L’indennità di maternità per le
lavoratrici autonome, le professioniste e le
Parasubordinate
1.
Lavoratrici autonome
In
seguito alla legge 546/1987 dell’ 01/01/1988 le lavoratici autonome hanno
diritto all’indennità giornaliera, pari all’80% del salario convenzionale del
settore di appartenenza, per tutte le giornate (escluse le domeniche ed i
giorni festivi) per i 5 mesi corrispondenti al periodo di astensione
obbligatoria (anche se non hanno nessun obbligo effettivo di astensione). In
caso di parto prematuro, tuttavia, alle lavoratrici non era consentito di avere
l’indennità per i 2 mesi precedenti il parto; successivamente, con il D.L. n.
151/2001, è stato stabilito che dal 27/04/2001 l’indennità spetta per i due
mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi sia in caso di
parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta (lo stesso
diritto può essere riconosciuto per i casi precedenti al 27/04/01,
eventualmente non prescritti). Il periodo ”post partum” inizia con il giorno
successivo a quello del parto. Inoltre, con gli articoli 66, 67, e 68, dello
stesso D.L., il diritto è stato esteso, dal 27/04/2001, anche alle
imprenditrici agricole, le quali devono inoltrare la domanda direttamente
all’INPS, correlata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione
o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del
rapporto di parentela madre/figlio. La domanda diventa opportuna solo dopo
l’evento e deve essere presentata nel termine di prescrizione di un anno
decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile, prescrizione
che può essere interrotta dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto
rivolto ad ottenere la prestazione.
L’astensione
obbligatoria in caso di adozione o affidamento preadottivo di bambini di età
inferiore ai sei anni (18 anni, in caso di adozione internazionale avvenuta dal
27/04/2001 in poi) è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nei tre mesi
successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.
1.1
Iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile
“Per
gli esercenti attività commerciale – ricorda l’INPS, ancora con la circolare n.
136 del 2002 l’art. 4, legge n. 1397 del 1960 ha previsto un termine di 30
giorni dall’inizio o dalla variazione o cessazione dell’attività, entro il
quale deve essere presentata la relativa denuncia.
Per gli
artigiani, l’art 2196, c.c. ha previsto lo stesso termine di 30 giorni per la
presentazione della domanda di iscrizione all’albo di categoria, termine da
ritenere valido anche per la domanda di variazione o cessazione dell’attività”.
Coltivatori e IATP (poi IAP) hanno, invece, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. n.
476/2001, 90 giorni per richiedere iscrizione, variazione o cancellazione. “Può
verificarsi, pertanto – conclude l’INPS con la citata circolare che una domanda
di iscrizione (o di variazione, o di cancellazione) regolarmente inoltrata
entro i previsti suddetti termini venga a collocarsi in una data successiva a
quella di inizio del periodo di maternità. In tali casi il diritto alla
prestazione di maternità non può essere disconosciuto e, ferma restando la
necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, la
prestazione deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo
indennizzabile sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente
l’inizio del periodo di maternità”. Nel caso in cui l’inizio dell’attività sia
successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere
erogata dalla data di inizio dell’attività. Ancora in riferimento alla
coltivatrici, la Cassazione, con le sentenze n. 17470 del 2002 e n. 3364 del
2003, sostiene che “l’iscrizione, ove effettuata con effetto retroattivo,
comporta per l’interessato l’obbligo del versamento dei contributi ma non il
diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla
richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione
sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi”
1.2
Affittacamere
Le
lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute all’iscrizione alla
Gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art 8, legge n.
203/1995, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito
effettivamente prodotto (totalità dei redditi d’impresa) anche nel caso in cui
lo stesso sia inferiore al minimale. In questo caso “viene riconosciuta la
copertura di un numero di mesi proporzionale alla somma versata, senza tener
conto delle frazioni eventualmente risultanti dal computo, con attribuzione
temporale della contribuzione a partire dall’anno solare interessato, o dalla
data di inizio attività, e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili”. Il
contributo di maternità, pari a 7,49 euro, è comunque dovuto per intero.
