SUPREMA
CORTE DI CASSAZIONE -
SEZIONE
LAVORO
Sentenza
14.07.2005, n. 14816
Giovanni C., medico dipendente
dell'Ospedale di Ravenna, adiva il pretore di tale città per sentir dichiarare
la nullità del licenziamento intimatogli il 16.10.1998, in quanto
discriminatorio perchè determinato da ragioni sindacali, e, in subordine,
l'illegittimità del suddetto licenziamento per mancanza di giusta causa, in
entrambe le ipotesi con tutte le conseguenze relative sul piano legale e
contrattuale; il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, succeduto
all'adito pretore, rigettava la domanda e la Corte d'Appello di Bologna
rigettava l'impugnazione proposta dal C. avverso la sentenza del Tribunale, in
particolare rilevando che gli addebiti contestati al lavoratore (ritardi a
chiamate in pronta disponibilità; registrazione di presenze in servizio in
pronta disponibilità; quando non poteva essere presente; presenze
ingiustificate rispetto alla programmazione del reparto e conseguenti recuperi;
mancata presenza per alcune ore in giorni nei quali doveva essere invece
l'unico medico del reparto) risultavano provati nella loro materialità, mentre
le giustificazioni addotte dal C. risultavano inconferenti o sfornite di
supporto probatorio.
Aggiungeva la Corte di merito
che le mancanze addebitate al C., rivelando indisciplina e grave sottrazione ai
doveri del ruolo, erano tali da ledere irrimediabilmente l'elemento fiduciario,
facendo ragionevolmente ritenere che il datore di lavoro non potesse più contare
sull'esattezza e correttezza delle future prestazioni e che. al contrario, mai
era risultato provato che l'esercizio del potere disciplinare fosse stato
determinato da intento discriminatorio, gravando, peraltro, il relativo onore
probatorio sul soggetto che allega l'esistenza del suddetto intento. Avverso
tale sentenza propone ricorso per Cassazione Giovanni C.; resiste con
controricorso l'Azienda U.S.L. di Ravenna. Entrambe le parti hanno depositato
memoria ai sensi dell'art. 378
c.p.c..
Motivi della decisione
Con un unico, articolato motivo,
deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto e di norme
contrattuali, oltre che vizi di motivazione, il C. censura la sentenza
impugnata rilevando che i giudici d'appello avrebbero errato nell'affermare che
grava sul lavoratore l'onere di provare l'intento discriminatorio (non essendo
sufficiente la mera indicazione di circostanze di fatto,quali l'attività
sindacale svolta o le cariche rivestite), giacchè la prova sul punto diverrebbe
"diabolica", posto che l'intento discriminatorio non è quasi mai
dichiarato, e ad esso deve risalirsi tramite indizi.
Il ricorrente deduce inoltre che
i giudici d'appello sarebbero incorsi in violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizi
di motivazione in quanto per gran parte della sentenza si sarebbero limitati a
riportare la motivazione del giudice di primo grado, sia pure affermando che
essa si sottraeva alle censure dedotte o esprimendo condivisione. Secondo parte
ricorrente, inoltre, i giudici d'appello (benchè dal ccnl applicabile
risultasse un orario di 38 ore settimanali su quattro giorni) avrebbero ammesso
senza perplessità che i medici potessero svolgere turni di lavoro di dodici ore
intervallati da dodici ore di pronta disponibilità, senza rendersi conto della
portata del conflitto sul punto tra l'Azienda (che imponeva turni tanto onerosi
e minacciava di fare "morti e feriti" nel caso di deduzione in
giudizio del conflitto medesimo) e i dipendenti, tanto che il licenziamento del
C. era stato inteso a colpire proprio colui che era visto come
"suscitatore" del conflitto.
Con riguardo alla contestazione
relativa ai tre ritardi alle chiamate in pronta disponibilità, il ricorrente
deduce che i giudici d'appello avrebbero errato: per aver interpretato l'art.
