L’indennità di maternità per le lavoratrici autonome, le professioniste e le

Parasubordinate

 

1. Lavoratrici autonome

In seguito alla legge 546/1987 dell’ 01/01/1988 le lavoratici autonome hanno diritto all’indennità giornaliera, pari all’80% del salario convenzionale del settore di appartenenza, per tutte le giornate (escluse le domeniche ed i giorni festivi) per i 5 mesi corrispondenti al periodo di astensione obbligatoria (anche se non hanno nessun obbligo effettivo di astensione). In caso di parto prematuro, tuttavia, alle lavoratrici non era consentito di avere l’indennità per i 2 mesi precedenti il parto; successivamente, con il D.L. n. 151/2001, è stato stabilito che dal 27/04/2001 l’indennità spetta per i due mesi precedenti la data del parto e per i tre mesi successivi sia in caso di parto prematuro sia in caso di parto successivo alla data presunta (lo stesso diritto può essere riconosciuto per i casi precedenti al 27/04/01, eventualmente non prescritti). Il periodo ”post partum” inizia con il giorno successivo a quello del parto. Inoltre, con gli articoli 66, 67, e 68, dello stesso D.L., il diritto è stato esteso, dal 27/04/2001, anche alle imprenditrici agricole, le quali devono inoltrare la domanda direttamente all’INPS, correlata dal certificato di assistenza al parto o da certificazione o autocertificazione contenente tutti i dati necessari per l’individuazione del rapporto di parentela madre/figlio. La domanda diventa opportuna solo dopo l’evento e deve essere presentata nel termine di prescrizione di un anno decorrente dal giorno successivo all’ultimo giorno indennizzabile, prescrizione che può essere interrotta dalla lavoratrice attraverso qualsiasi atto scritto rivolto ad ottenere la prestazione.

L’astensione obbligatoria in caso di adozione o affidamento preadottivo di bambini di età inferiore ai sei anni (18 anni, in caso di adozione internazionale avvenuta dal 27/04/2001 in poi) è riconosciuto anche alle lavoratrici autonome nei tre mesi successivi all’effettivo ingresso del minore nella famiglia.

 

1.1 Iscrizione successiva all’inizio del periodo indennizzabile

“Per gli esercenti attività commerciale – ricorda l’INPS, ancora con la circolare n. 136 del 2002 l’art. 4, legge n. 1397 del 1960 ha previsto un termine di 30 giorni dall’inizio o dalla variazione o cessazione dell’attività, entro il quale deve essere presentata la relativa denuncia.

Per gli artigiani, l’art 2196, c.c. ha previsto lo stesso termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di iscrizione all’albo di categoria, termine da ritenere valido anche per la domanda di variazione o cessazione dell’attività”. Coltivatori e IATP (poi IAP) hanno, invece, ai sensi dell’articolo 3, D.P.R. n. 476/2001, 90 giorni per richiedere iscrizione, variazione o cancellazione. “Può verificarsi, pertanto – conclude l’INPS con la citata circolare che una domanda di iscrizione (o di variazione, o di cancellazione) regolarmente inoltrata entro i previsti suddetti termini venga a collocarsi in una data successiva a quella di inizio del periodo di maternità. In tali casi il diritto alla prestazione di maternità non può essere disconosciuto e, ferma restando la necessità del pagamento dei contributi relativi al periodo indennizzabile, la prestazione deve essere erogata a partire dalla data di inizio del periodo indennizzabile sempre che, peraltro, l’inizio dell’attività sia precedente l’inizio del periodo di maternità”. Nel caso in cui l’inizio dell’attività sia successivo all’inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell’attività. Ancora in riferimento alla coltivatrici, la Cassazione, con le sentenze n. 17470 del 2002 e n. 3364 del 2003, sostiene che “l’iscrizione, ove effettuata con effetto retroattivo, comporta per l’interessato l’obbligo del versamento dei contributi ma non il diritto alle prestazioni, che sorge solo per il periodo successivo alla richiesta di iscrizione negli elenchi, a nulla rilevando che tale iscrizione sia retroattiva e comporti il pagamento dei relativi contributi”

 

1.2 Affittacamere

Le lavoratrici esercenti attività di affittacamere, tenute all’iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell’art 8, legge n. 203/1995, sono soggette alla contribuzione previdenziale in rapporto al reddito effettivamente prodotto (totalità dei redditi d’impresa) anche nel caso in cui lo stesso sia inferiore al minimale. In questo caso “viene riconosciuta la copertura di un numero di mesi proporzionale alla somma versata, senza tener conto delle frazioni eventualmente risultanti dal computo, con attribuzione temporale della contribuzione a partire dall’anno solare interessato, o dalla data di inizio attività, e fino alla concorrenza dei mesi accreditabili”. Il contributo di maternità, pari a 7,49 euro, è comunque dovuto per intero.

