Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006,
concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari
nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti 
assicurativi e le norme di funzionamento del collegio di garanzia.
(Provvedimento n. 2564). (GU n. 282 del 4-12-2007 )

			     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,   approvativo   del  Codice  delle
assicurazioni  private  ed, in particolare, l'art. 331 che disciplina
la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari;
  Visto  il regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 concernente la
procedura  di  applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli  intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme
di funzionamento del collegio di garanzia;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare il regolamento n. 6 del 20
ottobre  2006,  in modo da consentire una piu' celere definizione dei
procedimenti disciplinari, in caso di esigenza;
  Vista  la  delibera  del  consiglio  assunta  nella riunione del 17
ottobre 2007;
                             A d o t t a
                     il seguente provvedimento:
                               Art. 1.
          Modifiche al regolamento n. 6 del 20 ottobre 2006
  1. All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1, lettera g), le parole "che svolgono l'attivita'
professionale  di  accertamento e stima dei danni alle cose derivanti
dalla  circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e
dei  natanti,  nonche',  fino  all'istituzione del ruolo previsto dal
predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo nazionale dei periti
assicurativi  di  cui  alla  legge  17  febbraio  1992,  n. 166" sono
soppresse;
    b) al comma 1, dopo la lettera h), e' aggiunta la lettera "h-bis)
"ruolo":  il  ruolo  previsto dall'art. 157 del decreto legislativo 7
settembre  2005, n. 209, in cui sono iscritti i soggetti che svolgono
l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni alle cose
derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a
motore  e  dei  natanti,  nonche',  fino  all'istituzione  del  ruolo
previsto  dal  predetto  articolo,  i  soggetti  iscritti  nel  ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166".
  2. All'art. 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al   comma   1   le   parole   "nell'ambito   della  Direzione
coordinamento giuridico" sono soppresse;
    b)  il  comma  3 e' sostituito dal seguente: "3. L'istruttoria si
conclude  entro  il  termine  di novanta giorni dal ricevimento degli
atti  di  cui  al comma 2; il termine puo' essere interrotto una sola
volta  per  la  richiesta  di  atti  e  documenti di cui al comma 2 e
decorre nuovamente dal pervenimento della documentazione completa.";
    c) al  comma  4  le  parole "a conclusione dell'istruttoria" sono
sostituite dalle seguenti: "esaminati gli atti";
    d) al   comma   4   le   parole   "responsabile  della  Direzione
coordinamento   giuridico"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Vice
direttore   generale   ovvero   ad   altro   dirigente  delegato  dal
presidente";
    e) al  comma  4 le parole "dirigente competente nell'ambito della
Direzione"   sono  sostituite  dalle  seguenti:  "responsabile  della
Sezione consulenza legale";
    f) al  comma  5  le  parole  "Responsabile  della Direzione" sono
sostituite   dalle  seguenti:  "Vice  direttore  generale  ovvero  il
dirigente delegato dal presidente";
    g) al  comma  6,  le  parole "dalla conclusione dell'istruttoria"
sono   sostituite   dalle   seguenti:   "dalla  data  di  conclusione
dell'istruttoria attestata ai sensi del comma 5";
    h)  il  comma  8  e'  sostituito  dal  seguente: "8. Nei medesimi
termini  viene  data  notizia  dell'avvio del procedimento anche alle
imprese  o  agli  intermediari  con cui il soggetto ha in corso, o ha
avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.".
  3. All'art. 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Al  fine di
garantire  l'efficienza  e  la  tempestivita'  nella  definizione dei
procedimenti  disciplinari,  l'ISVAP puo' disporre, con provvedimenti
successivi,  l'articolazione  del  collegio  nel massimo in altre due
sezioni  con  incremento, fino a nove del numero complessivo dei suoi
componenti.";
    b) al  comma  3,  le  parole  "e delle sezioni del collegio" sono
sostituite dalle seguenti: "o sezione".
  4. Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:
                            "Art. 5-bis.
         Organizzazione in sezioni del collegio di garanzia
  1.  Se  il  collegio  e' articolato in sezioni, ciascuna di esse e'
composta  da  un  presidente e da due esperti in materia assicurativa
nominati nel rispetto dei requisiti e delle modalita' di cui all'art.
5, comma 1.
  2.  Nel  caso di pluralita' di sezioni, il presidente della sezione
di  prima  istituzione assume il ruolo di presidente del collegio. In
tale  veste  convoca  e  presiede l'adunanza delle sezioni riunite in
seduta  comune  quando si devono assumere deliberazioni nelle materie
di  cui  agli articoli 5-ter e 7 nonche', ogni semestre, per definire
principi  e  criteri  generali  di  valutazione al fine di assicurare
l'uniformita'  di  indirizzo  nelle  decisioni  dei  procedimenti  di
competenza di ciascuna sezione.
  3. All'interno del collegio o della sezione il presidente:
    a) assegna  la  trattazione  dei  procedimenti  ai componenti del
collegio o della sezione;
    b) assicura   l'uniformita'  di  indirizzo  nella  decisione  dei
singoli procedimenti.
  4.   Salvo   diversa  indicazione,  le  disposizioni  del  presente
regolamento  che  sono  riferite  all'operativita'  del  collegio  si
intendono estese alle sezioni in cui il collegio e' articolato.
                             Art. 5-ter.
