LEGGE 26 novembre 2010, n. 199
Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno. (10G0224)
(GU n. 281 del 1-12-2010)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori a dodici mesi
1. Fino alla completa attuazione del piano straordinario penitenziario
nonche' in attesa della riforma della disciplina delle misure
alternative alla detenzione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2013,
la pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente
parte residua di maggior pena, e' eseguita presso l'abitazione del
condannato o altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e
accoglienza, di seguito denominato «domicilio».
2. La detenzione presso il domicilio non e' applicabile: a) ai soggetti
condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) ai
delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli
articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) ai detenuti che sono
sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi
dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia
stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima
legge; d) quando vi e' la concreta possibilita' che il condannato possa
darsi alla fuga ovvero sussistono specifiche e motivate ragioni per
ritenere che il condannato possa commettere altri delitti ovvero quando
non sussista l'idoneita' e l'effettivita' del domicilio anche in
funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.
3. Nei casi di cui all'articolo 656, comma 1, del codice di procedura
penale, quando la pena detentiva da eseguire non e' superiore a dodici
mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di
sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di
procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9,
lettera a), del medesimo articolo, sospende l'esecuzione dell'ordine di
carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di
sorveglianza affinche' disponga che la pena venga eseguita presso il
domicilio. La richiesta e' corredata di un verbale di accertamento
dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il condannato e' sottoposto a
un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della
documentazione di cui all'articolo 94, comma 1, del testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
4. Se il condannato e' gia' detenuto, la pena detentiva non superiore a
dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, e'
eseguita nei luoghi di cui al comma 1. Nei casi di cui all'articolo
656, comma 9, lettera b), del codice di procedura penale, non e'
consentita la sospensione dell'esecuzione della pena e il pubblico
ministero o le altre parti fanno richiesta, per l'applicazione della
misura, al magistrato di sorveglianza, secondo il disposto di cui al
comma 5 del presente articolo. In ogni caso, la direzione dell'istituto
penitenziario, anche a seguito di richiesta del detenuto o del suo
difensore, trasmette al magistrato di sorveglianza una relazione sulla
condotta tenuta durante la detenzione. La relazione e' corredata di un
verbale di accertamento dell'idoneita' del domicilio, nonche', se il
condannato e' sottoposto ad un programma di recupero o intende
sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all'articolo 94, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
5. Il magistrato di sorveglianza provvede ai sensi dell'articolo 69-bis
della legge 26 luglio 1975, n. 354, ma il termine di cui al comma 2 del
predetto articolo e' ridotto a cinque giorni.
6. Copia del provvedimento che dispone l'esecuzione della pena presso
il domicilio e' trasmessa senza ritardo al pubblico ministero nonche'
all'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna per gli interventi di
sostegno e controllo. L'ufficio locale dell'esecuzione penale esterna
segnala ogni evento rilevante sull'esecuzione della pena e trasmette
relazione trimestrale e conclusiva.
7. Nel caso di condannato tossicodipendente o alcoldipendente
sottoposto ad un programma di recupero o che ad esso intenda
sottoporsi, la pena di cui al comma 1 puo' essere eseguita presso una
struttura sanitaria pubblica o una struttura privata accreditata ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309. In ogni caso, il magistrato di sorveglianza
puo' imporre le prescrizioni e le forme di controllo necessarie per
accertare che il tossicodipendente o l'alcoldipendente inizi
immediatamente o prosegua il programma terapeutico. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e con il Ministro della salute, sentita la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' determinato
il contingente annuo dei posti disponibili, nei limiti del livello di
risorse ordinario presso ciascuna regione finalizzato a tale tipologia
di spesa, sulla base degli accrediti gia' in essere con il Servizio
sanitario nazionale e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli
articoli 47-ter, commi 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9 e 9-bis, 51-bis, 58 e
58-quater, ad eccezione del comma 7-bis, della legge 26 luglio 1975, n.
354, e successive modificazioni, nonche' le relative norme di
esecuzione contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Nei casi previsti dagli
articoli 47-ter, commi 4 e 4-bis, e 51-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, tuttavia, il provvedimento e' adottato dal magistrato di
sorveglianza.