 

1.3 Dal 2000 anche l’astensione facoltativa

L’articolo 3 della legge n. 53/2000 (poi sostituito dall’articolo 69, D.L. n. 151/2001) ha stabilito che per i parti avvenuti dal 01/01/2000 in poi, le lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici e imprenditrici agricole) hanno diritto a tre mesi (anche frazionati) di astensione facoltativa dal lavoro (con indennità al 30%) durante il primo anno di vita di vita del figlio, in aggiunta ai cinque mesi di astensione obbligatoria. “Il diritto è riconoscibile – precisa l’INPS con circolare n. 109/2000 solo il caso di effettiva astensione dall’attività lavorativa autonoma (contrariamente a quanto richiesto nei 5 mesi di congedo di maternità), astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di responsabilità dell’interessata, la cui veridicità potrà essere accertata con gli abituali sistemi di verifica”. Ai fini dell’esercizio del diritto all’astensione facoltativa, la lavoratrice dovrà presentare domanda all’INPS prima dell’inizio del periodo di astensione. Pertanto potranno essere indennizzati solo periodi successivi alla data di presentazione della domanda. In caso di parto plurimo il periodo di congedo potrà essere moltiplicato per il numero dei figli.

 

1.4 Copertura figurativa

L’articolo 6 del D.L.vo n. 115/2003 ha espressamente previsto che i periodi di astensione facoltativa siano coperti da contribuzione figurativa (è possibile chiedere la cancellazione dagli elenchi a periodo chiuso). L’astensione facoltativa è riconosciuta anche ai genitori adottivi o affidatari. «Le lavoratrici interessate – precisa l’INPS con messaggio n. 35/2003 – possono chiedere con la cancellazione a periodo chiuso dai rispettivi elenchi per tutta la durata del congedo, restando in tal modo sospeso il relativo obbligo contributivo». L’INPS, con la circolare n. 136/2002, aggiunge che la sospensione contributiva «potrà riguardare esclusivamente mesi solari interi, attesa la periodicità e l’indivisibilità del contributo obbligatorio, che è dovuto alla gestione anche per i mesi nei quali viene prestata attività per un solo giorno (a titolo di esempio, per un periodo di congedo parentale temporalmente collocato dal 20 settembre al 19 dicembre, sarà consentito sospendere il versamento del contributo obbligatorio I.V.S. per i soli mesi di ottobre e novembre)». La sospensione a periodo chiuso è, certo, ben accetta dalla categoria, salvo che in alcuni casi (titolari di azienda, forme societarie) diviene pressoché impossibile. Riguardo al congedo di maternità è, invece, richiesta la copertura contributiva per l’intero periodo indennizzabile. Non c’è, dunque, copertura figurativa, essendoci quella obbligatoria. Le disposizioni riguardanti l’astensione facoltativa sono da intender applicabili nei confronti delle lavoratrici autonome, adottive o affidatarie di minori che al momento dell’adozione o affidamento abbiano fino a 15 anni di età, nel senso che alle stesse è riconosciuto il diritto a tre mesi di astensione facoltativa sempre che lo esercitino nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare. In nessun caso viene compreso nella tutela il padre lavoratore autonomo.

 

1.5 Aborto

In caso di aborto, spontaneo o terapeutico (l’interruzione non deve costituire reato), verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza (e quindi dal 61° giorno successivo all’inizio dell’ultima mestruazione), alle lavoratrici autonome è corrisposta, ai sensi dell’art. 68, D.L. n. 151/2001, l’indennità di maternità per 30 giorni.

 

1.6 Attualità di iscrizione

Per le lavoratrici dipendenti permane il diritto alle prestazioni di maternità per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto assicurativo. La stessa cosa non vale però, secondo l’INPS, per le lavoratrici autonome, le quali hanno diritto all’indennità di maternità per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro unicamente se nello stesso periodo risultano regolarmente assicurate. In caso di cessazione di attività e di cancellazione dai relativi all’elenchi, l’INPS termina l’erogazione dell’indennità dal primo giorno del mese successivo, per le artigiane e le commercianti, e dal primo giorno della settimana successiva, per le coltivatrici.

