MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 12 marzo 2008



Modalita’ di attuazione dei commi, da 539 a 547 dell’articolo 2 della legge 24

dicembre 2007, n. 244, concernenti la disciplina del credito d’imposta per le

nuove assunzioni effettuate in talune aree ammissibili alle deroghe previste

dall’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato CE.



           IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  l'art.  2, commi da 539 a 547, della legge 24 dicembre 2007,
n.  244,  che prevede, per gli anni 2008, 2009 e 2010, la concessione
di  un credito d'imposta a favore dei datori di lavoro che, nel corso
del  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  e  il  31 dicembre 2008,
incrementano,  nelle  aree  delle regioni Calabria, Campania, Puglia,
Sicilia,  Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise ammissibili alle
deroghe  previste  dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del
Trattato  CE,  il  numero  di  lavoratori dipendenti con contratto di
lavoro a tempo indeterminato;
  Visto,  in  particolare, il comma 547 del citato art. 2 della legge
n.  244  del  2007,  il  quale  prevede  che con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  siano  stabilite le disposizioni di
attuazione  dei  commi da  539 a 547, anche ai fini del controllo del
rispetto del limite di stanziamento di cui al medesimo comma 547;
  Visto  l'art.  37-bis,  comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge
31 dicembre  2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 2008, n. 31, che modifica il citato comma 539 dell'art. 2
della  legge  finanziaria  2008  e  abroga  il comma 548 dello stesso
articolo;
  Visti  gli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea;
  Visto  il  Regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della  Commissione del
5 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione, pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale   delle  Comunita'  europee  L  337  del
13 dicembre 2002;
  Visto  l'art.  17  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive  modificazioni,  recante  norme  di  semplificazione degli
adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  nonche'  di modernizzazione del
sistema di gestione delle dichiarazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita  delega  di  funzioni,  registrato  alla  Corte  dei conti il
13 giugno  2006  -  Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei   Ministri,   registro   n.   7,   foglio   n.  397,  concernente
l'attribuzione  all'on.  prof.  Vincenzo  Visco  del  titolo  di Vice
Ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  contiene  le modalita' di attuazione dei
commi da  539 a 547 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
concernenti   la  disciplina  del  credito  d'imposta  per  le  nuove
assunzioni  effettuate  dai datori di lavoro nell'anno 2008 in alcune
regioni  del  territorio  nazionale,  nel rispetto dei limiti e delle
condizioni   previste   dal   Regolamento  (CE)  n.  2204/2002  della
Commissione  del  5 dicembre  2002,  relativo  all'applicazione degli
articoli 87  e  88  del  trattato  CE  agli  aiuti  di Stato a favore
dell'occupazione,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  L 337  del
13 dicembre 2002.

        
      
                               Art. 2.

                        Soggetti beneficiari

  1. Beneficiari del credito d'imposta sono tutti i soggetti che, nel
periodo  compreso  tra  il  1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, in
qualita'  di  datori  di  lavoro,  in base alla vigente normativa sul
lavoro,  incrementano  il numero dei lavoratori a tempo indeterminato
nelle   aree  delle  regioni  Calabria,  Campania,  Puglia,  Sicilia,
Basilicata,  Sardegna,  Abruzzo  e  Molise  ammissibili  alle deroghe
previste dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato CE.
  2.  Sono  esclusi  dall'applicazione  della  disciplina del credito
d'imposta i soggetti di cui all'art. 74 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

        
      
                               Art. 3.

                 Incremento della base occupazionale

  1.  Danno  diritto al credito d'imposta le assunzioni di lavoratori
dipendenti  a  tempo  indeterminato  che costituiscono incremento del
numero  di  lavoratori  dipendenti  a  tempo indeterminato mediamente
occupati  nelle  medesime  aree  delle  regioni  di  cui  al  comma 1
dell'art.  2  nel  periodo  compreso  tra  il  1° gennaio  2007  e il
31 dicembre 2007.
  2.  L'incremento  del  numero  dei  lavoratori  dipendenti  a tempo
indeterminato, rispetto alla media dell'anno 2007, va verificato, sia
rispetto  al  numero  dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
impiegati nello stabilimento, nell'ufficio o nella sede presso cui il
nuovo  lavoratore e' impiegato, sia rispetto al numero dei lavoratori
a  tempo  indeterminato  complessivamente  impiegati  dal  datore  di
lavoro.
  3.  L'incremento  della  base occupazionale va considerato al netto
dei  decrementi  occupazionali verificatisi in societa' controllate o
collegate  ai  sensi dell'art. 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  4.  Per  i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere  dal  1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto a
tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale.
  5. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale
rilevano   per   il   calcolo  della  base  occupazionale  in  misura
proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle del contratto
nazionale.
  6.  Agli  effetti  del  credito  d'imposta,  i  soci  lavoratori di
societa' cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

        
      
                               Art. 4.