20 c.c. n. 1 per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto
sanità nel senso che a carico del sanitario siano gli obblighi di porsi in
condizione di essere immediatamente reperito e di raggiungere il presidio
ospedaliero in 30 minuti, mentre il citato articolo nonprevede tali obblighi;
per aver fatto riferimento ad un regolamento di data successiva ad almeno uno
degli addebiti; per aver ritenuto sfornita di prove la dedotta prassi di
ricorso al servizio del 118 o alle forze dell'ordine in caso di mancata
risposta da parte del medico reperibile, posto che l'esiguo numero di chiamate
in pronta disponibilità effettuate utilizzando le forze dell'ordine o il 118
doveva essere rapportato non al totale delle chiamate, ma solo a quelle per le
quali non si era riusciti a contattare il medico; per aver ritenuto che la
prova dalla suddetta prassi gravasse sul lavoratore, avendo invece in
precedenza, contraddittoriamente, ritenuto che gravasse sul datore di lavoro la
prova di quanto il lavoratore "suole fare"; per non aver valutato
come legittimo impedimento sia il cattivo funzionamento del teledrin o del
cellulare sia la stanchezza e il torpore determinati da dodici ore di lavoro
chirurgico; per non aver tenuto conto che i trenta minuti previsti per il
raggiungimento dell'ospedale dovevano decorrere dal buon fine della chiamata e
non dal suo avviso e che comunque i ritardi addebitati non erano ingenti,
trattandosi, in un caso, anche di pochi minuti.
In relazione alle contestazioni
di mancata presenza in servizio, inoltre, secondo il ricorrente i giudici
d'appello avrebbero errato nel non considerare che la prima, precedente di otto
mesi, era tardiva e che la seconda riguardava proprio il giorno in cui il C.
era stato chiamato, dopo aver lavorato in precedenza per dodici ore, alle 3,25
del mattino ed aveva raggiunto l'ospedale in piena notte.
In relazione agli altri
addebiti, inoltre, a parere del ricorrente la sentenza impugnata sarebbe poco o
per nulla motivata, mirando più a screditare le giustificazioni fornite del C.
che a indicare le prove degli episodi contestati.
Secondo il ricorrente, infine,
la sentenza impugnata sarebbe aprioristica, generica, apodittica e tautologica
sia in relazione alla ritenuta proporzionalità dell'intimato licenziamento,
affermata globalmente, senza dimostrare analiticamente la gravità e l'incidenza
sulla fiducia dei fatti contestati, sia in relazione alla generica negazione
dell'intento ritorsivo e discriminatorio.
Le esposte censure sono in parte
infondate e in parte inammissibili.
E' innanzitutto da rilevare che,
secondo la costante giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale
il collegio intende dare continuità, non ravvisando valide ragioni per
discostarsene), "per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità
del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre
specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento
discriminatorio o di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia
determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro anche rispetto ad
altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un
giustificato motivo di recesso" (così Cass. N. 7188 del 2001, e v., tra
numerose altre, n. 10047 del 2004) e che per l'accertamento dell'intento
ritorsivo del licenziamento non è sufficiente la deduzione dell'appartenenza
del lavoratore ad un sindacato, o della sua partecipazione, anche se attiva, ad
attività sindacali (ovvero di precedenti iniziative giudiziarie intraprese a
tutela dei propri diritti o, perfino, della pendenza di un giudizio avente al
oggetto l'illegittimità di pratiche di sciopero da parte del lavoratore poi
licenziato), ma è necessaria la prova della sussistenza di un rapporto di
causalità tra tali circostanze e l'asserito intento di rappresaglia, dovendo,
in mancanza, escludersi la finalità ritorsiva del licenziamento (tra le tante,
v., Cass. N. 11464 del 1997; n. 7768 del 1996; n. 310 del 1996 e n. 1902 del
1994).
Nella specie, la sentenza
impugnata escludere che sia stata fornita la prova del denunciato intento
discriminatorio e parte ricorrente censura genericamente tale affermazione,
senza, peraltro, indicare quali elementi di prova, trascurati erroneamente dai
giudici di appello, erano invece stati forniti e, a fortiori, senza riportare
per esteso i verbali delle suddette prove al fine di consentire a questo
giudice di valutarne la decisività.