1.3
Dal 2000 anche l’astensione facoltativa
L’articolo
3 della legge n. 53/2000 (poi sostituito dall’articolo 69, D.L. n. 151/2001) ha
stabilito che per i parti avvenuti dal 01/01/2000 in poi, le lavoratrici
autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici e imprenditrici agricole) hanno
diritto a tre mesi (anche frazionati) di astensione facoltativa dal lavoro (con
indennità al 30%) durante il primo anno di vita di vita del figlio, in aggiunta
ai cinque mesi di astensione obbligatoria. “Il diritto è riconoscibile –
precisa l’INPS con circolare n. 109/2000 solo il caso di effettiva astensione
dall’attività lavorativa autonoma (contrariamente a quanto richiesto nei 5 mesi
di congedo di maternità), astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità
dell’interessata, la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali
sistemi di verifica”. Ai fini dell’esercizio del diritto all’astensione
facoltativa, la lavoratrice dovrà presentare domanda all’INPS prima dell’inizio
del periodo di astensione. Pertanto potranno essere indennizzati solo periodi
successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di parto plurimo
il periodo di congedo potrà essere moltiplicato per il numero dei figli.
1.4
Copertura figurativa
L’articolo
6 del D.L.vo n. 115/2003 ha espressamente previsto che i periodi di astensione
facoltativa siano coperti da contribuzione figurativa (è possibile chiedere la
cancellazione dagli elenchi a periodo chiuso). L’astensione facoltativa è
riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari. «Le lavoratrici
interessate – precisa l’INPS con messaggio n. 35/2003 – possono chiedere con la
cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del
congedo, restando in tal modo sospeso il relativo obbligo contributivo».
L’INPS, con la circolare n. 136/2002, aggiunge che la sospensione contributiva
«potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e
l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche
per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno (a titolo di
esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20
settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del
contributo obbligatorio I.V.S. per i soli mesi di ottobre e novembre)». La
sospensione a periodo chiuso è, certo, ben accetta dalla categoria, salvo che
in alcuni casi (titolari di azienda, forme societarie) diviene pressoché
impossibile. Riguardo al congedo di maternità è, invece, richiesta la copertura
contributiva per l’intero periodo indennizzabile. Non c’è, dunque, copertura
figurativa, essendoci quella obbligatoria. Le disposizioni riguardanti
l’astensione facoltativa sono da intender applicabili nei confronti delle
lavoratrici autonome, adottive o affidatarie di minori che al momento
dell’adozione o affidamento abbiano fino a 15 anni di età, nel senso che alle
stesse è riconosciuto il diritto a tre mesi di astensione facoltativa sempre
che lo esercitino nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo
familiare. In nessun caso viene compreso nella tutela il padre lavoratore
autonomo.
1.5
Aborto
In caso
di aborto, spontaneo o terapeutico (l’interruzione non deve costituire reato),
verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza (e quindi dal 61° giorno
successivo all’inizio dell’ultima mestruazione), alle lavoratrici autonome è
corrisposta, ai sensi dell’art. 68, D.L. n. 151/2001, l’indennità di maternità
per 30 giorni.
1.6
Attualità di iscrizione
Per le
lavoratrici dipendenti permane il diritto alle prestazioni di maternità per un
determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto assicurativo. La
stessa cosa non vale però, secondo l’INPS, per le lavoratrici autonome, le
quali hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro unicamente se nello stesso periodo risultano
regolarmente assicurate. In caso di cessazione di attività e di cancellazione
dai relativi all’elenchi, l’INPS termina l’erogazione dell’indennità dal primo
giorno del mese successivo, per le artigiane e le commercianti, e dal primo
giorno della settimana successiva, per le coltivatrici.