Nei casi di nuova iscrizione, può passare molto tempo prima che vengano recapitati i bollettini per il pagamento dei contributi e questo comporta che spesso trascorre l’intero periodo prescrizionale (che nel settore è annuale) prima che sia materialmente possibile esibire le ricevute. Per ovviare a ciò, l’INPS (messaggio n. 4317/1989) ha opportunamente precisato che in questi casi la prescrizione del diritto inizia decorrere dal primo giorno in cui le interessate abbaino ricevuto gli appositi bollettini di versamento delle contribuzioni dovute.

 

1.7 CD/CM

Per le prestazioni economiche di maternità in favore delle lavoratrici CD/CM, la parametrazione retributiva deve essere individuata, ai sensi della legge n. 546/1987, in quella vigente nell’anno solare immediatamente precedente la data effettiva del parto. L’INPS, con il messaggio n. 24691/1991, ha chiarito che qualora si dia luogo alla prima liquidazione non disponendo della documentazione attestante la data effettiva del parto, in fase di liquidazione dei periodi «post partum» si dovrà modificare il parametro retributivo se il parto sarà avvenuto in anno solare successivo a quello di previsione.

 

1.8 Negato l’indennizzo per astensione anticipata

Quando esistano cause di gravosità o pericolosità dell’attività lavorativa, la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare l’anticipo dell’astensione obbligatorie per maternità (al limite anche dal 1° mese di gravidanza). Mentre le lavoratrici dipendenti hanno diritto in quel periodo alla stessa indennità prevista per i 5 mesi di astensione obbligatoria, le autonome non hanno, in caso di astensione anticipata, alcuna prestazione economica, nemmeno quando l’astensione sia stata espressamente disposta dalla Direzione provinciale del lavoro (circolare INPS n. 147 del 1996). La Corte Costituzionale, con sentenze n. 181 del 1993 e n. 150 del 1994, ha dichiarato legittima questa diversità di trattamento. Uno degli argomento portati a sostegno della decisione è che «non mancano certo delle differenze tra le lavoratrici subordinate e quelle autonome, non trovandosi queste ultime sotto la pressione (con effetti anche psicologici) di direttive, di programmi, di orari, di attività obbligatorie e fisse, ma potendo distribuire più elasticamente tempo e modalità di lavoro, e sopperendo così in qualche misura alle difficoltà derivanti dalla temporanea incapacità fisica a prestare la normale attività lavorativa».

 

1.9 Ostetriche

Con la legge n. 249/1990 è stato decretato il definitivo scioglimento dell’ENPAO, l’Ente di previdenza delle ostetriche. A decorrere dal 01/07/1990 le ostetriche iscritte all’Albo ed esercenti la libera professione sono obbligatoriamente iscritte alla Gestione commercianti dell’INPS, se non già soggette ad altra forma obbligatoria di assicurazione per la pensione.

L’Istituto previdenziale, con la circolare n. 245/1994, eliminando talune perplessità sorte in materia, ha chiarito che questa iscrizione comporta anche il diritto alla stessa tutela per la maternità riservata alle commercianti.

 

2. Professioniste

Anche le libere professioniste, attraverso la legge n. 379/2000, dal 01/01/1991 hanno diritto all’indennità di maternità. L’indennità viene corrisposta per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto in seguito alla presentazione della domanda presso la rispettiva Cassa di previdenza e assistenza. La domanda deve essere presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto. L’indennità è riconosciuta altresì per l’adozione e l’affidamento preadottivo di un bambino che non abbia superato i sei anni di età (18 in caso di adozione internazionale). In questo caso la domanda va inoltrata entro 180 giorni dall’ingresso del bambino nella famiglia.

 

2.1 Anche se non si astengono dal lavoro

Sono legittime le norme che prevedono il pagamento dell’indennità di maternità alle donne libere professioniste indipendentemente dall’effettiva astensione dal lavoro. È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 1998. Il sistema di “autogestione” dell’attività consente di scegliere modalità di lavoro tali da conciliare l’attività con opportune pause, tenendo conto il prelevante interesse del figlio. Con le successive sentenze n. 612 e n. 14325 del 1999, n. 289 del 2000 e n. 7857 del 2003, la Cassazione ha ribadito che l’indennità alle professioniste deve essere riconosciuta anche se continuano a lavorare fino a pochi giorni prima del parto.

