Tempestività del licenziamento e rilevanza delle misure cautelari adottate

(Nota a Corte di Cassazione, 6 dicembre 2005, n. 26670)

Avv. Enrico U. M. Cafiero

In tema di licenziamento disciplinare, il principio dell’immediatezza riguarda sia la contestazione dell’addebito che l’irrogazione della sanzione, nel senso che l’esplicitazione dei comportamenti irregolari contestati e la successiva comunicazione del provvedimento sanzionatorio adottato devono verificarsi in stretta connessione temporale, rispettivamente, con l’avvenimento disciplinarmente rilevante e con la formulazione delle giustificazioni.

La prima regola è funzionale e necessaria alla tutela concreta ed effettiva del diritto di difesa del lavoratore, che non deve essere danneggiato nella predisposizione della documentazione difensiva relativa alla ricostruzione del fatto, alla ricerca dell’eventuale documentazione, all’indicazione dei testimoni; la seconda tende a salvaguardare l’interesse a conoscere la determinazione datoriale, per evitare l’innaturale situazione di incertezza e soggezione all’esercizio del potere disciplinare (Così M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, Padova, 2006, p. 290 ss.).

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, torna ad occuparsi dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento stabilendo che l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare ed il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo e nella misura in cui riveli una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso.

Tale decisione s’inserisce nell’orientamento giurisprudenziale oramai prevalente secondo il quale il principio dell’immediatezza della contestazione dell’addebito e quello della tempestività del recesso datoriale devono essere intesi in senso relativo, dovendosi tener conto della concreta realtà fattuale in relazione alla quale si è concretizzato l’illecito disciplinare, tenendo conto della complessità (o meno) della organizzazione aziendale, delle eventuali difficoltà dell’accertamento delle mancanze commesse dal lavoratore, e del determinarsi, in ragione del tempo trascorso, di un effettivo ostacolo all’esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore, nonché del tempo occorrente per valutare adeguatamente, seppur con celerità, la gravità della condotta del lavoratore; in ogni caso, la valutazione relativa alla tempestività costituisce giudizio di merito, non sindacabile in cassazione ove adeguatamente motivato (Fra le tante: Cass. 4 marzo 2004, n. 4435, in Dir. e prat. lav., 2004, 1978; Cass. 29 settembre 2003, n. 14507; Cassazione, 7 agosto 2003, n. 11933; Cass.3 febbraio 2003, n. 1562; Cass. 23 marzo 2002, n. 4170; Cass. 21 aprile 2001, n. 5947, in Mass. giur. lav., 2001, 863, con nota di Gramoccia, “Immediatezza nella contestazione dell’illecito disciplinare: un “revirement” della S.C.?”; Cass. 12 ottobre 2000, n. 13615, in Orient. giur. lav., 2000, I, 1085, con nota di Manganaro, “Brevi note sulla tempestività del licenziamento disciplinare”; Cass. 4 novembre 2000, n. 14415; Cass. 16 maggio 2000, n. 6348; Cass. 22 aprile 2000, n. 5308; Cass. 18 aprile 1998, n. 3964, in Not. giurisp. lav., 1998, 510; Cass. 27 giugno 1997, n. 5751; Cass. 24 giugno 1995, n. 7178; Cass. 24 novembre 1994, n. 9961, in Massimario giur. lav., 1994, 699, con nota di S. Casciaro, “Brevi osservazioni sul principio di immediatezza nel licenziamento per giusta causa soggettiva”; Corte Appello Milano, 11 ottobre 2002, in Orient. Giur. Lav., 2002, I, 591; Corte Appello Milano, 3 ottobre 2002, in Lav. nella giur., 2003, 490; Corte Appello Catania, 23 ottobre 2001, in Notiziario giur. Lav., 2002, 365; Trib. Parma, 9 gennaio 2001, in Lav. nella giur., 2003, 87; Pret. Milano, 30 giugno 1995, in D&L, 1995, 1045).

In particolare ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività del licenziamento, l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rilevatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso; con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l’incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacché tali misure – specialmente se l’adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto – dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento (Cass. 18 aprile 1998, n. 3964; Cass. n. 6127 del 1999, richiamata espressamente nella sentenza in commento).

