ONERE DELLA PROVA IN MERITO ALL’INDIPENDENZA DEI FIGLI MAGGIORENNI ANCORA A CARICO DEL GENITORE - (Mariagabriella Corbi)
Una recente pronuncia della Corte di Cassazione circa il mantenimento dei figli maggiorenni da parte dei genitori ha focalizzato l’attenzione su l’annoso problema. Si tratta della Sent. n.8227/2009, che ripercorre le tappe, seppur in via incidentale, sulla distribuzione dell'onere della prova in merito alla autosufficienza dei figli maggiorenni ancora a carico della famiglia. Nello specifico, in un giudizio- ai sensi dell’art. 710 c.p.c. -di modifica delle condizioni di separazione, un padre chiedesse la revoca o la diminuzione dell'assegno di mantenimento dei figli maggiorenni, in ragione della raggiunta autosufficienza economica. In primo grado vincente, in secondo grado la stessa veniva annullata, perché ritenuto non provato il presupposto della raggiunta indipendenza economica della prole.
Premesso, come preludio nella sentenza dalla Corte di Cassazione, e' ormai acquisito il diritto del figlio maggiorenne non ancora indipendente , di farsi mantenere dai genitori (e, di contro, il conseguente diritto del genitore convivente a percepire un contributo agli oneri da parte dell'altro genitore). In merito a chi compete dimostrare l’indipendenza la giurisprudenza e' titubante. Certo è che l’ indipendenza economica non coincide con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ma e' altrettanto certo che non basta un impiego sporadico una tantum per giustificare l'interruzione al mantenimento.
La Corte di Cassazione ritenne(sent. 24498 del 17 novembre 2006)che la prova di tale indipendenza potrebbe intravedersi ad esempio con la prova di proprietà da parte del figlio di un motoveicolo di elevata potenza, insieme alla dimostrazione di svolgimento, di natura continuativa, di attività lavorativa, seppur al momento cessata, in quanto elemento indicativo di capacità reddituale. Una percentuale della giurisprudenza di merito, il dovere di mantenimento dei genitori cessa quando il figlio abbia superato trent'anni di età, dovendo prevalere il dovere filiale, non più' rinviabile, di evolversi economicamente verso l’indipendenza (Trib. Bari 23 settembre 2008 n. 2120). E’ ovvio che qualora il ritardo nel raggiungere l’autonomia e' frutto di indolenza e convenienza viene meno l''obbligo a carico dei genitori.
Da chi deve essere provato? La giurisprudenza, avendo una notevole esperienza in tema di separazione fra genitori e relative decisioni in merito al contributo del mantenimento, si e' consolidata nel ritenere a carico di colui che chiede l'assegno per il figlio maggiorenne, la prova della “non” raggiunta indipendenza economica. Compete al genitore che resiste in giudizio, poter provare il contrario, dimostrando invece l'autosufficienza dello stesso. Ora, come si evince nella sentenza della Corte di Cassazione n. 8227, ciò crea una gravosa situazione probatoria in capo al genitore che intenda far valere l'autonomia e togliere ed eventualmente ridurre l'assegno per il figlio maggiorenne. Qualora vi sia un conflitto ad esempio, come potrà raccogliere informazioni circa il lavoro e il reddito? Si potrà avanzare richiesta di informazioni e visura degli atti secondo quanto previsto dalla legge n.241/90, nei confronti delle Pubbliche amministrazioni ovvero dell'Agenzia delle Entrate. Ma è un’impresa ardua essendo il figlio maggiorenne e pertanto titolare di privacy. Mediante il giudice procedente di ordinare l'esibizione della documentazione relativa a impiego e reddito dei figli, ma ciò implica per il richiedente di imbarcarsi in una vertenza legale senza avere cognizione di causa.
Li hanno definiti "bamboccioni", perchè preferiscono restare nelle case dei genitori, un po' per tradizione e mammismo, un po' per le tragiche prospettive lavorative della fascia di eta' che va' dai venti ai trentacinque anni, un po' per il precariato che ormai e' diventata quasi l’unica forma di assunzione (vds i contratti a progetto etc…). Il buon senso è che i figli maggiorenni, che preferiscono permanere in casa, per studiare o per aspettare una situazione lavorativa e economica soddisfacente, debbano si' averne la possibilita' (sempre che ricorrano le condizioni) ma che detta possibilita' non si trasformi in un diritto “sine die”, salvo prova contraria!
In parole povere l’opportunità è direttamente proporzionale al beneficio di una proroga al mantenimento della minore età se messa a frutto positivamente, e non come diritto e status assistenziale in eterno, forse sarebbe anche l'ora di responsabilizzare chi lo richiede. In tal senso, attribuire al figlio stesso la sorte del beneficio, anche in termini processuali, significherebbe renderlo più consapevole della propria vita, e più responsabile del proprio essere adulto.
