Conoscenza e consapevolezza dei diritti fondamentali di ogni cittadino, loro tutela e accesso in via incidentale al giudizio di legittimità costituzionale.
A cura dell’Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona
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Nel meditare sui possibili contenuti di questa mia breve riflessione in materia di accesso diretto alla tutela costituzionale, il pensiero – se mi è consentito un riferimento personale - corre ad un fatto occorso in occasione del termine dell’anno scolastico di mio figlio.
Quanti di noi ricordano, ancor oggi e spesso con particolare emozione, il ritiro della prima pagella ! Orbene, mi accingo a leggere insieme a mio figlio il voto per ciascuna materia e, ad un certo punto trovo scritto sulla scheda valutativa “ Cittadinanza e Costituzione ”[1]. Tralascio per un attimo il voto e chiedo a mio figlio il significato di questi due termini ma, di tutta risposta, intravedo uno sguardo perso nel “ vuoto “, o meglio, nello “ spessore/ valore ” di quelle due parole…!
In sostanza, mio figlio aveva vissuto il suo primo anno di scuola elementare studiando una materia denominata [2] dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca “ Cittadinanza e Costituzione”, venendo, altresì, giudicato molto positivamente dalle sue insegnanti in entrambe i quadrimestri, senza però – badate bene - conoscerne assolutamente il significato.
Confesso di sentirmi, se non del tutto, abbastanza responsabile per quanto sopra narrato e non nascondo un pizzico di vergogna, come uomo, come padre, come avvocato, come studioso del diritto, ma soprattutto come cittadino “adulto” che non ha saputo, almeno sino ad oggi, trasmettere al proprio figlio, cittadino in divenire, i valori della “Cittadinanza” e della “Costituzione”.
Ed allora, meditando anche in ragione dei fatti concreti che caratterizzano il personale vissuto quotidiano, i contenuti di questo mio lavoro non possono che rifarsi in primis ad un brevissimo cenno in ordine ai sopra richiamati valori, prendendo spunto da una polemica sorta attorno ad un articolo di Ernesto Galli della Loggia ed intitolato “ Scuola. Così la democrazia diventa catechismo ” [3].
In sintesi e senza addentrarmi nella già ampiamente alimentata e dibattuta polemica[4], secondo Ernesto Galli della Loggia, attraverso la riforma dell’insegnamento, all’istruzione scolastica verrebbe a sostituirsi una sorta di educazione orientata ad una precisa “ tavola di valori assunti a priori e calati dall’alto “ - e cioè, per l’appunto, i valori della Costituzione - diretta a “ far introiettare eticamente la democrazia con l’affermarne perentoriamente la prescrittività “. L’Autore sopra citato parla addirittura di “ processo di eticizzazione” che trasformerebbe la Costituzione nel “ vangelo di una vera e propria religione politica “ [5].
Pare, perlomeno a chi scrive, di notevole rilievo il pensiero di Andrea Pugiotto secondo il quale “ se la democrazia - come ha detto una volta Noberto Bobbio – è il potere pubblico in pubblico, allora non c’è democrazia senza controllo dei governanti su chi governa, e non c’è controllo senza cultura costituzionale, senza conoscenza dei meccanismi che regolano la vita delle nostre istituzioni. Ergo: conoscere la Costituzione è una precondizione essenziale per la vita stessa di un ordinamento che voglia essere e conservarsi democratico “ [6].
Conoscenza e consapevolezza dei diritti e delle libertà nonché dei doveri costituzionali, sono le premesse inderogabili per concretizzare tali diritti, libertà e doveri di ogni cittadino.
Non posso che abbracciare pienamente le parole dell’illustre professore di diritto costituzionale: “ sapere quali sono i limiti e le modalità per il loro esercizio significa praticare la cittadinanza, che non si riduce allo status giuridico acquisibile attraverso le regole prescritte nella legge n.91 del 1992: oggi, la cittadinanza riassume in sé la condizione di titolarità di quelle libertà [7] che la Costituzione proclama inviolabili “ [8].