Nei
casi di nuova iscrizione, può passare molto tempo prima che vengano recapitati
i bollettini per il pagamento dei contributi e questo comporta che spesso
trascorre l’intero periodo prescrizionale (che nel settore è annuale) prima che
sia materialmente possibile esibire le ricevute. Per ovviare a ciò, l’INPS
(messaggio n. 4317/1989) ha opportunamente precisato che in questi casi la
prescrizione del diritto inizia decorrere dal primo giorno in cui le
interessate abbaino ricevuto gli appositi bollettini di versamento delle
contribuzioni dovute.
1.7
CD/CM
Per le
prestazioni economiche di maternità in favore delle lavoratrici CD/CM, la
parametrazione retributiva deve essere individuata, ai sensi della legge n.
546/1987, in quella vigente nell’anno solare immediatamente precedente la data
effettiva del parto. L’INPS, con il messaggio n. 24691/1991, ha chiarito che
qualora si dia luogo alla prima liquidazione non disponendo della
documentazione attestante la data effettiva del parto, in fase di liquidazione
dei periodi «post partum» si dovrà modificare il parametro retributivo se il
parto sarà avvenuto in anno solare successivo a quello di previsione.
1.8
Negato l’indennizzo per astensione anticipata
Quando
esistano cause di gravosità o pericolosità dell’attività lavorativa, la
Direzione provinciale del lavoro può autorizzare l’anticipo dell’astensione
obbligatorie per maternità (al limite anche dal 1° mese di gravidanza). Mentre
le lavoratrici dipendenti hanno diritto in quel periodo alla stessa indennità
prevista per i 5 mesi di astensione obbligatoria, le autonome non hanno, in
caso di astensione anticipata, alcuna prestazione economica, nemmeno quando
l’astensione sia stata espressamente disposta dalla Direzione provinciale del
lavoro (circolare INPS n. 147 del 1996). La Corte Costituzionale, con sentenze
n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994, ha dichiarato legittima questa diversità di
trattamento. Uno degli argomento portati a sostegno della decisione è che «non
mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle
autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche
psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e
fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e
sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea
incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa».
1.9
Ostetriche
Con la
legge n. 249/1990 è stato decretato il definitivo scioglimento dell’ENPAO,
l’Ente di previdenza delle ostetriche. A decorrere dal 01/07/1990 le ostetriche
iscritte all’Albo ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente
iscritte alla Gestione commercianti dell’INPS, se non già soggette ad altra
forma obbligatoria di assicurazione per la pensione.
L’Istituto
previdenziale, con la circolare n. 245/1994, eliminando talune perplessità
sorte in materia, ha chiarito che questa iscrizione comporta anche il diritto
alla stessa tutela per la maternità riservata alle commercianti.
2.
Professioniste
Anche
le libere professioniste, attraverso la legge n. 379/2000, dal 01/01/1991 hanno
diritto all’indennità di maternità. L’indennità viene corrisposta per i due
mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data
effettiva del parto in seguito alla presentazione della domanda presso la
rispettiva Cassa di previdenza e assistenza. La domanda deve essere presentata
a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine
perentorio di 180 giorni dal parto. L’indennità è riconosciuta altresì per
l’adozione e l’affidamento preadottivo di un bambino che non abbia superato i
sei anni di età (18 in caso di adozione internazionale). In questo caso la
domanda va inoltrata entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia.
2.1
Anche se non si astengono dal lavoro
Sono
legittime le norme che prevedono il pagamento dell’indennità di maternità alle
donne libere professioniste indipendentemente dall’effettiva astensione dal
lavoro. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del
1998. Il sistema di “autogestione” dell’attività consente di scegliere modalità
di lavoro tali da conciliare l’attività con opportune pause, tenendo conto il
prelevante interesse del figlio. Con le successive sentenze n. 612 e n. 14325
del 1999, n. 289 del 2000 e n. 7857 del 2003, la Cassazione ha ribadito che
l’indennità alle professioniste deve essere riconosciuta anche se continuano a
lavorare fino a pochi giorni prima del parto.