L’elaborazione giurisprudenziale ha creato un vero e proprio principio di diritto volto alla tutela della prole in base al quale viene assimilata la posizione del figlio divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua volontà dai genitori, a quella del figlio minore, imponendo, pertanto, di ravvisare la protrazione dell' obbligo di mantenimento, oltre che di educazione e di istruzione, fino al momento in cui il figlio stesso abbia raggiunto una propria indipendenza economica, con una giusta collocazione nel mondo lavorativo, ovvero escludendolo qualora versi in colpa per non essersi messo in condizione di conseguire un titolo di studio o di procurarsi un reddito mediante l'esercizio di un' idonea attività lavorativa, o per avere detta attività ingiustificatamente rifiutato. Alla stessa stregua si è valutato il raggiungimento della maggiore età, infatti, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario a seguito di separazione personale dei coniugi, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più specificatamente restano identiche le modalità di adempimento all’obbligazione di mantenimento da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest' ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo o non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull' altro, ma anche e soprattutto nello spirito della legge che prevede, direttamente ed in modo completo, il mantenimento, la formazione ed l’istruzione del figlio.
Dal complesso normativo dell' art. 155 c.c. in tema di separazione personale e dell' art. 6 della legge n. 898 del 1970, modificato dall' art. 11 della legge n. 74 del 1987, emerge chiaramente la volontà del legislatore che il nuovo assetto del nucleo familiare residuo a seguito della separazione o del divorzio sia dettato, in modo unitario e globale, anche per l' evidente connessione e reciproca influenza - pur nella diversità delle finalità e dei presupposti - tra statuizioni concernenti l' affidamento dei figli minori, la determinazione dell' assegno in favore dei figli, siano essi minorenni o maggiori d' età, e l'assegnazione della casa familiare.
Analogo argomento è stato desunto dall' art. 148 comma 2 c.c. - certamente applicabile anche nell' ipotesi in cui il ricorso negli oneri riguardi figli maggiorenni - il quale prevede che il Presidente del Tribunale possa ordinare- con decreto - che una quota dei redditi dell' obbligato sia devoluta direttamente all' altro coniuge, in tal modo apprestando, in una situazione di patologia della convivenza familiare, uno strumento di tutela (anche) preventiva in favore di detto coniuge per l’adempimento degli obblighi facenti capo al primo.
Sul piano pratico occorre rilevare che la negazione della legittimazione del genitore convivente con il raggiungimento della maggiore età del figlio potrebbe comportare un' interruzione delle prestazioni da parte del genitore non convivente, atteso che il figlio maggiorenne, non legittimato ad avvalersi della statuizione emessa in favore del genitore convivente, sarebbe costretto a promuovere un nuovo giudizio nei confronti dell' altro.
Occorre, infine, precisare che la legittimazione del genitore convivente con il figlio maggiore di età non indipendente, in quanto fondata sulla continuità dei doveri gravanti su uno dei genitori nella persistenza della situazione di convivenza, non si sovrappone, ma concorre con la diversa legittimazione del figlio maggiorenne, che ha proprie radici nella titolarità del diritto al mantenimento, risolvendosi i problemi determinati dalla coesistenza di entrambe sulla base dei principi in tema di solidarietà attiva.
In assenza di una diretta ed esplicita richiesta della stessa figlia/o di essere destinataria/o del pagamento permane l' obbligo del mantenimento a carico del genitore non affidatario del figlio maggiorenne ed il corrispondente diritto “iure proprio” alla percezione del relativo assegno della madre già affidataria; le eventuali modifiche del quantum dovuto non possono richieste nel corso di un giudizio di opposizione all' esecuzione ma solo tramite l' apposita procedura di cui all' art. 710 c.p.c. a causa della sua specialità in ordine alla "modificabilità dei provvedimenti relativi alla separazione dei coniugi”.
Si può concludere che, nell' ipotesi in cui al mantenimento di un figlio legittimo o anche naturale, abbia provveduto, integralmente o comunque al di là delle proprie sostanze, uno soltanto dei genitori, a lui spetta il diritto di agire in regresso, per il recupero della quota del genitore inadempiente, secondo le regole generali del rapporto tra condebitori solidali, come si desume, in particolare, dall' art. 148 cod. civ., richiamato dall' art. 261 cod. civ., che prevede l' azione giudiziaria contro il genitore inadempiente, e senza incorrere nel caso di “gestione di affari altrui”. L' obbligo in esame, non avendo natura alimentare, e decorrendo dalla nascita, dalla stessa data deve essere rimborsato "pro quota".
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione
Consulente dell'educazione familiare
Mediatrice Familiare