Orbene, il tema della cittadinanza e quello della Costituzione sono intimamente collegati tra loro. Credo che non sia possibile essere pienamente cittadino senza conoscere e vivere nei suoi fondamenti la Costituzione, nel rispetto e nell’esercizio consapevole dei diritti, delle libertà e dei doveri costituzionali ascrivibili ad ognuno di noi.
Prima di accostarmi ad una brevissima analisi di quelli che sono gli elementi della fattispecie giuridica de qua, vorrei sottolineare quanto sopra appena riferito e cioè l’importanza della conoscenza e della consapevolezza, da parte di ogni cittadino, dei diritti e doveri fondanti una società che, accanto a sé, vorrebbe l’aggettivo “ civile”.
Pochi mesi or sono ho terminato un corso formativo organizzato dal “VIS” [9] di Roma in materia di educazione ai diritti umani e più che mai, anche grazie ai contenuti di detto corso e alla metodologia utilizzata, ho maturato la personalissima piena convinzione che l’era delle riforme istituzionali e costituzionali deve passare necessariamente dal preliminare vaglio educativo/formativo.
Detto in altri termini, il termometro del grado di civiltà della nostra Società è rappresentato dalla concreta possibile realizzazione di percorsi educativi ai diritti umani, partendo proprio dalla formazione dei bambini e dalla loro sensibilizzazione ad una cittadinanza attiva e consapevole, nella conoscenza, nel rispetto ed esercizio dei diritti – doveri costituzionali[10].
Desidero qui ricordare il pensiero di Don Pascual Chàvez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani, secondo il quale “ fondamento dei diritti umani è il dato ontologico della dignità di ogni persona, insito nella natura umana (…) la sfida è per noi incentrata sulla prevenzione, sull’educazione preventiva, sul rompere il circolo vizioso che perpetua le continue violazioni dei diritti umani e della dignità della persona, sul promuoverne una cultura diffusa, capace di uscire dalle stanze dei giuristi e dei filosofi del diritto per farsi patrimonio dell’umanità “ .[11]
Meritano qui un richiamo anche le parole del già Segretario dell’ONU: “ tutti vogliamo un mondo migliore per i bambini. Fino ad oggi, sono stati gli adulti a prendere le decisioni, ma è arrivato il momento di migliorare il mondo con i bambini. Vi prometto che la vostra opinione sarà ascoltata ” [12].
Entrando ora nel cuore del tema de qua, anzitutto va detto che qualsiasi cittadino può incorrere in una lesione di un diritto tutelato dalla Costituzione italiana sia attraverso un atto posto in essere contra legem da un privato, sia mediante l’attività contra legem di un soggetto pubblico consistente nella emanazione di un atto o di un provvedimento amministrativo.
La lesione di un diritto costituzionalmente tutelato può avvenire anche tramite quel particolare atto giurisdizionale rappresentato dalla sentenza di un Giudice nonché in conseguenza di una legge contrastante con i principi costituzionali.
Ora, nei casi dell’atto del privato, dell’atto amministrativo e dell’atto giurisdizionale, il nostro Ordinamento ha previsto la tutela davanti l’Autorità giudiziaria ordinaria o speciale secondo i canoni stabiliti dalle relative norme processuali.
Quando la lesione del diritto è originata dalla legge contra Constitutionem, va rilevato che il Giudice non può conoscere in modo diretto il vizio di legittimità costituzionale e porvi così rimedio in quanto - nel rispetto del principio di subordinazione del Giudice alla legge – questo Ultimo dovrà invece investire della questione la Corte Costituzionale.
A sua volta, la Corte Costituzionale, soltanto accogliendo la questione di costituzionalità sollevata dal Giudice, potrà porre rimedio al sopra detto vizio, attraverso l’eliminazione – con efficacia erga omnes – la legge ritenuta incostituzionale.