Dubbi interpretativi sono sorti in merito alla problematica relativa all’applicabilità del principio di immediatezza in caso di reiterazione dell’illecito da parte del lavoratore. La giurisprudenza, infatti, non ha avuto un orientamento univoco ritenendo in alcune occasioni illegittimo il comportamento datoriale e, conseguentemente, inutilizzabili le infrazioni non contestate una volta acquisita la consapevolezza del comportamento ascrivibile al lavoratore (Corte Appello Torino, 11 novembre 2004, in Giur. lav., 2005, n. 12, p. 66; Tribunale Milano, 19 luglio 2002, in D&L, 2002, con nota di Paulli) altre volte ha sostenuto l’esatto contrario, ritenendo che allorquando l’addebito riguardi un comportamento reiterato e complessivo, risultante da singole mancanze e dal loro insieme, si deve avere riguardo alla necessità di un’adeguata valutazione della condotta che si protrae nel tempo, anche nell’interesse del lavoratore (Cass. 12 ottobre 2000, n. 13615, in Orient. giur. lav., 2000, p. 1085, con nota di Manganaro, cit.; così in dottrina: M. TATARELLI, Il licenziamento individuale e collettivo, Cedam, Padova, 2006, p.292).

Passando ad una disamina ulteriore rispetto all’oggetto della sentenza in commento, occorre rilevare che anche il licenziamento per giustificato motivo – oltre a quello per giusta causa – per la sua validità richiede il rispetto del principio dell’immediatezza, atteso che anche esso è idoneo a determinare l’estinzione del rapporto, seppure non con effetto immediato, bensì con preavviso, tale principio risponde all’esigenza di garantire la possibilità per il lavoratore di una utile difesa (pregiudicata all’opposto, dalla tardività, anche sotto il profilo della difficoltà del ricordo ai fini di ricostruzione difensiva dei fatti) e, quindi, una effettività del principio del contraddittorio tra le parti del rapporto di lavoro (Cass. 23 agosto 2000, n. 11038, in Lav. e prev. oggi, 2000, p. 2089 e in Orient. giur. lav., 2000, p. 782).

Allo stesso modo il principio della necessaria immediatezza della contestazione – al fine di garantire la possibilità di un’utile difesa da parte del lavoratore e, quindi, l’effettività del contraddittorio, nonché la certezza dei rapporti giuridici nel contesto dell’esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede – deve trovare applicazione anche nel caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo (Cass. 9 novembre 2000, n. 14551, in Lavoro giur., 2001, p. 133, con nota di Miscione, “Il diritto del lavoro e il licenziamento”).

Infine, ancorché non sussista “l’eadem ratio”, neppure nel licenziamento per superamento del periodo di comporto è possibile escludere l’esigenza di una certa tempestività dell’atto risolutivo. Allorquando il recesso non segua immediatamente il superamento del periodo di comporto, la verifica della tempestività va compiuta avendo riguardo alla posizione del datore che è l’autore della dichiarazione di recesso, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di accertare se la oggettiva tardività del licenziamento sia giustificata o non sia, invece, indizio di rinunzia del datore di lavoro a far valere il superamento del periodo di comporto (Cass. 29 luglio 1999, n. 8235, in D&L, 1999, 907; Cass. 17 giugno 1998, n. 6057, in Rass. giur. Enel, 1998, 802; Corte Appello Milano, 10 luglio 2001, in Lavoro nella giur., 2001, 1194; Tribunale Milano, 31 luglio 1999, in Lavoro nella giur., 2000, 61, nota Ghera; Pretura Milano, 17 novembre 1997, in Lavoro nella giur., 1998, 517; Pretura Milano, 15 novembre 1997, in Orient. giur. lav., 1997, 1028).

Al contrario, occorre rilevare, che con riferimento alla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore la Suprema Corte ritiene che “il tempo trascorso tra l’accertamento dell’inidoneità e il licenziamento non potrebbe giammai integrare gli estremi di una (valida) rinuncia tacita, giacché nei contratti a prestazioni corrispettive l’impossibilità totale della prestazione di una delle parti comporta il venir meno della causa del contratto, senza possibilità per l’autonomia privata di mantenere in vita, ai sensi dell’art. 1322 cod. civ., un vincolo giuridico non corrispondente al modello legale e ormai privo di significato apprezzabile per l’ordinamento giuridico” (Così Cass. 5 marzo 2003, n. 3245).

Note: la sentenza 26670 è stata pubblicata dall’Osservatorio in data 2.2.2006