LEGGE 9 gennaio 2004, n. 6
Introduzione nel libro primo, titolo
XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione
dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418,
424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di
inabilitazione, nonche' relative norme di attuazione, di coordinamento e
finali.
(G.U. N. 14 del
19 Gennaio 2004 )
Capo I
FINALITA'
DELLA LEGGE
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga La seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge ha la finalita' di tutelare,
con la minore limitazione possibile della capacita' di agire, le persone prive
in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita
quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.
Capo II
MODIFICHE AL CODICE CIVILE
Art. 2.
1. La rubrica del titolo XII del
libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: "Delle misure
di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia".
Art. 3.
1. Nel titolo XII del libro primo del codice civile, e' premesso il
seguente capo:
"Capo I. - Dell'amministrazione di sostegno.
Art. 404. - (Amministrazione di
sostegno). - La persona che, per effetto di una infermita' ovvero di una
menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilita', anche parziale o
temporanea, di provvedere ai propri interessi, puo' essere assistita da un
amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui
questa ha la residenza o il domicilio.
Art. 405. - (Decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno. Durata dell'incarico e relativa pubblicita). -
Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione
della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto
motivato immediatamente esecutivo, su ricorso di uno dei soggetti indicati
nell'articolo 406.
Il decreto che riguarda un minore non emancipato puo' essere emesso solo
nell'ultimo anno della sua minore eta' e diventa esecutivo a decorrere dal
momento in cui la maggiore eta' e' raggiunta.
Se l'interessato e' un
interdetto o un inabilitato, il decreto e' esecutivo dalla pubblicazione della
sentenza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione.
Qualora ne sussista la
necessita', il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti
per la cura della persona interessata e per la conservazione e
l'amministrazione del suo patrimonio. Puo' procedere alla nomina di un
amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che e' autorizzato a
compiere.
Il decreto di nomina
dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
1) delle generalita' della persona beneficiaria e dell'amministratore di
sostegno;
2) della durata dell'incarico,
che puo' essere anche a tempo indeterminato;
3) dell'oggetto dell'incarico e
degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e
per conto del beneficiario;
4) degli atti che il
beneficiario puo' compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di
sostegno;
5) dei limiti, anche periodici,
delle spese che l'amministratore di sostegno puo' sostenere con utilizzo delle
somme di cui il beneficiario ha o puo' avere la disponibilita';
6) della periodicita' con cui
l'amministratore di sostegno deve iferire al giudice circa l'attivita' svolta e
le condizioni di vita ersonale e sociale del beneficiario.
Se la durata dell'incarico e' a
tempo determinato, il giudice utelare puo' prorogarlo con decreto motivato
pronunciato anche 'ufficio prima della scadenza del termine.
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro
provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell'amministrazione di
sostegno devono essere immediatamente annotati a cura del cancelliere
nell'apposito registro.
Il decreto di apertura
dell'amministrazione di sostegno e il decreto di chiusura devono essere
comunicati, entro dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile per le
annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata
dell'incarico e' a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate
alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello
eventuale di proroga.
Art. 406. - (Soggetti). - Il
ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno puo' essere proposto
dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato,
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'articolo 417.
Se il ricorso concerne persona
interdetta o inabilitata il medesimo e' presentato congiuntamente all'istanza
di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione davanti al giudice competente
per quest'ultima.
I responsabili dei servizi
sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della
persona, ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del
procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice
tutelare il ricorso di cui all'articolo 407 o a fornirne comunque notizia al
pubblico ministero.
Art. 407. - (Procedimento). - Il
ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno deve indicare le
generalita' del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si
richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo ed il
domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli
ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.
Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento
si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in cui
questa si trova e deve tener
conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della
persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare provvede,
assunte le necessarie informazioni e sentiti i soggetti di cui all'articolo
406; in caso di mancata comparizione provvede comunque sul ricorso. Dispone
altresi', anche d'ufficio, gli accertamenti di natura medica e tutti gli altri
mezzi istruttori utili ai fini della decisione.
Il giudice tutelare puo', in ogni tempo, modificare o integrare, anche
d'ufficio, le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di
sostegno.
In ogni caso, nel procedimento
di nomina dell'amministratore di sostegno interviene il pubblico ministero.
Art. 408. - (Scelta
dell'amministratore di sostegno). - La scelta dell'amministratore di sostegno
avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del
beneficiario.
L'amministratore di sostegno
puo' essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria
eventuale futura incapacita', mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza
di gravi motivi, il giudice tutelare puo' designare con decreto motivato un
amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce,
ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona
stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la
sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal
genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata
autenticata.
