Tempestività del licenziamento e
rilevanza delle misure cautelari adottate
(Nota a Corte di Cassazione, 6
dicembre 2005, n. 26670)
Avv. Enrico U. M. Cafiero
In tema di licenziamento disciplinare, il principio
dell’immediatezza riguarda sia la contestazione dell’addebito che l’irrogazione
della sanzione, nel senso che l’esplicitazione dei comportamenti irregolari
contestati e la successiva comunicazione del provvedimento sanzionatorio
adottato devono verificarsi in stretta connessione temporale, rispettivamente,
con l’avvenimento disciplinarmente rilevante e con la formulazione delle
giustificazioni.
La prima regola è funzionale e necessaria alla
tutela concreta ed effettiva del diritto di difesa del lavoratore, che non deve
essere danneggiato nella predisposizione della documentazione difensiva
relativa alla ricostruzione del fatto, alla ricerca dell’eventuale
documentazione, all’indicazione dei testimoni; la seconda tende a salvaguardare
l’interesse a conoscere la determinazione datoriale, per evitare l’innaturale
situazione di incertezza e soggezione all’esercizio del potere disciplinare
(Così M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, Padova,
2006, p. 290 ss.).
La Corte di Cassazione, con la sentenza in
commento, torna ad occuparsi dell’accertamento della sussistenza del requisito
della tempestività del licenziamento stabilendo che l’intervallo temporale fra
l’intimazione del licenziamento disciplinare ed il fatto contestato al
lavoratore assume rilievo solo e nella misura in cui riveli una mancanza di
interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso.
Tale decisione s’inserisce nell’orientamento
giurisprudenziale oramai prevalente secondo il quale il principio
dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività
del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, dovendosi tener
conto della concreta realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato
l’illecito disciplinare, tenendo conto della complessità (o meno) della organizzazione
aziendale, delle eventuali difficoltà dell’accertamento delle mancanze commesse
dal lavoratore, e del determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un
effettivo ostacolo all’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore,
nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la
gravità della condotta del lavoratore; in ogni caso, la valutazione relativa
alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione
ove adeguatamente motivato (Fra le tante: Cass. 4 marzo 2004, n. 4435, in Dir.
e prat. lav., 2004, 1978; Cass. 29 settembre 2003, n. 14507; Cassazione, 7
agosto 2003, n. 11933; Cass.3 febbraio 2003, n. 1562; Cass. 23 marzo 2002, n.
4170; Cass. 21 aprile 2001, n. 5947, in Mass. giur. lav., 2001, 863, con nota
di Gramoccia, “Immediatezza nella contestazione dell’illecito disciplinare: un
“revirement” della S.C.?”; Cass. 12 ottobre 2000, n. 13615, in Orient. giur.
lav., 2000, I, 1085, con nota di Manganaro, “Brevi note sulla tempestività del
licenziamento disciplinare”; Cass. 4 novembre 2000, n. 14415; Cass. 16 maggio
2000, n. 6348; Cass. 22 aprile 2000, n. 5308; Cass. 18 aprile 1998, n. 3964, in
Not. giurisp. lav., 1998, 510; Cass. 27 giugno 1997, n. 5751; Cass. 24 giugno
1995, n. 7178; Cass. 24 novembre 1994, n. 9961, in Massimario giur. lav., 1994,
699, con nota di S. Casciaro, “Brevi osservazioni sul principio di immediatezza
nel licenziamento per giusta causa soggettiva”; Corte Appello Milano, 11
ottobre 2002, in Orient. Giur. Lav., 2002, I, 591; Corte Appello Milano, 3
ottobre 2002, in Lav. nella giur., 2003, 490; Corte Appello Catania, 23 ottobre
2001, in Notiziario giur. Lav., 2002, 365; Trib. Parma, 9 gennaio 2001, in Lav.
nella giur., 2003, 87; Pret. Milano, 30 giugno 1995, in D&L, 1995, 1045).
In particolare ai fini dell’accertamento della
sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l’intervallo
temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto
contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rilevatore di una
mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di
recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo,
l’incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere
desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo
dal datore di lavoro, giacché tali misure – specialmente se l’adozione di esse
sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto – dimostrano la
permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione
del licenziamento (Cass. 18 aprile 1998, n. 3964; Cass. n. 6127 del 1999,
richiamata espressamente nella sentenza in commento).
Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla
problematica relativa all’applicabilità del principio di immediatezza in caso
di reiterazione dell’illecito da parte del lavoratore. La giurisprudenza,
infatti, non ha avuto un orientamento univoco ritenendo in alcune occasioni
illegittimo il comportamento datoriale e, conseguentemente, inutilizzabili le
infrazioni non contestate una volta acquisita la consapevolezza del
comportamento ascrivibile al lavoratore (Corte Appello Torino, 11 novembre
2004, in Giur. lav., 2005, n. 12, p. 66; Tribunale Milano, 19 luglio 2002, in
D&L, 2002, con nota di Paulli) altre volte ha sostenuto l’esatto contrario,
ritenendo che allorquando l’addebito riguardi un comportamento reiterato e
complessivo, risultante da singole mancanze e dal loro insieme, si deve avere
riguardo alla necessità di un’adeguata valutazione della condotta che si
protrae nel tempo, anche nell’interesse del lavoratore (Cass. 12 ottobre 2000,
n. 13615, in Orient. giur. lav., 2000, p. 1085, con nota di Manganaro, cit.;
così in dottrina: M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam,
Padova, 2006, p.292).
Passando ad una disamina ulteriore rispetto
all’oggetto della sentenza in commento, occorre rilevare che anche il
licenziamento per giustificato motivo – oltre a quello per giusta causa – per
la sua validità richiede il rispetto del principio dell’immediatezza, atteso
che anche esso è idoneo a determinare l’estinzione del rapporto, seppure non
con effetto immediato, bensì con preavviso, tale principio risponde
all’esigenza di garantire la possibilità per il lavoratore di una utile difesa
(pregiudicata all’opposto, dalla tardività, anche sotto il profilo della
difficoltà del ricordo ai fini di ricostruzione difensiva dei fatti) e, quindi,
una effettività del principio del contraddittorio tra le parti del rapporto di
lavoro (Cass. 23 agosto 2000, n. 11038, in Lav. e prev. oggi, 2000, p. 2089 e
in Orient. giur. lav., 2000, p. 782).
Allo stesso modo il principio della necessaria
immediatezza della contestazione – al fine di garantire la possibilità di
un’utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, l’effettività del
contraddittorio, nonché la certezza dei rapporti giuridici nel contesto
dell’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede – deve trovare
applicazione anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo
(Cass. 9 novembre 2000, n. 14551, in Lavoro giur., 2001, p. 133, con nota di
Miscione, “Il diritto del lavoro e il licenziamento”).
Infine, ancorché non sussista “l’eadem ratio”,
neppure nel licenziamento per superamento del periodo di comporto è possibile
escludere l’esigenza di una certa tempestività dell’atto risolutivo.
Allorquando il recesso non segua immediatamente il superamento del periodo di
comporto, la verifica della tempestività va compiuta avendo riguardo alla
posizione del datore che è l’autore della dichiarazione di recesso, tenendo
conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di accertare se la
oggettiva tardività del licenziamento sia giustificata o non sia, invece,
indizio di rinunzia del datore di lavoro a far valere il superamento del
periodo di comporto (Cass. 29 luglio 1999, n. 8235, in D&L, 1999, 907;
Cass. 17 giugno 1998, n. 6057, in Rass. giur. Enel, 1998, 802; Corte Appello
Milano, 10 luglio 2001, in Lavoro nella giur., 2001, 1194; Tribunale Milano, 31
luglio 1999, in Lavoro nella giur., 2000, 61, nota Ghera; Pretura Milano, 17
novembre 1997, in Lavoro nella giur., 1998, 517; Pretura Milano, 15 novembre
1997, in Orient. giur. lav., 1997, 1028).
Al contrario, occorre rilevare, che con riferimento alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore la Suprema Corte ritiene che “il tempo trascorso tra l’accertamento dell’inidoneità e il licenziamento non potrebbe giammai integrare gli estremi di una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta il venir meno della causa del contratto, senza possibilità per l’autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l’ordinamento giuridico” (Così Cass. 5 marzo 2003, n. 3245).
Note: la sentenza 26670 è stata pubblicata
dall’Osservatorio in data 2.2.2006