Da quanto appena descritto, emerge l’inequivocabile ruolo di garante dei diritti costituzionali rivestito dal Giudice e dalla Autorità Giudiziaria in genere. Il cittadino che è parte in un processo, può solo prospettare questione di legittimità costituzionale al suo Giudice naturale ma sarà solo questo ultimo a vagliare se sollevare o no l’incidente di costituzionalità. Prendendo qui “in prestito” l’espressione di un Autore, “ il potere indiretto del cittadino-parte è interamente assorbito nel potere diretto del solo Giudice remittente. E’ lui e soltanto lui “ il portiere “ della Corte Costituzionale come diceva Piero Calamandrei “ [13].
Ed è proprio in ordine a questa figura di “portiere della Corte Costituzionale” che occorre soffermare l’attenzione, attraverso uno sguardo di più ampio respiro di quelle che sono le possibili e/o auspicabili vie alternative rispetto all’odierna tutela costituzionale.
Occorre evidenziare da subito come non sono mancati, anche negli utimi anni, gli spunti per un confronto serio ed aperto in tema di accesso diretto alla giustizia costituzionale. Voglio qui ricordare i preziosi contributi di Roberto Romboli e di Alessandro Pizzorusso[14], in particolare quest’ultimo Autore ha espresso in modo esplicito il problema della necessità di riesaminare le valutazioni che erano state compiute in passato da parte della dottrina maggioritaria, contrarie al ricorso diretto alla Corte Costituzionale.
Nella conferenza stampa dell’11 febbraio 1998, lo stesso presidente della Corte Costituzionale Granata, dichiarò de plano che “ attraverso il ricorso individuale si apre la strada alla legittimazione di milioni di cittadini che ritengano di dover invocare nei confronti dei pubblici poteri (…) la tutela di diritti fondamentali, il cui catalogo è già molto ampio e tuttora in fase di espansione. In Germania, dove esiste una lunga esperienza applicativa, il ricorso individuale è oggetto di profonda rimeditazione “.
Come non ricordare in codesta sede la lontana ma nello stesso tempo lungimirante sentenza costituzionale n.406 del 1989 nella quale la stessa Corte Costituzionale si fa(ceva) “eco, anche in considerazione della diffusa preoccupazione per la crescente ingovernabilità della spesa pubblica, della esigenza che siano introdotti meccanismi idonei ad assicurare nel modo più efficace la rigorosa osservanza dell’art.81 della Costituzione e/o ad ampliare l’accesso al sindacato di legittimità costituzionale da parte di questa Corte per violazione dello stesso art.81 “.
Alcuni numeri relativi alla giustizia costituzionale possono in qualche modo arricchire questo mio presente studio. In particolare, nel confrontare i dati del 2004con quelli del 2007, emerge una ripresa significativa del giudizio in via incidentale, le cui decisioni sono passate da poco più del 64% del totale a quasi il 69%. Correlativamente, il giudizio in via principale è sceso dal quasi 22% a poco più del 16% [15].
Al di fuori degli interessi di natura processuale, il cittadino difetta di un interesse sostanziale specifico a ricorrere per determinate ipotesi di incostituzionalità.
Ma vi è da chiedersi se la soluzione del ricorso diretto individuale aperto al quivis de populo, sarebbe davvero la scelta migliore oppure, come diversi Autori sembrano sostenere, sarebbe sufficiente pensare a “ forme di ricorso meno dirompenti “.
L’Autore Paolo Passaglia, sotto questo profilo, suggerisce di prendere in considerazione l’idea di creare una sorta di pubblico ministero della Costituzione[16] .
L’autore appena richiamato inoltre osserva come “ il diritto comparato (…) offre una soluzione più immediata, e cioè la facoltà di ricorso attribuita ad una minoranza parlamentare, più o meno ampia. Quest’ultima soluzione consentirebbe, almeno per alcuni vizi di costituzionalità (…) di far coincidere i legittimati al ricorso con i primi interessati a reagire contro l’invalidità prodottasi: con riguardo, in particolare, ai vizi procedurali, la maggioranza ( o l’opposizione) costituisce il soggetto che, per solito, è il danneggiato dalla irregolarità perpetrata, donde la spinta alla denuncia della stessa, affinché la sanzione che ne risulti abbia un effetto riparatorio per il presente e disincentivante per il futuro” [17] .
