Personale militare transitato nei ruoli del personale civile della difesa
Francesco Loseto (*)
Al fine di veder riconosciuti diritti che sembra siano andati persi all’atto del transito del personale militare nei ruoli del personale civile della Difesa (ex Legge 266/99), la Confsal Unsa Segreteria Coordinamento Difesa di Bari, con l'ausilio della consulenza legale hanno avviato le azioni legali nei confronti del Ministero della Difesa per la risoluzione di problematiche di interesse di un ormai nutrito gruppo di dipendenti che, allo stato attuale, sembrano essere stati spogliati della propria identità di lavoratori oltre che, in molti casi in modo illegittimo, della propria uniforme.
Dal mese di settembre 2009 è iniziata, infatti una vera e propria campagna di “reclutamento” di ex militari che si concluderà nel prossimo mese di febbraio con il deposito presso le sedi giudiziarie competenti dei primi due ricorsi collettivi contro il Ministero della Difesa, relativi alla mancata corresponsione dell’indennità di amministrazione ed alla monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita.
Per quanto concerne il primo motivo di ricorso (riconoscimento dell’indennità di amministrazione) le previsioni della l. 28 luglio 1999, n. 266, art. 14, co. 5° e del D. Min. Dif. 18 aprile 2002, n. 22680 (in G.U. n. 113/2002), art. 2, co. 8, che regolano il transito del personale appartenente alle Forze armate ai ruoli civili, che impongono il criterio di calcolo dell’assegno ad personam, riassorbibile con i successivi aumenti di trattamento economico, sono interpretate dall’Amministrazione Difesa effettuando un raffronto tra gli emolumenti che componevano la retribuzione da militare (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, indennità di impiego operativo, altri eventuali emolumenti pensionabili, altre maggiorazioni e altre indennità, assegno funzionale, scatti stipendiali, beneficio stipendiale, assegno di valorizzazione dirigenziale) e la retribuzione spettante da civile, nell’ambito della quale è considerata, oltre allo stipendio ed alla R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità), anche l’indennità di amministrazione senza considerare che, in realtà, quest’ultima è una componente stipendiale che si caratterizza come retribuzione accessoria (ai sensi dell’art. 35, co. 2° e dell’all. B del CCNL Comparto Ministeri 94/97). L’art. 29 del CCNL Comparto Ministeri 94/97 precisa, infatti, che la struttura della retribuzione del personale appartenente ai ministeri si compone di due voci, la prima delle quali è costituita dal trattamento fondamentale (che consta di: stipendio tabellare, R.I.A. E indennità integrativa speciale), la seconda è definita trattamento accessorio derivante dalle competenze di cui all’art. 72 del d.lgs. n.29/1993 ed all’ Allegato B del citato contratto, dal fondo per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, dal fondo per la qualità della prestazione individuale, dai compensi per lavoro straordinario e dalle altre indennità previste da specifiche disposizioni di legge. Sebbene il successivo CCNL 1998/2001, all’art. 28, nel determinare la struttura della retribuzione non abbia più effettuato la differenza tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio, si deve ritenere che tale differenza sostanziale sussista ancora; tale deduzione, peraltro, deriva in primo luogo dall’impossibilità che una fonte contrattuale (il CCNL) prevalga sulla legge, e inoltre dal comportamento del legislatore stesso, nonché del medesimo Ministero della Difesa che, nel D.M. 1° febbraio 2010, n. 45835 (in G.U. 120/2010), all’art. 18, nel determinare la struttura e le competenza della Direzione generale, istituisce una 7ª Divisione, che si occupa delle “determinazioni economiche accessorie”, tra cui “indennità di amministrazione e trattamento economico accessorio comunque inteso”. Ai fini della determinazione della quota “A” degli assegni pensionabili (di cui agli artt. 43 e 44 d.p.r. 1092/1973), inoltre, la Corte dei Conti ha in più riprese chiarito che l’indennità di amministrazione, quale trattamento accessorio della retribuzione, fisso e ricorrente, (e non fisso e continuativo) non vi rientra, pur essendo assoggettata a contribuzione ai fini previdenziali (cfr., tra le tante, C. Conti, 2006/3). Punti decisivi, tuttavia, per ritenere l’indennità di amministrazione un trattamento accessorio sono rappresentanti dalla sua mancata corresponsione nel caso di assenze per malattie inferiori a 15 gg. Mensili (art. 21 co. 7° CCNL 1994/97, ancora in vigore per la parte normativa) e nella sua corresponsione per dodici (e non tredici) mensilità (art. 33 CCNL 1998/2001) – a differenza dei trattamenti economici fondamentali, erogati per tredici mensilità.