 

2.2 Spetta l’indennità anche per un periodo parziale

La Cassa ingegneri e architetti aveva negato il pagamento dell’indennità in favore di una professionista che si era iscritta solo 13 giorni prima del parto. La Cassazione, con la sentenza n. 14814 del 2001, ha invece riconosciuto il diritto all’indennità in base alla considerazione che la formulazione letterale della norma non esclude affatto la frazionabilità dell’indennità di maternità dovuta alle libere professioniste, né vincola la relativa prestazione alla sussistenza del rapporto previdenziale nel primo giorno dei cinque mesi presi in considerazione, rilevando, ai fini della determinazione del periodo della prestazione, unicamente la data effettiva del parto.

 

2.3 Interruzione di gravidanza

Nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, la maternità sia interrotta per motivi spontanei o terapeutici, l’indennità spetta in misura intera. Invece in caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza, l’indennità è corrisposta per una sola mensilità.

 

2.4 La misura

L’indennità viene corrisposta in misura pari all’80% di 5 dodicesimi del reddito percepito – e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda. La Cassa forense ha imposto un tetto all’indennità. In ogni caso il reddito di riferimento non può comunque essere inferiore al salario minimo stabilito dalla legge n. 537/1981 per i lavoratori con qualifica di impiegati.

 

2.5 Le farmaciste

L’indennità di maternità a favore delle farmaciste deve essere calcolata sul reddito professionale derivante da qualsiasi forma nella quale è svolta l’attività stessa. Non ha dunque rilevanza la natura del reddito e pertanto vale, oltre al reddito IRPEF, anche quello di impresa o di partecipazione ad associazione. È quanto ha chiarito la Cassazione con la sentenza del 1999.

 

2.6 Un tetto alle indennità

La legge n. 289/2003 ha stabilito un tetto alle indennità spettanti alle professioniste in caso di maternità. Una prima modifica comporta che, nella determinazione dell’importo dell’indennità, non si deve più prendere a riferimento il reddito complessivamente prodotto dalla professionista ma soltanto il “reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo”. Inoltre il reddito di riferimento diviene quello del secondo anno precedente quello dell’evento che dà luogo all’indennità (maternità). In precedenza, il riferimento era al secondo anno precedente la domanda per l’indennità. Infine, viene fissato un tetto massimo all’indennità in misura pari a cinque volte l’importo minimo già prescritto dalla legge (cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80% del minimo contributivo), ferma restando la possibilità per ogni singola Cassa di stabilire importi più elevati dietro approvazione ministeriale.

 

3. Parasubordinate

Per le lavoratrici parasubordinate il D.M. 04/04/2002, attuativo dell’articolo 80, comma 12, legge n. 388/2000, definisce le modalità di erogazione dell’indennità di maternità che sostituisce dal 01/01/1998 il precedente “assegno di parto”.

 

3.1 Requisiti

Come requisito contributivo per la maternità sono richiesti, sia alle collaboratrici a progetto sia alle altre, 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi anteriori al periodo di astensione obbligatoria.

Nel lavoro autonomo (e parasubordinato) non è, tuttavia, richiesto di non prestare attività lavorativa in detto periodo. Perciò, secondo l’INPS, non sono ipotizzabili verso queste lavoratrici indennità per “interdizione anticipata”. “Nell’ipotesi in cui, alla data dell’evento indennizzabile, la lavoratrice parasubordinata risulti essere contestualmente lavoratrice dipendente o autonoma – sottolinea l’INPS con circolare n. 138 del 2002 è ovvio che avrà diritto alla prestazione economica di maternità limitatamente al lavoro dipendente o autonomo, in quanto l’iscrizione alla gestione separata non comporta in tal caso il versamento del contributo maggiorato previsto per la tutela della maternità”. Il settore del lavoro parasubordinato è escluso dai congedi parentali.