Invero, parte ricorrente,
piuttosto confusamente, accenna ad un conflitto tra la direzione sanitaria ed i
medici in ordine alla imposizione di turni molto gravosi e alla minaccia di
fare "morti e feriti" in caso di deduzione di tale conflitto in sede
giudiziaria, ma, a parte l'estrema genericità delle affermazioni e il fatto che
esse sono apoditticamente riportate in ricorso senza indicare se e attraverso
quali atti istruttori tali fatti siano stati introdotti nel giudizio di merito
(riportando per esteso i verbali relativi, in omaggio al principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione), è da rilevare che, in ogni caso, i
suddetti fatti non sarebbero decisivi, giusta la giurisprudenza sopra
richiamata, ai fini della prova della sussistenza dell'intento ritorsivo e
della efficacia determinativa esclusiva di tale intento nell'atto espulsivo
adottato nei confronti del C., specie alla luce dell'accertamento, operato in
sentenza, della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Passando all'esame di altro
profilo di censura, è da rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo
giudice di legittimità, la motivazione della sentenza di secondo grado per
relationem è legittima se, come nella specie, il giudice di appello, facendo
proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure sinteticamente,
le ragioni della conferma della pronunzia con riguardo ai motivi di
impugnazione proposti (v., tra le tante, cass.N. 2196 del 2003; n. 19296 del
2002 e n. 7713 del 2002).
Peraltro, qualora la sentenza
d'appello si fosse, limitata a confermare la sentenza di primo grado impugnata
senza motivare in alcun modo il rigetto delle conclusioni delle parti, sarebbe
stato in ogni caso configurabile un vizio di motivazione (da censurare
articolando specificamente i singoli punti non o mal motivati) non una nullità
per omessa pronuncia o una violazione dell'art. 132 c.p.c. valutabile ex se,
indipendentemente dal vizio motivazionale derivazione (sul punto v. Cass. N.
12098 del 2004).
In relazione alle censure
concernenti singoli addebiti, e, in particolare, con riguardo ai ritardi alle
chiamate in pronta disponibilità, è da rilevare che alcune circostanze (quali
l'essereil regolamento cui la sentenza si riferisce posteriore ad uno degli
addebiti; l'essere stati i ritardi non eccessivi e, in un caso, di pochi
minuti; l'essere stati i ritardi nel raggiungere l'ospedale calcolati con riguardo
al momento di avvio della chiamata e non al momento di effettivo reperimento
del medico) sono dedotte in ricorso in maniera inammissibilmente generica,
senza indicazione delle prove (documentali o testimoniali) dalle quali esse
risultavano e, a fortiori, senza riportare in ricorso il contenuto di tali
prove, come sarebbe stato necessario in relazione al principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione (v. tra le altre, Cass. n. 3004 del
2004).
Peraltro, non trovando le suddette circostanze espresso riscontro nella sentenza impugnata, il ricorrente avrebbe dovuto anche indicare specificamente se, quando e in quali atti del giudizio di merito tali circostanze erano state dedotte, dovendosi, in mancanza, ritenere la novità (e perciò l'inammissibilità in questa sede) delle relative questioni (v. tra le altre, Cass. n. 12255 del 2003; n. 6542 del 2004 e n. 11133 del 2004).