2.2
Spetta l’indennità anche per un periodo parziale
La
Cassa ingegneri e architetti aveva negato il pagamento dell’indennità in favore
di una professionista che si era iscritta solo 13 giorni prima del parto. La
Cassazione, con la sentenza n. 14814 del 2001, ha invece riconosciuto il
diritto all’indennità in base alla considerazione che la formulazione letterale
della norma non esclude affatto la frazionabilità dell’indennità di maternità
dovuta alle libere professioniste, né vincola la relativa prestazione alla
sussistenza del rapporto previdenziale nel primo giorno dei cinque mesi presi
in considerazione, rilevando, ai fini della determinazione del periodo della
prestazione, unicamente la data effettiva del parto.
2.3
Interruzione di gravidanza
Nel
caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, la maternità sia
interrotta per motivi spontanei o terapeutici, l’indennità spetta in misura
intera. Invece in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non
prima del 3° mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per una sola
mensilità.
2.4
La misura
L’indennità
viene corrisposta in misura pari all’80% di 5 dodicesimi del reddito percepito
– e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della
domanda. La Cassa forense ha imposto un tetto all’indennità. In ogni caso il
reddito di riferimento non può comunque essere inferiore al salario minimo
stabilito dalla legge n. 537/1981 per i lavoratori con qualifica di impiegati.
2.5
Le farmaciste
L’indennità
di maternità a favore delle farmaciste deve essere calcolata sul reddito
professionale derivante da qualsiasi forma nella quale è svolta l’attività
stessa. Non ha dunque rilevanza la natura del reddito e pertanto vale, oltre al
reddito IRPEF, anche quello di impresa o di partecipazione ad associazione. È
quanto ha chiarito la Cassazione con la sentenza del 1999.
2.6
Un tetto alle indennità
La
legge n. 289/2003 ha stabilito un tetto alle indennità spettanti alle
professioniste in caso di maternità. Una prima modifica comporta che, nella
determinazione dell’importo dell’indennità, non si deve più prendere a
riferimento il reddito complessivamente prodotto dalla professionista ma
soltanto il “reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come
reddito da lavoro autonomo”. Inoltre il reddito di riferimento diviene quello
del secondo anno precedente quello dell’evento che dà luogo all’indennità
(maternità). In precedenza, il riferimento era al secondo anno precedente la
domanda per l’indennità. Infine, viene fissato un tetto massimo all’indennità
in misura pari a cinque volte l’importo minimo già prescritto dalla legge
(cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del
minimo contributivo), ferma restando la possibilità per ogni singola Cassa di
stabilire importi più elevati dietro approvazione ministeriale.
3.
Parasubordinate
Per le
lavoratrici parasubordinate il D.M. 04/04/2002, attuativo dell’articolo 80, comma
12, legge n. 388/2000, definisce le modalità di erogazione dell’indennità di
maternità che sostituisce dal 01/01/1998 il precedente “assegno di parto”.
3.1
Requisiti
Come
requisito contributivo per la maternità sono richiesti, sia alle collaboratrici
a progetto sia alle altre, 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi anteriori al
periodo di astensione obbligatoria.
Nel
lavoro autonomo (e parasubordinato) non è, tuttavia, richiesto di non prestare
attività lavorativa in detto periodo. Perciò, secondo l’INPS, non sono
ipotizzabili verso queste lavoratrici indennità per “interdizione anticipata”.
“Nell’ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice
parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o
autonoma – sottolinea l’INPS con circolare n. 138 del 2002 è ovvio che avrà
diritto alla prestazione economica di maternità limitatamente al lavoro
dipendente o autonomo, in quanto l’iscrizione alla gestione separata non
comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato previsto per la
tutela della maternità”. Il settore del lavoro parasubordinato è escluso dai
congedi parentali.
3.2
Durata
Dal
01/01/1998 alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al
versamento della contribuzione dello 0,5% è corrisposta un’indennità di
maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi
alla data stessa. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per la malattia. “Pertanto – precisa l’Istituto previdenziale
qualora
il
trattamento di maternità non ricomprenda integralmente il trattamento dovuto
per degenza ospedaliera sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo”
3.3
Decorrenza
La
decorrenza dell’indennità nella nuova misura si riferisce ai parti intervenuti
dal 01/01/1998, anche se i due mesi (o parte degli stessi) precedenti il parto
si collocano nell’anno 1997, fermo restando che l’indennità è riconoscibile
solo a partire dal 01/01/1998.