Suggestiva ma nello stesso tempo azzeccata è l’espressione di questo Autore quando parla di “contaminazione di piani che assume le tinte del paradosso“, spiegando come la riforma della via d’accesso dovrebbe consentire il ricorso diretto individuale allo scopo di “ assicurare una maggiore e migliore tutela per i diritti soggettivi; contemporaneamente, si imposta una dinamica decisoria finalizzata a garantire un corretto funzionamento della Corte ”.
Il paradosso, secondo Passaglia – e chi scrive è in sintonia con lui - è rappresentato dal fatto che uno strumento di ordine processuale pensato per la tutela dei diritti soggettivi “ finisce per essere inevitabilmente oggettivizzato “[18].
Sotto il profilo appena descritto, si richiamano qui tutti i più recenti studi di ricorso individuale diretto negli ordinamenti spagnolo e tedesco ove di fatto i ricorsi atti a tutelare le singole situazioni soggettive, a causa dei sempre più meccaniosi filtri d’accesso, nella maggior parte dei casi sono accolti e valutati solo in una fase liminare.
A fronte di questo scenario ispanico – germanico di tutela costituzionale, Passaglia osserva “ più che di nuove potenzialità di tutela, sembra che possa parlarsi di nuove possibili fonti di frustrazione processuale di diritti eventualmente conculcati “[19] .
E’ cosa buona e giusta oltre che doverosa soffermarsi sulle considerazioni proposte da Paolo Passaglia il quale dubita di quella che lo stesso Autore definisce “ efficacia pedagogica” che al ricorso diretto individuale si tenderebbe attribuire.
In particolare, osserva Passaglia “ se si ritiene che un ( ulteriore) canale processuale messo a disposizione dei cittadini contribuisca a rafforzare in essi la sensibilità costituzionale, non può escludersi che questa sensibilità venga dimidiata dal veder sistematicamente – o quasi – respinte in limine le domande di giustizia dedotte, domande che difficilmente possono dirsi velleitarie nelle percentuali con le quali in Germania o in Spagna i ricorsi non vengono ammessi “ [20].
Come non sostare, anche solo brevemente, sul termine di “ sensibilità costituzionale” che in qualche modo richiama qui le premesse di questa mia odierna riflessione: ricordate le parole sopra citate ? Occorre “..promuoverne una cultura diffusa, capace di uscire dalle stanze dei giuristi e dei filosofi del diritto per farsi patrimonio dell’umanità…”. Sì, i diritti umani sono tali proprio perché sono davvero un patrimonio dell’umanità !
Occorre e, se mi permettete, con un certo passo spedito, uscire davvero dalle stanze dei giuristi, dei filosofi del diritto e – aggiungo io – dei politici nonché dei “ professoroni “ incollati da decenni alle loro cattedre nonché alle loro spesso incomprensibili “ teorie del diritto “…
Gli stessi autorevoli interpreti delle Costituzioni tutte – e non solo quella di casa nostra – non possono restare legati a sterili criteri che Valerio Onida definisce “ originalisti”.
Osserva questo pregiatissimo Autore come “ il linguaggio dei diritti è sempre più un linguaggio comune. Il Bill of Rights, fra quelli in vigore, testualmente più dettagliato e articolato è forse quello della Costituzione sudafricana del 1996, che non a caso prevede che i giudici, nell’interpretarlo, debbano fare riferimento anche al diritto internazionale e possano farlo al diritto di altri Stati “ [21].
Anche per quanto concerne lo studio e la progettazione di un possibile eventuale percorso alternativo all’accesso in via incidentale, occorre avere uno sguardo più ampio in quanto può essere davvero un contributo indispensabile un approccio giuridico – normativo – costituzionale ispirato a quella che Onida chiama “internazionalizzazione degli standard “ nel senso di integrazione dei tessuti costituzionali nazionali e di quello internazionale in materia di diritti, secondo l’originaria vocazione universalistica di questi: “ ove la voce delle Costituzioni e delle giurisprudenze nazionali non scompare, perché chiamata a partecipare al coro “ [22].