Art. 2
Modifiche all'articolo 385 del codice penale, in materia di evasione
1. All'articolo 385 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al primo comma, le parole: «da sei mesi ad un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni»; b) al secondo
comma: 1) le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da
due a cinque»; 2) la parola: «cinque» e' sostituita dalla seguente:
«sei».
Art. 3
Circostanza aggravante
1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente
numero: «11-quater. l'avere il colpevole commesso un delitto non
colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa
alla detenzione in carcere».
Art. 4
Modifiche alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, e al decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, concernenti il Corpo di polizia penitenziaria
1. All'articolo 2, comma 215, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «di cui al
comma 213» sono inserite le seguenti: «nonche' le maggiori entrate
derivanti dall'attuazione del comma 212»; b) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi compreso l'adeguamento dell'organico del Corpo
di polizia penitenziaria occorrente per fronteggiare la situazione
emergenziale in atto. A tale ultimo fine e per assicurare, inoltre, la
piena operativita' dei relativi servizi, il Ministro della giustizia e'
autorizzato all'assunzione di personale nel ruolo degli agenti e degli
assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, nei limiti numerici
consentiti dalle risorse derivanti dall'applicazione del comma 212».
2. All'articolo 2, comma 221, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la
parola: «, 212» e' soppressa. 3. Al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria). - 1.
Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano
presso le scuole un corso di durata compresa tra sei e dodici mesi,
diviso in due cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti
anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia. 2. Al termine del
primo ciclo del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio
globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie
di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti
idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in
prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il
quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale
assegnazione a servizi che richiedano qualificazione. 3. Gli agenti in
prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e
ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria
sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento
e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale. 4. Gli agenti
in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che
abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a
ripetere per non piu' di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali.
Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso. 5. Gli allievi e gli
agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere
impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali
all'attivita' di formazione»; b) all'articolo 7, comma 1, la lettera d)
e' sostituita dalla seguente: «d) gli allievi e gli allievi agenti in
prova che per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia determinata
dall'adempimento di un dovere, siano stati assenti dal corso per un
periodo stabilito con decreto del Ministro della giustizia, il quale
deve comunque prevedere un periodo maggiore in caso di assenza
determinata da infermita' contratta durante il corso e, in quest'ultimo
caso, la possibilita' per l'allievo o l'agente in prova di essere
ammesso a partecipare al primo corso successivo alla riacquistata
idoneita' psico-fisica;».
Art. 5
Relazione alle Camere
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro della giustizia, sentiti i Ministri
dell'interno e per la pubblica amministrazione e l'innovazione,
riferisce alle competenti Commissioni parlamentari in merito alle
necessita' di adeguamento numerico e professionale della pianta
organica del Corpo di polizia penitenziaria e del personale civile del
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della
giustizia, anche in relazione all'entita' numerica della popolazione
carceraria e al numero dei posti esistenti e programmati nonche' al
numero dei condannati in esecuzione penale esterna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella
Raccolta ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 2010.
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 3291-bis): Disegno di legge risultante
dallo stralcio deliberato dall'aula in data 12 maggio 2010 degli
articoli 1, 2 e 10 del disegno di legge n. 3291 d'iniziativa del
Ministro della giustizia (Alfano). Assegnato alla II Commissione
(giustizia), in sede referente, il 12 maggio 2010 con pareri delle
Commissioni I, V e XII. Esaminato dalla II Commissione, in sede
referente, il 12, 18 e 27 maggio 2010; l'8, 9, 10 e 17 giugno 2010.
Esaminato in aula il 5 e 6 luglio 2010. Assegnato nuovamente alla II
Commissione (giustizia), in sede legislativa, il 7 luglio 2010 con
pareri delle Commissioni I, V e XII. Esaminato dalla II Commissione, in
sede legislativa, il 13 e 29 luglio 2010 ed approvato il 30 luglio 2010.
Senato della Repubblica (atto n. 2313): Assegnato alla 2ª Commissione
(giustizia), in sede referente, il 4 agosto 2010 con pareri delle
Commissioni 1 ª, 5 ª e 12 ª. Esaminato dalla 2 ª Commissione, in sede
referente, il 21, 22, 23 e 29 settembre 2010; il 5, 6 e 20 ottobre
2010. Esaminato in aula il 28 ottobre 2010 ed il 2 novembre 2010 ed
approvato il 17 novembre 2010.