3.4
Adozione e affidamento
In caso
di adozione o affidamento, l’indennità spetta per i tre mesi successivi
all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice da parte del bambino
che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni
di età (18 anni in caso di adozione internazionale dal 01/05/2000). Il
requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei
dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella
famiglia della lavoratrice.
Aborto
L’assegno
di aborto non è più erogabile, in correlazione a quanto previsto per le
lavoratrici dipendenti, per le quali l’interruzione, spontanea o terapeutica,
della gravidanza è considerata come malattia (si considera aborto
l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi
prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione). “L’interruzione della
gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione,
anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso
temporale – precisa l’INPS è da considerare a tutti gli effetti parto e,
pertanto dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo di
cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesi popola
data stessa)”.
3.5
Al padre
L’indennità
può essere erogata al padre in caso di morte o grave infermità della madre o di
abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del
bambino al padre. In caso di adozione o affidamento l’indennità spetta al padre
in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.
3.6
Misura
L’indennità
è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari
all’80% di 1/365 del reddito (nei limiti del massimale contributivo – non
frazionabile a mese pari, per il 2005, a 84.049,00) derivante da attività di
collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini
contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.
3.7
Il reddito
Il
reddito dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è calcolata
prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito
risultante dalla denuncia dei redditi da attività da libero professionale
relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi. Nei
confronti dei collaboratori continuati e continuativi viene preso a riferimento
il reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti
al lavoratore interessato sulla base delle dichiarazioni del committente. Con
la circolare n. 93/2003, l’INPS precisa che “il periodo di riferimento
normalmente interessa due anni solari, salvo nel caso in cui il parto avvenga
nel mese di marzo o l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato
avvenga nel mese di gennaio. Esso coincide con i 12 mesi “solari” precedenti
l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità assicurativa è pari o
superiore a 12 mesi” (l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi
quando l’iscrizione risulti effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di
inizio del periodo indennizzabile). “Nel caso in cui l’anzianità assicurativa
sia inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi
inferiore a dodici”. “Nell’ipotesi di un conseguimento di un reddito annuo,
derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività
libero professionale, superiore al massimale annuo, l’indennità di maternità
dovrà essere calcolata
facendo
riferimento al reddito medio giornaliero risultante dalle modalità di calcolo
rispettivamente applicabili, nei limiti del massimale annuo, senza tener conto,
cioè, dei redditi eccedenti”. L’INPS fa presente, infine, che “il computo dei
mesi per i quali va diviso il reddito (in caso di attività libero
professionale) va effettuato considerando i mesi solari interi, cioè
indipendentemente dalla data in cui sia avvenuta l’iscrizione. Parimenti, ai
fini dell’individuazione del numero dei giorni per i quali va diviso il reddito
totale (in caso di attività libero professionale e di attività di collaborazione
coordinata e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di
calendario (365 giorni o meno di 365 giorni – sempre rapportati a mesi interi a
seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero
inferiore a 12 mesi)”.
Senza
affidamento, sempre che sussistano i previsti requisiti contributivi e
congiuntamente le seguenti condizioni:
il
minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica
dell’affidatario (o adottante);
la
moglie (ora separata) affidataria (o adottante) non abbia a suo tempo già
usufruito dell’assegno;
l’adottante
non coniugato (in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti), sempre
che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei prescritti requisiti
contributivi e il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante,
soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi;
il
padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o
affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o
della norma che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo,
sempre che sussistano congiuntamente al momento della domanda, le seguenti
condizioni:
regolare
soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e
residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;
il
minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua
potestà e non sia in affidamento presso terzi;
la
donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.