Ma vorrei aggiungere – quasi timidamente di fronte alle autorevoli affermazioni dell’illustre Presidente Onida - che non basta un respiro giuridico costituzionale internazionale perché la sensibilità di ogni uomo nasce e cresce, giorno dopo giorno, nei luoghi e tra le persone, là dove si vive e la collettività tutta radica le proprie fondamenta.
Ecco allora che il mio pensiero, ora sì davvero conclusivo, corre nuovamente al fatto personale cui facevo riferimento all’inizio di questo discorso, la pagella di mio figlio e la materia insegnata durante l’anno di prima elementare “ Cittadinanza e Costituzione”.
Mi chiedo il senso della fatica e della reale necessità di costruire un congegno – quello dell’eventuale ricorso individuale diretto alla tutela costituzionale – di cui l’ipotetico utilizzatore – e cioè il cittadino – non ne conosce nemmeno gli ingranaggi…!
E, appunto ritornando all’esperienza di mio figlio, che senso ha dare un giudizio, un voto ad un ragazzino di prima elementare in una materia denominata “ Cittadinanza e Costituzione” della quale il ragazzino non ne conosce nemmeno il significato ? Quale portata innovativa e soprattutto risolutiva potrebbe avere l’introduzione di un accesso diretto individuale alla tutela costituzionale se, molto spesso, l’eventuale protagonista di questo ipotetico ricorso diretto costituzionale, nemmeno è consapevole dei valori e dei principi tutelati dalla nostra Carta costituzionale ?
Davvero siamo tutti convinti – e chi scrive proprio non lo è – che ogni singolo cittadino ha maturato la consapevolezza di come la Costituzione sia e debba essere “ la Prima Legge “ , come diceva lo Chief Justice John Marshall ? La nostra Carta costituzionale è davvero conosciuta da tutti noi ? Qual è, nella realtà di tutti i giorni, il nostro personale approccio con la Costituzione e l’eventuale tutela dei principi e dei valori che stanno alla base della Costituzione medesima ?
Una provocazione, se mi è permessa, vorrei farla in merito all’incapacità dei giudici comuni ad esercitare la giustizia costituzionale, correlata forse alla “ tradizionale debolezza e timidezza del giudice di stampo continentale “ [23], in quanto il magistrato di carriera, a differenza del giudice statunitense, è sprovvisto di investitura democratica . l’Autrice Tania Groppi, ha osservato come “ l’esperienza pratica ha mostrato la timidezza del potere giudiziario e la sua ritrosia allo svolgimento del sindacato di costituzionalità, al punto che questa competenza è stata utilizzata, al di là delle prime sentenze che in ogni ordinamento ne hanno riconosciuto l’esistenza, con grande parsimonia “[24].
Forse la timidezza dei giudici comuni, con riferimento al giudizio in via incidentale, verrebbe attenuata dall’introduzione di un minor rigore che, oggi, caratterizza il vaglio – da parte della Corte costituzionale – di quelle che sono le condizioni per il promovimento delle questioni sollevate in materia di legittimità costituzionale; un autorevole Autore sosteneva la non necessarietà del requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale. [25]
Già l’Autore Paolo Passaglia osserva come “ la puntigliosità con cui la Corte verifica la sussistenza dei requisiti motivazionali delle ordinanze di rimessione risulta essere un disincentivo pesante al promovimento della questione da parte dei giudici comuni “ [26] .
Come rilevava Alexander Hamilton riferendosi al potere giudiziario, si può qui richiamare la sua espressione “ the least dangerous branch “ in ordine alla qualificazione dei poteri del giudice costituzionale. Andrea Pungiotto osserva a tal proposito come “ le sentenze costituzionali non hanno effetti immediati né per la libertà delle persone né per i loro beni, perciò non è contemplato un apparato coercitivo chiamato a darvi esecuzione. Esse si limitano ad accertare l'illegittimità della legge impugnata o la spettanza dell’attribuzione contesa. Come poi l’ordinamento reagirà alla loro pronuncia sfugge alla vista ( e alla disponibilità) dei giudici costituzionali (…) Non potendo appoggiarsi sulla forza pubblica, la Corte costituzionale deve, allora, cercare altrove le condizioni di efficacia delle proprie sentenze “ [27].
