Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006,
concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti
assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia.
(Provvedimento n. 2564). (GU n. 282 del 4-12-2007 )
L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle
assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni ed integrazioni, approvativo del Codice delle
assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina
la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
Visto il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la
procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme
di funzionamento del collegio di garanzia;
Ritenuta la necessita' di modificare il regolamento n. 6 del 20
ottobre 2006, in modo da consentire una piu' celere definizione dei
procedimenti disciplinari, in caso di esigenza;
Vista la delibera del consiglio assunta nella riunione del 17
ottobre 2007;
A d o t t a
il seguente provvedimento:
Art. 1.
Modifiche al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006
1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera g), le parole "che svolgono l'attivita'
professionale di accertamento e stima dei danni alle cose derivanti
dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo previsto dal
predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti
assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166" sono
soppresse;
b) al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la lettera "h-bis)
"ruolo": il ruolo previsto dall'art. 157 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono
l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore e dei natanti, nonche', fino all'istituzione del ruolo
previsto dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166".
2. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole "nell'ambito della Direzione
coordinamento giuridico" sono soppresse;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'istruttoria si
conclude entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli
atti di cui al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola
volta per la richiesta di atti e documenti di cui al comma 2 e
decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.";
c) al comma 4 le parole "a conclusione dell'istruttoria" sono
sostituite dalle seguenti: "esaminati gli atti";
d) al comma 4 le parole "responsabile della Direzione
coordinamento giuridico" sono sostituite dalle seguenti: "Vice
direttore generale ovvero ad altro dirigente delegato dal
presidente";
e) al comma 4 le parole "dirigente competente nell'ambito della
Direzione" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile della
Sezione consulenza legale";
f) al comma 5 le parole "Responsabile della Direzione" sono
sostituite dalle seguenti: "Vice direttore generale ovvero il
dirigente delegato dal presidente";
g) al comma 6, le parole "dalla conclusione dell'istruttoria"
sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di conclusione
dell'istruttoria attestata ai sensi del comma 5";
h) il comma 8 e' sostituito dal seguente: "8. Nei medesimi
termini viene data notizia dell'avvio del procedimento anche alle
imprese o agli intermediari con cui il soggetto ha in corso, o ha
avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.".
3. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Al fine di
garantire l'efficienza e la tempestivita' nella definizione dei
procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con provvedimenti
successivi, l'articolazione del collegio nel massimo in altre due
sezioni con incremento, fino a nove del numero complessivo dei suoi
componenti.";
b) al comma 3, le parole "e delle sezioni del collegio" sono
sostituite dalle seguenti: "o sezione".
4. Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:
"Art. 5-bis.
Organizzazione in sezioni del collegio di garanzia
1. Se il collegio e' articolato in sezioni, ciascuna di esse e'
composta da un presidente e da due esperti in materia assicurativa
nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art.
5, comma 1.
2. Nel caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione
di prima istituzione assume il ruolo di presidente del collegio. In
tale veste convoca e presiede l'adunanza delle sezioni riunite in
seduta comune quando si devono assumere deliberazioni nelle materie
di cui agli articoli 5-ter e 7 nonche', ogni semestre, per definire
principi e criteri generali di valutazione al fine di assicurare
l'uniformita' di indirizzo nelle decisioni dei procedimenti di
competenza di ciascuna sezione.
3. All'interno del collegio o della sezione il presidente:
a) assegna la trattazione dei procedimenti ai componenti del
collegio o della sezione;
b) assicura l'uniformita' di indirizzo nella decisione dei
singoli procedimenti.
4. Salvo diversa indicazione, le disposizioni del presente
regolamento che sono riferite all'operativita' del collegio si
intendono estese alle sezioni in cui il collegio e' articolato.
Art. 5-ter.
Adunanza delle sezioni riunite in seduta comune
1. Nel caso di articolazione del collegio in sezioni, il presidente
di ciascuna sezione propone al presidente del collegio, di cui
all'art. 5-bis, comma 2, di deferire la decisione su singoli
procedimenti all'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune. Il
presidente del collegio valuta nel merito la proposta di deferimento
e dispone, ove concordi, la convocazione delle sezioni riunite in
seduta comune per la trattazione del procedimento.
