          navigazione  da  diporto),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69.
              Il   decreto  ministeriale  19 novembre  1992,  n.  566
          (Regolamento   recante   norme  per  l'autorizzazione  alla
          navigazione   temporanea   delle   navi   da  diporto),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 febbraio 1993, n.
          38.
              Il   decreto   ministeriale  21 gennaio  1994,  n.  232
          (Regolamento  di  sicurezza per la navigazione da diporto),
          e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n.
          87.
              Il   decreto   ministeriale   5 luglio   1994,  n.  536
          (Regolamento  recante  norme  per  il comando e la condotta
          delle  unita'  da  diporto  da  parte di coloro che sono in
          possesso   di   un   titolo  professionale  marittimo),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 15 settembre 1994, n.
          216.
              Il  decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1997,  n.  431  (Regolamento sulla disciplina delle patenti
          nautiche),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          17 dicembre 1997, n. 293.
              Il   decreto   ministeriale   5 ottobre  1999,  n.  478
          (Regolamento  recante norme di sicurezza per la navigazione
          da   diporto),   e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          17 dicembre 1999, n. 295.
              Il   decreto   ministeriale   10 maggio  2005,  n.  121
          (Regolamento  recante  l'istituzione  e  la  disciplina dei
          titoli  professionali  del  diporto),  e'  pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 2005, n. 154.
          Nota all'art. 1:
              - L'art. 3 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente:
              «Art.  3  (Unita'  da  diporto).  -  1.  Le costruzioni
          destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
                a) unita'  da diporto: si intende ogni costruzione di
          qualunque   tipo  e  con  qualunque  mezzo  di  propulsione
          destinata alla navigazione da diporto;
                b) nave  da diporto: si intende ogni unita' con scafo
          di  lunghezza  superiore  a  ventiquattro  metri,  misurata
          secondo   le  norme  armonizzate  EN/ISO/DIS  8666  per  la
          misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
                c) imbarcazione  da  diporto:  si intende ogni unita'
          con  scafo  di  lunghezza  superiore a dieci metri e fino a
          ventiquattro  metri,  misurata secondo le norme armonizzate
          di cui alla lettera b);
                d) natante  da  diporto:  si  intende  ogni unita' da
          diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a
          dieci  metri,  misurata secondo le norme armonizzate di cui
          alla lettera b).».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 2.
              Costruzione delle imbarcazioni da diporto
  1. La   dichiarazione   di   costruzione   e'  facoltativa  per  le
imbarcazioni da diporto.
  2. Alle imbarcazioni da diporto iscritte nel registro delle navi in
costruzione  si applicano le disposizioni del libro II, titolo I, del
codice  della  navigazione  e del libro II, titolo I, del regolamento
per  l'esecuzione  del  codice  della  navigazione, parte navigazione
marittima.
  3.  Nell'ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, il titolo
di  proprieta'  per  l'iscrizione  nel registro delle imbarcazioni da
diporto  e'  costituito  dall'estratto  del  registro  delle  navi in
costruzione.

        
                    Nota all'art. 2:
              - Per  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
          n. 328, si veda nelle note alle premesse.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 3.
                  Iscrizione delle navi da diporto
  1. Per   l'iscrizione   nei  registri  delle  navi  da  diporto  il
proprietario   presenta   all'autorita'   competente   il  titolo  di
proprieta' in una delle forme previste dall'articolo 10, comma 1, del
presente  regolamento,  ovvero  l'estratto del registro delle navi in
costruzione  e il certificato di stazza, unitamente al certificato di
cancellazione  dal  registro  straniero  nel  caso  di  navi  gia' di
nazionalita' estera.
  2.  Qualora  il proprietario di una nave da diporto iscritta in uno
dei  registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea chieda
l'iscrizione   nei   registri  nazionali,  in  luogo  del  titolo  di
proprieta'  e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione
dal  registro  comunitario,  dal  quale  risultino le generalita' del
proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unita'.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 4.
Uffici   decentrati   detentori  dei  registri  di  iscrizione  delle
                       imbarcazioni da diporto
  1. I  registri  di iscrizione delle imbarcazioni da diporto, di cui
all'articolo 15   del   codice,   sono   tenuti  anche  dagli  uffici
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, come individuati dall'articolo 6, comma 5, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 179 del 3 agosto 2006.

        
                    Nota all'art. 4:
              - L'art. 15 del d.lgs n. 171/2005 e' il seguente:
              «Art.  15  (Registri  di  iscrizione).  - 1. Le navi da
          diporto  sono iscritte in registri tenuti dalle Capitanerie
          di  porto.  Le  imbarcazioni  da  diporto  sono iscritte in
          registri  tenuti  dalle  Capitanerie di porto, dagli uffici
          circondariali  marittimi,  nonche' dagli uffici provinciali
          del  Dipartimento  dei  trasporti terrestri e per i sistemi
          informativi  e  statistici  autorizzati  dal Ministro delle
          infrastrutture  e dei trasporti. Il modello dei registri e'
          approvato  con decreto del Ministero delle infrastrutture e
          dei trasporti.
              2.  Il  proprietario di un'imbarcazione da diporto puo'
          chiedere  l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando
          apposita domanda.
              3.  Le  unita'  da  diporto  costruite  da  un soggetto
          privato  per  proprio  uso  personale  e senza l'ausilio di
          alcuna    impresa,    cantiere    o   singolo   costruttore
          professionale,  possono  essere iscritte nei registri delle
          imbarcazioni  da diporto, purche' munite di attestazione di
          idoneita'  rilasciata  da  un organismo notificato ai sensi
          dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314.
              4.   Il   proprietario   dell'unita'  da  diporto  puo'
          richiedere  all'ufficio  d'iscrizione  l'annotazione  della
          perdita  di  possesso  dell'unita'  medesima  a  seguito di
          furto,  presentando  l'originale  o la copia conforme della
          denuncia  di furto e restituendo la licenza di navigazione.
          Ove  il  possesso  dell'unita'  sia  stato riacquistato, il
          proprietario    richiede    annotazione    all'ufficio   di
          iscrizione,    che    rilascia   una   nuova   licenza   di
          navigazione.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 5.
         Iscrizione di imbarcazioni da diporto autocostruite
  1. Il  proprietario  di un'unita' da diporto autocostruita ai sensi
dell'articolo 15,  comma 3,  del  codice puo' richiedere l'iscrizione
nei  registri delle imbarcazioni da diporto presentando, in luogo del
titolo  di  proprieta', una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
con  sottoscrizione  autenticata  dal  notaio  o  da  altro  pubblico
ufficiale  a cio' autorizzato, corredata della documentazione fiscale
attestante l'acquisto dei materiali necessari alla costruzione.
  2.   La   documentazione  tecnica  per  l'iscrizione  delle  unita'
autocostruite   e'   costituita   da   un'attestazione  di  idoneita'
rilasciata    da   un   organismo   tecnico   notificato   ai   sensi
dell'articolo 10  del codice, ovvero autorizzato ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni.
  3.  Le  imbarcazioni  da  diporto  iscritte  ai  sensi del presente
articolo  possono  essere immesse sul mercato solo dopo il decorso di
cinque  anni  dalla  data  di  iscrizione,  previo espletamento delle
procedure  necessarie per la valutazione della conformita' CE, di cui
all'articolo 9 del codice.

        
                    Note all'art. 5:
              - Per  l'art.  15,  del  d.lgs  n. 171 del 2005 si veda
          nelle note all'art. 4.
              - L'art. 10 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  10  (Organismi  di certificazione). - 1. Possono
          essere autorizzati ad espletare le procedure di valutazione
          di  conformita'  di  cui  all'art.  9,  nonche'  i  compiti
          specifici  per  i  quali sono stati autorizzati, i soggetti
          che soddisfano i requisiti fissati con regolamento adottato
          con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.  Con  lo  stesso  regolamento e' disciplinato il
          procedimento di autorizzazione.
              2. I soggetti interessati inoltrano apposita istanza al
          Ministero delle attivita' produttive che provvede, d'intesa
          con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla
          relativa   istruttoria  ed  alla  verifica  dei  requisiti.
          L'autorizzazione   e'   rilasciata   dal   Ministero  delle
          attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti, entro novanta giorni dalla
          data  di presentazione della relativa istanza; decorso tale
          termine, si intende negata.
              3.   L'autorizzazione  di  cui  al  comma 2  ha  durata
          quinquennale  e  puo' essere rinnovata. L'autorizzazione e'
          revocata  ove  i  requisiti  di cui al comma 1 vengano meno
          ovvero  nel  caso  in cui siano accertate gravi o reiterate
          irregolarita' da parte dell'organismo.
              4.   All'aggiornamento   delle   prescrizioni,  nonche'
          all'aggiornamento  dei  requisiti  in  attuazione  di norme
          comunitarie   si  provvede  con  regolamento  adottato  con
          decreto   del   Ministro  delle  attivita'  produttive,  di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.
              5.   Il  Ministero  delle  attivita'  produttive  e  il
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti vigilano
          sull'attivita'  degli  organismi  autorizzati. Il Ministero
          delle  attivita'  produttive,  per il tramite del Ministero
          degli  affari  esteri,  notifica alla Commissione europea e
          agli   altri   Stati   membri   l'elenco   degli  organismi
          autorizzati  ad espletare le procedure di certificazione ed
          ogni successiva variazione.
              6.  In caso di diniego della certificazione da parte di
          uno  degli  organismi di cui al comma 1, l'interessato puo'
          rivolgersi  alle  amministrazioni vigilanti di cui all'art.
          11,  che,  entro  sessanta  giorni,  procedono di intesa al
          riesame,  comunicandone l'esito alle parti, con conseguente
          addebito delle spese.
              7.  Le  spese  di  rilascio  dell'autorizzazione sono a
          carico  del  richiedente.  Le  spese  relative ai controlli
          successivi sono a carico degli organismi autorizzati.».
              - Il   decreto   legislativo   3 agosto  1998,  n.  314
          (Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          29 agosto 1998, n. 201.
              - L'art. 9 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  9  (Valutazione della conformita). - 1. Prima di
          immettere  sul  mercato o mettere in servizio i prodotti di
          cui all'art. 4, comma 1, il costruttore o il suo mandatario
          stabilito nell'Unione europea espletano le procedure di cui
          ai  commi 2,  3  e  4. Per le unita' da diporto, in caso di
          valutazione  della conformita' successiva alla costruzione,
          se  ne'  il  costruttore  ne' il mandatario stabilito nella
          Comunita'  assumono  la  responsabilita' per la conformita'
          del  prodotto  al presente capo, questa puo' essere assunta
          da una persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita'
          che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
          sotto  la  propria responsabilita'. In tale caso la persona
          che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in servizio
          deve  presentare  una  domanda a un organismo notificato ai
          fini  di  una  relazione  successiva  alla  costruzione. La
          persona  che  immette il prodotto sul mercato o lo mette in
          servizio  deve  fornire  all'organismo  notificato  tutti i
          documenti disponibili ed i dati tecnici relativi alla prima
          immissione  sul  mercato del prodotto nel Paese di origine.
          L'organismo  notificato  esamina  il  singolo  prodotto  ed
          effettua  calcoli  e  altre  valutazioni per assicurarne la
          conformita'  equivalente  ai  pertinenti  requisiti  di cui
          all'art.  6.  In  tale  caso  la  targhetta del costruttore
          descritta  all'allegato  II,  punto  2.2, deve contenere la
          dizione   «certificazione   successiva  alla  costruzione».
          L'organismo   notificato   redige   la   dichiarazione   di
          conformita'  concernente  la valutazione eseguita e informa
          la  persona  che immette il prodotto sul mercato o lo mette
          in servizio riguardo ai suoi obblighi. Detta persona redige
          la  dichiarazione di conformita' di cui all'allegato VIII e
          appone  o  fa  apporre  sul prodotto la marcatura CE con il
          numero distintivo del pertinente organismo notificato.
              2.   Per   quanto   riguarda   la  progettazione  e  la
          costruzione  dei  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera a),  il  costruttore  di unita' o il suo mandatario
          stabilito  nella  Comunita' espletano le seguenti procedure
          per  le  categorie  di progettazione A, B, C e D, di cui al
          punto 1 dell'allegato II, paragrafo A:
                a) per le categorie A e B:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra   duevirgolacinque   e   dodici   metri:  controllo  di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V  o  esame  CE  del  tipo  (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                  2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  12  e  24  metri: esame CE del tipo (modulo B), di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo  C),  di  cui  all'allegato  VII,  oppure  uno  dei
          seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                b) per la categoria C:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  duevirgolacinque  e  dodici metri: in caso di rispetto
          delle  norme  armonizzate  relative  ai  punti  3.2  e  3.3
          dell'allegato  II,  paragrafo A: controllo di fabbricazione
          interno  (modulo  A)  di cui all'allegato IV o controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V,  o  esame  CE  del  tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli:  B + D, B + E, B + F, G, H; in caso di inosservanza
          delle  norme  armonizzate  relative  ai  punti  3.2  e  3.3
          dell'allegato  II  paragrafo A:  controllo di fabbricazione
          interno  e prove (modulo AA) di cui all'allegato V, o esame
          CE  del  tipo (modulo B) di cui all'allegato VI, completato
          dalla  conformita'  al  tipo (modulo C) di cui all'allegato
          VII,  oppure  uno dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F,
          G, H;
                  2)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  12  e  24  metri:  esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                c) per la categoria D:
                  1)  per  le  unita' con scafo di lunghezza compresa
          tra  duevirgolacinque  e  ventiquattro  metri: controllo di
          fabbricazione  interno  (modulo A) di cui all'allegato IV o
          controllo  di  fabbricazione interno e prove (modulo AA) di
          cui  all'allegato  V, o esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli: B + D, B + E, B + F, G, H;
                d) per le moto d'acqua:
                  1) controllo di fabbricazione interno (modulo A) di
          cui all'allegato IV, o controllo di fabbricazione interno e
          prove  (modulo  AA)  di  cui all'allegato V, o esame CE del
          tipo  (modulo  B)  di cui all'allegato VI, completato dalla
          conformita'  al  tipo  (modulo  C) di cui all'allegato VII,
          oppure  uno  dei seguenti moduli: B + D, B + E, B + F, G, H
          di cui agli allegati VI, X, XI, XII, XIII, XIV;
                e) per i componenti di cui all'allegato I:
                  1) uno dei seguenti moduli: B + C, B + D, B + F, G,
          H di cui agli allegati VI, VII, X, XI, XII, XIII.
              3.  Per  quanto riguarda le emissioni di gas di scarico
          per  i  prodotti di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), il
          costruttore  dei motori o il suo mandatario stabilito nella
          Comunita'  applicano  l'esame CE del tipo (modulo B) di cui
          all'allegato  VI,  completato  dalla  conformita'  al  tipo
          (modulo C) di cui all'allegato VII, oppure uno dei seguenti
          moduli:  B + D, B + E, B + F, G, H di cui agli allegati VI,
          X, XI, XII, XIII, XIV;
              4. Per quanto riguarda le emissioni acustiche:
                a) per   i  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera c), numeri 1) e 2), il costruttore dell'unita' o il
          suo mandatario stabilito nella Comunita' applicano:
                  1) se le prove sono effettuate utilizzando le norme
          armonizzate  per la misurazione del rumore: il controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo  AA)  di  cui
          all'allegato  V  o la verifica di un unico prodotto (modulo
          G)  di  cui  all'allegato  XII  ovvero la garanzia qualita'
          totale (modulo H) di cui all'allegato XIII;
                  2) se per la valutazione si utilizzano il numero di
          Froude  e il rapporto potenza/dislocamento: il controllo di
          fabbricazione   interno   e   prove   (modulo   A)  di  cui
          all'allegato  IV, o il controllo di fabbricazione interno e
          prove  (modulo  AA) di cui all'allegato V, o la verifica di
          un  unico  prodotto  (modulo  G)  di  cui all'allegato XII,
          ovvero  la  garanzia  qualita'  totale  (modulo  H)  di cui
          all'allegato XIII;
                  3)  se  per  la  valutazione  sono  utilizzati dati
          certificati  relativi  all'unita' di riferimento, stabiliti
          conformemente  al  numero 1): il controllo di fabbricazione
          interno, modulo A, di cui all'allegato IV o il controllo di
          fabbricazione  interno  e i requisiti supplementari, modulo
          AA,  di  cui  all'allegato  V  o  la  verifica  di un unico
          prodotto,  modulo  G, di cui all'allegato XII o la garanzia
          qualita' totale, modulo H, di cui all'allegato XIII;
                b) per   i  prodotti  di  cui  all'art.  4,  comma 1,
          lettera c),  numeri  3)  e  4),  il  costruttore della moto
          d'acqua  o  del  motore o il suo mandatario stabilito nella
          Comunita' applicano il controllo di fabbricazione interno e
          i requisiti supplementari di cui all'allegato V (modulo AA)
          o il modulo G o H di cui agli allegati XII e XIII.
              5.  Le  avvertenze  e  le  istruzioni d'uso, nonche' la
          documentazione   relativa   ai  mezzi  di  attestazione  di
          conformita',  devono  essere  redatte  anche  nella  lingua
          italiana.
              6.  Gli  organismi  di  cui  all'art. 10 trasmettono al
          Ministero  delle  attivita' produttive e al Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti l'elenco delle approvazioni
          rilasciate,  delle  revoche  e dei dinieghi di approvazione
          sui prodotti di cui all'art. 4, comma 1.
              7. Le spese per la valutazione della conformita' sono a
          carico del richiedente.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 6.
                         Perdita di possesso
  1. L'ufficio   di  iscrizione,  ai  fini  dell'annotazione  di  cui
all'articolo 15,  comma 4,  del  codice,  riporta  gli  estremi della
denuncia  di furto sul registro di iscrizione dell'unita' ed archivia
la relativa licenza di navigazione.
  2.  Il proprietario, riacquistato il possesso dell'unita', richiede
all'ufficio  di  iscrizione  l'annotazione  del  rientro in possesso,
presentando   il   verbale  di  restituzione  dell'unita'  ritrovata.
Eseguita  l'annotazione,  l'ufficio  rilascia  una  nuova  licenza di
navigazione, previa visita di ricognizione dell'unita' da parte di un
organismo  tecnico  notificato  ai sensi dell'articolo 10 del codice,
ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n.
314, e successive modificazioni.

        
                    Note all'art. 6:
              - Per  l'art. 15, comma 4, del d.lgs n. 171 del 2005 si
          veda nelle note all'art. 4.
              - Per l'art. 10 del codice ed il decreto legislativo n.
          314 del 1998 si veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 7.
  Iscrizione di unita' da diporto a titolo di locazione finanziaria
  1. Per   l'annotazione   di  cui  all'articolo 16  del  codice,  il
proprietario  dell'imbarcazione o della nave da diporto presenta, con
la   domanda   di   iscrizione,  copia  del  contratto  di  locazione
finanziaria. La presentazione del contratto puo' avvenire avvalendosi
della   facolta'   di  cui  all'articolo 12,  comma 2,  del  presente
regolamento.
  2.  L'annotazione  puo'  essere  richiesta  dal  proprietario anche
successivamente all'iscrizione dell'unita', con le medesime modalita'
di cui al comma 1 del presente articolo.
  3.  Se  si  verificano  cessioni  o  variazioni  del  contratto  di
locazione  finanziaria  relative  all'utilizzatore  o  alla  data  di
scadenza,  il  proprietario ne richiede l'annotazione con le medesime
modalita' di cui al comma 1 del presente articolo.
  4.  L'annotazione  del  nominativo  dell'utilizzatore  a  titolo di
locazione  finanziaria non e' soggetta ai tributi previsti in materia
di pubblicita' navale.
  5.  Nei  casi di iscrizione provvisoria di imbarcazioni da diporto,
la   dichiarazione   di   assunzione   di   responsabilita'   di  cui
all'articolo 20,  comma 1,  lettera d),  del  codice  e' sottoscritta
dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.