Tra queste “ condizioni di efficacia “, Andrea Pungiotto evidenzia in particolare la componente della opinione pubblica, “ categoria fluida e multiforme (che) include la coscienza sociale, la cui evoluzione incide sulla giurisprudenza costituzionale, determinandone significativi overruling (…) “ [28].
Lo stesso Autore richiama nella Sua opera la preziosa e quanto mai innovativa analisi di Zagrebelsky, secondo il quale l’effettività della giustizia costituzionale dipende dalla capacità stessa della Corte “ di intessere un dialogo, e da esso di trovare alimento e sostegno, con una opinione pubblica costituzionale, con un comune sentire non partitico dello Stato e delle istituzioni “ [29].
E dove nasce, come si sviluppa questa “ opinione pubblica costituzionale”, se non proprio attraverso un percorso di educazione alla “ Cittadinanza attiva e consapevole “ nonché a quelli che sono i principi ed i valori che hanno ispirato l’Assemblea Costituente ?
Mi chiedo, estendendo il mio interrogativo a tutti i lettori che hanno mantenuto la pazienza leggendomi sin qui, se in questa citata “opinione pubblica costituzionale” non rientri di tutto diritto anche – io direi soprattutto – l’opinione dei bambini, dei ragazzi, dei giovani, di tutti coloro cioè che, solitamente, non hanno molta voce in capitolo in materia costituzionale ed in particolare di tutela costituzionale.
Possiamo davvero pensare ad una riforma della Costituzione e, per quel che concerne il tema de qua, degli strumenti di tutela costituzionale, senza prendere in seria considerazione quella che sopra avevano definito la “ sensibilità costituzionale” dei cittadini, siano questi ultimi piccoli o grandi ?
Ed allora quale più gravosa frustrazione potrebbe causare in un cittadino una tutela costituzionale posta in essere – a questo punto non importa il come e quando e da chi – senza assolutamente avere consapevolezza dei principi e valori costituzionali che stanno alla base di questa stessa tutela ?
E’ davvero il modo di accesso in via incidentale a pregiudicare o addirittura “soffocare” i diritti fondamentali di noi cittadini che ci rivolgiamo davanti al “ portiere” della Corte costituzionale, oppure è necessario uno sguardo più ampio se non addirittura profondo che vada a scandagliare quello che è l’effettivo rapporto tra la Corte costituzionale ed i cittadini ?
Prima di pensare ad un accesso diretto individuale alla giustizia costituzionale non occorre forse considerare l’ipotesi di un accesso/percorso di educazione e consapevolezza in materia di diritti – doveri fondamentali che dovrebbero caratterizzare una società civile ?
Davvero terminando, occorre unire gli sforzi dottrinali – accademici – sociologici – pedagogici al fine di diffondere quella sopra richiamata “ cultura diffusa” e di educazione ai diritti umani, passando dai diritti all’etica, ai valori, alle norme, alle attitudini, agli orientamenti che ispirano i comportamenti delle persone considerate sia singolarmente sia collettivamente e lasciare da parte la tradizionale sterile concezione di educazione ai diritti come insegnamento cognitivo e teorico di quanto sancito dalle norme.
Alla luce di quanto appena detto la metodologia da utilizzare, al fine di attuare il percorso educativo in materia di diritti fondamentali, deve comprendere almeno tre dimensioni:
• una dimensione cognitiva: conoscenza dei propri diritti, doveri e valori sottostanti per pensare criticamente, concettualizzare, giudicare;
• una dimensione affettiva: interiorizzazione dei valori e diritti empatia rispetto alle regole ;
• una dimensione volitiva comportamentale attiva: pratica quotidiana dei diritti – doveri di cui sopra.