Non sono
necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti contributivi
(richiesti, invece, per la madre o la donna decedute). Qualora, tuttavia, il
padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti possono
percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma
sostitutiva, di quella della donna deceduta.
4
L’assegno dello Stato
Alle
donne residenti, cittadine italiane o comunitarie in possesso – al momento
della domanda – di carta di soggiorno (richiesta anche per il figlio) e per le
quali siano in atto o siano stati versati contributi per la tutela
previdenziale obbligatoria della maternità, ai sensi dell’art. 49, comma 8,
legge n. 488/1999, è corrisposto, per ogni figlio nato dal 02/07/2000 in poi (e
per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data) un
assegno di maternità di importo complessivo pari a L. 3 milioni (1.549,37
euro). L’assegno spetta per intero se le donne non beneficiano dell’indennità
di maternità (ad integrazione se l’indennità è di misura inferiore, come può
capitare per le parasubordinate e le domestiche). La prestazione, indirizzata
ai casi di forte discontinuità lavorativa, non è cumulabile con quella prevista
per le casalinghe (se questa è già stata erogata, può spettare la differenza).
La residenza nel territorio italiano deve essere posseduta al momento della
nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottivo o in
affidamento preadottivo (di età non superiore a 6 anni, se italiano, e non
superiore a 18 anni, se straniero).
4.1
Requisiti
E’
richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:
- almeno tre mesi di contribuzione
(anche quali lavoratrici autonome) nel periodo che va dai 18 mesi ai 9 mesi
antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare, quando la donna lavoratrice abbia in corso di godimento una qualsiasi
forma di tutela previdenziale della maternità (per attività subordinata – anche
presso pubbliche amministrazioni – o parasubordinata ), oppure quando la donna
abbia esercitato il recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante
il periodo di gravidanza. L’INPS, con la circolare n. 143 del 2001, sottolinea
che “ la norma riguarda le donne in attività di lavoro, alle quali spetta,
generalmente, un trattamento economico di maternità, o quale prestazione
previdenziale o quale retribuzione a carico del datore di lavoro”. “Per le
donne in attività di lavoro – continua l’Istituto previdenziale – il
riconoscimento dell’assegno in misura intera, pertanto, sembra difficilmente
ipotizzabile, se non si tratti di parti, adozioni o affidamenti plurimi “;
- il periodo che intercorre tra la
perdita del diritto alla prestazione di maternità, derivante da attività
lavorativa di almeno tre mesi, e la nascita o l’ingresso del bambino non sia
superiore a quello di fruizione delle prestazioni o comunque a 9 mesi. L’INPS
ha individuato le seguenti prestazioni:
prestazioni
per A.S.U. o L.P.U.;
indennità
di mobilità;
indennità
di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;
indennità
di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria;
indennità
di malattia o di maternità.
“Come
data dalla perdita del diritto ad una delle suddette prestazioni va considerata
in linea di massima quella corrispondente all’ultimo giorno di percezione della
prestazione. Nel caso in cui la data in questione non sia individuabile, si deve
fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cade
l’evento che ha dato diritto alla prestazione”. “Nei 3 mesi di attività –
precisa ancora l’INPS – va calcolato anche il lavoro prestato nelle attività
socialmente utili (A.S.U.) o nei lavori di pubblica utilità (lavori per i quali
non è prevista la contribuzione), anche qualora sia stata l’unica attività
lavorativa svolta”. Il Ministero della solidarietà sociale ha precisato che,
per i lavori retribuiti a giornata, 3 mesi di contributi si calcolano in 90
giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana,
equivalgono a 13 settimane di attività, mentre per quelli retribuiti ad ore si
applicano i criteri previsti per le colf, le quali per acquistare una settimana
devono svolgere una attività di almeno 24 ore (per cui 3 mesi equivalgono a 312
ore lavorative). Invece per le cosiddette parasubordinate, la tutela
previdenziale della maternità si considera in corso di godimento qualora
all’interessata risultino attribuite 3 mensilità di contribuzione nei 14 mesi
precedenti la data dell’evento. Non ha importanza se non è stato raggiunto il
minimale contributivo. Le dimissioni volontarie, intervenute durante il periodo
previsto per il divieto di licenziamento (anche nel caso di adozione e
affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia) possono dare
titolo all’indennità di disoccupazione. “Pertanto – sottolinea l’INPS – se
all’inizio dell’astensione obbligatoria o del periodo di astensione fruibile
nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, la lavoratrice è in
godimento anche teorico, dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto
alla prestazione di maternità in luogo di quella di disoccupazione (ovviamente
il problema non si pone se l’astensione inizia entro 60 giorni corrispondenti
al periodo di protezione assicurativa)”.