Le designazioni di cui al primo
comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le
funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati
che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne
ravvisa l'opportunita', e nel caso di designazione dell'interessato quando
ricorrano gravi motivi, puo' chiamare all'incarico di amministratore di
sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo
II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facolta' di
delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono
tutti i doveri e tutte le facolta' previste nel presente capo.
Art. 409. - (Effetti
dell'amministrazione di sostegno). - Il beneficiario conserva la capacita' di
agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o
l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno.
Il beneficiario
dell'amministrazione di sostegno puo' in ogni caso compiere gli atti necessari
a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Art. 410. - (Doveri
dell'amministratore di sostegno). - Nello svolgimento dei suoi compiti
l'amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni
del beneficiario.
L'amministratore di sostegno
deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere
nonche' il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. In caso
di contrasto, di scelte o di atti dannosi ovvero di negligenza nel perseguire
l'interesse o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario, questi,
il pubblico ministero o gli altri soggetti di cui all'articolo 406 possono
ricorrere al giudice tutelare, che adotta con decreto motivato gli opportuni
provvedimenti.
L'amministratore di sostegno non
e' tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre dieci anni, ad
eccezione dei casi in cui tale incarico e' rivestito dal coniuge, dalla persona
stabilmente convivente, dagli ascendenti o dai discendenti.
Art. 411. - (Norme applicabili
all'amministrazione di sostegno).
Si applicano all'amministratore
di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349
a 353 e da 374 a 388. I provvedimenti di cui agli articoli 375 e 376 sono
emessi dal giudice tutelare.
All'amministratore di sostegno
si applicano altresi', in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
596, 599 e 779.
Sono in ogni caso valide le
disposizioni testamentarie e le convenzioni in favore dell'amministratore di
sostegno che sia parente entro il quarto grado del beneficiario, ovvero che sia
coniuge o persona che sia stata chiamata alla funzione in quanto con lui
stabilmente convivente.
Il giudice tutelare, nel
provvedimento con il quale nomina l'amministratore di sostegno, o
successivamente, puo' disporre che determinati effetti, limitazioni o
decadenze, previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato,
si estendano al beneficiario dell'amministrazione di sostegno, avuto riguardo
all'interesse del medesimo ed a quello tutelato dalle predette disposizioni. Il
provvedimento e' assunto con decreto motivato a seguito di ricorso che puo'
essere presentato anche dal beneficiario direttamente.
Art. 412. - (Atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno
in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice). - Gli atti
compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di
legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri
conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei
suoi eredi ed aventi causa. Possono essere parimenti annullati su istanza
dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi
causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle
disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce
l'amministrazione di sostegno.
Le azioni relative si
prescrivono nel termine di cinque anni. Il termine decorre dal momento in cui
e' cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.
Art. 413. - (Revoca
dell'amministrazione di sostegno). - Quando il beneficiario, l'amministratore
di sostegno, il pubblico ministero o taluno dei soggetti di cui all'articolo
406, ritengono che si siano determinati i presupposti per la cessazione
dell'amministrazione di sostegno, o per la sostituzione dell'amministratore,
rivolgono istanza motivata al giudice tutelare.
L'istanza e' comunicata al
beneficiario ed all'amministratore di sostegno.
Il giudice tutelare provvede con
decreto motivato, acquisite le necessarie informazioni e disposti gli opportuni
mezzi istruttori.
Il giudice tutelare provvede
altresi', anche d'ufficio, alla dichiarazione di cessazione
dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a
realizzare la piena tutela del beneficiario. In tale ipotesi, se ritiene che si
debba promuovere giudizio di interdizione o di inabilitazione, ne informa il
pubblico ministero, affinche' vi provveda. In questo caso l'amministrazione di
sostegno cessa con la nomina del tutore o del curatore provvisorio ai sensi
dell'articolo 419, ovvero con la dichiarazione di interdizione o di
inabilitazione".
2. All'articolo 388 del codice civile le parole: "prima
dell'approvazione" sono sostituite dalle seguenti: "prima che sia
decorso un anno dall'approvazione".
3. Dall'applicazione della
disposizione di cui all'articolo 408 del codice civile, introdotto dal comma 1,
non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.
1.
Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono
inserite le seguenti parole:
"Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita'
naturale".
2. L'articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di
eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale
infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi,
sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata
protezione".
Art. 5.
1.
Nel primo comma dell'articolo 417 del codice civile, le prole: "possono
essere promosse dal coniuge" sono sostituite dalle seguenti: "possono
essere promosse dalle persone indicate negli articoli 414 e 415, dal coniuge,
dalla persona stabilmente convivente".
Art. 6.
1.