Mi sia permesso un ultimissimo riferimento ed in particolare al contenuto dell’art.12 della Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti [30].
Questo articolo concernente il diritto del bambino e dell’adolescente ad esprimere la propria opinione, purtroppo ancora oggi, non è adeguatamente riconosciuto ed esercitato e la ragione di ciò risiede, a mio parere, nella presenza di un contesto culturale ancora troppo adulto centrico e adultocratico che non dà spazio ai pensieri e alle idee dei bambini e dunque nega loro la partecipazione, in quanto il tutto viene costruito per loro e non con loro .
Le riforme della Carta costituzionale e, in particolare, la riforme di quelle che sono le modalità di accesso alla tutela costituzionale, devono partire da qui, dai valori di Cittadinanza e di Costituzione, da un percorso di educazione alla sensibilità costituzionale e di effettiva partecipazione ai diritti doveri fondamentali dell’uomo, attraverso il coordinato coinvolgimento delle principali agenzie educative come le famiglie, i centri aggregativi sportivo – culturali, gli oratori e le scuole tutte.
Termino questa mia riflessione in tema di accesso diretto alla tutela costituzionale richiamando qui le considerazioni personali di un Autore in merito ad una recente vicenda di ricorso diretto, consentitemi l’espressione, “ ad personam ” alla Corte…” Al netto di mille altre possibili osservazioni critiche, sta soprattutto qui l’enormità della cena tra due Giudici costituzionali con il Presidente del Consiglio in carica e il Guardasigilli, presenti anche il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ed i Presidenti delle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Senato: cena consumata a casa di uno dei due giudici, alla vigilia del pronunciamento della Corte costituzionale sulla legittimità della legge n.124 del 2008 ( il c.d. Lodo Alfano ), di cui il Capo del Governo era il beneficiario e il Ministro di Giustizia l’autore materiale “ [31].
I fatti appena narrati non possono forse essere interpretati come un accesso direttissimo di un cittadino – in questo caso un Premier – alla giustizia costituzionale ? E non dovrebbe essere proprio un Capo del Governo a dare quello che una volta si chiamava il buon esempio ? Ma i nostri figli da chi dovranno prendere buon esempio ? Ed i cittadini che cercano una guida, un punto di riferimento istituzionale, a chi devono rivolgersi ? La tesi dell’educazione ad una sensibilità costituzionale, allora, non pare essere poi così del tutto infondata.
Accettiamo la sfida di uscire dai nostri studi legali, dalle aule accademiche, dalle stanze dei “ Palazzi del potere “ per iniziare, tutti insieme, questo inderogabile percorso educativo formativo in tema di diritti e di doveri, partendo proprio dalle famiglie, dalle scuole e dai centri aggregativi.
Grazie e buon cammino.
Valter Marchetti
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[1] Si consiglia la lettura, con spunti sempre attuali, relativa a “ Le radici della Costituzione, in G. Dossetti, I valori della Costituzione, Reggio Emilia, Ed. San Lorenzo, 1995
[2] La legge di riferimento è la n.169 del 30 ottobre 2008 che all’art.1 prevede l’introduzione dell’insegnamento denominato “ Cittadinanza e Costituzione”, attualmente oggetto di sperimentazione ministeriale ma destinato ad entrare a regime nei prossimi anni in tutti i cicli scolastici.
[3] L’articolo in questione è stato pubblicato sul Corriere della sera l’8 novembre 2009.
[4]A tal proposito si possono apprezzare sul sito www.associazionedeicostituzionalisti.it gli interventi dei pregiatissimi Autori Valerio Onida e Maurizio Viroli.
[5] Per una interessante lettura critica relativa all’articolo sopra richiamato si veda “ La Corte costituzionale e i cittadini ”, di Andrea Pugiotto reperibile al link www.unipd.it/scuolacostituzionale/RelazionePugiotto.pdf. Il testo ricalca i contenuti della lezione seminariale tenuta dal Prof. Andrea Pugiotto, Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Ferrara, il 23 aprile 2010 nell’ambito del ciclo di incontri “ Costituzionalismo e Democrazia “ promosso dalla Scuola di Cultura costituzionale dell’Università degli studi di Padova.