4.2
Requisiti ulteriori per il padre
Se
sussistono, in aggiunta a quelli generali, gli ulteriori requisiti di seguito
descritti, l’assegno può essere richiesto dal:
-
Padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento
esclusivo del figlio al padre, sempre che questi sia in possesso, al momento
dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei previsti requisiti
contributivi (3 mesi di contributi fra i 18 ed i 9 mesi precedenti o perdita
del diritto, da non più di nove mesi, a prestazioni previdenziali o
assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di
lavoro) e che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:
al
momento della nascita anche la madre sia regolarmente soggiornante e residente
in Italia; il figlio, al momento della domanda, sia stato riconosciuto dal
padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre, sia soggetto alla sua
potestà e non sia in affidamento presso terzi [“In presenza di suddette
condizioni – precisa l’INPS l’assegno spetta in via esclusiva al padre e ciò
anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’assegno o di altra
prestazione di maternità”];
- il
padre affidatario preadottivo (nell’ipotesi di separazione dei coniugi
intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo) o adottante
(in caso di adozione senza affidamento) sempre che sussistano i previsti
requisiti contributivi e congiuntamente le seguenti condizioni:
il
minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica
dell’affidatario (o adottante);
la
moglie (ora separata) affidataria (o adottante) non abbia a suo tempo già
usufruito dell’assegno;
- adottante non coniugato (in caso
di adozione pronunciata solo nei suoi confronti), sempre che sia in possesso,
al momento dell’adozione, dei prescritti requisiti contributivi e il minore si
trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla sua potestà e
non sia in affidamento presso terzi;
- il
padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o
affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o
della norma che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo,
sempre che sussistano congiuntamente al momento della domanda, le seguenti
condizioni:
regolare
soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e
residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta; il minore si trovi
presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in
affidamento presso terzi; la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito
dell’assegno.
Non
sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti contributivi
(richiesti, invece, per la madre o la donna decedute). Qualora tuttavia il
padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti possono
percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma
sostitutiva, di quella della donna deceduta.
4.3
Affidatario/a non preadottivo/a
In caso
di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da entrambi i genitori,
l’assegno può essere richiesto dal soggetto che, in aggiunta ai requisiti
generali, risulti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
abbia
ottenuto in affidamento (ovviamente non preadottivo) il bambino, con
provvedimento del giudice;
il
neonato si trovi nella sua famiglia anagrafica al momento della domanda di
assegno.
Gemelli
Nelle
situazioni di parto plurimo potrebbe verificarsi frequentemente il diritto
all’assegno, almeno in misura ridotta. “Il trattamento economico di maternità,
infatti, potrebbe essere inferiore in quanto, a differenza dell’assegno, non
tiene conto del numero di gemelli, di adottati o affidati contemporaneamente”
La
domanda
La
domanda INPS va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o
dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
Due
astensioni nello stesso anno
Con il
messaggio n. 38/2003 l’INPS chiarisce che “al verificarsi di due astensioni
obbligatorie per maternità nel corso dello stesso anno solare, a carico dello
stato verranno poste due indennità di maternità, ognuna con riferimento al
previsto tetto”.
Fonte
del materiale: Notiziario del Lavoro e Previdenza – Patronato EPAS