MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 marzo 2008
Modalita’ di attuazione dei commi, da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d’imposta per le
nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste
dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, che prevede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, la concessione
di un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel corso
del periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008,
incrementano, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle
deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato CE, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
Visto, in particolare, il comma 547 del citato art. 2 della legge
n. 244 del 2007, il quale prevede che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze siano stabilite le disposizioni di
attuazione dei commi da 539 a 547, anche ai fini del controllo del
rispetto del limite di stanziamento di cui al medesimo comma 547;
Visto l'art. 37-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge
31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, che modifica il citato comma 539 dell'art. 2
della legge finanziaria 2008 e abroga il comma 548 dello stesso
articolo;
Visti gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
Visto il Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del
5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 337 del
13 dicembre 2002;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente
l'attribuzione all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto contiene le modalita' di attuazione dei
commi da 539 a 547 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernenti la disciplina del credito d'imposta per le nuove
assunzioni effettuate dai datori di lavoro nell'anno 2008 in alcune
regioni del territorio nazionale, nel rispetto dei limiti e delle
condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 della
Commissione del 5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore
dell'occupazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale L 337 del
13 dicembre 2002.
Art. 2.
Soggetti beneficiari
1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel
periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, in
qualita' di datori di lavoro, in base alla vigente normativa sul
lavoro, incrementano il numero dei lavoratori a tempo indeterminato
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia,
Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.
2. Sono esclusi dall'applicazione della disciplina del credito
d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 3.
Incremento della base occupazionale
1. Danno diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato che costituiscono incremento del
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente
occupati nelle medesime aree delle regioni di cui al comma 1
dell'art. 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il
31 dicembre 2007.
2. L'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia
rispetto al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il
nuovo lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori
a tempo indeterminato complessivamente impiegati dal datore di
lavoro.
3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto
dei decrementi occupazionali verificatisi in societa' controllate o
collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto a
tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
rilevano per il calcolo della base occupazionale in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto
nazionale.
6. Agli effetti del credito d'imposta, i soci lavoratori di
societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
Art. 4.
Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta, di importo pari a 333 euro mensili per
ciascun lavoratore assunto, aumentati a 416 euro in caso di
lavoratrici donne rientranti nella definizione di «lavoratore
svantaggiato» di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del
regolamento (CE) n. 2204/2002, e' concesso, in ogni caso, nel
rispetto dei massimali di intensita' di aiuto previsti dal predetto
regolamento.
2. Il credito d'imposta spetta per ogni unita' lavorativa
risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori a tempo
indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori a
tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di
cui al comma 1 dell'art. 3.
3. Per le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato con
contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del
contratto nazionale.
Art. 5.
Condizioni di ammissibilita'
1. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro
creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in
procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di
handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore
svantaggiato di cui all'art. 2, lettera f), punto xi), del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi
nazionali, anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto all'agevolazione;
c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale
nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi
diversi dai raggiunti limiti di eta' pensionabile, dal collocamento a
riposo e dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta
causa.
2. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione,
comunque assegnata, di un servizio pubblico anche gestito da privati,
il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.
Art. 6.
Modalita' di accesso e di fruizione del credito d'imposta
1. Per fruire del credito d'imposta, i soggetti beneficiari
inoltrano al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate,
a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si
verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio
2009, un'istanza telematica contenente i dati stabiliti con
provvedimento del direttore della medesima Agenzia da emanare entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per
le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008
fino al mese precedente a quello di attivazione della procedura
telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione
del credito a partire dalla data di attivazione della stessa
procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto
beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.
2. L'Agenzia delle entrate:
a) esamina le istanze secondo l'ordine cronologico di
presentazione, verificandone, sulla base dei dati in essa indicati,
l'ammissibilita' in ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla
norma;
b) entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza
medesima, ne comunica l'accoglimento nei limiti dello stanziamento
dei fondi disponibili per ciascun anno, con espressa comunicazione
telematica al soggetto interessato.
3. La data dell'accertato esaurimento dei fondi e' resa con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi
sul sito internet della stessa Agenzia.
4. I soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica
attestante l'accoglimento dell'istanza sono tenuti ad inviare
all'Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno
degli anni 2009, 2010 e 2011, una comunicazione attestante il
rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del
presente decreto. Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere
data indicazione del minor credito eventualmente spettante in
relazione all'anno precedente ovvero all'anno in corso. La
comunicazione costituisce presupposto per fruire della quota di
credito, gia' prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve
essere presentata. Il mancato invio della comunicazione comporta
l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto.
5. I soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi
stanziati possono presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno
degli anni 2009 e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del
credito richiesto con le nuove istanze puo' essere al massimo pari a
quello richiesto nell'istanza originaria. Le nuove istanze sono
ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di
quelle originarie e nei limiti delle risorse divenute disponibili a
seguito di: rinunce al credito richiesto; mancato invio della
comunicazione di cui al comma 4; indicazione nella comunicazione
presentata di minori crediti spettanti.
6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5
sono approvate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
7. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a partire dal primo giorno successivo a quello di
accoglimento dell'istanza ed e' indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso.
8. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e
del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale delle
attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 7.
Cause di decadenza
1. Il diritto al credito d'imposta decade:
a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori
dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo di riferimento di cui al comma 1
dell'art. 3;
b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di
tre anni, per le altre imprese;
c) in caso di accertamento definitivo di violazioni non formali,
per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a
euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di
lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
commesse negli anni 2008, 2009, 2010, e qualora siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di
lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
2. Nei casi di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire
dall'anno successivo a quello di rilevazione della differenza
prevista nella medesima lettera a).
3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza dal beneficio
comporta il divieto di fruizione del credito d'imposta gia' maturato
sino alla data in cui si verifica la decadenza nonche' l'eventuale
recupero del credito d'imposta gia' utilizzato in precedenza, con
l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.
Art. 8.
Divieto di cumulo
1. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato
ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato, ne' con altre
misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi
salariali afferenti alle unita' lavorative che danno diritto alla
fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe
luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito, di
cui al comma 1 dell'art. 4 del presente decreto, ne' con altri aiuti
a finalita' regionale sotto forma di aiuti all'occupazione legati
all'investimento qualora l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla
base dei costi di investimento materiali e immateriali. Si applicano
in ogni caso le disposizioni dell'art. 8 del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione.
2. L'eventuale cumulo illegittimo e' sanzionato con il recupero
dell'aiuto fruito e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge.
Art. 9.
Verifica, controlli e monitoraggio
1. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del
credito d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste
o per il verificarsi di cause di decadenza, l'Agenzia delle entrate
provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni secondo legge. Il recupero del credito d'imposta e'
effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421
a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per quanto non
disciplinato si applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 12 marzo 2008
Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 399