[6] Andrea Pugiotto, Op. cit.
[7] In tema di “ libertà “ mi piace ricordare il celebre discorso al Congresso del Presidente Roosevelt denominato delle “ quattro libertà”: la libertà di espressione, la libertà di religione, la libertà dal bisogno e la libertà dalla paura “ everywhere in the world “
[8] Andrea Pugiotto, Op. cit.
[9] Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, www.volint.it, Area Formazione.
[10] Mi sia consentito, sotto tale profilo, il rinvio ad una mia breve monografia, “ Diritti dei bambini e dei ragazzi, tutela della loro partecipazione nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza”, www.laprevidenza.it/news/leggi-e-normative/diritti-dei-bambini-e-dei-ragazzi-tutela-della-loro-partecipazione-nella-convenzione/4403
[11] Don Pascual Chàvez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani, “ Sistema preventivo e diritti umani: la sfida educativa per il Terzo Millennio”, Roma, 14 dicembre 2009 Sala Capitolare del Senato della Repubblica.
[12] Kofi Annan, Sessione Speciale dell’Assemblea Generale dell’ONU a favore dell’Infanzia, 2002
[13] Andrea Pugiotto, Op. cit.
[14] Cfr. “ L’accesso alla giustizia costituzionale: caratteri, limiti, prospettive di un modello “, ESI, Napoli, 2006
[15] Cfr il sito www.cortecostituzionale.it , Corte Costituzionale - Servizio Studi, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2007, in occasione dell’incontro del Presidente Franco Bile con la stampa.
[16] Cfr. Paolo Passaglia, Giustizia costituzionale e procedimento legislativo, in V. Cocozza – S. Staiano, I rapporti tra Parlamento e Governo attraverso le fonti del diritto. La prospettiva della giurisprudenza costituzionale, Atti del Convegno di Napoli 12-13 maggio 2000, Giappichelli, Torino 2001
[17] Cfr. Paolo Passaglia, Giustizia costituzionale e procedimento legislativo, Op. cit.
[18] Cfr. Paolo Passaglia, Sull’inopportunità di introdurre il ricorso diretto individuale: qualche riflessione ( ed una provocazione), in http://joomla.ddp.unipi.it/documenti/persdoc/contributi/Ricorso_diretto_individuale.pdf
[19] P. Passaglia, Op. cit. alla nota 18
[20] P. Passaglia, Op. cit. alla nota 18
[21] V. Onida, “ La Costituzione ieri e oggi: la internazionalizzazione del diritto costituzionale”, Relazione al Convegno della Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 9-10 gennaio 2008, in http://www.astrid-online.it/Dossier--r/Studi--ric/60-anni-de/onida.pdf
[22] V. Onida, Op. cit.
[23] Cfr. M. Cappelletti, in L. Favoreu, Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux, Economica – Puam, Paris-Aix-en-Provence, 1982, 463
[24] T. Groppi, in http://www.astrid-online.it/Giustizi1/FRANCIA/Groppi_T_riformare-la-giustizia-costituzionale.pdf
[25] Sotto tal profilo si veda G. Zagrebelsky, La rilevanza, un carattere normale ma non necessario della questione incidentale di legittimità costituzionale, in Giur.cost., 1969, p.1001 ss.
[26] P. Passaglia, Op.cit. nota 18
[27] A. Pugiotto, Op. cit.
[28] A. Pugiotto, Op. cit., in particolare a pag. 22 l’Autore fa riferimento al passaggio dalla sentenza di rigetto n.64/1961 a quella di accogliemnto n.126/1968 in materia di adulterio femminile.
[29] G. Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, il Mulino, Bologna 1988
[30] La Convenzione sui Diritti dei bambini e degli adolescenti (tutte le persone di età compresa tra 0 e 18 anni) venne adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 20 Novembre 1989.
[31] Andrea Pugiotto, Op.cit.