         Misura e limiti di fruizione del credito d'imposta

  1.  Il  credito  d'imposta,  di importo pari a 333 euro mensili per
ciascun   lavoratore  assunto,  aumentati  a  416  euro  in  caso  di
lavoratrici   donne   rientranti  nella  definizione  di  «lavoratore
svantaggiato»   di   cui  all'art.  2,  lettera f),  punto  xi),  del
regolamento  (CE)  n.  2204/2002,  e'  concesso,  in  ogni  caso, nel
rispetto  dei  massimali di intensita' di aiuto previsti dal predetto
regolamento.
  2.   Il   credito  d'imposta  spetta  per  ogni  unita'  lavorativa
risultante  dalla  differenza  tra  il  numero dei lavoratori a tempo
indeterminato  rilevato  in ciascun mese e il numero dei lavoratori a
tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo di riferimento di
cui al comma 1 dell'art. 3.
  3.  Per  le  assunzioni  di  lavoratori  a  tempo indeterminato con
contratto  di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in
misura   proporzionale  alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto nazionale.

        
      
                               Art. 5.

                    Condizioni di ammissibilita'

  1. Il credito d'imposta spetta a condizione che:
    a) i  lavoratori  assunti  per  coprire  i  nuovi posti di lavoro
creati  non  abbiano  mai  lavorato  prima o abbiano perso o siano in
procinto  di  perdere  l'impiego  precedente  o  siano  portatori  di
handicap  ai  sensi  della  legge  5 febbraio  1992,  n. 104, o siano
lavoratrici   donne   rientranti   nella  definizione  di  lavoratore
svantaggiato   di   cui   all'art.  2,  lettera f),  punto  xi),  del
regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
    b) siano  rispettate  le  prescrizioni  dei  contratti collettivi
nazionali, anche con riferimento alle unita' lavorative che non danno
diritto all'agevolazione;
    c) siano  rispettate le norme in materia di salute e sicurezza di
lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;
    d) il  datore  di  lavoro non abbia ridotto la base occupazionale
nel  periodo  dal  1° novembre  2007  al 31 dicembre 2007, per motivi
diversi dai raggiunti limiti di eta' pensionabile, dal collocamento a
riposo  e  dalle dimissioni volontarie o del licenziamento per giusta
causa.
  2.  Nel  caso  di  impresa  subentrante  ad  altra  nella gestione,
comunque assegnata, di un servizio pubblico anche gestito da privati,
il  credito  d'imposta  spetta  limitatamente al numero di lavoratori
assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa sostituita.

        
      
                               Art. 6.

      Modalita' di accesso e di fruizione del credito d'imposta

  1.  Per  fruire  del  credito  d'imposta,  i  soggetti  beneficiari
inoltrano  al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle entrate,
a  partire  dal  primo  giorno del mese successivo a quello in cui si
verificano  gli  incrementi  occupazionali  e non oltre il 31 gennaio
2009,   un'istanza   telematica   contenente  i  dati  stabiliti  con
provvedimento  del  direttore della medesima Agenzia da emanare entro
trenta  giorni  dalla data di pubblicazione del presente decreto. Per
le  assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008
fino  al  mese  precedente  a  quello  di attivazione della procedura
telematica, i soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione
del  credito  a  partire  dalla  data  di  attivazione  della  stessa
procedura. In caso di ulteriori incrementi occupazionali, il soggetto
beneficiario provvede alla presentazione di successive istanze.
  2. L'Agenzia delle entrate:
    a) esamina   le   istanze   secondo   l'ordine   cronologico   di
presentazione,  verificandone,  sulla base dei dati in essa indicati,
l'ammissibilita'  in  ordine al rispetto dei requisiti previsti dalla
norma;
    b) entro  trenta  giorni dalla data di presentazione dell'istanza
medesima,  ne  comunica  l'accoglimento nei limiti dello stanziamento
dei  fondi  disponibili  per ciascun anno, con espressa comunicazione
telematica al soggetto interessato.
  3.  La  data  dell'accertato  esaurimento  dei  fondi  e'  resa con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi
sul sito internet della stessa Agenzia.
  4.  I  soggetti  che  hanno  ricevuto  la  comunicazione telematica
attestante   l'accoglimento   dell'istanza  sono  tenuti  ad  inviare
all'Agenzia  delle  entrate,  dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno
degli  anni  2009,  2010  e  2011,  una  comunicazione  attestante il
rispetto della condizione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del
presente  decreto.  Con la stessa comunicazione, inoltre, deve essere
data   indicazione  del  minor  credito  eventualmente  spettante  in
relazione   all'anno   precedente   ovvero   all'anno  in  corso.  La
comunicazione  costituisce  presupposto  per  fruire  della  quota di
credito,  gia'  prenotata, relativa all'anno nel quale la stessa deve
essere  presentata.  Il  mancato  invio  della comunicazione comporta
l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del presente decreto.
  5.  I  soggetti  non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi
stanziati  possono  presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno
degli  anni  2009  e 2010 una nuova istanza telematica. L'importo del
credito  richiesto con le nuove istanze puo' essere al massimo pari a
quello  richiesto  nell'istanza  originaria.  Le  nuove  istanze sono
ammesse al beneficio secondo l'ordine cronologico di presentazione di
quelle  originarie  e nei limiti delle risorse divenute disponibili a
seguito  di:  rinunce  al  credito  richiesto;  mancato  invio  della
comunicazione  di  cui  al  comma 4;  indicazione nella comunicazione
presentata di minori crediti spettanti.
  6. La comunicazione di cui al comma 4 e l'istanza di cui al comma 5
sono  approvate con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate.
  7.   Il   credito   d'imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente  in
compensazione  ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  a  partire  dal  primo giorno successivo a quello di
accoglimento  dell'istanza  ed  e'  indicato  nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta per il quale e' concesso.
  8.  Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e
del  valore  della  produzione  ai  fini dell'imposta regionale delle
attivita'  produttive  e  non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61  e  109,  comma 5,  del  testo  unico  delle  imposte sui
redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917.

        
      
                               Art. 7.

                         Cause di decadenza

  1. Il diritto al credito d'imposta decade:
    a) se,  su  base  annuale,  il  numero complessivo dei lavoratori
dipendenti,  a  tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori  con  contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta
inferiore  o  pari  al  numero  complessivo dei lavoratori dipendenti
mediamente  occupati  nel  periodo  di  riferimento di cui al comma 1
dell'art. 3;
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo  di due anni nel caso delle piccole e medie imprese, ovvero di
tre anni, per le altre imprese;
    c) in  caso di accertamento definitivo di violazioni non formali,
per  le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a
euro  5.000,  alla  normativa  fiscale  e  contributiva in materia di
lavoro  dipendente,  ovvero  violazioni alla normativa sulla salute e
sulla  sicurezza  dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni,
commesse  negli  anni  2008,  2009,  2010,  e  qualora  siano emanati
provvedimenti  definitivi  della  magistratura  contro  il  datore di
lavoro  per  condotta antisindacale ai sensi dell'art. 28 della legge
20 maggio 1970, n. 300.
  2.  Nei  casi  di cui alla lettera a), la decadenza opera a partire
dall'anno   successivo  a  quello  di  rilevazione  della  differenza
prevista nella medesima lettera a).
  3. Nei casi di cui alle lettere b) e c), la decadenza dal beneficio
comporta  il divieto di fruizione del credito d'imposta gia' maturato
sino  alla  data  in cui si verifica la decadenza nonche' l'eventuale
recupero  del  credito  d'imposta  gia' utilizzato in precedenza, con
l'applicazione delle relative sanzioni e interessi.

        
      
                               Art. 8.

                          Divieto di cumulo

  1.  Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di stato
ai  sensi  dell'art.  87,  paragrafo 1,  del  Trattato, ne' con altre
misure  di  sostegno  comunitario  in  relazione  agli  stessi  costi
salariali  afferenti  alle  unita'  lavorative che danno diritto alla
fruizione  dell'agevolazione,  nei  casi  in  cui tale cumulo darebbe
luogo  ad  un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito, di
cui  al comma 1 dell'art. 4 del presente decreto, ne' con altri aiuti
a  finalita'  regionale  sotto  forma di aiuti all'occupazione legati
all'investimento qualora l'aiuto all'investimento sia calcolato sulla
base  dei costi di investimento materiali e immateriali. Si applicano
in  ogni  caso  le  disposizioni  dell'art. 8 del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione.
  2.  L'eventuale  cumulo  illegittimo  e' sanzionato con il recupero
dell'aiuto  fruito  e con l'irrogazione delle sanzioni previste dalla
legge.

        
      
                               Art. 9.

                 Verifica, controlli e monitoraggio

  1.  Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del
credito  d'imposta, per il mancato rispetto delle condizioni previste
o  per  il verificarsi di cause di decadenza, l'Agenzia delle entrate
provvede  al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e
sanzioni   secondo  legge.  Il  recupero  del  credito  d'imposta  e'
effettuato secondo le disposizioni previste dall'art. 1, commi da 421
a  423,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  per  quanto  non
disciplinato  si  applicano le disposizioni in materia di imposte sui
redditi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 12 marzo 2008
                                              Il Vice Ministro: Visco
Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 399