Nel momento, pertanto, in cui gli Uffici competenti del Ministero della Difesa compiono il raffronto tra stipendio percepito dal soggetto transitato nei ruoli civili prima del transito e quello da civile, non possono inglobare nel calcolo anche l’indennità di amministrazione, che – essendo un trattamento accessorio, anche se fisso e ricorrente – non potrà rientrarvi. La natura per così dire “ibrida” dell’indennità di amministrazione ha dato adito a notevoli contrasti giurisprudenziali, ma la questione in esame, per quanto di interesse, non è mai giunta dinanzi al T.A.R. Lazio.
Per quanto concerne, invece il secondo ricorso che si intende presentare (monetizzazione della licenza ordinaria maturata e non fruita), l’art. 11, co. 4° del d.p.r. 11.9.2007, n. 171 prevede che “al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall’articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell’Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita”.
Sul punto, la giurisprudenza è assolutamente costante, nel senso di ritenere che “il mancato godimento delle ferie non imputabile all’interessato non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo, in quanto il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico), maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità, include automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non vengano fruite” (cfr., a titolo esemplificativo, Cons. Stato, Sez. VI, 24 febbraio 2009, n. 1084).
Contro il citato e costante orientamento, tuttavia, la Direzione generale per il Personale civile del Ministero della Difesa continua a sostenere che il personale transitato nei ruoli civili nel periodo di aspettativa ex D.M. 18.4.2002 non maturi ferie, poiché quella prevista dal citato D.M. Sarebbe un’aspettativa “speciale”.
Tale interpretazione non merita di essere condivisa: l’art. 2 del D.M. 18.4.2002 prevede, al comma 7°, che “in attesa delle determinazioni dell’amministrazione in ordine alla domanda il personale è considerato in aspettativa”, senza che si precisi altrove che si tratta di un’aspettativa speciale. In sostanza, l’assunto della giurisprudenza secondo il quale “la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario”, nonché l’affermazione secondo la quale “il diritto al compenso sostitutivo delle ferie non godute durante il periodo di aspettativa spetta al lavoratore successivamente dispensato dal servizio” comportano innegabilmente l’insorgere di tale diritto in capo ai soggetti transitati ai ruoli civili, in assenza di norme contrarie o di orientamenti giurisprudenziali contrapposti.
Con nostro rammarico abbiamo purtroppo constatato che, l’errata interpretazione o applicazione delle previsioni normative comporta per gli “ex militari” solo la possibilità di adire le vie legali per cercare di ottenere il riconoscimento dei propri diritti con tutto ciò che ne consegue in termini di spesa di denaro e di tempo. Non sono, infatti limitati alle due questioni sopra esposte i motivi di profondo disagio che contribuiscono al mal contento diffuso fra il personale transitato. Basti pensare al mancato riconoscimento dell’anzianità pregressa, che azzera di fatto il passato lavorativo di chi ha servito e continua a servire la Stato e che, suo malgrado è stato costretto a cambiare il proprio status.
Sarebbe chiaramente auspicabile una revisione della normativa che regola il transito dei militari all’impiego civile rendendola più chiara, snella e soprattutto immune, per quanto possibile da interpretazioni che ledano la garanzia del rispetto dei diritti acquisiti, così come sarebbero necessarie direttive più precise in merito all’applicazione della legge 266/99 da parte delle strutture sanitarie militari in modo da rendere basare i giudizi di non idoneità su criteri oggettivi eliminando ogni arbitrarietà medica.
Ma per tutto questo l’appuntamento sarà a breve.
(*) Segreteria CONFSAL-UNSA Coordinamento difesa Bari