2. All'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune partecipa,
senza diritto di voto, il dirigente delegato dal presidente, o in
caso di sua assenza o temporaneo impedimento, il responsabile della
Sezione consulenza legale.".
5. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il collegio, o le
sezioni in seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle
adunanze.";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il collegio, o le
sezioni in seduta comune, disciplinano con provvedimento la propria
organizzazione e stabiliscono le modalita' per la redazione e la
conservazione dei registri e dei verbali concernenti l'attivita'
espletata.";
c) al comma 5 le parole "Direzione coordinamento giuridico," sono
soppresse.
6. L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8.
Trattazione del procedimento
1. Il funzionario responsabile, ricevuta notizia dell'avvenuta
notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede
alla segreteria per i procedimenti disciplinari la fissazione della
adunanza di trattazione. La segreteria provvede sulla base del
calendario fissato a norma dell'art. 7, comma 2, tenendo conto del
termine previsto per l'esercizio dei diritti di difesa di cui
all'art. 4, comma 2, e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame
degli atti difensivi.
2. Della data della adunanza viene data comunicazione, mediante
raccomandata con avviso di ricevimento, al soggetto sottoposto al
procedimento ed agli altri eventuali interessati.
3. Entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine per
l'esercizio dei diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza
legale trasmette alla segreteria il fascicolo del procedimento.
4. Il collegio esamina gli atti, compresi gli scritti difensivi
depositati dall'interessato, ed avvia la trattazione nell'adunanza
fissata a norma dell'art. 8, comma 1.
5. Il collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un
esperto di fiducia. Dell'audizione viene redatto apposito verbale
sottoscritto dai dichiaranti.
6. Il collegio puo' richiedere l'integrazione delle risultanze
istruttorie e disporre la convocazione in adunanza dei soggetti
interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli
intermediari con cui il soggetto sottoposto a procedimento aveva
incarichi o collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire
chiarimenti in merito alla sussistenza della violazione contestata,
fissandone il periodo di espletamento nel corso del quale il termine
di cui all'art. 11 e' sospeso.
7. Alle adunanze del collegio partecipa, senza diritto di voto, il
funzionario responsabile per riferire in ordine all'accertamento
istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.".
7. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica "delibere del collegio" e' sostituita con il
seguente: "conclusione del procedimento":
b) al comma 1, dopo le parole "provvedimento disciplinare", sono
aggiunte le seguenti: "ovvero di archiviazione della contestazione,
nel caso in cui la violazione non risulti provata";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il collegio
delibera in seduta riservata. In caso di assenza o di altro
impedimento temporaneo di un componente, il collegio o la sezione
puo' validamente operare con la presenza di due componenti. Se
l'assenza o il temporaneo impedimento riguardano il presidente del
collegio o della sezione, questi e' sostituito dal presidente di
un'altra sezione o, in mancanza, dal componente del collegio o della
sezione piu' anziano per eta'. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.";
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Il presidente
dell'ISVAP, ricevuta la proposta formulata dal collegio o dalla
sezione ovvero, nel caso di cui all'art. 5-ter, comma 1, dalle
sezioni riunite in seduta comune, assume una delle seguenti
determinazioni: a) decide in merito con proprio provvedimento; b)
chiede al collegio o alla sezione ovvero, nel caso di cui all'art.
5-ter, comma 1, alle sezioni riunite in seduta comune, il riesame
della proposta; c) rimette la proposta formulata dal collegio o dalla
sezione alle sezioni riunite in seduta comune perche' esprimano la
propria proposta.";
e) il comma 5 e' soppresso.
8. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole "a cura della segreteria per i
procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5" sono soppresse;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento
adottato dal presidente dell'ISVAP che applica la sanzione
disciplinare e' comunicato anche alle imprese o agli intermediari con
cui il soggetto sottoposto a procedimento ha in corso, o aveva
all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.".
Art. 2.
Pubblicazione
1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet
dell'ISVAP.
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 novembre 2007
Il presidente: Giannini