        
                    Note all'art. 7
              - L'art. 16 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.16  (Iscrizione  di unita' da diporto utilizzate a
          titolo di locazione finanziaria). - 1. Le unita' da diporto
          utilizzate  a  titolo di locazione finanziaria con facolta'
          di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica
          annotazione  sul  registro di iscrizione e sulla licenza di
          navigazione  del  nominativo dell'utilizzatore e della data
          di scadenza del relativo contratto.».
              - Il  comma 1  lettera d) dell'art. 20 del d.lgs m. 171
          del 2005 e' il seguente:
              «Art.  20  (Iscrizione  provvisoria  di imbarcazioni da
          diporto).   -  1. Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto   puo'   chiedere   l'assegnazione  del  numero  di
          immatricolazione,  ove  si  tratti  di  prima immissione in
          servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
          dei registri. Alla domanda e' allegata:
                a) - b) (omissis) ;
                c)  dichiarazione  di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo;
                d)  dichiarazione di assunzione di responsabilita' da
          parte  dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
          derivanti  dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data
          di  presentazione  del  titolo  di  proprieta'  di  cui  al
          comma 2.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 8.
                         Pagamento stampati
  1. Nei  casi  di  rilascio,  rinnovo  o  duplicato della licenza di
navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto, l'interessato
consegna   all'ufficio  d'iscrizione  l'attestazione  comprovante  il
pagamento del relativo stampato a rigoroso rendiconto.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                               Art. 9.
                       Pubblicita' degli atti
  1. Le   domande   e   gli   atti   diversi   da   quelli   previsti
dall'articolo 17 del codice, per i quali il codice civile richiede la
trascrizione,  sono  resi pubblici mediante trascrizione nei registri
di  iscrizione  delle unita' ed annotazione sulla relativa licenza di
navigazione.

        
                    Note all'art. 9:
              - L'art. 17 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  17  (Disposizioni  per la pubblicita' degli atti
          relativi  alle  unita'  da  diporto).  - 1. Per gli effetti
          previsti   dal   codice   civile,   gli  atti  costitutivi,
          traslativi  o estintivi della proprieta' o di altri diritti
          reali  su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi
          del  presente  decreto  legislativo  sono resi pubblici, su
          richiesta  avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni
          dalla  data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi
          registri  di  iscrizione  ed  annotazione  sulla licenza di
          navigazione.
              2.   La   ricevuta   dell'avvenuta   presentazione  dei
          documenti  per  la  pubblicita', rilasciata dall'ufficio di
          iscrizione,  sostituisce  la  licenza di navigazione per la
          durata massima di venti giorni.
              3.  Accertata  una violazione in materia di pubblicita'
          di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'ufficio
          di  iscrizione  dell'unita'  che,  previa  presentazione da
          parte  dell'interessato  della nota di trascrizione e degli
          altri  documenti  prescritti  dalla  legge,  nel termine di
          dieci  giorni  dalla  data dell'accertamento regolarizza la
          trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine
          indicato  l'ufficio  di  iscrizione dispone il ritiro della
          licenza di navigazione.
              4.  Per  gli  atti  costitutivi, traslativi o estintivi
          della  proprieta'  o  di  altri  diritti  reali  di  cui al
          comma 1,  posti  in  essere  fino  alla  data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  legislativo  si procede, su
          richiesta  dell'interessato  avanzata  entro novanta giorni
          dall'entrata  in  vigore del presente decreto legislativo e
          senza   l'applicazione   di   sanzioni,   alle   necessarie
          regolarizzazioni.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 10.
                 Forma del titolo per la pubblicita'
  1. La  trascrizione e l'annotazione si compiono in forza di uno dei
titoli  indicati  dall'articolo 2657  del codice civile e, in caso di
acquisto   a   causa   di   morte,   in   forza   dell'atto  indicato
dall'articolo 2648  del  codice  civile oppure della dichiarazione di
successione.
  2.  Per le imbarcazioni da diporto, il titolo per la trascrizione e
l'annotazione   puo'   essere   costituito   da   una   dichiarazione
dell'alienante con sottoscrizione autenticata oppure dalla fattura di
vendita con firma, per quietanza, dell'alienante autenticata.

        
                    Note all'art. 10:
              - L'art. 2657 del codice civile e' il seguente:
              «Art.   2657   (Titolo   per  la  trascrizione).  -  La
          trascrizione  non  si  puo'  eseguire  se  non  in forza di
          sentenza  di  atto  pubblico  o  di  scrittura  privata con
          sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
              Le  sentenze  e gli atti seguiti in paese estero devono
          essere legalizzati.».
              - L'art. 2648 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2648  (Accettazione  di  eredita'  e acquisto di
          legato).    -    Si   devono   trascrivere   l'accettazione
          dell'eredita'  che  importi  acquisto dei diritti enunciati
          nei  numeri  1,  2  e  4  dell'art.  2643 o liberazione dai
          medesimi  e  l'acquisto  del  legato  che  abbia  lo stesso
          oggetto.
              La   trascrizione  dell'accettazione  dell'eredita'  si
          opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredita',
          contenuta  in  un  atto  pubblico  ovvero  in una scrittura
          privata   con   sottoscrizione   autenticata   o  accertata
          giudizialmente.
              Se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano
          accettazione  tacita  dell'eredita',  si puo' richiedere la
          trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti
          da  sentenza,  da  atto pubblico o da scrittura privata con
          sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
              La trascrizione dell'acquisto del legato si opera sulla
          base di un estratto autentico del testamento.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 11.
                    Documenti per la pubblicita'
  1. La   pubblicita'   e'   richiesta   all'ufficio   di  iscrizione
dell'unita'   da   diporto   presentando,  unitamente  alla  nota  di
trascrizione  in doppio originale ed alla licenza di navigazione, gli
atti  di  cui  all'articolo 10  del  presente regolamento nelle forme
indicate  dall'articolo 2658 del codice civile e, in caso di acquisto
a   causa   di   morte,   il  certificato  di  morte  del  precedente
proprietario.
  2. La nota di trascrizione contiene:
    a) cognome,  nome,  luogo, data di nascita e nazionalita', codice
fiscale  e  regime  patrimoniale  delle  parti,  se coniugate, ovvero
denominazione  o  ragione  sociale,  sede  e numero di codice fiscale
delle  persone  giuridiche,  delle  societa' e delle associazioni non
riconosciute,  con  l'indicazione per queste ultime e per le societa'
semplici,  anche delle generalita' delle persone che le rappresentano
secondo l'atto costitutivo;
    b) indicazione  del  titolo  del quale si chiede la pubblicita' e
data del medesimo;
    c) nome  del  pubblico  ufficiale che ha ricevuto l'atto o che ha
autenticato  le  firme  o  che l'ha in deposito, ovvero nome di altro
soggetto  che  ha  autenticato  le firme ai sensi dell'articolo 7 del
decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla   legge   4 agosto   2006,   n.   248,   ovvero   l'indicazione
dell'autorita' giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
    d) elementi di individuazione dell'unita' da diporto;
    e) indicazione  dell'eventuale  termine  o  condizione  a  cui e'
sottoposto l'atto.
  3.  In  caso  di acquisto a causa di morte, la nota di trascrizione
contiene  anche  l'indicazione  della  data  di  morte del precedente
proprietario.
  4.  Agli  atti  scritti  in  lingua  straniera  presentati  per  la
pubblicita'  e'  allegata  la  loro  traduzione  in  lingua  italiana
eseguita  o  da un interprete nominato dal tribunale o dall'autorita'
consolare.

        
                    Nota all'art. 11:
              - L'art. 2658 del codice civile e' il seguente:
              «Art.  2658  (Atti da presentare al conservatore). - La
          parte   che   domanda   la  trascrizione  del  titolo  deve
          presentare  al  conservatore dei registri immobiliari copia
          autenticata,  se  si tratta di atti pubblici o di sentenze,
          e,  se  si  tratta  di  scritture  private, deve presentare
          l'originale,  salvo  che  questo  si trovi depositato in un
          pubblico archivio o negli atti di un notaio. In questo caso
          basta   la   presentazione   di   una   copia   autenticata
          dall'archivista  o  dal  notaio, dalla quale risulti che la
          scrittura ha i requisiti indicati dall'articolo precedente.
              Per  la  trascrizione di una domanda giudiziale occorre
          presentare  copia  autentica del documento che la contiene,
          munito della relazione di notifica alla controparte.».
              - L'art.  7  del  decreto-legge  4 luglio 2006, n. 223,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, e' il seguente:
              «Art.  7  (Misure  urgenti  in  materia  di passaggi di
          proprieta'    di    beni    mobili    registrati).   -   1.
          L'autenticazione  della  sottoscrizione  degli atti e delle
          dichiarazioni  aventi  ad  oggetto  l'alienazione  di  beni
          mobili  registrati  e rimorchi o la costituzione di diritti
          di  garanzia  sui medesimi puo' essere richiesta anche agli
          uffici  comunali  ed  ai  titolari,  o  dipendenti  da loro
          delegati,  degli sportelli telematici dell'automobilista di
          cui  all'art.  2  del  regolamento  di  cui  al decreto del
          Presidente  della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, che
          sono  tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti
          diritti  di  segreteria, nella stessa data della richiesta,
          salvo motivato diniego.
              2.   I   commi 390   e  391  dell'art.  1  della  legge
          23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 12.
        Semplificazione delle disposizioni per la pubblicita'
  1. La trascrizione puo' essere domandata anteriormente al pagamento
dell'imposta  di  registro  a  cui  e' soggetto il titolo, solo se si
tratta   di   atto  pubblico  ricevuto  nello  Stato  o  di  sentenza
pronunciata  da  un'autorita'  giudiziaria  dello Stato. In tal caso,
assieme  alla doppia nota di trascrizione, l'interessato presenta una
terza  nota  in  carta  libera, la quale, a cura del conservatore, e'
trasmessa alla competente Agenzia delle entrate.
  2.  Negli  altri  casi  la  trascrizione  puo'  essere  eseguita su
presentazione   della   ricevuta   attestante   l'avvenuto  pagamento
dell'imposta di registro a cui e' soggetto il titolo. In tale ipotesi
l'interessato presenta all'ufficio a cui ha richiesto la trascrizione
il   titolo   registrato   dall'Agenzia  delle  entrate,  non  appena
perfezionato.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 13.
                    Esecuzione della pubblicita'
  1. L'ufficio di iscrizione dell'unita' da diporto prende nota della
domanda  di pubblicita' nel repertorio e trascrive il contenuto della
nota  nel  registro  di  iscrizione,  facendovi menzione del giorno e
dell'ora  di  ricezione.  Gli estremi della nota di trascrizione sono
annotati nella licenza di navigazione.
  2.   Uno  degli  esemplari  della  nota,  corredato  dai  documenti
presentati, e' conservato negli archivi del-l'ufficio.
  3. Dell'adempimento delle formalita' eseguite l'ufficio fa menzione
sull'altro esemplare della nota, che restituisce al richiedente.
  4.  Nel  concorso  di  piu' atti resi pubblici, la precedenza, agli
effetti  del codice civile, e' determinata dalla data di trascrizione
nei  registri  di  iscrizione  e,  in  caso  di  discordanza  tra  le
trascrizioni   nei   registri  e  le  annotazioni  sulla  licenza  di
navigazione, prevalgono le risultanze dei registri.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 14.
        Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto
  1. La  dichiarazione  di  potenza del motore entrobordo di cui agli
articoli 19,  comma 1,  e  20,  comma 1,  lettera c), del codice puo'
essere  sostituita  dal  certificato  di  omologazione  corredato  da
dichiarazione  di conformita' o dal certificato di potenza rilasciati
prima del 10 maggio 2000.
  2.  In  caso  di  furto,  smarrimento  o  distruzione dei documenti
previsti  dal  comma 1  del  presente articolo, l'interessato, previa
denuncia   alle  autorita'  competenti,  richiede  al  costruttore  o
all'importatore del motore una nuova dichiarazione di potenza.

        
                    Note all'art. 14:
              - Il  comma 1 dell'art. 19 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «1.   Per  ottenere  l'iscrizione  nei  registri  delle
          imbarcazioni  da  diporto  il  proprietario deve presentare
          all'autorita'   competente  il  titolo  di  proprieta',  la
          dichiarazione  di conformita' CE rilasciata dal costruttore
          o   da   un   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
          comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
          unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo,  ove prevista,
          nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo.».
              - Per  il  comma 1 lettera c) dell'art. 20 del d.lgs n.
          171 del 2005 e' la seguente:
              - Si veda nelle note all'art. 7.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 15.
                     Trasferimento di iscrizione
  1. L'ufficio   di   iscrizione   che   riceve  la  domanda  di  cui
all'articolo 21,    comma 1,   del   codice   trasmette   all'ufficio
destinatario   l'estratto   del   registro   di   iscrizione   e   la
documentazione relativa.
  2.  L'ufficio  destinatario iscrive l'unita' nei propri registri in
base alle risultanze dell'estratto ricevuto, riportando integralmente
le  annotazioni relative alla proprieta' e agli altri diritti reali e
contestualmente rinnova i documenti di navigazione.
  3.  L'ufficio  di  provenienza  cancella  l'unita',  riportando sul
registro  il  motivo della cancellazione, la sigla del nuovo ufficio,
la data e il numero della nuova iscrizione.

        
                    Note all'art. 15:
              - L'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  21  (Trasferimento di iscrizione e cancellazione
          dai  registri).  -  1.  Per  trasferire  ad  altro  ufficio
          l'iscrizione  di  una  unita'  da  diporto  e  le eventuali
          trascrizioni  a suo carico il proprietario, o un suo legale
          rappresentante,  deve  presentare  domanda  all'ufficio  di
          iscrizione dell'unita'.
              2.   La  cancellazione  delle  unita'  da  diporto  dai
          registri di iscrizione puo' avvenire:
                a) per vendita o trasferimento all'estero;
                b) per demolizione;
                c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a
          quella dei natanti;
                d) per passaggio ad altro registro;
                e) per perdita effettiva o presunta. «.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 16.
                     Cancellazione dai registri
  1. La  domanda  per  la  cancellazione  ai  sensi dell'articolo 21,
comma 2, del codice e' presentata all'ufficio di iscrizione.
  2.  L'ufficio di iscrizione, accertata l'inesistenza o l'estinzione
di eventuali diritti reali di garanzia trascritti e ottenuto il nulla
osta   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  previsto
dall'articolo 15  della  legge  26 luglio 1984, n. 413, provvede alla
cancellazione e al ritiro dei documenti di bordo.
  3. Per le unita' da diporto destinate all'iscrizione in un registro
di  un  altro Paese dell'Unione europea, ai fini dell'accertamento di
cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, l'interessato
presenta  una  dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio attestante
l'avvenuto  pagamento  degli  eventuali crediti contributivi relativi
all'equipaggio   dell'unita'   o   l'inesistenza   di  tali  crediti.
Dell'avvenuta  cancellazione deve essere data immediata comunicazione
all'INPS.
  4. In caso di perdita o di demolizione, la domanda di cancellazione
e' corredata dal processo verbale compilato dall'autorita' competente
e attestante l'evento.
  5.  Il  proprietario  che  intende  vendere  all'estero  la propria
imbarcazione  o  nave da diporto richiede all'ufficio d'iscrizione il
preventivo  nulla osta alla dismissione della bandiera nazionale, che
e'  rilasciato  previ gli accertamenti di cui al comma 2 del presente
articolo.  L'alienante presenta copia conforme dell'atto di vendita e
l'ufficio  di  iscrizione  provvede  alla  cancellazione dai registri
nazionali che decorre dalla data dell'atto medesimo.
  6.  In  caso  di trasferimento all'estero dell'unita', l'ufficio di
iscrizione,  previ  gli  accertamenti  di cui al comma 2 del presente
articolo,  rilascia  il  nulla  osta  per  l'iscrizione  nel registro
straniero prescelto dal proprietario e procede alla cancellazione dai
registri nazionali a far data dall'iscrizione nel registro straniero.
Il   proprietario  dell'unita'  comunica  gli  estremi  dell'avvenuta
iscrizione  nel  registro  straniero  e,  qualora la legislazione del
Paese   di  destinazione  dell'unita'  non  preveda  l'iscrizione  in
registri,   la   cancellazione   avviene   a   seguito   di  apposita
dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'unita'.

        
                    Note all'art. 16:
              - Per  il  testo dell'art. 21 del d.lgs n. 171 del 2005
          si veda nelle note all'art. 15.
              - L'art.   15   della  legge  26 luglio  1984,  n.  413
          (Riordinamento  pensionistico dei lavoratori marittimi), e'
          il seguente:
              «Art.  15  (Dismissione  di  bandiera per vendita della
          nave  a  stranieri  o  per  demolizione). - Non puo' essere
          accordata  dalle  autorita' marittime l'autorizzazione alla
          dismissione  di bandiera per vendita della nave a stranieri
          o   per   demolizione   della  nave  stessa,  di  cui  agli
          articoli 156  e  160  del  codice della navigazione, se non
          previo   accertamento,   presso  l'Istituto,  dell'avvenuto
          pagamento  di  tutti  i  crediti contributivi relativi agli
          equipaggi della nave interessata dalle procedure anzidette,
          assistiti  dal  privilegio di cui all'art. 552 del predetto
          codice, o dell'avvenuta costituzione a favore dell'Istituto
          stesso  di  un  congruo  deposito  cauzionale  o  di idonea
          garanzia dei crediti stessi nella misura e con le modalita'
          determinate dall'Istituto.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 17.
                Rinnovo della licenza di navigazione
  1.  Per  il  rinnovo  della  licenza di navigazione il proprietario
presenta all'ufficio di iscrizione i seguenti documenti:
    a) la licenza di cui si chiede il rinnovo;
    b) l'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico
notificato ai sensi dell'articolo 10 del codice ovvero autorizzato ai
sensi  del  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, in caso di innovazioni alle caratteristiche principali
dello scafo o del motore.
  2.  In  caso  di  furto, smarrimento o distruzione della licenza di
navigazione l'ufficio di iscrizione rilascia il duplicato, acquisendo
dal  proprietario  l'originale  o  la  copia  conforme della denuncia
presentata all'autorita' competente.

        
                    Nota all'art. 17:
              - Per  l'art.  10  del codice ed il decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314 si veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 18.
               Licenza provvisoria per navi da diporto
  1. L'ufficio  presso  il quale e' in corso l'iscrizione rilascia la
licenza  provvisoria  di cui all'articolo 23, comma 6, del codice nei
seguenti casi:
    a) navi  di  nuova  costruzione  munite  di certificato di stazza
provvisoria;
    b) navi   provenienti  da  registro  straniero,  in  presenza  di
espressa dichiarazione dell'autorita' marittima o consolare straniera
che  il  proprietario  ha  avanzato la richiesta di cancellazione dai
registri  secondo  le  procedure  ivi  vigenti  e  che  la licenza di
navigazione, o documento equipollente e' stata presa in consegna.

        
                    Nota all'art. 18:
              - Il  comma 6 dell'art. 23 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «6.  Le navi da diporto per le quali il procedimento di
          iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate
          alla  navigazione  dai  rispettivi uffici di iscrizione con
          licenza  provvisoria  la  cui  validita'  non  puo'  essere
          superiore a sei mesi.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 19.
                       Sigle di individuazione
  1. Per  le  unita'  iscritte  presso  gli  uffici  marittimi di cui
all'articolo 15  del  codice,  la sigla di individuazione e' composta
dalla   sigla  dell'ufficio  di  iscrizione  seguita  dal  numero  di
immatricolazione  e dalla lettera D, nel caso di imbarcazioni, ovvero
ND, nel caso di navi da diporto.
  2.  Per  le  imbarcazioni iscritte presso gli uffici motorizzazione
civile  delle  Direzioni generali territoriali del Dipartimento per i
trasporti  terrestri e i trasporti intermodali di cui all'articolo 15
del  codice,  la  sigla di individuazione e' composta dalla lettera N
seguita  dal numero di immatricolazione e dalla sigla della provincia
di iscrizione.

        
                    Nota all'art. 19:
              - Per l'art. 15 del d.lgs n. 171 del 2005 si veda nelle
          note all'art. 4.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 20.
                         Potenza dei motori
  1. I certificati per l'uso del motore rilasciati prima dell'entrata
in vigore del codice costituiscono documento di bordo.
  2.  In  caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato
per  l'uso  del  motore,  l'interessato,  previa  presentazione della
relativa  denuncia alle autorita' competenti, richiede al costruttore
o  all'importatore  o  al  rivenditore  autorizzato  del  motore  una
dichiarazione di potenza di cui all'articolo 28, comma 2, del codice.
  3.  In  caso di smarrimento, deterioramento o furto del certificato
per  l'uso del motore, se si tratta di motore munito di dichiarazione
di   potenza,  l'interessato,  previa  presentazione  della  relativa
denuncia   alle   autorita'  competenti,  o  ne  chiede  il  rilascio
all'ufficio  presso  il  quale la stessa e' depositata o richiede una
nuova  dichiarazione  di potenza al costruttore o all'importatore del
motore.
  4.   In   caso   di   smarrimento,  deterioramento  o  furto  della
dichiarazione   di   potenza   del   motore,   l'interessato,  previa
presentazione  della  relativa  denuncia  alle  autorita' competenti,
chiede il duplicato al costruttore o all'importatore del motore.
  5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ove non
sia  possibile  fare  riferimento  ad alcuno dei soggetti commerciali
deputati  al  rilascio  della dichiarazione di potenza, l'interessato
richiede   ai   centri   prova   autoveicoli   del   Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  l'accertamento  della  potenza del
motore  e  il  rilascio  del  relativo  documento. Per la prestazione
l'interessato  e'  tenuto  al pagamento del compenso previsto al n. 9
della  tabella  3  allegata  alla  legge  1° dicembre 1986, n. 870, e
successive modificazioni.

        
                    Note all'art. 20:
              - Il  comma 2 dell'art. 28 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «2.  Per  ogni singolo motore il costruttore, ovvero il
          suo   legale   rappresentante   o  rivenditore  autorizzato
          stabilito nell'Unione europea, rilascia la dichiarazione di
          potenza   su  modulo  conforme  al  modello  approvato  dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».
              - La  legge  1° dicembre  1986,  n. 870 (Misure urgenti
          straordinarie  per i servizi della Direzione generale della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione del
          Ministero  dei  trasporti),  e'  pubblicata sul Suppl. Ord.
          alla Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 21.
Procedimento  per  il  rilascio  dell'autorizzazione alla navigazione
                             temporanea
  1. Le  autorita'  indicate  dall'articolo 31,  comma 2,  del codice
annotano su apposito registro in ordine cronologico gli estremi delle
autorizzazioni  rilasciate  e  provvedono  alla consegna di una sigla
temporanea   costituita   dalla   sigla   dell'ufficio  che  rilascia
l'autorizzazione,  dal  numero progressivo della stessa e dalla sigla
«TEMP».
  2.  La  sigla  temporanea  e' riportata in modo ben visibile su due
tabelle  apposte  su  ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a
destra  di  prora e a sinistra di poppa. I caratteri della sigla sono
neri  su  fondo  bianco  ed hanno le dimensioni previste per le sigle
come definite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  L'autorita'  competente  rilascia  l'autorizzazione  su  modulo
conforme  al  modello  approvato dal Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  e  stabilisce,  se  ritenuto  necessario,  specifiche
condizioni di utilizzo.

        
                    Nota all'art. 21:
              - Il  comma 2 dell'art. 31 del d.lgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «2.  Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo
          dell'ufficio  provinciale  del Dipartimento per i trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti o, per le
          navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella
          cui   giurisdizione   l'impresa   ha   sede   principale  o
          secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori
          di   motori   marini   e   alle   aziende   di  vendita  le
          autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da
          diporto,   non   abilitate  e  non  munite  dei  prescritti
          documenti  ovvero  abilitate  e  provviste  di documenti di
          bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni
          ed assistenza.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 22.
  Apparato ricetrasmittente di bordo per la navigazione temporanea
  1. Le  unita'  autorizzate  alla navigazione temporanea sono dotate
almeno  di  un  apparato  ricetrasmittente  radiotelefonico  ad  onde
metriche   (VHF)   anche  di  tipo  portatile,  nei  limiti  previsti
dall'articolo 29  del  codice.  L'apparato e' utilizzato solo ai fini
della sicurezza della navigazione.
  2.   L'ispettorato   territoriale   del  Ministero  dello  sviluppo
economico  assegna  un  indicativo  di  chiamata  di identificazione,
valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato e' installato,
costituito  dal  nome  del titolare dell'autorizzazione seguito dalla
sigla  dell'ufficio  che  ha rilasciato l'autorizzazione e dal numero
progressivo dell'autorizzazione.
  3. L'utilizzo dell'apparato non e' soggetto a licenza di esercizio.

        
                    Note all'art. 22
              - L'art. 29 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  29 (Apparati ricetrasmittenti di bordo). - 1. Su
          tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore
          ai  ventiquattro  metri  e'  fatto obbligo di installare un
          impianto   ricetrasmittente   in  radiotelefonia,  ad  onde
          ettometriche,  secondo  le  norme  stabilite dall'autorita'
          competente.
              2.  A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza
          pari  o  inferiore  a  ventiquattro  metri,  che navigano a
          distanza  superiore  alle  sei miglia dalla costa, e' fatto
          obbligo   di   essere   dotate   almeno   di   un  apparato
          ricetrasmittente  ad  onde metriche (VHF), anche portatile,
          secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
              3.  Tutti  gli  apparati ricetrasmittenti a bordo delle
          unita'  da  diporto,  conformi alla normativa vigente, sono
          esonerati  dal  collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo
          l'obbligo  di  collaudo per le stazioni radioelettriche per
          mezzo   delle   quali   e'   effettuato   il   servizio  di
          corrispondenza  pubblica.  Il  costruttore, o un suo legale
          rappresentante,  rilascia  una  dichiarazione attestante la
          conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se
          trattasi   di   unita'   proveniente   da   uno  Stato  non
          comunitario,   alle   norme   di  uno  degli  Stati  membri
          dell'Unione  europea  o dello spazio economico europeo. Gli
          apparati  sprovvisti  della  certificazione  di conformita'
          sono   soggetti   al   collaudo   da  parte  dell'autorita'
          competente.
              4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio
          dell'apparato    radiotelefonico,   rivolta   all'autorita'
          competente  e corredata della dichiarazione di conformita',
          e'  presentata  all'ufficio  di iscrizione dell'unita', che
          provvede:
                a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
                b) al   rilascio   della   licenza   provvisoria   di
          esercizio;
                c) alla  trasmissione  all'autorita' competente della
          documentazione  per il rilascio della licenza definitiva di
          esercizio.
              5.  La  licenza  provvisoria  di esercizio resta valida
          fino  al  rilascio  della licenza definitiva; la licenza e'
          riferita   all'apparato  radiotelefonico  di  bordo  ed  e'
          sostituita  solo  in  caso  di  sostituzione  dell'apparato
          stesso.
              6.   La  domanda  per  il  rilascio  della  licenza  di
          esercizio  dell'apparato radiotelefonico installato a bordo
          dei  natanti, corredata della dichiarazione di conformita',
          e'  presentata  all'ispettorato  territoriale del Ministero
          delle  comunicazioni  avente giurisdizione sul luogo in cui
          il   richiedente  ha  la  propria  residenza.  Il  medesimo
          ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata
          di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su
          cui  l'apparato  viene  installato,  e  a rilasciare, entro
          quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
              7.  Gli  apparati  ricetrasmittenti  installati a bordo
          delle  unita'  da  diporto  che  non effettuano traffico di
          corrispondenza  pubblica  non  sono soggetti all'obbligo di
          affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e
          di corresponsione del relativo canone.
              8.    I   contratti   per   l'esercizio   di   apparati
          radioelettrici  stipulati  con  le  societa' concessionarie
          possono   essere   disdettati  alla  scadenza  nei  termini
          stabiliti.  Copia  della  disdetta e' inviata all'autorita'
          competente,  unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di
          atto    di    notorieta'    attestante    l'assunzione   di
          responsabilita'   della   funzionalita'   dell'apparato   e
          l'impegno  ad  utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di
          emergenza e per la sicurezza della navigazione.
              9.  La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico
          di   corrispondenza,   ha  validita'  anche  per  l'impiego
          dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
              10.  Il  Ministero delle comunicazioni, di concerto con
          il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, puo'
          disporre,  quando lo ritenga opportuno o su richiesta degli
          organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i
          costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
              11.  Per  le  imbarcazioni  e  le  navi  da  diporto in
          navigazione  oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi'
          obbligatoria   l'installazione   a  bordo  di  un  apparato
          elettronico    per   la   rilevazione   satellitare   della
          posizione.».

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 23.
                        Ruolino di equipaggio
  1. Il  ruolino  di equipaggio per imbarcazioni e navi da diporto e'
individuato  da  un  numero  e da una serie progressivi assegnati dal
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti; la serie comprende
tutti i ruolini di equipaggio dall'uno al diecimila.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti invia i
ruolini  di  equipaggio  agli  uffici compartimentali e circondariali
marittimi, anche per la distribuzione agli uffici dipendenti, nonche'
alle  autorita'  consolari,  che  ne  facciano  richiesta. Gli uffici
marittimi e le autorita' consolari, all'atto del rilascio del ruolino
di  equipaggio,  riportano  le  annotazioni  in  esso contenute in un
registro di carico.
  3.  Il  ruolino  di equipaggio ha validita' di tre anni a decorrere
dalla  data del rilascio e i suoi estremi sono annotati sulla licenza
di  navigazione a cura dell'ufficio che ha provveduto al rilascio. Lo
stesso  ufficio comunica l'avvenuto rilascio all'INPS, all'ufficio di
iscrizione dell'unita' da diporto, nonche' al proprietario qualora il
ruolino sia stato rilasciato all'armatore dell'unita'.
  4. Alla scadenza di validita' del ruolino di equipaggio, gli uffici
marittimi  o  consolari  lo  ritirano  e  ne rilasciano uno nuovo. Il
ruolino  ritirato  e'  trasmesso  all'INPS, che, dopo aver provveduto
alla  decontazione  definitiva  dei contributi dovuti, lo restituisce
all'ufficio che ne aveva assunto il carico.

        
      
          

            TITOLO I
Procedure amministrative inerenti alle unita' da diporto

          

        
                              Art. 24.
               Uso commerciale delle unita' da diporto
  1. Il   proprietario   o  l'armatore,  per  l'annotazione  dell'uso
commerciale ai sensi dell'articolo 2 del codice, presenta all'ufficio
d'iscrizione  dell'imbarcazione  o  della nave da diporto una domanda
indicante l'attivita' che intende compiere e corredata da:
    a) certificato   d'iscrizione   nel   registro  delle  imprese  o
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  da  cui  risulti  che
trattasi  di  impresa  individuale  o societa' esercente le attivita'
commerciali  di  cui all'articolo 2, comma 1, del codice, nonche' gli
estremi dell'iscrizione nel suddetto registro;
    b) licenza di navigazione delle unita' interessate.
  2.  In  caso  di  mutamento  dei  soggetti indicati al comma 1, gli
interessati   presentano   all'ufficio   di   iscrizione  domanda  di
cancellazione   dell'annotazione  precedentemente  eseguita  o  nuova
domanda di annotazione dell'uso commerciale che si intende svolgere.
  3. Le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio
possono  essere utilizzate, previa apposita domanda di annotazione di
cui   al   comma 1,  anche  per  l'insegnamento  professionale  della
navigazione  da  diporto  e  come  unita'  appoggio  per i praticanti
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
  4. L'uso commerciale di imbarcazioni o navi da diporto utilizzate a
titolo  di  locazione finanziaria non e' consentito all'utilizzatore,
se  non  previa  dichiarazione di armatore ai sensi dell'articolo 265
del codice della navigazione.

        
                    Note all'art. 24:
              - L'art. 2 del d.lgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 2 (Uso commerciale delle unita' da diporto). - 1.
          L'unita'  da  diporto  e'  utilizzata  a  fini  commerciali
          quando:
                a) e'   oggetto   di  contratti  di  locazione  e  di
          noleggio;
                b) e'  utilizzata  per  l'insegnamento  professionale
          della navigazione da diporto;
                c) e'   utilizzata  da  centri  di  immersione  e  di
          addestramento  subacqueo  come  unita'  di  appoggio  per i
          praticanti   immersioni   subacquee   a  scopo  sportivo  o
          ricreativo.
              2.    L'utilizzazione    a   fini   commerciali   delle
          imbarcazioni  e  navi  da  diporto e' annotata nei relativi
          registri  di  iscrizione, con l'indicazione delle attivita'
          svolte  e  dei proprietari o armatori delle unita', imprese
          individuali  o  societa',  esercenti  le suddette attivita'
          commerciali  e  degli  estremi  della  loro iscrizione, nel
          registro   delle   imprese   della   competente  camera  di
          commercio,   industria,  artigianato  ed  agricoltura.  Gli
          estremi  dell'annotazione  sono  riportati sulla licenza di
          navigazione.
              3.  Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
          con  unita'  da  diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
          dell'Unione  europea,  l'esercente  presenta  all'autorita'
          marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul
          luogo   in   cui   l'unita'   abitualmente   staziona   una
          dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il
          titolo  che  attribuisce  la  disponibilita'  della stessa,
          nonche'  gli  estremi della polizza assicurativa a garanzia
          delle  persone  imbarcate e di responsabilita' civile verso
          terzi  e  della  certificazione  di  sicurezza in possesso.
          Copia   della   dichiarazione,  timbrata  e  vistata  dalla
          predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.
              4.  Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a),
          possono essere utilizzate esclusivamente per le attivita' a
          cui sono adibite.».
              L'art. 265 del codice della navigazione e' il seguente:
              «Art.  265  (Dichiarazione  di  armatore). - Chi assume
          l'esercizio   di   una   nave   deve  preventivamente  fare
          dichiarazione  di  armatore all'ufficio di iscrizione della
          nave o del galleggiante.
              Quando  l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se
          l'armatore  non  vi  provvede, la dichiarazione puo' essere
          fatta dal proprietario.
              Quando   l'esercizio   e'  assunto  dai  comproprietari
          mediante   costituzione   di   societa'  di  armamento,  le
          formalita'  di  cui  agli articoli 279, 282, secondo comma,
          tengono luogo della dichiarazione di armatore.».

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 25.
                       Patenti di categoria A
  1. Le  patenti  di categoria A abilitano al comando e alla condotta
dei natanti e delle imbarcazioni da diporto per le seguenti specie di
navigazione:
    a) entro dodici miglia dalla costa;
    b) senza alcun limite dalla costa.
  2.  Le  patenti  di  cui  al  comma 1  abilitano al comando ed alla
condotta  delle  unita'  a  motore,  di  quelle  a vela e di quelle a
propulsione mista.
  3.  A  richiesta  dell'interessato,  le  patenti  di cui al comma 1
possono  essere  rilasciate  per  il comando e la condotta delle sole
unita'  a  motore.  Sono considerate a motore quelle unita' in cui il
rapporto  tra la superficie velica in metri quadrati di tutte le vele
che  possono  essere  bordate  contemporaneamente  in  navigazione su
idonee  attrezzature  fisse,  compresi  l'eventuale fiocco genoa e le
vele  di  strallo,  escluso  lo spinnaker, e la potenza del motore in
cavalli o in kilowatt e' inferiore, rispettivamente, a 1 o a 1,36.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 26.
                       Patenti di categoria B
  1. Le  patenti  di  categoria  B abilitano al comando delle navi da
diporto.
  2.  Coloro  che  sono in possesso della patente per nave da diporto
possono  comandare  e  condurre  anche unita' da diporto di lunghezza
pari o inferiore a 24 metri a motore, a vela e a propulsione mista.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 27.
                       Patenti di categoria C
  1. Le  patenti  di  categoria C abilitano alla direzione nautica di
unita'  da  diporto di lunghezza pari o inferiore a 24 metri, ove sia
presente  a  bordo  almeno  un'altra persona in qualita' di ospite di
eta'  non inferiore ai 18 anni, idonea a svolgere le funzioni manuali
necessarie  per  la conduzione del mezzo e la salvaguardia della vita
umana  in  mare,  sempre  che  l'unita'  sia  munita  di  dispositivo
elettronico  in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre
all'individuazione   della  persona,  la  disattivazione  del  pilota
automatico e l'arresto dei motori.
  2.  Le  patenti  di  categoria  C  sono rilasciate esclusivamente a
soggetti   portatori   delle   patologie  indicate  nell'allegato  I,
paragrafo 2.
  3.  Le  patenti di cui al comma 1 sono assoggettate alla disciplina
prevista per le patenti di categoria A.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 28.
           Autorita' competenti al rilascio delle patenti
  1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:
    a) le  capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e
gli   uffici   motorizzazione   civile   delle   Direzioni   generali
territoriali   del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri  e  il
trasporto  intermodale,  per  le  patenti nautiche che abilitano alla
navigazione entro dodici miglia dalla costa;
    b) le  capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi,
per  le  patenti  nautiche che abilitano alla navigazione senza alcun
limite dalla costa;
    c) le  capitanerie  di  porto,  per  le  patenti che abilitano al
comando di navi da diporto.
  2.  Le  patenti  nautiche  sono  conformi  al modello approvato dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 29.
          Esame per il conseguimento delle patenti nautiche
  1. L'esame  per  il conseguimento della patente nautica che abilita
alla navigazione entro dodici miglia dalla costa e' sostenuto dinanzi
ad  un  esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal
capo  del  circondario  marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo
delle  capitanerie di porto in servizio permanente effettivo, tra gli
ufficiali  superiori  del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie
di porto in congedo, tra i docenti di navigazione o di attrezzatura e
manovra  degli  istituti  nautici  o  professionali, tra il personale
della  gente  di  mare  in possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella  di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto
del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o a quello
di  ufficiale  di  navigazione  del diporto, ovvero da un esaminatore
nominato,  per  la  giurisdizione  di competenza, dal Direttore della
Direzione  generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti,  scelto  tra  i  medesimi  soggetti,  nonche'  tra  i
funzionari,  anche  in  posizione  di quiescenza, del Ministero delle
infrastrutture   e  dei  trasporti  abilitati  a  norma  della  legge
1° dicembre   1986,  n.  870,  e  successive  modificazioni.  Per  lo
svolgimento  della  prova  teorica  e  pratica  di navigazione a vela
l'esaminatore  e'  assistito  da  un  esperto velista designato dalla
Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana.
  2.  La  commissione  d'esame  per  il  conseguimento  della patente
nautica  che  abilita alla navigazione senza alcun limite dalla costa
e' nominata dal capo del circondario marittimo ed e' costituita:
    a) dal   presidente,  scelto  tra  gli  ufficiali  di  grado  non
inferiore a tenente di vascello in servizio o in congedo dei Corpi di
stato  maggiore  o  delle  capitanerie  di  porto,  tra  i docenti di
navigazione  o  di  attrezzatura  e  manovra degli istituti nautici o
professionali    ovvero    tra    coloro   che   sono   in   possesso
dell'abilitazione di comandante di cui all'articolo 8 del decreto del
Ministro  dei  trasporti  30 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale,  supplemento  ordinario  n.  13  del  16 gennaio 2008 o di
comandante  del  diporto. In mancanza, le funzioni di presidente sono
svolte dal capo del circondario marittimo;
    b) da  un  ufficiale  del  Corpo  delle  capitanerie  di porto in
possesso  del  titolo  professionale  di capitano di lungo corso o di
aspirante  capitano  di  lungo  corso o abilitato alla condotta delle
motovedette  d'altura del Corpo delle capitanerie di porto, ovvero da
un comandante di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dei
trasporti  30 novembre  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale,
supplemento  ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o da un capitano del
diporto, in qualita' di membro;
    c) da  un  esperto  velista  designato dalla Federazione italiana
vela  o  dalla  Lega  navale  italiana, in qualita' di membro, per lo
svolgimento della prova teorica e pratica di navigazione a vela.
  3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il
comando  delle navi da diporto e' nominata dal capo del compartimento
marittimo  con le modalita' indicate al comma 2, lettere a) e b), del
presente articolo.
  4.  Le  funzioni di segretario delle sedute di esame sono svolte da
un  sottufficiale  del  Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un
impiegato  civile  di  ruolo del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
  5.  I  programmi  e  le modalita' di svolgimento degli esami per il
conseguimento  delle  patenti di categoria A, B e C sono adottati con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

        
                    Nota all'art. 29:
              - Per  la legge 1° dicembre 1986, n. 870, si veda nelle
          note all'art. 20.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                               Art. 30
                    Estensione dell'abilitazione
  1. Coloro  che  sono  in  possesso  di  una  patente  limitata alla
navigazione a motore possono estendere l'abilitazione posseduta anche
alla navigazione a vela, sostenendo solo la relativa prova pratica.
  2.  Coloro che sono in possesso di patente per la navigazione entro
dodici  miglia  dalla  costa  possono conseguire l'abilitazione senza
alcun limite di distanza dalla costa, sostenendo un esame integrativo
teorico sulle materie non comprese nel programma d'esame previsto per
l'abilitazione posseduta.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 31.
                       Esercitazioni pratiche
  1. Coloro  che hanno presentato domanda per l'ammissione agli esami
per  il  conseguimento  della  patente  nautica  sono  autorizzati ad
esercitarsi  al  comando  o  alla  direzione  nautica delle unita' da
diporto,  nei  limiti dell'abilitazione richiesta, purche' a bordo vi
sia  persona  munita  di  patente  nautica  rilasciata  da  almeno un
triennio,  con  abilitazione  almeno  pari a quella che l'interessato
aspira a conseguire.
  2.  Copia della domanda, completa di visto dell'autorita' marittima
o dell'ufficio motorizzazione civile, costituisce, accompagnata da un
documento  di  identita'  personale, autorizzazione per esercitarsi a
bordo  delle  unita'  da diporto. Detto documento ha validita' di tre
mesi prorogabile per ulteriori tre mesi.
  3.  Le  prove  d'esame non possono essere sostenute prima che siano
trascorsi  trenta  giorni  dalla data di rilascio dell'autorizzazione
per l'esercitazione a bordo delle unita' da diporto.
  4.  Il  capo  del circondario marittimo o l'autorita' preposta alla
disciplina  delle acque interne determinano con propria ordinanza, se
ritenuto  necessario,  i  tempi  e  le modalita' nonche' le misure di
sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 32.
               Conseguimento delle patenti senza esami
  1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di
porto  in  servizio permanente, gli ufficiali del Corpo della guardia
di  finanza  in  possesso di specializzazione di comandante di unita'
navale  rilasciata  dai  comandi  della Guardia di finanza, nonche' i
sottufficiali delle Forze armate e delle Forze di polizia in possesso
di  abilitazione  alla  condotta  di  unita'  navali  d'altura  o del
brevetto  per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza
alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina
militare  che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici
mesi,  possono  conseguire,  senza  esami,  le  patenti  di  cui agli
articoli 25 e 26 del presente regolamento.
  2.  Il  personale  delle Forze armate, delle Forze di polizia e del
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  in  servizio permanente o
ufficiale  ausiliario  o  volontario  di  truppa  in  ferma  breve  o
prefissata,  abilitato  al  comando navale ed alla condotta dei mezzi
nautici da parte della Marina militare, puo' conseguire, senza esami,
le patenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, secondo i
criteri  fissati  dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale
militare  della  Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma
volontaria,  in  possesso di abilitazione al comando di unita' navale
rilasciata  dai  comandi  della Guardia di finanza, secondo i criteri
fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  La  facolta'  di  cui ai commi 1 e 2 e' esercitata entro cinque
anni  dalla  cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti
fisici,  psichici  e morali di cui agli articoli 36 e 37 del presente
regolamento.
  4. I requisiti per il personale indicati al comma 1 sono comprovati
dall'estratto  matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di
appartenenza.  Per  il rimanente personale i requisiti sono attestati
dal possesso dell'abilitazione.
  5.   Le  abilitazioni  rilasciate  dalla  Marina  militare  per  la
navigazione  entro  sei  miglia  dalla  costa  e le abilitazioni alla
condotta  dei  mezzi  nautici rilasciate dai comandi della Guardia di
finanza abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 33.
             Persone in possesso di titoli professionali
  1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo
o  del  diporto o della navigazione interna e sono muniti di libretto
di  navigazione in corso di validita' possono comandare e condurre le
unita' da diporto, nei limiti indicati nell'allegato III.
  2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1 del presente articolo, nonche'
coloro  che  sono  iscritti  nel  registro di cui all'articolo 90 del
codice  della navigazione, muniti di libretto di navigazione in corso
di  validita'  ovvero di licenza per pilota, possono conseguire senza
esami  le  patenti  nautiche, nei limiti e con le modalita' stabilite
nell'allegato III.

        
                    Note all'art. 33:
              -   L'art.  90  del  codice  della  navigazione  e'  il
          seguente:
              «Art.  90  (Licenze  e registro dei piloti). - I piloti
          sono  provvisti  di  una  licenza  rilasciata  dal capo del
          compartimento e sono iscritti in uno speciale registro».

        
      
          

            TITOLO II
Disciplina delle patenti nautiche
Capo I
Disposizioni generali

          

        
                              Art. 34.
Comando  di  unita'  da  diporto  da  parte  di  stranieri  in  acque
                        territoriali italiane
  1. Gli  stranieri  e  i  cittadini  italiani  residenti all'estero,
muniti   di  un  titolo  di  abilitazione  o  documento  riconosciuto
equipollente  dallo  Stato  di  appartenenza  o,  rispettivamente, di
residenza, possono comandare, purche' a titolo gratuito, imbarcazioni
e  navi  da  diporto iscritte nei registri di cui all'articolo 15 del
codice e natanti da diporto di cui all'articolo 27 del codice entro i
limiti  dell'abilitazione medesima. Il titolo o documento deve essere
tenuto a bordo.
  2.  Per  gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero
che  comandano  imbarcazioni  e  navi da diporto iscritte in registri
stranieri, l'obbligo di patente nautica e' regolato dalla legge dello
Stato di bandiera dell'unita'.
  3. Per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea si prescinde
dall'obbligo  del titolo per comandare le unita' da diporto di cui ai
commi 1   e   2   del   presente  articolo,  qualora  esibiscano  una
dichiarazione  rilasciata  dalle proprie autorita' da cui risulti che
la  legislazione,  rispettivamente,  del  Paese  di  provenienza  del
soggetto  o  dello  Stato  di  bandiera  dell'unita'  non  prevede il
rilascio di alcun titolo di abilitazione.

        
                    Nota all'art. 34:
              - Per l'art. 15 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle
          note all'art. 4.
              - L'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  27  (Natanti  da diporto). - 1. I natanti di cui
          all'art.  3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo
          dell'iscrizione  nei  registri  di  cui  all'art. 15, della
          licenza di navigazione di cui all'art. 23 e del certificato
          di sicurezza di cui all'art. 26.
              2.  I  natanti  da diporto, a richiesta, possono essere
          iscritti  nei  registri delle imbarcazioni da diporto ed in
          tale caso ne assumono il regime giuridico.
              3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
                a) entro sei miglia dalla costa;
                b) entro  dodici miglia dalla costa, se omologati per
          la  navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei
          per  tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai
          sensi  dell'art. 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto
          legislativo  3 agosto 1998, n. 314; in tale caso durante la
          navigazione   deve   essere   tenuta   a  bordo  copia  del
          certificato  di  omologazione con relativa dichiarazione di
          conformita'  ovvero  l'attestazione di idoneita' rilasciata
          dal predetto organismo;
                c) entro  un miglio dalla costa, i natanti denominati
          jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole a vela e
          natanti  a  vela  con  superficie  velica non superiore a 4
          metri  quadrati,  nonche' gli acquascooter o moto d'acqua e
          mezzi similari.
              4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare
          nei  limiti  stabiliti  dalla categoria di progettazione di
          appartenenza di cui all'allegato II.
              5.  La  navigazione  e  le  modalita'  di  utilizzo dei
          natanti  di  cui  al comma 3, lettera c), sono disciplinate
          dalla  competente  autorita'  marittima e della navigazione
          interna.
              6.  L'utilizzazione  dei  natanti da diporto ai fini di
          locazione  o di noleggio per finalita' ricreative o per usi
          turistici  di  carattere  locale,  nonche' di appoggio alle
          immersioni  subacquee  a  scopo  sportivo  o  ricreativo e'
          disciplinata,  anche  per le modalita' della loro condotta,
          con  ordinanza della competente autorita' marittima o della
          navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.».

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                              Art. 35.
                Requisiti per l'ammissione agli esami
  1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti
di   cui   agli  articoli 25  e  27  del  presente  regolamento,  gli
interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di eta'.
  2.  Per  essere  ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento
della patente per navi da diporto di cui all'articolo 26 del presente
regolamento,  gli interessati devono essere in possesso, da almeno un
triennio,  della  patente di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
del presente regolamento.
  3. Nella domanda di ammissione agli esami e' dichiarata l'eventuale
richiesta di limitazione alle sole unita' a motore.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                              Art. 36.
                        Giudizio di idoneita'
  1. Coloro  che  sono  affetti  dalle  malattie fisiche o psichiche,
deficienze  organiche  o minorazioni psichiche indicate nell'allegato
I,  paragrafo 1,  o  siano dediti all'uso di sostanze psicoattive non
possono conseguire la patente nautica ne' la convalida della stessa.
  2.  Coloro che sono affetti dalle malattie o minorazioni anatomiche
o   funzionali   indicate   nell'allegato   I,  paragrafo 2,  possono
conseguire esclusivamente la patente di categoria C.
  3.  Il  giudizio  di idoneita' psichica e fisica e' espresso, sulla
base   dei   requisiti   previsti   dall'allegato   I,   dall'ufficio
dell'azienda  sanitaria  locale territorialmente competente, cui sono
attribuite funzioni in materia medico-legale. Il giudizio puo' essere
espresso, altresi', da un medico responsabile dei servizi di base del
distretto  sanitario  ovvero  da  un medico appartenente al ruolo dei
medici  del  Ministero  del  lavoro,  della  salute e delle politiche
sociali  o  da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un
medico  militare  in servizio permanente effettivo o da un medico del
ruolo  dei  sanitari  della Polizia di Stato o da un medico del ruolo
sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o, per i cittadini
italiani  residenti  all'estero, da un medico riconosciuto idoneo dal
consolato   italiano  del  Paese  di  residenza.  In  ogni  caso  gli
accertamenti   sono   effettuati  presso  la  struttura  pubblica  di
appartenenza.    La    certificazione   sanitaria   e   la   relativa
documentazione devono essere conservate per un anno.
  4.  Il  giudizio  di idoneita' e' demandato alla commissione medica
locale  costituita  in  ogni  provincia  presso  le aziende sanitarie
locali  del capoluogo di provincia, in caso di malattie o minorazioni
anatomiche  o  funzionali indicate nell'allegato I, paragrafo 2, e in
tutti i casi dubbi.
  5.  La  commissione  medica  locale,  in  relazione alle malattie o
minorazioni  fisiche riscontrate e alle eventuali protesi correttive,
stabilisce,  se  ritenuto  necessario,  termini  di  validita'  delle
patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.
  6.  Il  giudizio di idoneita' e' inoltre demandato alle commissioni
mediche  locali,  quando  e'  disposto dall'autorita' marittima o dal
prefetto.
  7.  L'accertamento  di  cui  ai  commi 3  e  4  deve  risultare  da
certificazione  di  data non anteriore a sei mesi dalla presentazione
della  domanda  per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato
medico  e  quello  rilasciato  dalla  commissione  medica locale sono
conformi al modello contenuto nell'allegato I, annesso 1.
  8.  Avverso  il  giudizio  delle  commissioni  di cui al comma 4 e'
ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero delle infrastrutture
e  dei  trasporti,  che  decide  avvalendosi  del parere degli organi
sanitari  periferici  delle  Ferrovie  dello  Stato.  Analogamente il
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti decide sui ricorsi
avverso  i  provvedimenti  di  sospensione  o di revoca della patente
nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.
  9.  Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui
al presente articolo sono a carico degli interessati.

        
      
          

            Capo II
Requisiti

          

        
                              Art. 37.
    Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche
  1. Non  possono  ottenere  la patente nautica coloro che sono stati
dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro
che  sono  o  sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o
alle  misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423,  come  modificata  dalla  legge  3 agosto 1988, n. 327, e dalla
legge   31 maggio  1965,  n.  575,  nonche'  coloro  che  sono  stati
condannati  ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che
non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.
  2.   Non  possono  inoltre  ottenere  la  patente  nautica  per  la
navigazione  senza  alcun  limite  dalla costa e per il comando delle
navi  da  diporto  coloro  che abbiano riportato condanne per uno dei
delitti  previsti  dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive
modificazioni,  nonche'  dal  decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive  modificazioni  o per reati
previsti   dalla   legge   28 febbraio  1990,  n.  39,  e  successive
modificazioni  nonche'  dal  decreto  del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti
di riabilitazione.
  3.  Avverso  il  mancato  rilascio  ovvero  in caso di revoca della
patente  nautica  per  i  motivi  di  cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo e'  ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  4.  L'autorita'  marittima  o  gli uffici motorizzazione civile del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti accertano i requisiti
morali,  richiedendo  il certificato del casellario giudiziale. Per i
cittadini  stranieri  il  certificato  del  casellario  giudiziale e'
sostituito da una dichiarazione dell'autorita' consolare.

        
                    Note all'art. 37:
              -  La  legge  27 dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
          prevenzione  nei  confronti delle persone pericolose per la
          sicurezza  e per la pubblica moralita), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327.
              -  La  legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di
          misure  di  prevenzione  personali),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1988, n. 186.
              -  La legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro
          la  mafia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno
          1965, n. 138.
              -  La  legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope.  Prevenzione, cura e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 30 dicembre 1975, n.
          342.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia di
          disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
          prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
          tossicodipendenza),  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          31 ottobre 1990, n. 255, S.O..
              -  La  legge  28 febbraio  1990,  n. 39 (Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 30 dicembre
          1989,  n.  416,  recante  norme urgenti in materia di asilo
          politico,   di   ingresso   e   soggiorno   dei   cittadini
          extracomunitari   e   di   regolarizzazione  dei  cittadini
          extracomunitari  ed  apolidi  gia'  presenti nel territorio
          dello  Stato.  Disposizioni  di asilo), e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1990, n. 49.
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
          1973,   n.   43   (Approvazione   del   testo  unico  delle
          disposizioni   legislative   in   materia   doganale),   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80,
          S.O.

        
      
          

            Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

          

        
                              Art. 38.
                 Termine di validita' delle patenti
  1. La  patente  nautica  ha  validita'  di dieci anni dalla data di
rilascio  o  di  convalida.  La  durata  e' ridotta a cinque anni per
coloro  che  al momento del rilascio o della convalida hanno compiuto
il sessantesimo anno di eta'.
  2.  La  validita'  delle  patenti  di categoria C e' limitata ad un
periodo  piu'  breve  conformemente alle prescrizioni del certificato
rilasciato dalla commissione medica locale.
  3.  La  richiesta di convalida della patente puo' essere effettuata
anche  successivamente  alla  scadenza  ed  in tal caso il termine di
validita' decorre dalla data di convalida.
  4. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili sono sostituite.

        
      
          

            Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

          

        
                              Art. 39.
                  Revisione delle patenti nautiche
  1. L'autorita' che ha rilasciato la patente puo' disporre che siano
sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui
all'articolo 36 i titolari di patenti nautiche, qualora sorgano dubbi
sulla  persistenza dell'idoneita' fisica e psichica prescritta per il
tipo  di patente posseduta. L'esito della visita medica e' comunicato
all'autorita'  marittima  o  all'ufficio  motorizzazione  civile  del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti che ha rilasciato la
patente  per  gli eventuali provvedimenti di sospensione, di revoca o
per   l'annotazione   sul   documento   di  eventuali  limitazioni  o
prescrizioni.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' disporre
la  revisione  straordinaria  delle  patenti nautiche per determinate
categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi.

        
      
          

            Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

          

        
                              Art. 40.
                 Sospensione delle patenti nautiche
  1. La  patente  nautica e' sospesa dall'autorita' che ha provveduto
al  rilascio,  qualora,  in  sede  di  accertamento  sanitario per la
convalida,  risulti  la  temporanea  perdita  dell'idoneita' fisica e
psichica  di  cui  all'articolo 36. In tal caso la patente e' sospesa
fino  a  quando  l'interessato  non  produca  la certificazione della
commissione  medica  locale  attestante  il  recupero della idoneita'
psicofisica.
  2.  La  patente  puo'  essere  altresi' sospesa in uno dei seguenti
casi:
    a) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
dove  il fatto e' stato commesso, in caso di assunzione del comando e
della  condotta  o  della direzione nautica in stato di ubriachezza o
sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
    b) dall'autorita' marittima o della navigazione interna del luogo
dove  il fatto e' stato commesso, quando l'abilitato commetta atti di
imprudenza   o  di  imperizia  tali  da  compromettere  l'incolumita'
pubblica o da produrre danni;
    c) dall'autorita' che ha provveduto al rilascio, su richiesta del
prefetto, per motivi di pubblica sicurezza.
  3.  La  durata della sospensione della patente non puo' superare il
periodo  di  sei mesi nei casi indicati al comma 2, lettere a) e c) e
il periodo di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del comma 2.
  4.  La  patente  nautica  e'  inoltre  sospesa  quando sia iniziato
procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio
colposo  ovvero  lesioni  gravi  o gravissime colpose derivanti dalla
violazione  delle  norme  sul comando delle unita' da diporto e delle
navi o per i delitti contro l'incolumita' pubblica previsti dal libro
II, titolo VI, del codice penale o per i delitti previsti dalla parte
terza del codice della navigazione.
  5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di Polizia
giudiziaria  che  ha  accertato  la violazione trasmette, entro dieci
giorni   e   tramite  il  proprio  comando  o  ufficio,  copia  della
comunicazione  della  notizia  di  reato, all'autorita' marittima del
luogo  dove il fatto e' stato commesso ovvero al prefetto se il fatto
e'  avvenuto  nelle  acque interne. Le predette autorita' dispongono,
ove  sussistano  fondati  elementi di responsabilita', la sospensione
provvisoria  della  patente  fino ad un massimo di un anno e ordinano
all'interessato  di  consegnarla  entro  cinque  giorni dall'avvenuta
notifica dell'ordinanza.
  6.  Qualora  dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna
per  lesioni  personali  colpose,  la  sentenza  dispone  la sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici
giorni  a  tre mesi. La sospensione della patente e' da un mese a sei
mesi  quando  dal  fatto derivi una lesione personale colposa grave o
gravissima.  Nel  caso  di  omicidio  colposo,  la  sospensione della
patente  e'  disposta  per  un  periodo da due mesi ad un anno. Copia
della  sentenza, passata in giudicato, e' trasmessa dalla cancelleria
del  giudice  che  l'ha  emessa,  nel  termine  di  quindici  giorni,
all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.
  7.  Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai
commi 2  e  4  e'  ammesso ricorso, entro trenta giorni, al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati
sulla  patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio
per l'annotazione nel registro delle patenti nautiche.

        
      
          

            Capo III
Convalida, revisione, sospensione e revoca delle patenti

          

        
                              Art. 41.
                        Revoca delle patenti
  1. La   patente   nautica   e'  revocata  dall'autorita'  che  l'ha
rilasciata  nel caso in cui il titolare non sia piu' in possesso, con
carattere   permanente,  dell'idoneita'  fisica  e  psichica  di  cui
all'articolo 36, ovvero non sia piu' in possesso dei requisiti morali
previsti dall'articolo 37.
  2.  Qualora la revoca della patente sia intervenuta per perdita dei
requisiti   morali,   l'interessato   puo'   conseguire   una   nuova
abilitazione dopo aver ottenuto il provvedimento di riabilitazione.
  3.  Qualora  la  revoca  della  patente  di  categoria  A  o  B sia
intervenuta  per  perdita dell'idoneita' neuro-motoria, l'interessato
ha  facolta'  di  conseguire  senza  esami la patente di categoria C,
previo  accertamento  del  possesso dei requisiti di idoneita' di cui
all'articolo 36.

        
      
          

            Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

          

        
                              Art. 42.
                  Disciplina delle scuole nautiche
  1. I   centri  per  l'educazione  marinaresca,  l'istruzione  e  la
formazione  dei  candidati  agli  esami  per  il  conseguimento delle
patenti nautiche sono denominati «scuole nautiche».
  2.  Le  scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza
amministrativa  da  parte  della  provincia del luogo in cui hanno la
sede principale.
  3. Gli istituti tecnici nautici possono conseguire l'autorizzazione
di cui al comma 2.
  4.  L'autorizzazione  di cui al comma 2 e' rilasciata previo parere
obbligatorio  del  capo  del  compartimento marittimo o del dirigente
della   Direzione   generale   territoriale   del   Ministero   delle
infrastrutture  e dei trasporti, nella cui giurisdizione la scuola ha
la sede principale.
  5.  Le  province provvedono a disciplinare con propri regolamenti i
requisiti per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
  6.  Possono  svolgere  attivita'  di  insegnamento presso le scuole
nautiche  i  soggetti  in  possesso dell'abilitazione non inferiore a
quella  di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 4 del decreto
del   Ministro  dei  trasporti  30 novembre  2007,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 13 del 16 gennaio 2008 o
di  titolo  professionale  per  i  servizi  di coperta del diporto, i
docenti  degli  istituti  nautici o professionali per la navigazione,
gli  ufficiali  superiori  del  Corpo  dello  stato  maggiore e delle
capitanerie  di  porto  in  congedo  da non oltre dieci anni, nonche'
coloro  che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica
per  la  navigazione  senza alcun limite. L'attivita' di insegnamento
della  tecnica  di base della navigazione a vela e' svolta da esperti
velisti  riconosciuti  idonei dalla Federazione italiana vela o dalla
Lega navale italiana.
  7.  Le  scuole  nautiche  presentano  le domande di ammissione agli
esami per i propri candidati presso l'autorita' marittima o l'ufficio
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti   nella   cui  giurisdizione  le  medesime  hanno  la  sede
principale.

        
      
          

            Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

          

        
                              Art. 43.
          Enti e associazioni nautiche a livello nazionale
  1. Gli  enti  e le associazioni nautiche a livello nazionale per la
gestione  delle  scuole  per il conseguimento delle patenti nautiche,
riconosciuti  in  conformita'  a  quanto  previsto  con  decreto  del
Ministro   delle   infrastrutture   e   dei  trasporti,  assumono  la
denominazione  di  «Centri  di  istruzione per la nautica». Per detti
enti  non  e'  richiesta  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo 42,
comma 2.
  2.  Alla  vigilanza  amministrativa  e  tecnica  sugli enti e sulle
associazioni nautiche, di cui al comma 1, provvede il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
  3.  In  occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i
corsi  presso  i  centri  di  istruzione  per  la  nautica, di cui al
comma 1,  un  rappresentante  dell'ente  o dell'associazione fa parte
della commissione d'esame, senza diritto di voto.
  4.  La  Lega navale italiana e' centro di istruzione per la nautica
da  diporto  e,  in  qualita'  di ente pubblico che svolge servizi di
pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  alla definizione di adeguati parametri qualitativi in
materia  di  formazione dei candidati agli esami per il conseguimento
delle patenti nautiche.

        
      
          

            Capo IV
Scuole nautiche ed associazioni nautiche a livello nazionale

          

        
                              Art. 44.
                   Commissioni d'esame fuori sede
  1. Le scuole nautiche nonche' gli enti e le associazioni nautiche a
livello  nazionale,  di cui agli articoli 42 e 43, possono richiedere
all'autorita'  marittima  o  all'ufficio  motorizzazione  civile  del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  competenti  per
territorio,   che  gli  esami  per  il  conseguimento  delle  patenti
nautiche,  con  un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano
svolti presso le loro sedi.
  2.  Le  spese  di  viaggio  e  di  missione  per i componenti delle
commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

        
      
          

            Capo V
Disposizioni complementari

          

        
                              Art. 45.
           Conversione e unificazione di patenti nautiche
  1. Le   abilitazioni  al  comando  delle  imbarcazioni  da  diporto
rilasciate ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettere a) e b), della
legge  11 febbraio 1971, n. 50, abilitano al comando ed alla condotta
delle  unita' a motore, di quelle a vela o a propulsione mista, con i
limiti   di  navigazione  indicati  rispettivamente  all'articolo 25,
comma 1,  lettere a)  e b), del presente regolamento. Le abilitazioni
al   comando  delle  imbarcazioni  da  diporto  rilasciate  ai  sensi
dell'articolo 20,  comma 1,  lettere c) e d), della legge 11 febbraio
1971,  n. 50, abilitano al comando ed alla condotta delle sole unita'
a  motore,  con  i  limiti  di  navigazione  indicati rispettivamente
all'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento.
  2.  L'autorita'  marittima  o  l'ufficio  motorizzazione civile del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, in occasione
della  convalida,  alla  sostituzione  delle  abilitazioni  di cui al
comma 1 del presente articolo.
  3.  Coloro  che  sono  in  possesso di piu' abilitazioni aventi gli
stessi  limiti  di  navigazione e contenute in documenti separati, in
occasione  della  convalida, ne richiedono l'unificazione all'ufficio
che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
  4.  Coloro  che  hanno  conseguito,  in data anteriore al 24 aprile
1990,  l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di
cui  all'articolo 16  del  regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813,
convertito  dalla  legge  20 dicembre 1932, n. 1884, conseguono senza
esami   la  patente  limitata  alle  sole  unita'  a  motore  per  la
navigazione  entro dodici miglia dalla costa, purche' in possesso dei
requisiti  psicofisici  e  morali  di  cui  agli articoli 36 e 37 del
presente regolamento.

        
                    Note all'art. 45:
              -  L'art.  16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n.
          813  (Disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle
          imbarcazioni a motore), convertito, dalla legge 20 dicembre
          1932, n. 1884, e' il seguente:
              «Art.   16.   Nessuno   puo'   condurre   motoscafi  od
          imbarcazioni  con  motore  adibiti ad uso privato se non e'
          munito della patente di abilitazione.
              La  patente  di abilitazione e' rilasciata a seguito di
          un  esame  pratico dalla capitaneria di porto o dal circolo
          ferroviario  d'ispezione  (ora  Ispettorato compartimentale
          della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione)
          secondo la rispettiva giurisdizione sulle acque ove l'esame
          viene eseguito.
              La patente di abilitazione rilasciata dalla capitaneria
          di  porto  e'  valida,  senza  che occorra altro documento,
          nelle acque interne e la patente di abilitazione rilasciata
          dal   circolo   ferroviario  d'ispezione  (Ora  Ispettorato
          compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti
          in   concessione)   e'  valida,  senza  che  occorra  altro
          documento, nelle acque marittime.
              Sono  esonerati  dall'esame di cui al secondo comma del
          presente articolo il personale della regia marina abilitato
          a  condurre  motoscafi  militari  e  che  sia  abilitato  a
          condurre naviglio con motore di elevata potenza, sempreche'
          il  richiedente  ne faccia domanda presentando il titolo di
          cui e' in possesso.».
              -  La  legge  20 dicembre 1932, n. 1884 (Conversione in
          legge  del  regio  decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, che
          detta disposizioni sulla circolazione dei motoscafi e delle
          imbarcazioni   a  motore),  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° febbraio 1933, n. 26.

        
      
          

            Capo V
Disposizioni complementari

          

        
                              Art. 46.
                   Registro delle patenti nautiche
  1. Fino  all'attuazione di una apposita banca dati informatica, gli
uffici  marittimi  e  gli  uffici motorizzazione civile del Ministero
delle  infrastrutture  e  dei trasporti annotano i dati relativi alle
patenti rilasciate e le successive variazioni in un registro conforme
al  modello  approvato  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti.

        
      
          

            Capo V
Disposizioni complementari

          

        
                              Art. 47.
      Modalita' di rilascio e convalida delle patenti nautiche
  1. Le  procedure  di rilascio e di convalida delle patenti nautiche
sono contenute nell'allegato II al presente regolamento.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 48.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato  di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le  dotazioni  di  sicurezza  minime che devono essere tenute a bordo
delle  unita'  da  diporto  di  cui  al  comma 2  in  relazione  alla
navigazione  effettivamente svolta. E' responsabilita' del comandante
dotare  l'unita'  degli  ulteriori  mezzi  e  delle  attrezzature  di
sicurezza  e  marinaresche  necessarie  in  relazione alle condizioni
meteo-marine  e  alla distanza da porti sicuri per la navigazione che
intende intraprendere.
  2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa  nelle  acque marittime ed interne dalle unita' da diporto
di seguito indicate:
    a) unita' con scafo di lunghezza compresa tra i 2,5 e i 24 metri,
munite di marcatura CE;
    b) imbarcazioni e natanti privi di marcatura CE.
  3. Per i natanti da diporto, le disposizioni della presente sezione
si  applicano  limitatamente  a  quanto  stabilito  per  i  mezzi  di
salvataggio  e le dotazioni di sicurezza, per il numero delle persone
trasportabili, per il motore ausiliario, nonche' per l'identificativo
di cui all'articolo 49.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 49.
             Identificativo SAR per i natanti da diporto
  1. Il  proprietario ha facolta' di contraddistinguere il natante da
diporto  con  un  numero  identificativo preceduto dalla sigla «ITA»,
assegnato,   su   domanda,  dal  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie di porto - Guardia costiera.
  2.  L'acquirente di un natante da diporto con numero identificativo
gia'   assegnato   segnala   al  Comando  generale  del  Corpo  delle
capitanerie  di  porto - Guardia costiera le proprie generalita' e le
eventuali  variazioni  delle caratteristiche dello scafo e del motore
dell'unita'.
  3.  Il  numero assegnato di cui al comma 1 identifica il natante da
diporto  ai  soli  fini  della  ricerca  e del soccorso in mare e non
determina alcuna certificazione della proprieta'.
  4.  Il  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti disciplina,
secondo  criteri di semplificazione, le caratteristiche, le modalita'
di richiesta e di assegnazione, la gestione informatizzata dei numeri
identificativi  dei  natanti  da diporto, nonche' le comunicazioni di
cui al comma 2.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 50.
                      Certificato di sicurezza
  1. Il   certificato  di  sicurezza,  conforme  all'allegato  IV  al
presente  regolamento,  e'  il  documento  che attesta la rispondenza
dell'unita' da diporto alle disposizioni della presente sezione.
  2.  Il  certificato  di  sicurezza  e'  rilasciato  dall'ufficio di
iscrizione  dell'unita', all'atto della prima iscrizione nel registro
delle imbarcazioni da diporto:
    a) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a), del
presente   regolamento,   sulla  base  della  documentazione  tecnica
prevista, ai fini dell'iscrizione, dagli articoli 19 e 20 del codice;
    b) per le unita' di cui all'articolo 48, comma 2, lettera b), del
presente  regolamento,  sulla  base  di una attestazione di idoneita'
rilasciata,  per  i  fini e con le modalita' indicate all'articolo 57
del presente regolamento, da un organismo tecnico notificato ai sensi
dell'articolo 10  del  codice  ovvero  affidato  ai sensi del decreto
legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive modificazioni, scelto
dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
  3. Per le unita' usate di cui all'articolo 48, comma 2, lettera a),
del  presente  regolamento, il certificato di sicurezza e' rilasciato
sulla  base  della  documentazione tecnica richiesta per l'iscrizione
nei  registri ed in tal caso il certificato di sicurezza ha validita'
limitata    al   periodo   residuo   rispetto   a   quello   indicato
all'articolo 51  del presente regolamento. Per le unita' usate di cui
all'articolo 48,   comma 2,  lettera b),  del  presente  regolamento,
provenienti  da  Paesi dell'Unione europea, la documentazione tecnica
e' valida solo se equivalente a quella nazionale.
  4.  Gli  estremi  del  certificato di sicurezza sono annotati sulla
licenza di navigazione dell'unita'.
  5.  Il  certificato  di sicurezza si rinnova di diritto ogni cinque
anni,  a seguito di rilascio di un'attestazione di idoneita' da parte
di  un  organismo  tecnico  affidato ai sensi del decreto legislativo
3 agosto  1998,  n.  314,  e  successive  modificazioni, ovvero di un
organismo  tecnico  notificato  ai sensi dell'articolo 10 del codice,
scelto  dal proprietario dell'unita' o dal suo legale rappresentante.
Detti  organismi  provvedono alla visita per il rinnovo osservando le
formalita'   di  cui  all'articolo 57,  commi 3  e  4,  del  presente
regolamento.
  6.  Alla  convalida  del certificato di sicurezza provvede, dandone
notizia  all'ufficio di iscrizione dell'unita', l'autorita' marittima
o  l'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del luogo in cui si trova l'unita', sulla base di una
attestazione  di  idoneita' rilasciata, ai fini e con le modalita' di
cui all'articolo 57, del presente regolamento, da uno degli organismi
tecnici  di  cui al comma 5. Per le unita' che si trovano in un porto
estero,   alla   convalida  del  certificato  di  sicurezza  provvede
l'autorita'  consolare  con  le  modalita'  indicate  nella  presente
sezione.

        
                    Note all'art. 50:
              - L'art. 19 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 19 (Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da
          diporto). - 1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle
          imbarcazioni  da  diporto  il  proprietario deve presentare
          all'autorita'   competente  il  titolo  di  proprieta',  la
          dichiarazione  di conformita' CE rilasciata dal costruttore
          o   da   un   suo   mandatario   stabilito  nel  territorio
          comunitario, conforme a quanto previsto dall'allegato VIII,
          unitamente  all'attestazione  CE  del  tipo,  ove prevista,
          nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo.
              2.  Per  le  unita'  provenienti  da  uno Stato membro,
          dell'Unione  europea  munite  di marcatura CE, ai documenti
          indicati   al   comma 1   e'  aggiunto  il  certificato  di
          cancellazione  dal  registro ove l'unita' era iscritta che,
          se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione
          tecnica  di  cui  al  comma 1.  Qualora la legislazione del
          Paese  di  provenienza  dell'unita'  da diporto non preveda
          l'iscrizione  nei registri, il certificato di cancellazione
          e'  sostituito  da  apposita dichiarazione del proprietario
          dell'unita'  o del suo legale rappresentante. Per le unita'
          provenienti  da uno Stato membro non munite di marcatura CE
          la  documentazione  tecnica di cui al comma 1 e' sostituita
          da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo
          tecnico   notificato   ai   sensi   dell'art.   10,  ovvero
          autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998,
          n. 314, e successive modificazioni.
              3.   Qualora  il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto  iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato
          membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo
          del  titolo  di  proprieta'  e'  sufficiente  presentare il
          certificato  di  cancellazione dal registro comunitario dal
          quale  risultino  le  generalita' del proprietario stesso e
          gli elementi di individuazione dell'unita'.
              4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da
          Paesi  terzi  costruite,  immesse  in  commercio o messe in
          servizio  in  uno  degli  Stati  membri dell'area economica
          europea  (AEE)  prima del 16 giugno 1998, la documentazione
          tecnica  e'  sostituita  da  un'attestazione  di  idoneita'
          rilasciata  da  un  organismo  tecnico  notificato ai sensi
          dell'art.  10,  ovvero  autorizzato  ai  sensi  del decreto
          legislativo   3 agosto   1998,   n.   314,   e   successive
          modificazioni.».
              - L'art. 20 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.  20  (Iscrizione  provvisoria  di imbarcazioni da
          diporto).  -  1.  Il  proprietario  di  un'imbarcazione  da
          diporto   puo'   chiedere   l'assegnazione  del  numero  di
          immatricolazione,  ove  si  tratti  di  prima immissione in
          servizio, presentando domanda ad uno degli uffici detentori
          dei registri. Alla domanda e' allegata:
                a) copia  della fattura attestante l'assolvimento dei
          pertinenti    adempimenti   fiscali   e   degli   eventuali
          adempimenti   doganali   e   contenente   le   generalita',
          l'indirizzo  e  il codice fiscale dell'interessato, nonche'
          la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
                b) dichiarazione di conformita' CE unitamente a copia
          dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
                c) dichiarazione  di  potenza del motore o dei motori
          entrobordo installati a bordo;
                d) dichiarazione  di assunzione di responsabilita' da
          parte  dell'intestatario della fattura per tutti gli eventi
          derivanti  dall'esercizio  dell'imbarcazione fino alla data
          di  presentazione  del  titolo  di  proprieta'  di  cui  al
          comma 2.
              2.   L'assegnazione   del  numero  di  immatricolazione
          determina   l'iscrizione   dell'unita'   condizionata  alla
          successiva  presentazione  del  titolo  di  proprieta',  da
          effettuare  a  cura dell'intestatario della fattura entro e
          non  oltre  sei  mesi  dalla data dell'assegnazione stessa.
          Contestualmente  all'iscrizione  sono rilasciati la licenza
          provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
              3.  Decorsi  sei  mesi  dall'assegnazione del numero di
          immatricolazione  senza  che sia stato presentato il titolo
          di  proprieta',  l'iscrizione  si  ha  per non avvenuta, la
          licenza  provvisoria  e  il  certificato  di sicurezza sono
          restituiti   all'ufficio   che   li   ha  rilasciati  e  il
          proprietario   dell'unita'   deve   presentare  domanda  di
          iscrizione ai sensi dell'art. 19.».
              -  Per  l'art.  10 del codice ed il decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314, si veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 51.
               Validita' del certificato di sicurezza
  1. Il  certificato di sicurezza delle unita' da diporto, in caso di
primo rilascio, ha le seguenti validita':
    a) otto  anni  dall'immatricolazione  per  le unita' appartenenti
alle  categorie  di  progettazione  A  e  B  e  per  le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 1), del codice;
    b) dieci  anni  dall'immatricolazione  per le unita' appartenenti
alle  categorie  di  progettazione  C  e  D  e  per  le unita' di cui
all'articolo 22, comma 3, lettera a), n. 2), del codice.
  2.  In  caso  di rinnovo, la validita' del certificato di sicurezza
decorre dalla data di rilascio dell'attestazione di idoneita'.
  3. Nel caso in cui l'unita' abbia subito gravi avarie o siano state
apportate  innovazioni  o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche  di  costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e'  sottoposto  a  convalida con le procedure di cui all'articolo 50,
comma 6,  del  presente regolamento. Qualora le innovazioni apportate
all'apparato  di  propulsione  o  alle altre caratteristiche tecniche
dell'unita'  siano  tali da far venire meno i requisiti essenziali in
base  ai  quali  e'  stato rilasciato il certificato di sicurezza, lo
stesso  perde  di  validita'  e  il proprietario ne richiede il nuovo
rilascio, unitamente alla nuova licenza di navigazione.
  4.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettera b),  del  presente  regolamento,  il certificato di sicurezza
puo'  avere  una  validita'  inferiore  rispetto a quella indicata al
comma 1,  del  presente  articolo, in conformita' a quanto prescritto
dall'organismo tecnico.
  5.  L'autorita'  marittima  o  della  navigazione  interna, qualora
ritenga  che  siano venute meno le condizioni che hanno consentito il
rilascio  del  certificato  di  sicurezza,  dispone  che l'unita' sia
sottoposta  alla  procedura  di  convalida  di  cui  all'articolo 50,
comma 6, del presente regolamento.

        
                    Nota all'art. 51:
              -  Il  comma 3 dell'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «3.   Le   imbaracazioni   da  diporto  possono  essere
          abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
                a) imbarcazioni senza marcatura CE:
                  «1)  senza  alcun  limite  nelle acque marittime ed
          interne;».
                  «2)  fino  a  sei  miglia  dalla  costa nelle acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
                b) imbarcazioni con marcatura CE:
                  1)   senza   alcun  limite,  per  la  categoria  di
          progettazione A di cui all'allegato II;
                  2)  con  vento  fino  a  forza  8 e onde di altezza
          significativa  fino  a  quattro metri, mare agitato, per la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
                  3)  con  vento  fino  a  forza  6 e onde di altezza
          significativa  fino  a  due metri, mare molto mosso, per la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
                  4)  per la navigazione in acque protette, con vento
          fino  a  forza  4 e altezza significativa delle onde fino a
          0,3  metri,  per  la  categoria  di  progettazione D di cui
          all'allegato II.».

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 52.
Mantenimento  delle  condizioni  dopo  il rilascio del certificato di
                              sicurezza
  1. Il  proprietario  mantiene l'unita' in buone condizioni di uso e
provvede  alla  sua  manutenzione  per  quanto  attiene  allo  scafo,
all'apparato  motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli  incendi,  nonche'  alla  sostituzione delle apparecchiature, dei
mezzi  di  salvataggio  e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 53.
Requisiti e caratteristiche tecniche dei mezzi di salvataggio e delle
                       dotazioni di sicurezza
  1. I  mezzi  di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni
di  sicurezza  delle  unita'  da  diporto  sono conformi ai requisiti
tecnici stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti,  nonche'  dall'Unione  europea  o  previsti da convenzioni
internazionali.
  2.  Il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' in ogni
momento   verificare   presso   il   costruttore,  il  rivenditore  o
l'importatore,  secondo  i tempi e i modi ritenuti piu' idonei, che i
mezzi  di salvataggio e le dotazioni di sicurezza commercializzati in
Italia   siano  efficienti  e  conformi  alle  predette  prescrizioni
ministeriali.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 54.
            Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
  1. Le unita' da diporto devono avere a bordo i mezzi di salvataggio
individuali  e collettivi e le dotazioni di sicurezza minimi indicati
nell'allegato  V in relazione alla navigazione effettivamente svolta.
I  mezzi  di  salvataggio  individuali  e  collettivi  devono  essere
sufficienti  per  il  numero delle persone presenti a bordo, compreso
l'equipaggio.
  2.   Dal  1° gennaio  2009  gli  apparecchi  galleggianti  indicati
nell'Allegato   V   sono   sostituiti   con  zattere  di  salvataggio
autogonfiabili,  i  cui  requisiti  tecnici  saranno  determinati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3.  I  conduttori di tavole a vela, acquascooter e unita' similari,
nonche' le persone trasportate, indossano permanentemente un mezzo di
salvataggio individuale, indipendentemente dalla distanza dalla costa
in cui la navigazione si svolge.
  4. I mezzi di salvataggio sono sistemati in modo che non sussistano
impedimenti  al libero galleggiamento nella manovra di messa a mare e
sono  dotati  di adeguate ritenute per un rapido distacco dall'unita'
durante la navigazione.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 55.
                 Navigazione occasionale e di prova
  1. La  capitaneria  di  porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio  motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei  trasporti  competente  autorizza le unita' da diporto, munite di
certificazione  scaduta nella validita', ad effettuare la navigazione
di  trasferimento  per  un  singolo viaggio. Nell'autorizzazione sono
indicate  le  prescrizioni  particolari  in relazione alla durata del
viaggio,   alle   condizioni   meteomarine,   alla   sicurezza  della
navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.
  2.  La  capitaneria  di porto o l'ufficio circondariale marittimo o
l'ufficio  motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti competente autorizza prove di navigazione con unita' da
diporto   di  nuova  costruzione  o  che  abbiano  subito  lavori  di
riparazione  o  di  trasformazione  presso cantieri navali o officine
meccaniche   non   provviste   dell'autorizzazione  alla  navigazione
temporanea  di  cui  all'articolo 31  del codice. Nell'autorizzazione
sono  indicate le prescrizioni particolari in relazione alla durata e
al  percorso della prova, alle condizioni meteomarine, alla sicurezza
della navigazione ed alla salvaguardia delle persone a bordo.