 

3.2 Durata

Dal 01/01/1998 alle madri lavoratrici iscritte alla gestione separata e tenute al versamento della contribuzione dello 0,5% è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla data stessa. L’indennità di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per la malattia. “Pertanto – precisa l’Istituto previdenziale qualora

il trattamento di maternità non ricomprenda integralmente il trattamento dovuto per degenza ospedaliera sarà corrisposta la differenza a tale ultimo titolo”

 

3.3 Decorrenza

La decorrenza dell’indennità nella nuova misura si riferisce ai parti intervenuti dal 01/01/1998, anche se i due mesi (o parte degli stessi) precedenti il parto si collocano nell’anno 1997, fermo restando che l’indennità è riconoscibile solo a partire dal 01/01/1998.

 

3.4 Adozione e affidamento

In caso di adozione o affidamento, l’indennità spetta per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice da parte del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età (18 anni in caso di adozione internazionale dal 01/05/2000). Il requisito minimo contributivo delle tre mensilità dovrà essere reperito nei dodici mesi che precedono la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

 

Aborto

L’assegno di aborto non è più erogabile, in correlazione a quanto previsto per le lavoratrici dipendenti, per le quali l’interruzione, spontanea o terapeutica, della gravidanza è considerata come malattia (si considera aborto l’interruzione spontanea, terapeutica o volontaria della gravidanza che si verifichi prima del 180° giorno dall’inizio della gestazione). “L’interruzione della gravidanza che si verifica dopo il 180° giorno dall’inizio della gestazione, anche nell’ipotesi di bambino nato morto o deceduto dopo un breve lasso temporale – precisa l’INPS è da considerare a tutti gli effetti parto e, pertanto dà diritto all’indennità di maternità per un periodo complessivo di cinque mesi (due mesi prima della data effettiva del parto e tre mesi popola data stessa)”.

 

3.5 Al padre

L’indennità può essere erogata al padre in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono da parte della stessa, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre. In caso di adozione o affidamento l’indennità spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice che non ne faccia richiesta.

 

3.6 Misura

L’indennità è determinata per ciascuna giornata del periodo indennizzabile in misura pari all’80% di 1/365 del reddito (nei limiti del massimale contributivo – non frazionabile a mese pari, per il 2005, a 84.049,00) derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, per i dodici mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

 

3.7 Il reddito

Il reddito dei liberi professionisti iscritti alla Gestione separata è calcolata prendendo a riferimento, per ciascuno dei mesi d’interesse, 1/12 del reddito risultante dalla denuncia dei redditi da attività da libero professionale relativa all’anno o agli anni in cui sono ricompresi i suddetti 12 mesi. Nei confronti dei collaboratori continuati e continuativi viene preso a riferimento il reddito dei suddetti 12 mesi risultante dai versamenti contributivi riferiti al lavoratore interessato sulla base delle dichiarazioni del committente. Con la circolare n. 93/2003, l’INPS precisa che “il periodo di riferimento normalmente interessa due anni solari, salvo nel caso in cui il parto avvenga nel mese di marzo o l’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato avvenga nel mese di gennaio. Esso coincide con i 12 mesi “solari” precedenti l’inizio del periodo indennizzabile quando l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi” (l’anzianità assicurativa è pari o superiore a 12 mesi quando l’iscrizione risulti effettuata da 12 o più mesi rispetto al mese di inizio del periodo indennizzabile). “Nel caso in cui l’anzianità assicurativa sia inferiore a 12 mesi, il periodo di riferimento comprende un numero di mesi inferiore a dodici”. “Nell’ipotesi di un conseguimento di un reddito annuo, derivante da attività di collaborazione coordinata e continuativa o da attività libero professionale, superiore al massimale annuo, l’indennità di maternità dovrà essere calcolata

facendo riferimento al reddito medio giornaliero risultante dalle modalità di calcolo rispettivamente applicabili, nei limiti del massimale annuo, senza tener conto, cioè, dei redditi eccedenti”. L’INPS fa presente, infine, che “il computo dei mesi per i quali va diviso il reddito (in caso di attività libero professionale) va effettuato considerando i mesi solari interi, cioè indipendentemente dalla data in cui sia avvenuta l’iscrizione. Parimenti, ai fini dell’individuazione del numero dei giorni per i quali va diviso il reddito totale (in caso di attività libero professionale e di attività di collaborazione coordinata e continuativa), si deve tener conto del numero dei giorni di calendario (365 giorni o meno di 365 giorni – sempre rapportati a mesi interi a seconda che l’anzianità assicurativa sia pari o superiore a 12 mesi ovvero inferiore a 12 mesi)”.

