LA LETTERA CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVORO PROT. 15/VI/0015816 DEL 11 LUGLIO 2011: TABELLA DI CORRELAZIONE TRA I REQUISITI DEL D.L.VO 81/08 E LE LINEE GUIDA UNI INAIL E BS OHSAS 18001:2007.
(Silvana Toriello)
La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la lettera circolare prot. 15/VI/0015816 del 11 luglio 2011, con la quale evidenzia i chiarimenti forniti dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro con il documento approvato nella seduta del 20 aprile 2011 e relativo al sistema di controllo (comma 4 dell’art. 30 del D.L.vo n.81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’art.30 del D. Lgs. n.81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione tra l’art.30 del D.Lgs. n.81/2008 – Linee Guida UNI INAIL – BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’art.30.
La circolare si ricollega al documento emanato dal Comitato 4 della Commissione consultiva permanente sopra citata e serve a meglio caratterizzare il sistema di SGSL da adottarsi in funzione dell’ esimente dalla responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231. In detto documento il comitato 4 ha previsto che prima di procedere ad elaborare “procedure semplificate per l’adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e nelle medie imprese” come previsto dal comma 5bis dell’art. 30 DLgs 81/08, ha ritenuto necessario verificare la corrispondenza tra i requisiti richiesti dall’art. 30 e quelli richiesti dalle norme UNI INAIL (edizione 2001) e dal British Standard (BS) OHSAS 18001:2007, affinché il Modello abbia “efficacia esimente della responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001”, con attenzione particolare al sistema di controllo ed al sistema disciplinare.
In sintesi sono stati definiti: i requisiti richiesti per un MOG (vedi Tabella); i chiarimenti in merito al sistema di controllo; le indicazioni specifiche per implementare un sistema disciplinare (riconosciuto come unica parte non corrispondente).
Si ritiene di aver raggiunto un duplice obiettivo:
• fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o al BS OHSAS 18001:2007;
• porre le basi per elaborare procedure semplificate per le piccole e medie imprese.”
In sintesi, dal confronto tra i requisiti richiesti dall’art. 30 e quelli previsti nella norma BS OHSAS 18001 e dalle Linee guida UNI-INAIL, riportati nella tabella presente nel documento, secondo il Comitato 4 emerge che l’unica parte non corrispondente è l’adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Si sottolinea che con il termine “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è esplicitamente indicato dal modello UNI INAIL e dalla norma BS OHSAS 18001 come requisito di conformità allo standard, a differenza di quanto richiesto per garantire “l’efficacia esimente ex art. 30 del D. Lgs. 81/08″. “Qualora un’azienda si sia dotata di un modello organizzativo e di gestione conforme ai requisiti UNI-INAIL o BS OHSAS 18001, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al comma 4 art. 30 DLgs 81/08 e s.m.i., attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l’effettività e la conformità del modello stesso: AUDITING e RIESAME DELLA DIREZIONE”. “Tali processi rappresentano un sistema di controllo con efficacia esimente solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell’Alta Direzione/Organo Dirigente (intesi come posizioni organizzative eventualmente sopra stanti il datore di lavoro, anche in presenza di Organismo di Vigilanza ex DLgs 231/01 e s.m.i.) nella valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.
Il sistema disciplinare rappresenta l’unico requisito per cui non è rintracciabile una corrispondenza né nella norma BS OHSAS 18001, né nelle linee guida UNI INAIL. Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato con atto interno condiviso dall’Alta Direzione aziendale, dal Datore di Lavoro, e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati.
“Soggetti interessati”sono:
-Soci amministratori / Consiglieri di Amministrazione;
- datore di lavoro (art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08);
- dipendenti con qualifica di “dirigente” (art. 2 comma 1 lett. d D.Lgs 81/08) o di altri soggetti in posizione apicale;
- dipendenti con qualifica di “preposto” (art. 2 comma 1 lett. e DLgs 81/08 e s.m.i.);
- lavoratori (art. 2 comma 1 lett. b D. Lgs. 81/08 e s.m.i.);
- collaboratori esterni, fornitori e altri soggetti aventi relazioni d’affari con l’ente;
- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. 231/01 e s.m.i.) e/o Auditor/Gruppo di audit.