        
                    Nota all'art. 55:
              - L'art. 31 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art. 31 (Navigazione temporanea). - 1. Per navigazione
          temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
                a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
                b) presentare  imbarcazioni  o  navi  da  diporto  al
          pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
                c) trasferire  imbarcazioni  o  navi da diporto da un
          luogo  all'altro  anche  per  la  partecipazione  a  saloni
          nautici internazionali.
              2.   Il  capo  del  circondario  marittimo  o  il  capo
          dell'ufficio  provinciale  del Dipartimento per i trasporti
          terrestri  e  per  i  sistemi  informativi e statistici del
          Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti o, per le
          navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella
          cui   giurisdizione   l'impresa   ha   sede   principale  o
          secondaria,  rilasciano  ai cantieri navali, ai costruttori
          di   motori   marini   e   alle   aziende   di  vendita  le
          autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da
          diporto,   non   abilitate  e  non  munite  dei  prescritti
          documenti  ovvero  abilitate  e  provviste  di documenti di
          bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni
          ed assistenza.
              3.  La  navigazione  temporanea  e' effettuata sotto la
          responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
              4.  L'atto  di  autorizzazione  vale  come documento di
          bordo  ed  abilita  alla  navigazione nei limiti consentiti
          dalle   caratteristiche   di   costruzione  dell'unita'  da
          diporto.
              5.   L'unita'   da   diporto   che   fruisce   di  tale
          autorizzazione  deve  essere  comandata  dal  titolare o da
          persona  che  abbia  un contratto di lavoro con il soggetto
          intestatario  dell'autorizzazione  medesima  abilitati,  se
          richiesto, al comando di quella unita'.
              6.  Le  unita' che effettuano la navigazione temporanea
          debbono   essere   munite   delle  dotazioni  di  sicurezza
          necessarie  per  il  tipo  di  navigazione effettuata e per
          garantire  la  sicurezza  delle  persone  presenti a bordo,
          sotto   la   responsabilita'   del   soggetto  intestatario
          dell'autorizzazione.».

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 56.
    Navigazione con battelli al servizio delle unita' da diporto
  1. I  battelli  di  servizio, compresi gli acquascooter, rientranti
nella  categoria  dei natanti e individuati con la sigla ed il numero
di  iscrizione  dell'unita'  da  diporto  al cui servizio sono posti,
quando  sono  utilizzati  in  navigazione entro un miglio dalla costa
ovvero  dall'unita',  ovunque  si  trovi,  non  hanno l'obbligo delle
dotazioni  di  sicurezza  e  dei  mezzi di salvataggio previsti dalla
presente sezione, fatti salvi i mezzi di salvataggio individuali.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 57.
Modalita'  di  esecuzione degli accertamenti tecnici per il rilascio,
       il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza.
  1. Per  le  unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo 48, comma 2,
lettera b),   l'attestazione  di  idoneita'  e'  rilasciata  ai  fini
dell'abilitazione  alla  navigazione  e  della  relativa  licenza,  a
seguito  di  completa  ispezione  dell'unita',  con  riferimento allo
scafo,  all'apparato motore, all'impianto elettrico e alla protezione
antincendio;   a   tali   fini,  si  applicano  le  prescrizioni  del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico prescelto.
  2.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a)  e b),  il  certificato  di sicurezza e' convalidato sulla
base  di  un'attestazione  di idoneita' comprovante la permanenza dei
requisiti  in  base  ai  quali  il  certificato di sicurezza e' stato
rilasciato.
  3.  Per  le  unita'  da  diporto  di  cui all'articolo 48, comma 2,
lettere a)  e b),  l'organismo  tecnico  notificato o affidato che ha
effettuato  la  visita  periodica di rinnovo rilascia al proprietario
un'attestazione  di idoneita' comprovante la permanenza dei requisiti
in  base  ai  quali  il certificato di sicurezza e' stato rilasciato,
annota  sul  certificato  stesso  l'esito  della  visita  nonche' gli
estremi   dell'attestazione   rilasciata  e  trasmette  all'autorita'
marittima  o  consolare, avente giurisdizione sul luogo della visita,
copia  del  certificato  annotato  e  dell'attestazione  di idoneita'
rilasciata  al  proprietario. Tale autorita' provvede a darne notizia
all'ufficio di iscrizione dell'unita'.
  4.  Ai  fini  di  cui al comma 3 del presente articolo, l'organismo
tecnico  comunica,  con  almeno  48  ore  di  anticipo, all'autorita'
marittima o consolare avente giurisdizione sul luogo della visita, il
calendario  delle  visite  periodiche  da  effettuare, contenente gli
elementi  di  identificazione  delle  unita' interessate, il relativo
luogo  di  ormeggio  e  l'orario  previsto  per le rispettive visite.
L'autorita'  marittima  o consolare puo' intervenire, tramite proprio
rappresentante,  all'esecuzione  della visita ovvero puo' verificarne
l'esecuzione al termine della stessa.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 58.
                          Motore ausiliario
  1. Il motore ausiliario di emergenza e' impiegato in caso di avaria
del motore principale.
  2. Il motore ausiliario e' di tipo amovibile, sistemato su autonomo
supporto dello specchio poppiero, con potenza non superiore al 20% di
quella  del motore principale e munito di certificato d'uso ovvero di
dichiarazione di potenza.

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 59.
         Unita' impiegate in gare e manifestazioni sportive
  1. Le  unita'  da  diporto  di  cui  all'articolo 30,  comma 1, del
codice,  ammesse  a  partecipare alle manifestazioni sportive indette
dalle   federazioni   sportive   nazionali   e  internazionali  o  da
organizzazioni  da esse riconosciute, sono esentate dall'applicazione
della presente sezione durante le gare, i trasferimenti e le prove.
  2.  A dette unita' si applicano le norme ed i regolamenti specifici
adottati  dalle  federazioni  o dagli organismi di cui al comma 1 del
presente articolo.
  3.  Le  unita'  di cui al comma 1 del presente articolo sono dotate
dei fanali e degli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari.

        
                    Nota all'art. 59:
              -  Il  comma 1 dell'art. 30 del Dlgs n. 171 del 2005 e'
          il seguente:
              «1.    In   occasione   di   manifestazioni   sportive,
          preventivamente   comunicate   alle  autorita'  competenti,
          organizzate   dalle   federazioni   sportive   nazionali  e
          internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le
          imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri
          di  cui  all'art.  15,  ed i natanti ammessi a parteciparvi
          possono  navigare  senza  alcun  limite  di  distanza dalla
          costa.».

        
      
          

            TITOLO III
Sicurezza della navigazione da diporto
Capo I
Norme di sicurezza per la navigazione da diporto
Sezione I
Norme di sicurezza per imbarcazioni e natanti da diporto

          

        
                              Art. 60.
     Persone trasportabili su natanti non omologati ed omologati
  1. Il  numero delle persone trasportabili dai natanti prototipi non
omologati privi della marcatura CE e' determinato come segue:
    a) tre  persone  per  unita' di lunghezza fuoritutto fino a metri
3,50;
    b) quattro persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 3,50 e fino a metri 4,50;
    c) cinque  persone per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 4,50 e fino a metri 6,00;
    d) sei  persone  per  unita'  di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 6,00 e fino a metri 7,50;
    e) sette  persone  per unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 7,50 e fino a metri 8,50;
    f) nove  persone  per  unita' di lunghezza fuoritutto superiore a
metri 8,50.
  2.  Per  i  natanti  prodotti  in  serie,  il  numero delle persone
trasportabili  e'  determinato  dalla  certificazione di omologazione
che,  unitamente alla dichiarazione di conformita', e' tenuto a bordo
quando  il  numero  delle  persone  imbarcate  e'  superiore a quello
indicato al comma 1.
  3.  Quando  sono  trasportate  attrezzature  sportive subacquee, il
numero  delle  persone  trasportabili  e'  ridotto  in ragione di una
persona per ogni 75 kg di materiale imbarcato.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 61.
                  Finalita' e campo di applicazione
  1. La presente sezione stabilisce le condizioni per il rilascio del
certificato  di sicurezza ed individua i mezzi di salvataggio nonche'
le dotazioni di sicurezza che devono essere tenute a bordo delle navi
da diporto.
  2. La disciplina della presente sezione si applica alla navigazione
intrapresa nelle acque marittime ed interne dalle navi da diporto.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 62.
                           Tipi di visite
  1. Le  navi  da  diporto  sono  sottoposte  alle seguenti visite di
sicurezza:
    a) iniziale, prima dell'entrata in esercizio;
    b) periodiche,   alla  scadenza  del  periodo  di  validita'  del
certificato   di   sicurezza  di  cui  all'articolo 70  del  presente
regolamento;
    c) occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
  2.  Le  visite sono disposte, su richiesta del proprietario o di un
suo  rappresentante,  dall'autorita' marittima presso cui l'unita' e'
iscritta o da quella nella cui giurisdizione l'unita' si trova.
  3.  In quest'ultimo caso l'autorita' marittima invia all'ufficio di
iscrizione  copia  del  certificato  di  sicurezza,  unitamente  alla
dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un
organismo  tecnico affidato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto
1998, n. 314, e successive modificazioni.
  4.  Qualora  l'unita'  si  trovi  in  un porto estero, le visite di
sicurezza  sono  richieste  all'autorita'  consolare, che provvede al
rilascio  del  certificato  di  sicurezza o al suo rinnovo o alla sua
convalida  con l'assistenza di un organismo tecnico affidato ai sensi
del   decreto   legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  e  successive
modificazioni.
  5.   Copia  del  certificato  e  la  dichiarazione  ai  fini  delle
annotazioni   di  sicurezza  sono  inviate  dall'autorita'  consolare
all'ufficio di iscrizione o di prevista iscrizione.

        
                    Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 63.
                           Visita iniziale
  1. La  visita  iniziale  e'  effettuata  prima che la nave entri in
esercizio  e  comprende  un'ispezione completa della struttura, delle
macchine,  del  materiale  d'armamento  nonche'  un'ispezione a secco
della carena.
  2.  La  visita  accerta che le installazioni elettriche, i mezzi di
salvataggio,  le  dotazioni ed i dispositivi antin-cendio, i mezzi di
segnalazione siano conformi alle prescrizioni della presente sezione.
  3. Le disposizioni relative alle sistemazioni, alle caratteristiche
dei  materiali,  ai  dimensionamenti  delle  strutture  nonche'  alla
compartimentazione,    alla   stabilita',   all'armamento   ed   alla
lavorazione   di  tutte  le  parti  della  nave  sono  contenute  nei
regolamenti tecnici degli organismi affidati.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 64.
                          Visite periodiche
  1. Le  navi  sono  sottoposte  a  visite  periodiche  allo scopo di
accertare  che  persistano  a  bordo le condizioni esistenti all'atto
della visita iniziale.
  2.   Tali   visite   sono   effettuate   alle   scadenze   previste
dall'articolo 71.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 65.
                         Visite occasionali
  1. Nel caso in cui una nave abbia subito gravi avarie o nel caso in
cui  siano  stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per cui siano
venuti  meno  i  requisiti  in  base  ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  sicurezza,  lo  stesso  perde  di  validita'  ed  il
proprietario sottopone la nave a visita occasionale.
  2.  La  visita  occasionale  e',  inoltre,  disposta dall'autorita'
marittima  allorche'  sussistano  altri  motivi  per cui essa ritenga
siano venuti meno i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il
certificato  di  sicurezza. L'autorita' comunica la data della visita
ed i motivi per cui viene disposta.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  proprietario  della nave non provveda a
sottoporre  l'unita'  alla visita occasionale disposta dall'autorita'
marittima, il certificato di sicurezza perde di validita'.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 66.
                  Visite dopo un periodo di disarmo
  1. Dopo  un  periodo  di disarmo di durata superiore ad un anno, le
navi  sono  sottoposte  ad  una  visita per accertare il mantenimento
delle  condizioni  attestate  dalla  certificazione  di  sicurezza in
vigore.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 67.
                  Organi di esecuzione delle visite
  1. Alle  visite  di  sicurezza  provvede  il  capo  del circondario
marittimo  o un suo delegato, sentito l'organismo tecnico affidato di
cui  al  decreto  legislativo  3 agosto  1998,  n.  314, e successive
modificazioni,  salvo  quanto previsto dall'articolo 62, comma 4, per
le unita' che si trovino in porti esteri.

        
                    Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 68.
       Deficienze ed inconvenienti temporaneamente tollerabili
  1. Qualora  nel corso della visita vengano riscontrate inosservanze
relative  alle disposizioni di cui agli articoli 72,73,74,75 e 76, il
certificato  di  sicurezza  non  puo'  essere rilasciato, rinnovato o
convalidato.
  2.  Qualora,  nel  corso  delle  visite,  si  rilevino deficienze o
inconvenienti  diversi  da  quelli  di  cui  al  comma 1 del presente
articolo,  che  possono essere temporaneamente tollerati, il capo del
circondario  marittimo  fissa, in base alle risultanze del verbale di
visita,  il  termine  entro il quale procedere all'eliminazione delle
deficienze   o  inconvenienti  medesimi.  In  tal  caso,  l'autorita'
marittima rilascia o rinnova o convalida il certificato di sicurezza,
annotando  detti  inconvenienti o deficienze e il termine fissato per
la loro eliminazione.
  3.  Il certificato di sicurezza perde di validita' se le deficienze
o  gli  inconvenienti  riscontrati  non sono stati eliminati entro il
termine indicato sullo stesso.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 69.
            Mantenimento delle condizioni dopo le visite
  1. Il  proprietario  mantiene  la nave in buone condizioni di uso e
provvede  alla  sua  manutenzione  per  quanto  attiene  allo  scafo,
all'apparato  motore, all'impianto elettrico e alla protezione contro
gli  incendi,  nonche'  alla  sostituzione delle apparecchiature, dei
mezzi  di  salvataggio  e delle dotazioni di sicurezza che presentino
deterioramento o deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 70.
            Certificato di sicurezza per navi da diporto
  1. Il  certificato  di  sicurezza,  i  cui estremi vengono annotati
sulla  licenza  di  navigazione  dall'autorita'  marittima  che lo ha
rilasciato,  rinnovato o convalidato, attesta la corrispondenza della
nave alle norme della presente sezione.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 71.
               Validita' del certificato di sicurezza
  1. Il certificato di sicurezza ha la validita' di:
    a) otto anni dall'immatricolazione, in caso di primo rilascio;
    b) cinque anni dalla data di rilascio della dichiarazione ai fini
delle annotazioni di sicurezza, in caso di rinnovo.
  2.  Nel caso in cui la nave abbia subito gravi avarie o siano state
apportate  innovazioni  o abbia subito mutamenti alle caratteristiche
tecniche  di  costruzione non essenziali, il certificato di sicurezza
e'   sottoposto   a   convalida  previa  visita  occasionale  di  cui
all'articolo 65.  Qualora  le  innovazioni  apportate all'apparato di
propulsione  o  alle  altre caratteristiche tecniche della nave siano
tali  da  far  venire meno i requisiti essenziali in base ai quali e'
stato  rilasciato  il  certificato  di  sicurezza, lo stesso perde di
validita' e il proprietario ne richiede il nuovo rilascio, unitamente
alla nuova licenza di navigazione.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 72.
              Apparato motore, impianti ed allestimento
  1. Gli apparati motori sono sottoposti a prova di funzionamento per
accertarne   la   sicura   sistemazione  e  l'efficienza  secondo  le
prescrizioni  del regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato
di  cui  al  decreto  legislativo 3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni.
  2.  I  macchinari  ausiliari  e gli impianti esaurimento sentine ed
elettrico  sono  conformi  alle  prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  3.  Sul  ponte  e sulle sovrastrutture esposte alle intemperie sono
sistemati   corrimani,  parapetti  ovvero  altri  adeguati  mezzi  di
appiglio per le persone.
  4. Le navi con un solo motore e le navi a vela sono provviste di un
sistema  di  emergenza che consente di manovrare l'unita' a velocita'
ridotta,    secondo   le   prescrizioni   del   regolamento   tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  5. Le navi hanno, allo stato integro, caratteristiche di stabilita'
adeguate,   secondo   le   prescrizioni   del   regolamento   tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  6. Ogni nave e' sottoposta, con il controllo dell'organismo tecnico
affidato,   ad   una   prova   che   permette   di   determinarne  le
caratteristiche  di stabilita'. Alla visita si procede secondo quanto
stabilito all'articolo 67.

        
                    Nota all'art. 62, 67 e 72:
              -  Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, si
          veda nelle note all'art. 5.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 73.
                    Protezione contro gli incendi
  1. I  serbatoi  e  l'impianto per il combustibile sono realizzati e
sistemati  in  conformita'  alle prescrizioni del regolamento tecnico
dell'organismo tecnico affidato.
  2.  I  locali  dove  sono  sistemati  i  motori  e  i serbatoi sono
provvisti  di  propria  ventilazione  naturale  o  meccanica,  se  e'
previsto l'uso di combustibile avente punto di infiammabilita' minore
o  uguale  a  55  C°.  Qualora esista un impianto fisso di estinzione
incendi,  deve  essere  possibile chiudere la ventilazione del locale
prima dell'entrata in funzione dell'impianto fisso.
  3.  Le  bombole di gas eventualmente utilizzate per la cucina e per
gli altri impianti ausiliari sono sistemate in modo da non costituire
pericolo  per  le  persone  e  le  cose  secondo  le prescrizioni del
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato.
  4.  I  locali  o  vani  chiusi  entro  cui  sono sistemati i motori
alimentati  con combustibile avente punto di infiammabilita' minore o
uguale a 55 C° o a ciclo Diesel sovralimentato di potenza complessiva
maggiore  di  500  kW, sono dotati di un impianto fisso di estinzione
incendi  realizzato  secondo  il  regolamento  tecnico dell'organismo
tecnico affidato.
  5.  Le  navi  da  diporto  sono  dotate  di  una pompa meccanica da
incendio  e  almeno due prese antincendio opportunamente ubicate, con
relative manichette ed accessori.
  6. Le navi da diporto sono equipaggiate con estintori portatili, di
capacita' estinguente nel numero richiesto dall'articolo 75, comma 1,
lettera p),  sistemati  in  posizione facilmente accessibile. Le loro
caratteristiche  sono  conformi  alle  prescrizioni  del  regolamento
tecnico dell'organismo tecnico affidato.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 74.
                        Mezzi di salvataggio
  1. Le navi sono equipaggiate con almeno due zattere di salvataggio,
anche  di  tipo  autogonfiabile, sufficienti per il numero massimo di
persone   che   l'unita'   e'   abilitata   a  trasportare,  compreso
l'equipaggio.
  2.  Le  navi  sono  dotate  di  una cintura di salvataggio per ogni
persona presente a bordo e di due salvagenti, uno per lato, muniti di
cima  lunga 30 metri, con boetta luminosa, ad attivazione automatica,
collegata.
  3.  I  mezzi  di salvataggio sono sistemati in posizione facilmente
accessibile per una pronta utilizzazione.
  4. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano  impedimenti  al  libero  galleggiamento  nella manovra di
messa  a  mare  e  sono  dotati  di  adeguate  ritenute per un rapido
distacco dall'unita' durante la navigazione.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 75.
                       Dotazioni di sicurezza
  1. Le dotazioni richieste per le navi da diporto sono:
    a) una bussola e relativa tabella delle deviazioni;
    b) un orologio;
    c) un barometro;
    d) un binocolo;
    e) uno  scandaglio  elettronico  o  a  mano  munito di cima lunga
almeno 25 metri;
    f) le  carte  nautiche  ed  i  relativi  strumenti  da  carteggio
necessari in relazione alla navigazione che si intende intraprendere;
    g) strumento di radioposizionamento;
    h) quattro fuochi a mano a luce rossa;
    i) quattro razzi a paracadute a luce rossa;
    l) tre boette fumogene;
    m) ancora  con  catena  o  cavo,  e  cavi di ormeggio conformi al
regolamento tecnico dell'organismo tecnico affidato;
    n) una  cassetta  contenente  materiale  di pronto soccorso, come
indicato  nella  tabella  A annessa al decreto ministeriale 25 maggio
1988, n. 279;
    o) fanali  e  apparecchi  di  segnalazione  sonora  conformi alla
Convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare, firmata
a Londra il 20 ottobre 1972;
    p) estintori portatili come da allegato V, tabella 1, lettera B),
del presente regolamento;
    q) un riflettore radar;
    r) radio telefono ad onde ettometriche;
    s) n. 1 E.P.I.R.B.;
    t) dispositivo di esaurimento della sentina.
  2.  In  sostituzione delle dotazioni di cui al comma 1, lettera f),
del presente articolo, e' consentito l'uso di cartografia elettronica
conforme   al   decreto  del  Comandante  generale  del  Corpo  delle
capitanerie   di  porto  10 luglio  2002  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 193 del 19 agosto 2002.

        
                    Nota all'art. 75:
              -  La  Convenzione  internazionale  per  prevenire  gli
          abbordi  in  mare,  firmata a Londra il 20 ottobre 1972, e'
          stata  ratificata  con  la legge 27 dicembre 1977, n. 1085,
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 17 febbraio 1978, n.
          48, S.O.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 76.
Requisiti  e caratteristiche dei mezzi di salvataggio, dei segnali di
                      soccorso e delle bussole
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti sono
stabilite:
    a) le  caratteristiche,  i  requisiti  dei  mezzi di salvataggio,
nonche'  le modalita' e la periodicita' delle revisioni delle zattere
di salvataggio;
    b) le  caratteristiche,  i requisiti e la scadenza dei segnali di
soccorso;
    c) le caratteristiche, le modalita' per l'installazione a bordo e
le verifiche periodiche delle bussole.
  2.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei trasporti verifica
presso  il  costruttore,  il  rivenditore  o l'importatore, secondo i
tempi  e  i  modi ritenuti piu' idonei, che i mezzi di salvataggio, i
segnali  di  soccorso  e  le bussole commercializzati in Italia siano
efficienti  e  conformi  alle  prescrizioni  ministeriali  di  cui al
comma 1.

        
      
          

            Sezione II
Norme di sicurezza per le navi da diporto

          

        
                              Art. 77.
           Trasferimento per lavori e navigazione di prova
  1. L'autorita'  marittima,  previa  visita  dell'organismo  tecnico
affidato,  autorizza,  stabilendone  le  condizioni, il trasferimento
della  nave  da  diporto  con  certificato di sicurezza scaduto dalla
localita'  in  cui  si  trova  a quella in cui devono essere eseguiti
lavori di manutenzione, riparazione o trasformazione.
  2.  L'autorita'  marittima,  sentito  l'organismo tecnico affidato,
autorizza   prove  di  navigazione  con  navi  da  diporto  di  nuova
costruzione   o  che  abbiano  subito  lavori  di  riparazione  o  di
trasformazione   presso   cantieri   navali  o  officine  meccaniche.
Nell'autorizzazione  sono  indicate  le  prescrizioni  particolari in
relazione  alla  durata  e  al  percorso della prova, alle condizioni
meteomarine,  alla  sicurezza  della navigazione ed alla salvaguardia
delle persone a bordo.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 78.
                        Campo di applicazione
  1. Le  disposizioni  del  presente capo si applicano alle unita' da
diporto  impiegate  in attivita' di noleggio nelle acque marittime ed
in quelle interne, salvo quelle a remi, che trasportino fino a dodici
passeggeri escluso l'equipaggio.
  2.  Alle  unita'  da diporto impiegate in attivita' di noleggio che
trasportino  piu'  di  dodici  passeggeri,  escluso  l'equipaggio, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
45,  e  successive modificazioni, se in navigazione nazionale, oppure
le  pertinenti norme per navi da passeggeri dettate dalla Convenzione
internazionale  per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata
a  Londra  il  1° novembre  1974,  e  successivi  emendamenti,  se in
navigazione internazionale.
  3.  Ai  fini dell'applicazione del presente Capo, per passeggero si
intende qualsiasi persona imbarcata sull'unita' che non sia:
    a) il comandante o un membro dell'equipaggio;
    b) un bambino di eta' inferiore ad un anno.

        
                    Note all'art. 78:
              -   Il  decreto  legislativo  4 febbraio  2000,  n.  45
          (Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali), e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale marzo 2000, n. 55, S.O.
              -  La  Convenzione  internazionale  per la salvaguardia
          della  vita  umana in mare, firmata a Londra il 1° novembre
          1974,  e' stata resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980,
          n. 313, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980,
          S.O.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 79.
                         Tipi di navigazione
    1. Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  capo,  i  tipi  di
navigazione  delle  unita'  da  diporto  impiegate  in  attivita'  di
noleggio sono quelli previsti dagli articoli 22 e 27 del codice.

        
                    Note all'art. 79:
              - L'art. 22 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.   22   (Documenti   di   navigazione  e  tipi  di
          navigazione).  -  1. I documenti di navigazione per le navi
          da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo
          registro all'atto dell'iscrizione, sono:
                a) la   licenza  di  navigazione,  che  abilita  alla
          navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza
          alcun limite;
                b) il  certificato di sicurezza, che attesta lo stato
          di navigabilita'.
              2.  I  documenti  di navigazione per le imbarcazioni da
          diporto,  rilasciati  dall'ufficio  che detiene il relativo
          registro all'atto dell'iscrizione, sono:
                a) la  licenza  di navigazione che abilita al tipo di
          navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione
          dell'unita',  indicate  nella dichiarazione di conformita',
          rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito
          nel  territorio dell'Unione europea, ovvero da attestazione
          di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi
          dell'art. 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo
          3 agosto 1998, n. 314;
                b) il  certificato di sicurezza, che attesta lo stato
          di navigabilita'.
              3.  Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate
          ai seguenti tipi di navigazione:
                a) imbarcazioni senza marcatura CE:
                  1)  senza  alcun  limite  nelle  acque marittime ed
          interne;
                  2)  fino  a  sei  miglia  dalla  costa  nelle acque
          marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
                b) imbarcazioni con marcatura CE:
                  1)   senza   alcun  limite,  per  la  categoria  di
          progettazione A di cui all'allegato II;
                  2)  con  vento  fino  a  forza  8 e onde di altezza
          significativa  fino  a  quattro metri, mare agitato, per la
          categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
                  3)  con  vento  fino  a  forza  6 e onde di altezza
          significativa  fino  a  due metri, mare molto mosso, per la
          categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
                  4)  per la navigazione in acque protette, con vento
          fino  a  forza  4 e altezza significativa delle onde fino a
          0,3  metri,  per  la  categoria  di  progettazione D di cui
          all'allegato II.».
              - Per l'art. 27 del Dlgs n. 171 del 2005, si veda nelle
          note all'art. 34.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 80.
                           Tipi di visite
  1. Le  unita'  da  diporto  impiegate in attivita' di noleggio sono
sottoposte alle seguenti visite:
    a) visita   iniziale,   prima   dell'impiego   nell'attivita'  di
noleggio,  ad  esclusione  delle unita' immesse per la prima volta in
servizio;
    b) visite  periodiche, alla scadenza del periodo di validita' del
certificato di idoneita' al noleggio;
    c) visite occasionali, quando se ne verifichi la necessita'.
  2.  Le  visite  sono  richieste  dall'armatore  o, in mancanza, dal
proprietario  dell'unita'  ovvero  dal loro legale rappresentante. Il
soggetto   che   richiede   le  visite  sceglie  l'organismo  tecnico
notificato  ai  sensi  dell'articolo 10 del codice ovvero affidato ai
sensi  del  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, e successive
modificazioni, cui affidare l'esecuzione delle stesse.

        
                    Nota all'art. 80:
              -  Per l'art. 10 del Dlgs n. 171 del 2005 ed il decreto
          legislativo  3 agosto  1998,  n.  314,  si  veda nelle note
          all'art. 5.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 81.
                     Dichiarazione di idoneita'
  1. A  seguito  dell'esito  positivo  delle  visite,  gli  organismi
tecnici  notificati  ovvero  affidati rilasciano una dichiarazione di
idoneita' conforme al modello indicato nell'allegato VI.
  2.  La  dichiarazione  di  idoneita'  per  le  unita'  con scafo di
lunghezza  superiore  a  24  metri e' rilasciata esclusivamente da un
organismo tecnico affidato.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 82.
                      Certificato di idoneita'
  1. Il  certificato  di idoneita' al noleggio, conforme all'allegato
VII, e' rilasciato:
    a) per  le  imbarcazioni  e  le navi da diporto, sulla base della
dichiarazione  di  idoneita', dall'autorita' marittima o dagli uffici
motorizzazione  civile  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  iscrizione, all'atto dell'annotazione dell'utilizzo in
attivita'   di   noleggio   prevista  dall'articolo 24  del  presente
regolamento;
    b) per i natanti da diporto, all'atto dell'impiego nell'attivita'
di  noleggio,  dall'autorita'  avente  giurisdizione sul luogo in cui
l'unita' abitualmente staziona.
  2.  Il  certificato  fa  parte dei documenti di bordo dell'unita' e
sostituisce  il  certificato  di sicurezza di cui all'articolo 26 del
codice.
  3. Ove si tratti di prima immissione in servizio, il certificato e'
rilasciato  sulla  base della sola documentazione tecnica prevista ai
fini dell'iscrizione nei registri.
  4.  Qualora  l'unita'  adibita  al  noleggio  cessi  dall'esercizio
dell'attivita',  il  certificato  di  cui  al  comma 1  del  presente
articolo e'  valido  sino  alla  sua  scadenza  in  sostituzione  del
certificato di sicurezza di cui all'articolo 26 del codice.
  5.  L'autorita'  marittima  o  l'ufficio  motorizzazione civile del
Ministero  delle  infrastrutture dei trasporti annota nei registri di
iscrizione e sulla licenza di navigazione gli estremi del certificato
di  idoneita'  rilasciato e, per i natanti da diporto, conserva copia
del certificato emesso.
  6.  L'autorita'  marittima  o  l'ufficio  motorizzazione civile del
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti del luogo in cui si
trova  l'unita'  provvede al rinnovo e alla convalida del certificato
di  idoneita', sulla base della dichiarazione di idoneita'. Copia del
certificato  e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero,
per  i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo
in cui l'unita' abitualmente staziona.
  7.  Per  le  unita' che si trovano in un porto estero, al rinnovo e
alla  convalida  del  certificato  di  idoneita' provvede l'autorita'
consolare  con  le  modalita'  indicate  nel presente capo. Copia del
certificato  e' inviata all'ufficio di iscrizione dell'unita' ovvero,
per  i natanti da diporto, all'ufficio avente giurisdizione sul luogo
in cui l'unita' abitualmente staziona.
  8.  Le  unita'  da  diporto  battenti  bandiera  di  uno  dei Paesi
dell'Unione  europea,  di  cui  all'articolo 2,  comma 3, del codice,
qualora  sprovviste  di  specifica  certificazione  di  sicurezza che
garantisca  un  livello di protezione equivalente a quello perseguito
dalle  disposizioni  del  presente capo in materia di sicurezza della
vita  umana  in  mare,  sono  sottoposte  agli  accertamenti  di  cui
all'articolo 80 del presente regolamento.

        
                    Note all'art. 82:
              - L'art. 26 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il seguente:
              «Art.   26   (Certificato   di   sicurezza).  -  1.  Il
          certificato  di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni
          da  diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e
          fa  parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e
          la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati
          con   decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti  adottato  ai  sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge 23 agosto 1988, n. 400.».
              - Il comma 3 dell'art. 2 del Dlgs n. 171 del 2005 e' il
          seguente:
              «3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte
          con  unita'  da  diporto battenti bandiera di uno dei Paesi
          dell'Unione  europea,  l'esercente  presenta  all'autorita'
          marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul
          luogo   in   cui   l'unita'   abitualmente   staziona   una
          dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unita', il
          titolo  che  attribuisce  la  disponibilita'  della stessa,
          nonche'  gli  estremi della polizza assicurativa a garanzia
          delle  persone  imbarcate e di responsabilita' civile verso
          terzi  e  della  certificazione  di  sicurezza in possesso.
          Copia   della   dichiarazione,  timbrata  e  vistata  dalla
          predetta autorita', deve essere mantenuta a bordo.».

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 83.
               Validita' del certificato di idoneita'
  1. Il  certificato di idoneita' e' rinnovato ogni tre anni e la sua
validita'  decorre  dalla  data  di  rilascio  della dichiarazione di
idoneita'.
  2.  Il  certificato di idoneita' e' sottoposto a convalida nei casi
previsti dall'articolo 87.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 84.
Mantenimento  delle  condizioni  dopo  il rilascio del certificato di
                              idoneita'
  1. L'armatore  o,  in  mancanza,  il proprietario mantiene l'unita'
adibita  a  noleggio  in  buone condizioni di uso e provvede alla sua
manutenzione  per  quanto  attiene  allo  scafo, all'apparato motore,
all'impianto  elettrico e alla protezione contro gli incendi, nonche'
alla  sostituzione  delle apparecchiature, dei mezzi di salvataggio e
delle   dotazioni   di  sicurezza  che  presentino  deterioramento  o
deficienze tali da comprometterne l'efficienza.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 85.
                           Visita iniziale
  1. La  visita  iniziale delle imbarcazioni e dei natanti da diporto
muniti  di  marcatura  CE  accerta che gli stessi abbiano i requisiti
essenziali  di  sicurezza  in  relazione  ai  tipi di navigazione cui
l'unita' e' abilitata ed alla specifica destinazione cui e' adibita.
  2.  La  visita iniziale delle imbarcazioni e dei natanti non muniti
di marcatura CE e delle navi da diporto accerta che l'unita' soddisfi
le  prescrizioni  del  regolamento  tecnico dell'organismo tecnico in
relazione  ai  tipi  di navigazione cui l'unita' e' abilitata ed alla
specifica destinazione cui e' adibita.
  3.  La  visita  e'  effettuata  prima  che  l'unita'  sia impiegata
nell'attivita'  di  noleggio  e comprende un'ispezione completa della
struttura,  dell'apparato  motore,  del  materiale d'armamento, delle
installazioni  elettriche, dei dispositivi antincendio e dei mezzi di
segnalazione nonche' un'ispezione a secco della carena.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 86.
                          Visite periodiche
  1. Le unita' da diporto adibite a noleggio sono sottoposte a visita
periodica  alla  scadenza  del certificato di idoneita' per accertare
che   persistano   le  condizioni  esistenti  all'atto  della  visita
iniziale.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 87.
                         Visite occasionali
  1. Nel caso in cui un'unita' da diporto abbia subito gravi avarie o
nel caso in cui siano stati ad essa apportati notevoli mutamenti, per
cui  siano  venuti  meno  i  requisiti  in  base  ai  quali  e' stato
rilasciato  il certificato di idoneita', lo stesso perde di validita'
e  l'armatore  o,  in  mancanza, il proprietario sottopone l'unita' a
visita occasionale per la sua convalida.
  2.  La  visita  occasionale  di  un'unita'  da  diporto  e' inoltre
disposta   dall'autorita'   marittima  o  della  navigazione  interna
allorche'  sussistano  altri motivi per cui essa ritenga siano venuti
meno  i requisiti in base ai quali e' stato rilasciato il certificato
di idoneita'. L'autorita' comunica i motivi per cui viene disposta la
visita occasionale, annotandone l'obbligo sul certificato.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 88.
            Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
  1. Le  navi  e le imbarcazioni da diporto impiegate in attivita' di
noleggio   hanno  a  bordo  i  mezzi  di  salvataggio  individuali  e
collettivi e le dotazioni di sicurezza indicati negli allegati VIII e
IX.
  2.  Le  imbarcazioni  e i natanti da diporto adibiti al noleggio, i
cui  proprietari  o  armatori dichiarano di effettuare navigazione in
acque  interne  o  in  acque marittime entro tre, sei o dodici miglia
dalla  costa,  devono  avere  a  bordo  i  mezzi  di salvataggio e le
dotazioni  di sicurezza indicate nell'allegato X. La dichiarazione e'
annotata  sul  certificato  d'idoneita'  a cura degli uffici indicati
nell'articolo 82, comma 1.
  3. I mezzi collettivi di salvataggio sono sistemati in modo che non
sussistano  impedimenti  al  libero  galleggiamento  nella manovra di
messa  a  mare  e  sono  dotati  di  adeguate  ritenute per un rapido
distacco dall'unita' durante la navigazione.
  4.  L'armatore  o,  in  mancanza,  il  proprietario  dell'unita' da
diporto impiegata in attivita' di noleggio compila l'elenco dei mezzi
di  salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate, conforme al
modello  indicato  nell'allegato  XI,  che  fa parte dei documenti di
bordo.

        
      
          

            Capo II
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate
in attivita' di noleggio

          

        
                              Art. 89.
            Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
  1. L'equipaggio  delle  imbarcazioni  da diporto adibite a noleggio
che  trasportano piu' di sei passeggeri ovvero di lunghezza superiore
a diciotto metri e' composto da almeno due persone.
  2.  L'equipaggio  delle  navi  da  diporto  adibite  a  noleggio e'
composto da almeno tre persone.

        
      
          

            Capo III
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

          

        
                              Art. 90.
            Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza
  1. Le  unita'  da  diporto  impiegate  come  unita' appoggio per le
immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre ai mezzi di
salvataggio  individuali  e  collettivi e alle dotazioni di sicurezza
indicati  nell'allegato V, devono avere a bordo le seguenti dotazioni
supplementari:
    a) una  bombola  di  riserva  da  almeno  10  litri  ogni  cinque
subacquei  imbarcati,  contenente  gas  respirabile  e  dotata di due
erogatori  e,  in  caso di immersione notturna, di una luce subacquea
stroboscopica;
    b) in  caso  di  immersioni che prevedono soste di decompressione
obbligate,  in  sostituzione  della  bombola  di  riserva di cui alla
lettera a),  e' richiesta una stazione di decompressione. La stazione
e'  dotata di un sistema di erogazione di gas respirabile in grado di
garantire  l'esecuzione  delle  ultime due tappe di decompressione ad
ogni subacqueo impegnato in tale tipo di immersione;
    c) un'unita    per    la   somministrazione   di   ossigeno   con
caratteristiche conformi alla norma EN 14467;
    d) una  cassetta  di  pronto  soccorso  conforme  alla  tabella A
allegata  al  decreto  del Ministero della sanita' 25 maggio 1988, n.
279,   e  una  maschera  di  insufflazione,  indipendentemente  dalla
navigazione effettivamente svolta;
    e) un  apparato  ricetrasmittente  ad  onde metriche (VHF), anche
portatile, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta.
  2. Le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo richiedono
la presenza di una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.

        
                    Nota all'art. 90:
              -  Il  decreto  del  Ministero  della sanita' 25 maggio
          1988,  n.  279,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          21 luglio 1988, n. 170.

        
      
          

            Capo III
Norme di sicurezza per unita' da diporto impiegate come unita'
appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo

          

        
                              Art. 91.
                            Segnalazione
  1. Il  subacqueo  in  immersione  ha l'obbligo di segnalarsi con il
galleggiante di cui all'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.
  2. In caso di immersione notturna, il segnale di cui al comma 1 del
presente  articolo  e'  costituito  da  una  luce lampeggiante gialla
visibile,  a  giro  di  orizzonte,  ad  una  distanza non inferiore a
trecento metri.
  3.  In caso di piu' subacquei in immersione, e' sufficiente un solo
segnale.  Ogni  subacqueo  e'  dotato  di  un  pedagno  o  pallone di
superficie  gonfiabile,  di colore ben visibile e munito di sagola di
almeno  cinque metri, da utilizzare, prima di risalire in superficie,
in caso di separazione dal gruppo.
  4.  Il  subacqueo  deve  operare entro il raggio di cinquanta metri
dalla  verticale  del  segnale  di  cui  ai  commi 1 e 2 del presente
articolo.
  5.  Le unita' da diporto, da traffico o da pesca in transito devono
mantenersi  ad  una distanza non inferiore ai cento metri dai segnali
di posizionamento del subacqueo.

        
                    Nota all'art. 91:
              -   L'art.   130   del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica   2 ottobre   1968,  n.  1639  (Regolamento  per
          l'esecuzione   della   legge   14 luglio   1965,   n.  963,
          concernente  la  disciplina  della  pesca marittima), e' il
          seguente:
              «Art.  130 (Segnalazione). - Il subacqueo in immersione
          ha  l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante recante una
          bandiera  rossa  con striscia diagonale bianca, visibile ad
          una  distanza non inferiore a 300 metri; se il subacqueo e'
          accompagnato da mezzo nautico di appoggio, la bandiera deve
          essere issata sul mezzo nautico.
              Il  subacqueo  deve operare entro un raggio di 50 metri
          dalla  verticale  del  mezzo  nautico  di  appoggio  o  del
          galleggiante portante la bandiera di segnalazione.».

        
      
          

            TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali

          

        
                              Art. 92.
                    Motori a doppia alimentazione
  1. La    normativa   tecnica   regolante   i   motori   entrobordo,
entrofuoribordo,  fuoribordo  a  doppia alimentazione, a benzina ed a
gas  di  petrolio  liquido, e' conforme alla regola tecnica elaborata
dall'UNI nel rispetto della normativa comunitaria.

        
      
          

            TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali

          

        
                              Art. 93.
                       Disposizioni abrogative
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le seguenti disposizioni:
    1)  decreto  del  Ministro della marina mercantile 8 agosto 1977,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 235 del
30 agosto    1977,   recante   approvazione   delle   direttive   per
l'effettuazione    delle    visite    di    accertamento    ai   fini
dell'abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto;
    2) decreto del Ministro della marina mercantile 19 novembre 1992,
n.  566, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 38
del  16 febbraio  1993,  recante regolamento sull'autorizzazione alla
navigazione temporanea delle navi da diporto;
    3)  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
21 gennaio  1994, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 87 del 15 aprile 1994, recante regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto;
    4)  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
5 luglio  1994,  n.  536, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  216  del  15 settembre 1994, recante regolamento sul
comando  e  sulla condotta delle unita' da diporto da parte di coloro
che sono in possesso di un titolo professionale marittimo;
    5)  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431,  recante il regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 293 del
17 dicembre   1997,  ad  eccezione  dell'articolo 9,  comma 5,  degli
articoli 15  e 16 e degli allegati D, E ed F, i quali sono abrogati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di
cui all'articolo 29, comma 5, del presente regolamento;
    6)  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della  navigazione
5 ottobre  1999,  n. 478, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale  -  n.  295  del 17 dicembre 1999, recante il regolamento di
sicurezza per la navigazione da diporto.

        
                    Note all'art. 93:
              -  Il comma 5 dell'art. 9 del d.P.R. n. 431 del 1997 e'
          il seguente:
              «5.  Il  programma  d'esame  per il conseguimento della
          patente   di   cui  all'art.  3,  comma 1,  lettera a),  e'
          contenuto  nell'allegato  D;  il  programma  d'esame per il
          conseguimento  della  patente  di  cui all'art. 3, comma 1,
          lettera b),  e'  contenuto  nell'allegato  E;  il programma
          d'esame  per il conseguimento della patente di cui all'art.
          4, e' contenuto nell'allegato F.».
              - L'art. 15 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
              «Art.  15  (Svolgimento  dell'esame).  - 1. Le prove di
          esame   sono   pubbliche.  Il  candidato  deve  presentarsi
          all'esame  munito  di  un  documento  di identificazione in
          corso di validita'.
              2.  L'esame  consiste  in  una  prova  teorica  ed  una
          pratica.  La  prova  teorica e' svolta in base ai programmi
          previsti  per  ciascuna  patente  con  eventuale  ricorso a
          sussidi  audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti
          nautici  e  didattici  ritenuti  necessari per accertare il
          grado  di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e
          marinaresche  del  candidato, per una uniforme formulazione
          del giudizio.
              3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono
          ammessi alla prova pratica.
              4.  La prova pratica per il conseguimento della patente
          di  cui  all'art.  3,  lettera a),  e'  svolta su unita' da
          diporto  a  vela con motore ausiliario, o a motore nel caso
          di   patente   limitata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 3,
          riconosciuta  idonea  dalla  commissione  esaminatrice;  la
          prova  pratica  per  il  conseguimento della patente di cui
          all'art.  3, lettera b), e' effettuata su unita' da diporto
          a  vela  con  motore  ausiliario,  o  a  motore nel caso di
          patente  limitata  ai  sensi dell'art. 3, comma 3, iscritte
          nei  registri e appartenenti alla categoria per la quale si
          richiede l'abilitazione.
              5.  La prova pratica per il conseguimento della patente
          di  cui all'art. 4, e' svolta su nave da diporto ovvero, in
          caso  di indisponibilita', su unita' avente lunghezza fuori
          tutto non inferiore a metri venti.
              6.  L'unita'  da  diporto impiegata nella prova pratica
          deve  essere  coperta  dall'assicurazione per gli eventuali
          danni  causati  alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante
          la   prova  pratica  deve  trovarsi  a  bordo,  accanto  al
          candidato,  un  soggetto  responsabile abilitato al comando
          dell'unita'   da  diporto  utilizzata  per  lo  svolgimento
          dell'esame.
              7.  L'esame  si  intende  concluso con esito favorevole
          qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.
              8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica
          possono  ripetere  la  prova  una  sola volta, dopo un mese
          dalla  data  di  esame,  presso  la  stessa  sede  e con le
          modalita' previste dal comma 2, dell'art. 14.
              9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica
          e  non  quella  pratica,  puo' sostenere nuovamente solo la
          prova pratica, dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con
          le medesime modalita' di cui all'art. 14, comma 2.
              10.  I  candidati  agli  esami  che  ripetono  la prova
          teorica  o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori
          pagamenti di tasse o tributi.».
              - L'art. 16 del d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
              «Art.  16 (Verbali di esame per patenti nautiche). - 1.
          Per  ciascuna  seduta  di  esame  e'  redatto  a  cura  del
          segretario   apposito   verbale,  firmato  dall'esaminatore
          unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario
          medesimo,   nel  quale  sono  riportati  i  nominativi  dei
          candidati  e  l'esito finale delle prove dell'esame. Per la
          prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito
          svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.
              2.  I  verbali  di  esame  alla  fine di ogni anno sono
          raccolti  in  ordine  cronologico  dal  competente  ufficio
          marittimo o della M.C.T.C.».
              -  L'allegato  D  al  d.P.R.  n.  431  del  1997  e' il
          seguente:
                                                          «Allegato D
          Programma  d'esame  per il conseguimento delle abilitazioni
          al  comando  e  alla condotta delle unita' a motore nonche'
          delle  unita'  a  vela  con  o  senza  motore  ausiliario e
          motovelieri  per  la  navigazione entro dodici miglia dalla
                                     costa
                                 Prova teorica
              1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle
          strutture principali dello scafo.
              Elica - Timone.
              Effetti dell'elica sul timone;
                b) teoria  della  vela  (solo per l'abilitazione alla
          navigazione a vela).
                c) attrezzatura  e  manovre delle imbarcazioni a vela
          (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
              L'esame  teorico  sulla  vela  di  cui  alle precedenti
          lettere b)  e c)  e'  svolto  contemporaneamente alla prova
          pratica.
              2.   Funzionamento  dei  motori  a  scoppio  e  diesel.
          Irregolarita'  e  piccole  avarie  che  possono verificarsi
          durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi.
              Calcolo  dell'autonomia  in  relazione alla potenza del
          motore ed alla quantita' residua di carburante.
              3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento
          alle  dotazioni  di sicurezza in relazione alla navigazione
          effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicita'.
              Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo
          (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare).
              Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone
          a    bordo   in   caso   di   sinistro   e   di   abbandono
          dell'imbarcazione.
              Precauzioni  da  adottare  in  caso  di navigazione con
          tempo cattivo.
              Assistenza  e  soccorso:  segnali di salvataggio e loro
          significato.
              4.  Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme
          di circolazione nelle acque interne.
              Precauzioni  in  prossimita'  della  costa o su specchi
          acquei  ove  si  svolgono altre attivita' nautiche (nuoto -
          sci nautico - pesca subacquea, ecc.).
              5.   Bollettini   meteorologici   per   la  navigazione
          marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
              6. Coordinate geografiche.
              Carte nautiche. Proiezione di Mercatore.
              Orientamento e rosa dei venti.
              Bussole magnetiche.
              Elementi   di  navigazione  stimata:  tempo,  spazio  e
          velocita'.
              Elementi  di navigazione costiera: concetto di luogo di
          posizione (con esclusione del carteggio).
              Prora  e  rotta: effetto del vento e della corrente sul
          moto della nave (deriva e scarroccio).
              Solcometri e scandagli.
              Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
              7. a)   Leggi   e   regolamenti   che  disciplinano  la
          navigazione  da  diport.  -  Codice  della  navigazione per
          quanto  attiene alla navigazione da diporto con particolare
          riferimento a:
                  obblighi, poteri e doveri del comandante;
                  attribuzioni   dell'Autorita'   marittima  e  della
          navigazione interna;
                  ordinanze delle autorita' marittime locali;
                  documenti da tenere a bordo;
                b) norme che regolano lo sci nautico.
                                 Prova pratica
              La  prova  pratica  puo' essere effettuata in mare, nei
          laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi.
              Durante  la  prova pratica il candidato deve dimostrare
          di   saper   condurre   l'unita'   alle  diverse  andature,
          effettuando  con prontezza d'azione e capacita', le manovre
          necessarie,  l'ormeggio  e  il  disormeggio dell'unita', il
          recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il
          cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei
          mezzi antincendio e di salvataggio.».
              -  L'allegato  E  al  d.P.R.  n.  431  del  1997  e' il
          seguente:
                                                          «Allegato E
          Programma  d'esame  per il conseguimento delle abilitazioni
          al  comando  e  alla condotta di unita' da diporto a motore
          nonche' delle unita' a vela con o senza motore ausiliario e
          motovelieri,  per  la  navigazione senza alcun limite dalla
                                     costa
                                 Prova teorica
              1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle
          strutture principali dello scafo;
                b) teoria  della  vela  (solo per l'abilitazione alla
          navigazione a vela);
                c) attrezzatura  e  manovra delle unita' a vela (solo
          per l'abilitazione alla navigazione a vela);
              L'esame  teorico di cui alle precedenti lettere b) e c)
          e' svolto contemporaneamente alla prova pratica.
                d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
                e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilita' Centri
          di spinta e di gravita' delle unita' da diporto.
              2. a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
                b) irregolarita'   e   piccole   avarie  che  possono
          verificarsi  durante  il  loro  funzionamento  e il modo di
          rimediarvi;
                c) calcolo  dell'autonomia  in relazione alla potenza
          del motore ed alla quantita' residua di carburante.
              3. a)   Regolamento   di   sicurezza   con  particolare
          riferimento a:
                  1) tipo di visite e loro periodicita';
                  2)  mezzi  di salvataggio e dotazioni di sicurezza,
          in relazione alla distanza dalla costa;
                  3)  prevenzione  incendi ed esplosioni - Conoscenza
          dei sistemi antincendio;
                b) provvedimenti  da  adottare  in  caso  di sinistro
          marittimo  (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo
          in mare);
                c) provvedimenti  per  la  salvezza  delle  persone a
          bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
                d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con
          tempo cattivo;
                e) assistenza  e  soccorso  -  Cassetta medicinale di
          pronto   soccorso   -   Segnali   di   salvataggio  e  loro
          significato;
                4. a)  Regolamento  per evitare gli abbordi in mare e
          norme di circolazione nelle acque interne;
                b) precauzioni   in  prossimita'  della  costa  o  di
          specchi  acquei  dove  si svolgono altre attivita' nautiche
          (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
                5. a) Cenni sulla meteorologia in generale Atmosfera:
          pressione, temperatura, umidita' e strumenti di misurazione
          - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
                b) bollettini   meteorologici   per   la  navigazione
          marittima - Previsioni meteorologiche locali;
                6. a)    Coordinate    geografiche:   differenza   di
          latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
                b) orientamento e rosa dei venti;
                c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
                d) bussole  magnetiche: compensazione e tabella delle
          deviazioni residue;
                e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto
          del vento e della corrente;
                f) concetto di ortodromia e lossodromia;
                g) cenni  di  astronomia: riconoscimento della stella
          polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e
          degli  angoli  con l'uso del sestante e con l'impiego delle
          effemeridi nautiche;
                h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocita'.
                i) navigazione  costiera:  risoluzione  dei  relativi
          problemi anche in presenza di vento e corrente;
                m) cenni  sugli  apparecchi radioelettrici di bordo e
          loro impiego;
                n) radionavigazione    -   sistemi   di   navigazione
          iperbolica e satellitare;
                o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
                p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego -
          Pubblicazioni nautiche;
                r) comunicazioni    radiotelefoniche    e    relative
          procedure.
              7. La prova teorica deve essere completata da una prova
          di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.
              8. a)   Leggi   e   regolamenti   che  disciplinano  la
          navigazione  da  diport.  -  Codice  della  navigazione per
          quanto   attinente   alla   navigazione   da   diporto  con
          particolare riferimento a:
                  1)    il    comandante   della   nave:   doveri   e
          responsabilita';
                  2)  attribuzioni  dell'autorita'  marittima e della
          navigazione interna - potere di ordinanza;
                  3)  documenti  da  tenere  a  bordo delle unita' da
          diporto;
                b) disciplina dello sci nautico.
                c) cenni  sulla  locazione e noleggio delle unita' da
          diporto.
                                 Prova pratica
              La  prova  pratica  deve  essere  effettuata  in  mare.
          Durante  la  prova  pratica il candidato deve dimostrare di
          saper  condurre l'unita' alle diverse andature, effettuando
          con  prontezza  e capacita' d'azione le manovre necessarie,
          l'ormeggio  ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare,
          i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e
          l'impiego    delle    apparecchiature   tecniche   per   la
          navigazione,  delle  dotazioni  di sicurezza e dei mezzi di
          salvataggio e antincendio.»
              L'allegato F al d.P.R. n. 431 del 1997 e' il seguente:
                                                          «Allegato F
          Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al
                          comando di navi da diporto
                                 Prova teorica
              1° Gruppo:
                1. Principio   di   Archimede  applicato  alla  nave:
          galleggiamento,  centro  di  carena,  centro  di  gravita',
          riserva  di  spinta,  altezza  metacentrica.  Stabilita'  e
          compartimentazione.  Nomenclatura  generale  delle  navi  a
          propulsione   meccanica   ed  a  vela  e  dei  loro  organi
          principali.  Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi
          -  Elica,  timone  e  loro  effetti.  Navigazione con tempo
          cattivo  - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio,
          l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.
              2.  Apparati  di  propulsione  della  nave. Principi di
          funzionamento   degli   impianti   di  propulsione  navale;
          macchinari ausiliari delle navi da diporto.
              2° Gruppo:
                1. I  corpi  celesti,  le  costellazioni,  la  stella
          polare,  i  pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree.
          La terra: configurazione e movimenti.
              2.  Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo
          terrestre,    declinazione   magnetica,   bussola   marina,
          descrizione  dei tipi di bussola piu' in uso, apparecchi da
          rilevamento.   Magnetismo  di  bordo.  Compensazione  delle
          bussole e tabella delle deviazioni residue.
              3.   Coordinate   geografiche,  equatore,  meridiani  e
          paralleli;  differenza di latitudine e di longitudine. Rosa
          dei  venti.  Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera.
          Correzione  e  conversione  della  rotta.  Strumenti per la
          misurazione della velocita' della nave.
              4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi
          di   proiezione.   Impiego  delle  carte  nautiche  per  la
          risoluzione   dei   problemi  della  navigazione  costiera.
          Pubblicazioni  nautiche:  portolani  e  elenco  dei  fari e
          segnali da nebbia.
              5.  Navigazione  lossodromica ed ortodromica. Sestante.
          Misurazione  dell'altezza  degli  astri  e  degli  angoli e
          impiego    delle    effemeridi    nautiche.    Sistemi   di
          radionavigazione.   Determinazione   del   punto   nave  in
          navigazione  costiera  e  in  navigazione  astronomica  con
          l'ausilio  delle  apparecchiature  elettroniche.  Cenni sul
          radar,  sul  radiogoniometro  e  sul  loro impiego pratico.
          Navigazione   in   prossimita'  della  costa  ed  in  acque
          ristrette.  Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione
          pratica di problemi di cinematica navale.
              6. La prova teorica deve essere completata da una prova
          di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.
              3° Gruppo:
                1. Elementi  di  meteorologia.  Circolazione generale
          dell'atmosfera.   Elementi  che  caratterizzano  il  tempo:
          pressione,  temperatura, umidita'. Strumenti meteorologici.
          Formazione  delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il
          vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort
          e  di  Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle
          correnti.
              2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche
          - Previsioni meteo locali.
              4° Gruppo:
                1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme
          di   circolazione   sulle  acque  interne.  Precauzioni  da
          adottare   sugli  specchi  acquei  ove  si  svolgono  altre
          attivita'  nautiche:  nuoto,  pesca subacquea, sci nautico,
          ecc.
                2.   Leggi   e   regolamenti   che   disciplinano  la
          navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto
          attiene   alla   navigazione  da  diporto  con  particolare
          riferimento a:
                  a) poteri,  doveri e responsabilita' del comandante
          prima  della  partenza della nave, durante la navigazione e
          all'arrivo in porto;
                  b) attribuzioni    dell'autorita'    marittima    e
          consolare;
                  c) documenti  da  tenere  a  bordo  delle  navi  da
          diport.  -  Cenni  sulla locazione e noleggio delle navi da
          diporto;
                  d) disciplina dello sci nautico;
                  e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina,
          previdenza e assistenza della gente di mare.
                3.   Regolamento   di   sicurezza   con   particolare
          riferimento a:
                  a) certificazioni  di  sicurezza  -  visite  e loro
          periodicita';
                  b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in
          relazione alla distanza dalla costa;
                  c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
                  d) prevenzione  degli  incendi  e  impianti  per la
          lotta antincendio;
                  e) provvedimenti  da  adottare  in caso di sinistri
          marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai
          mezzi  di  governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo
          in mare);
                  f) assistenza    e    salvataggio:    obblighi    e
          responsabilita' - segnali di soccorso e di salvataggio.
                4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da
          diport.  -  Comunicazioni  e  relative procedure. Cenni sul
          Codice internazionale dei segnali.
                                 Prova pratica
              La  prova  pratica  deve  essere  effettuata  in  mare.
          Durante  la  prova  pratica il candidato deve dimostrare di
          saper  comandare  e condurre la nave alle diverse andature,
          effettuando  con  prontezza e capacita' d'azione le manovre
          necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo
          in  mare,  i  preparativi  per affrontare il cattivo tempo,
          l'impiego    delle    apparecchiature   tecniche   per   la
          navigazione,  delle  dotazioni  di sicurezza e dei mezzi di
          salvataggio e antincendio.»

        
      
          

            TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali

          

        
                              Art. 94.
                         Disposizioni finali
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Allo  svolgimento delle
attivita'  previste  agli  articoli 20,  21,  23,  45, 46, 49 e 50 si
provvede con le attuali risorse umane, strumentali e finanziarie.
  2.  Il  presente regolamento entra in vigore novanta giorni dopo la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 29 luglio 2008

                              Matteoli, Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Alfano, Ministro della giustizia
                              La Russa, Ministro della difesa
                              Scajola,Ministro     dello     sviluppo
                              economico
                              Sacconi,  Ministro  del  lavoro,  della
                              salute e delle politiche sociali
                              Gelmini,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
                              Fitto,  Ministro  per i rapporti con le
                              regioni
Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 8, foglio n. 353

        
      
          

            TITOLO IV
Disposizioni complementari e finali

          

        
             ---->   Vedere da pag. 25 a pag. 52   <----