Senza affidamento, sempre che sussistano i previsti requisiti contributivi e congiuntamente le seguenti condizioni:

il minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica dell’affidatario (o adottante);

la moglie (ora separata) affidataria (o adottante) non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;

l’adottante non coniugato (in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti), sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei prescritti requisiti contributivi e il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante, soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi;

il padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della norma che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo, sempre che sussistano congiuntamente al momento della domanda, le seguenti condizioni:

regolare soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta;

il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi;

la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

Non sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti contributivi (richiesti, invece, per la madre o la donna decedute). Qualora, tuttavia, il padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti possono percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma sostitutiva, di quella della donna deceduta.

 

4 L’assegno dello Stato

Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie in possesso – al momento della domanda – di carta di soggiorno (richiesta anche per il figlio) e per le quali siano in atto o siano stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ai sensi dell’art. 49, comma 8, legge n. 488/1999, è corrisposto, per ogni figlio nato dal 02/07/2000 in poi (e per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data) un assegno di maternità di importo complessivo pari a L. 3 milioni (1.549,37 euro). L’assegno spetta per intero se le donne non beneficiano dell’indennità di maternità (ad integrazione se l’indennità è di misura inferiore, come può capitare per le parasubordinate e le domestiche). La prestazione, indirizzata ai casi di forte discontinuità lavorativa, non è cumulabile con quella prevista per le casalinghe (se questa è già stata erogata, può spettare la differenza). La residenza nel territorio italiano deve essere posseduta al momento della nascita del bambino o dell’ingresso in famiglia del minore adottivo o in affidamento preadottivo (di età non superiore a 6 anni, se italiano, e non superiore a 18 anni, se straniero).

 

4.1 Requisiti

E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti requisiti:

- almeno tre mesi di contribuzione (anche quali lavoratrici autonome) nel periodo che va dai 18 mesi ai 9 mesi antecedenti alla nascita o all’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, quando la donna lavoratrice abbia in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità (per attività subordinata – anche presso pubbliche amministrazioni – o parasubordinata ), oppure quando la donna abbia esercitato il recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza. L’INPS, con la circolare n. 143 del 2001, sottolinea che “ la norma riguarda le donne in attività di lavoro, alle quali spetta, generalmente, un trattamento economico di maternità, o quale prestazione previdenziale o quale retribuzione a carico del datore di lavoro”. “Per le donne in attività di lavoro – continua l’Istituto previdenziale – il riconoscimento dell’assegno in misura intera, pertanto, sembra difficilmente ipotizzabile, se non si tratti di parti, adozioni o affidamenti plurimi “;

- il periodo che intercorre tra la perdita del diritto alla prestazione di maternità, derivante da attività lavorativa di almeno tre mesi, e la nascita o l’ingresso del bambino non sia superiore a quello di fruizione delle prestazioni o comunque a 9 mesi. L’INPS ha individuato le seguenti prestazioni:

prestazioni per A.S.U. o L.P.U.;

indennità di mobilità;

indennità di disoccupazione, compresa quella con requisiti ridotti;

indennità di cassa integrazione, ordinaria e straordinaria;

indennità di malattia o di maternità.

“Come data dalla perdita del diritto ad una delle suddette prestazioni va considerata in linea di massima quella corrispondente all’ultimo giorno di percezione della prestazione. Nel caso in cui la data in questione non sia individuabile, si deve fare riferimento al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui cade l’evento che ha dato diritto alla prestazione”. “Nei 3 mesi di attività – precisa ancora l’INPS – va calcolato anche il lavoro prestato nelle attività socialmente utili (A.S.U.) o nei lavori di pubblica utilità (lavori per i quali non è prevista la contribuzione), anche qualora sia stata l’unica attività lavorativa svolta”. Il Ministero della solidarietà sociale ha precisato che, per i lavori retribuiti a giornata, 3 mesi di contributi si calcolano in 90 giorni di attività lavorativa retribuita; per quelli retribuiti a settimana, equivalgono a 13 settimane di attività, mentre per quelli retribuiti ad ore si applicano i criteri previsti per le colf, le quali per acquistare una settimana devono svolgere una attività di almeno 24 ore (per cui 3 mesi equivalgono a 312 ore lavorative). Invece per le cosiddette parasubordinate, la tutela previdenziale della maternità si considera in corso di godimento qualora all’interessata risultino attribuite 3 mensilità di contribuzione nei 14 mesi precedenti la data dell’evento. Non ha importanza se non è stato raggiunto il minimale contributivo. Le dimissioni volontarie, intervenute durante il periodo previsto per il divieto di licenziamento (anche nel caso di adozione e affidamento, entro un anno dall’ingresso del minore in famiglia) possono dare titolo all’indennità di disoccupazione. “Pertanto – sottolinea l’INPS – se all’inizio dell’astensione obbligatoria o del periodo di astensione fruibile nei primi tre mesi dall’ingresso del bambino in famiglia, la lavoratrice è in godimento anche teorico, dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto alla prestazione di maternità in luogo di quella di disoccupazione (ovviamente il problema non si pone se l’astensione inizia entro 60 giorni corrispondenti al periodo di protezione assicurativa)”.