All'articolo 418 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appare
opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il giudice, d'ufficio o ad
istanza di arte, dispone la
trasmissione del procedimento al giudice tutelare. In tal caso il giudice
competente per l'interdizione o per l'inabilitazione puo' adottare i
provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'articolo 405".
Art. 7.
1.
Il terzo comma dell'articolo 424 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Nella scelta del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato
il giudice tutelare individua di preferenza la persona piu' idonea all'incarico
tra i soggetti, e con i criteri, indicati nell'articolo 408".
Art. 8.
1.
All'articolo 426 del codice civile, al primo comma, dopo le parole: "del
coniuge," sono inserite le seguenti: "della persona stabilmente
convivente,".
Art. 9.
1.
All'articolo 427 del codice civile, al primo comma e' premesso il seguente:
"Nella sentenza che pronuncia l'interdizione o l'inabilitazione, o in
successivi provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, puo' stabilirsi che taluni
atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza
l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o che taluni atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza
l'assistenza del curatore".
Art. 10.
1.
All'articolo 429 del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o
dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il
soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio
o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice
tutelare".
Art. 11.
1.
L'articolo 39 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
abrogato.
Capo III
NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI
Art. 12.
1.
L'articolo 44 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 44. Il giudice tutelare puo' convocare in qualunque momento il
tutore, il protutore, il curatore e l'amministratore di sostegno allo scopo di
chiedere informazioni, chiarimenti e notizie sulla gestione della tutela, della
curatela o dell'amministrazione di sostegno, e di dare istruzioni inerenti agli
interessi morali e patrimoniali del minore o del beneficiario".
Art. 13.
1.
Dopo l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
inserito il seguente:
"Art. 46-bis. Gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti
dal titolo XII del libro primo del codice non sono soggetti all'obbligo di
registrazione e sono esenti dal contributo unificato previsto dall'articolo 9
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro
4.244.970 a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
1.
L'articolo 47 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 47. Presso l'ufficio del giudice tutelare sono tenuti un registro
delle tutele dei minori e degli interdetti, un registro delle curatele dei
minori emancipati e degli inabilitati ed un registro delle amministrazioni di
sostegno".
Art. 15.
1.
Dopo l'articolo 49 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e'
inserito il seguente:
"Art. 49-bis. Nel registro delle amministrazioni di sostegno, in un
capitolo speciale per ciascuna di esse, si devono annotare a cura del
cancelliere:
1) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone l'amministrazione
di sostegno, e di ogni altro provvedimento assunto dal giudice nel corso della
stessa, compresi quelli emanati in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 405 del
codice;
2) le complete generalita' della persona beneficiaria;
3) le complete generalita' dell'amministratore di sostegno o del legale
rappresentante del soggetto che svolge la relativa funzione, quando non si
tratta di persona fisica;
4) la data e gli estremi essenziali del provvedimento che dispone la revoca o
la chiusura dell'amministrazione di sostegno".
Art. 16.
1.
All'articolo 51 del codice di procedura civile, al primo comma, al numero 5,
dopo la parola: "curatore" sono inserite le seguenti: ",
amministratore di sostegno".
Art. 17.
1.
Al capo II del titolo II del libro quarto del codice di procedura civile, nella
rubrica, le parole: "e dell'inabilitazione" sono sostituite dalle
seguenti: ", dell'inabilitazione e dell'amministrazione di sostegno".
2. Dopo l'articolo 720 del codice di procedura civile e' inserito il seguente:
"Art. 720-bis. (Norme applicabili ai procedimenti in materia di
amministrazione di sostegno). - Ai procedimenti in materia di amministrazione
di sostegno si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli
712, 713, 716, 719 e 720.
Contro il decreto del giudice tutelare e' ammesso reclamo alla corte d'appello
a norma dell'articolo 739.
Contro il decreto della corte d'appello pronunciato ai sensi del secondo comma
puo' essere proposto ricorso per cassazione".
Art. 18.
1.
All'articolo 3, comma 1, lettera p), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,
n. 313, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' i decreti che
istituiscono, modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
2. All'articolo 24, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la
lettera m) e' sostituita dalla seguente:
"m) ai provvedimenti di interdizione, di inabilitazione e relativi
all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate".
3. All'articolo 25, comma 1, lettera m), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", nonche' ai decreti che istituiscono,
modificano o revocano l'amministrazione di sostegno".
4. All'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono
aggiunte, in fine, le parole: "ai decreti che istituiscono o modificano
l'amministrazione di sostegno, salvo che siano stati revocati;".
Art. 19.
1.
Nell'articolo 92, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, approvato con
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo le parole:
"procedimenti cautelari," sono inserite le seguenti: "ai
procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti".
Art. 20.
1.
La presente legge entra in vigore dopo sessanta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 9 gennaio 2004
CIAMPI
Berlusconi,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli