IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";
Visto in particolare l'articolo 12 recante disposizioni per
l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che
l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione
avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b);
Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da
conferire con decorrenza 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e
1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali
tengano prioritariamente conto della preparazione professionale
derivante dall'esperienza professionale posseduta;
Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze,
costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al
concorso interno di cui al richiamato articolo 12, comma 1,
lettera b), l'avvenuto superamento di almeno n. 2 corsi di
aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della
durata non inferiore ad una settimana o alle trentasei ore, ovvero di
n. 1 corso di pari durata complessiva;
Considerato altresi' che, a norma del comma 7 del medesimo
articolo 12, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono stabilite le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui
al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1,
lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle
commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di svolgimento dei
corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri
per la formazione delle graduatorie di fine corso;
Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni
sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data
26 settembre 2006, nel quale si e' convenuto che, nelle more della
individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da
effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme
di partecipazione sindacale;
Visto il verbale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali in
data 2 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e
del 17 settembre 2007;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai
sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota
n. 48202/3401/9.5 del 28 settembre 2007;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modalita' di accesso
1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a)
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e
superamento di un successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili,
individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative
sedi di nucleo disponibili.
3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre
dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a
concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.
4. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio
precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati
all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva
ammissione al corso di formazione professionale. A parita' di
punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3,
prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al
corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure
indicate all'articolo 6.
7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti con
decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il
personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi
dell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217, purche' in possesso degli altri requisiti previsti.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, recante �Ordinamento del personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art.
2 della legge 30 settembre 2004, n. 252�, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 ottobre
2005, n. 249, e' il seguente:
�Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del
ruolo dei capi squadra e dei capi reparto avviene:
a) nel limite del sessanta per cento dei posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di
formazione professionale, della durata non inferiore a tre
mesi, riservato al personale che, alla predetta data,
rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;
b) nel limite del restante quaranta per cento dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante
concorso interno per titoli, esame scritto a contenuto
tecnico-pratico e successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre mesi,
riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco che,
alla predetta data, abbia compiuto sei anni di effettivo
servizio nel ruolo medesimo e che, nei sei anni medesimi,
abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento
professionale individuati nella durata, nei contenuti,
nelle modalita' di svolgimento e nel criteri di ammissione
alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno.
2. Ai concorsi di cui al comma 1 e' ammesso il
personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che, nel
biennio precedente la data di scadenza dei termini per la
presentazione delle domande, non abbia riportato una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di
punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di
qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'. Per
la formazione della graduatoria del concorso di cui al
comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono,
nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta'.
4. I vigili del fuoco coordinatori ammessi al corso di
formazione del concorso di cui al comma 1, lettera a), e
vincitori anche di quello di cui alla lettera b) del
medesimo comma, indetti lo stesso anno, sono esclusi dalla
graduatoria di questo ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al
comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di
inizio del relativo corso di formazione professionale, ai
partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a),
risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti.
Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione
professionale di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti,
fino alla data di inizio del relativo corso di formazione,
agli idonei al concorso di cui alla lettera b) del medesimo
comma.
6. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al
comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale,
conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine determinato
dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con
decorrenza giuridica dal 1� gennaio dell'anno successivo a
quello nel quale si sono verificate le vacanze e con
decorrenza economica dal giorno successivo alla data di
conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di
cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori
del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da
adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di
svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie
oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b),
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i
punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione
delle commissioni esaminatrici, nonche' le modalita' di
svolgimento dei corsi di formazione professionale
successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle
graduatorie di fine corso.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante �Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri�,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:
�Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di
lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi
sindacali].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di �regolamento�, sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo del comma 4, dell'art. 149, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante �Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252�,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 25 ottobre 2005, n. 249, e' il seguente:
�4. Il personale appartenente al profilo professionale
di vigile del fuoco, in servizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto, che abbia compiuto quindici
anni di effettivo servizio nel profilo medesimo, e'
inquadrato nell'istituita qualifica di vigile del fuoco
coordinatore.
Art. 2.
Titoli valutabili
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco
indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio:
1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto d'istruzione
secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso
punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi
di specializzazione istituiti dalle Universita', attinente alla
qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera
esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I
punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con
l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
b) corsi di aggiornamento professionale:
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti
l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana
o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento
professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di
punti 3,00;
2) nei limiti di cui al punto 1, vengono valutati anche i corsi
per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi
brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'amministrazione;
e' escluso il corso basico ivi compreso, per gli specialisti, il
corso per il conseguimento della specializzazione;
c) anzianita':
l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa
quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni
anno punti 2,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione.
Art. 3.
Modalita' di accesso
1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b)
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli,
esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un
successivo corso di formazione professionale.
2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili,
individuando quelli per il personale specialista, nonche' le relative
sedi di nucleo disponibili.
3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre
dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a
concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo
dei vigili del fuoco e che, durante il servizio prestato nel ruolo
dei vigili del fuoco alla medesima data, abbiano frequentato con
profitto almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati
dall'amministrazione, ciascuno della durata non inferiore ad una
settimana o alle 36 ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata
complessiva.
4. Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno
ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con
profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra
quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera b) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217.
5. Non e' ammesso al concorso il personale che, nel biennio
precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle
domande, abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della
sanzione pecuniaria.
6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico
consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in
un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che
saranno indicate nel bando di concorso.
7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un
punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un
punteggio minimo di 21 punti.
8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei
criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno
superato la prova scritta.
9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati
nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parita' di
punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3,
seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso,
risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di
formazione professionale, previa scelta della sede di servizio,
secondo le procedure indicate all'articolo 6.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente �Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi�, e' il seguente:
�Art. 8 (Concorso per titoli ed esami). - 1. Nei casi
in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante
concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli,
previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le
prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
2. Per i titoli non puo' essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a 10/30 o equivalente; il bando
indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di
titoli.
3. Le prove di esame si svolgono secondo le modalita'
previste dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento.
4. La votazione complessiva e' determinata sommando il
voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto
complessivo riportato nelle prove d'esame.
Art. 4.
Titoli valutabili
1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco
indicato il punteggio attribuito, sono:
a) titoli di studio:
1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione
secondaria superiore punti 0,50;
2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;
3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;
4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso
punti 2,50;
5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi
di specializzazione istituiti dalle universita', attinente alla
qualifica messa a concorso punti 3;
i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera
esclusivamente il titolo che da' luogo al punteggio piu' elevato. I
punteggi sono ridotti della meta' nel caso di titoli non coerenti con
l'attivita' professionale della qualifica a concorso;
b) corsi di aggiornamento professionale:
1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento
professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti
l'attivita' istituzionale, e' valutata 0,25 punti per ogni settimana
o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento
professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di
punti 3,00;
2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i
corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi
brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;
3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,
i corsi di aggiornamento gia' valutati come requisito di ammissione
ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento vengono considerati
solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al
concorso;
e' escluso il corso basico;
c) anzianita':
l'anzianita' posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa
quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni
anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.
Per i partecipanti ai concorsi l'anzianita' viene valutata solo per
la parte non richiesta quale requisito di ammissione.
2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza
della presentazione della domanda di partecipazione.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non puo' essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.
Note all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si veda la nota
all'art. 3.
Art. 5.
Commissioni esaminatrici
1. La commissione esaminatrice e' composta da almeno due dirigenti,
di cui uno con funzioni di presidente, da un componente appartenente
a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti
antincendio e da un segretario.
2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono
essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie
speciali.
Art. 6.
Scelta della sede
1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e
all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di
concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una
migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette
graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra
quelle disponibili all'atto del bando e non producono effetti ai fini
della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo
articolo 8 del presente decreto.
2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a
concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di
assegnazione tra quelle disponibili all'atto del bando. A norma
dell'articolo 12, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede
i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo
articolo 12.
3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i
candidati che scelgono la stessa sede ove gia' prestano servizio. Nel
caso in cui, nel bando, siano resi disponibili posti nei nuclei
specialistici, il personale in possesso di specializzazioni
areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e
comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono
scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei
specialistici, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun
nucleo.
4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo
scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti
disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino
alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale,
secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al
personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno
attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto
previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217.
Nota all'art. 6:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
Art. 7.
Corso di formazione professionale
1. I corsi di formazione professionale hanno la durata di tre mesi
e si articolano in una parte teorica non inferiore a otto settimane,
da svolgere presso le strutture didattiche del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco finalizzata a fornire ai discenti un bagaglio
professionale e culturale adeguato ai compiti e alle funzioni
inerenti alla qualifica cui essi accederanno, e in una parte di
applicazione pratica per il restante periodo.
2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle
verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della
formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso
pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.
3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei
candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 13
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217, e' il seguente:
�Art. 13 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai
corsi di formazione di cui all'art. 12, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso
per piu' di venti giorni, anche se non continuativi.
Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta
durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa
di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di
diritto al corrispondente primo corso successivo al
riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre
che nel periodo precedente a detto corso non sia
intervenuta una delle cause di esclusione previste per la
partecipazione al concorso.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza
oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da
maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente
primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro
previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di
infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi
della sanzione pecuniaria.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal
corso sono adottati con decreto del capo del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile su proposta del direttore della scuola.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per
infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o
per malattia contratta per motivi di servizio, viene
promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti
giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e'
stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel
posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a
compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella
qualifica rivestita senza detrazioni di anzianita' ed e'
restituito al servizio di istituto.
Art. 8.
Graduatoria finale
1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei
corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalita'
stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di
30 punti. L'idoneita' si intende conseguita con un punteggio non
inferiore a 21 punti.
2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione
professionale e' stilata sulla base del punteggio riportato
nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei
vincitori nella nuova qualifica. A parita' di punteggio si applicano
i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, rispettivamente prima e
seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
A parita' di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al
citato articolo 12, comma 1, lettera a), precedono nel ruolo i
vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
217 del 13 ottobre 2005, si vedano le note alle premesse.
Art. 9.
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in
quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 12 ottobre 2007
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 169
Note all'art. 9:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, si vedano le note alle premesse.
- Il citato decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487, e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185.