Inoltre, con riferimento
all'art. 20 c.c. n. l. per l'area della dirigenza medica e veterinaria del
comparto sanità, è da rilevare prescindendo da ogni - altra considerazione che,
se il termine reperibilità indica "la condizione dell'essere
reperibile" e reperibile significa...letteralmente, "che può essere
trovato", è evidente che il concetto di reperibilità riferito al medico nel
citato articolo implica un dovere per il medico di mettersi in condizione di
poter essere trovato. A tale proposito, posto che le forze dell'ordine e il
servizio del 118 hanno compiti istituzionali importanti, gravosi e diversi dal
prelevamento di medici reperibili che non abbiano risposto alla relativa
chiamata, è assolutamente improprio sostenere l'esistenza di una prassi in tal
senso, soprattutto, di una prassi sulla quale possano fare affidamento i
medici, ridimensionando così il proprio obbligo di reperibilità (inteso quale
dovere di mettersi in condizione di poter essere trovato). Ove esistente, una
tale prassi, coinvolgendo in via ordinaria soggetti terzi impegnati
istituzionalmente in compiti diversi, sarebbe illegittima, restando
ipotizzabile il ricorso al 118 o alle forze dell'ordine, per l'urgenza di
tutelare la salute o la vita di un paziente, in quelle situazioni
straordinarie, in cui il medico non sia stato reperito immediatamente con gli
strumenti ordinari, senza che questa possibilità, giustificabile in casi
eccezionali per tutelare i pazienti e non per "semplificare" il
compito dei medici, possa sminuire la responsabilità del medico che non si sia
reso reperibile con gli strumenti ordinari.
Peraltro lo stesso ricorrente
riconosce che l'utilizzo del 118 o delle forze dell'ordine è avvenuto solo nei
casi in cui non era stato possibile contattare il medico. E' inoltre da
rilevare che il ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver
considerato giustificati i ritardi per cattivo funzionamento del teledrin e/o
del cellulare e/o per eccessiva stanchezza dovuta al protrarsi del turno
precedente, ma non indica da quali prove tali circostanze emergerebbero, nè
riporta integralmente (come avrebbe dovuto, in relazione al principio di
autosufficienza del ricorso per Cassazione) il contenuto delle suddette prove,
dovendo peraltro rilevarsi che, tenuto conto della delicatezza del compito
affidato al medico reperibile e dei valori in gioco (la vita e la salute dei
cittadini), il concetto di reperibilità, implicando il mettersi in condizione
di poter essere trovato, con la diligenza richiesta della natura dell'incarico,
comporta anche il controllo del buon funzionamento degli strumenti a
disposizione (teledrin e telefono, fisso o mobile) e delle proprie condizioni
fisiche (eventualmente con richiesta di sostituzione in caso di eccessiva
stanchezza).
In relazione alle censure
relative agli addebiti di mancata presenza in servizio è da rilevare che alcune
circostanze (quali l'essere intempestiva una delle contestazioni e l'essere
un'altra contestazione relativa ad una giornata successiva ad una in pronta
disponibilità in cui il C. aveva dovuto raggiungere l'ospedale in piena notte)
sono ancora una volta dedotta in ricorso in maniera inammissibilmente generica,
senza indicare le prove dalle quali esse risulterebbero e, a fortiori, senza
riportare, in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per
Cassazione il contenuto di tali prove. Peraltro, non trovando neppure tali
circostanze espresso riscontro in sentenza, il ricorrente avrebbe dovuto
specificare se, quando e in quali atti del giudizio di merito esse erano state
dedotte, dovendosi, in mancanza, ritenere la novità (e perciò l'inammissibilità
in questa sede) delle relative censure.
E infine da rilevare che, a
differenza di quanto asserito in questa sede dal ricorrente, la sentenza
d'appello si è espressamente e lungamente soffermata sulla ritenuta
proporzionalità dell'intimato licenziamento, adeguatamente motivando sia in
relazione ai vari addebiti e alla loro natura sia in relazione ai particolari
doveri di diligenza connessi ai compiti attribuiti al lavoratore, in
particolare sottolineando altresì l'irrimediabile lesione dell'elemento
fiduciario in relazione alla ripetuta violazione dei propri doveri da parte del
Dottor C., che, facendo venire meno l'affidamento nell'esattezza e correttezza
delle future prestazioni, rendeva ineludibile il provvedimento espulsivo.
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro
56,00, oltre ad euro 2000 per onorari, nonchè spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 20
aprile 2005.
Depositato in Cancelleria il 14
luglio 2005.