 

4.2 Requisiti ulteriori per il padre

Se sussistono, in aggiunta a quelli generali, gli ulteriori requisiti di seguito descritti, l’assegno può essere richiesto dal:

- Padre, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, sempre che questi sia in possesso, al momento dell’abbandono o dell’affidamento esclusivo, dei previsti requisiti contributivi (3 mesi di contributi fra i 18 ed i 9 mesi precedenti o perdita del diritto, da non più di nove mesi, a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento di almeno 3 mesi di attività di lavoro) e che sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

al momento della nascita anche la madre sia regolarmente soggiornante e residente in Italia; il figlio, al momento della domanda, sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica del padre, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi [“In presenza di suddette condizioni – precisa l’INPS l’assegno spetta in via esclusiva al padre e ciò anche qualora la madre abbia a suo tempo beneficiato dell’assegno o di altra prestazione di maternità”];

- il padre affidatario preadottivo (nell’ipotesi di separazione dei coniugi intervenuta nel corso della procedura di affidamento preadottivo) o adottante (in caso di adozione senza affidamento) sempre che sussistano i previsti requisiti contributivi e congiuntamente le seguenti condizioni:

il minore si trovi, al momento della domanda, nella famiglia anagrafica dell’affidatario (o adottante);

la moglie (ora separata) affidataria (o adottante) non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno;

- adottante non coniugato (in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti), sempre che sia in possesso, al momento dell’adozione, dei prescritti requisiti contributivi e il minore si trovi nella famiglia anagrafica dell’adottante, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi;

- il padre che ha riconosciuto il neonato o coniuge della donna adottante o affidataria preadottiva, in caso di decesso, rispettivamente, della madre o della norma che ha avuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo, sempre che sussistano congiuntamente al momento della domanda, le seguenti condizioni:

regolare soggiorno (compresa anche la carta di soggiorno per gli extracomunitari) e residenza in Italia del padre o coniuge della deceduta; il minore si trovi presso la sua famiglia anagrafica, sia soggetto alla sua potestà e non sia in affidamento presso terzi; la donna deceduta non abbia a suo tempo già usufruito dell’assegno.

Non sono necessari per il padre o coniuge di cui si tratta i requisiti contributivi (richiesti, invece, per la madre o la donna decedute). Qualora tuttavia il padre o il coniuge siano in possesso dei medesimi requisiti previsti possono percepire l’assegno a proprio titolo, presentando una domanda autonoma sostitutiva, di quella della donna deceduta.

 

4.3 Affidatario/a non preadottivo/a

In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da entrambi i genitori, l’assegno può essere richiesto dal soggetto che, in aggiunta ai requisiti generali, risulti in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

abbia ottenuto in affidamento (ovviamente non preadottivo) il bambino, con provvedimento del giudice;

il neonato si trovi nella sua famiglia anagrafica al momento della domanda di assegno.

 

Gemelli

Nelle situazioni di parto plurimo potrebbe verificarsi frequentemente il diritto all’assegno, almeno in misura ridotta. “Il trattamento economico di maternità, infatti, potrebbe essere inferiore in quanto, a differenza dell’assegno, non tiene conto del numero di gemelli, di adottati o affidati contemporaneamente”

 

La domanda

La domanda INPS va presentata nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall’effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.

 

Due astensioni nello stesso anno

Con il messaggio n. 38/2003 l’INPS chiarisce che “al verificarsi di due astensioni obbligatorie per maternità nel corso dello stesso anno solare, a carico dello stato verranno poste due indennità di maternità, ognuna con riferimento al previsto tetto”.

 

Fonte del materiale: Notiziario del Lavoro e Previdenza – Patronato EPAS