           Adunanza delle sezioni riunite in seduta comune
  1. Nel caso di articolazione del collegio in sezioni, il presidente
di  ciascuna  sezione  propone  al  presidente  del  collegio, di cui
all'art.  5-bis,  comma  2,  di  deferire  la  decisione  su  singoli
procedimenti  all'adunanza delle sezioni riunite in seduta comune. Il
presidente  del collegio valuta nel merito la proposta di deferimento
e  dispone,  ove  concordi,  la convocazione delle sezioni riunite in
seduta comune per la trattazione del procedimento.
  2.  All'adunanza  delle sezioni riunite in seduta comune partecipa,
senza  diritto  di  voto,  il dirigente delegato dal presidente, o in
caso  di  sua assenza o temporaneo impedimento, il responsabile della
Sezione consulenza legale.".
  5. All'art. 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il  comma  2 e' sostituito dal seguente: "2. Il collegio, o le
sezioni  in  seduta comune, fissano ogni tre mesi il calendario delle
adunanze.";
    b) il  comma  4 e' sostituito dal seguente: "4. Il collegio, o le
sezioni  in  seduta comune, disciplinano con provvedimento la propria
organizzazione  e  stabiliscono  le  modalita'  per la redazione e la
conservazione  dei  registri  e  dei  verbali concernenti l'attivita'
espletata.";
    c) al comma 5 le parole "Direzione coordinamento giuridico," sono
soppresse.
  6. L'art. 8 e' sostituito dal seguente:
                              "Art. 8.
                    Trattazione del procedimento
  1.  Il  funzionario  responsabile,  ricevuta  notizia dell'avvenuta
notifica della contestazione degli addebiti all'interessato, richiede
alla  segreteria  per i procedimenti disciplinari la fissazione della
adunanza  di  trattazione.  La  segreteria  provvede  sulla  base del
calendario  fissato  a  norma dell'art. 7, comma 2, tenendo conto del
termine  previsto  per  l'esercizio  dei  diritti  di  difesa  di cui
all'art.  4,  comma 2, e di un ragionevole lasso di tempo per l'esame
degli atti difensivi.
  2.  Della  data  della  adunanza viene data comunicazione, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, al soggetto sottoposto al
procedimento ed agli altri eventuali interessati.
  3.  Entro  i  venti giorni successivi alla scadenza del termine per
l'esercizio  dei  diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza
legale trasmette alla segreteria il fascicolo del procedimento.
  4.  Il  collegio  esamina  gli atti, compresi gli scritti difensivi
depositati  dall'interessato,  ed  avvia la trattazione nell'adunanza
fissata a norma dell'art. 8, comma 1.
  5. Il collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un
esperto  di  fiducia.  Dell'audizione  viene redatto apposito verbale
sottoscritto dai dichiaranti.
  6.  Il  collegio  puo'  richiedere  l'integrazione delle risultanze
istruttorie  e  disporre  la  convocazione  in  adunanza dei soggetti
interessati ai fatti oggetto del procedimento e delle imprese e degli
intermediari  con  cui  il  soggetto  sottoposto a procedimento aveva
incarichi  o  collaborazioni in corso all'epoca dei fatti per fornire
chiarimenti  in  merito alla sussistenza della violazione contestata,
fissandone  il periodo di espletamento nel corso del quale il termine
di cui all'art. 11 e' sospeso.
  7.  Alle adunanze del collegio partecipa, senza diritto di voto, il
funzionario  responsabile  per  riferire  in  ordine all'accertamento
istruttorio dei fatti concernenti il procedimento.".
  7. All'art. 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la  rubrica  "delibere  del  collegio"  e'  sostituita  con il
seguente: "conclusione del procedimento":
    b)  al comma 1, dopo le parole "provvedimento disciplinare", sono
aggiunte  le  seguenti: "ovvero di archiviazione della contestazione,
nel caso in cui la violazione non risulti provata";
    c) il  comma  2  e'  sostituito  dal  seguente:  "2.  Il collegio
delibera  in  seduta  riservata.  In  caso  di  assenza  o  di  altro
impedimento  temporaneo  di  un  componente, il collegio o la sezione
puo'  validamente  operare  con  la  presenza  di  due componenti. Se
l'assenza  o  il  temporaneo impedimento riguardano il presidente del
collegio  o  della  sezione,  questi  e' sostituito dal presidente di
un'altra  sezione o, in mancanza, dal componente del collegio o della
sezione piu' anziano per eta'. In caso di parita' prevale il voto del
presidente.";
    d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente: "4. Il presidente
dell'ISVAP,  ricevuta  la  proposta  formulata  dal  collegio o dalla
sezione  ovvero,  nel  caso  di  cui  all'art.  5-ter, comma 1, dalle
sezioni   riunite   in  seduta  comune,  assume  una  delle  seguenti
determinazioni:  a)  decide  in  merito con proprio provvedimento; b)
chiede  al  collegio  o alla sezione ovvero, nel caso di cui all'art.
5-ter,  comma  1,  alle  sezioni riunite in seduta comune, il riesame
della proposta; c) rimette la proposta formulata dal collegio o dalla
sezione  alle  sezioni  riunite in seduta comune perche' esprimano la
propria proposta.";
    e) il comma 5 e' soppresso.
  8. All'art. 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma  1,  le  parole  "a  cura  della  segreteria  per i
procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5" sono soppresse;
    b) il  comma  2  e' sostituito dal seguente: "2. Il provvedimento
adottato   dal   presidente   dell'ISVAP   che  applica  la  sanzione
disciplinare e' comunicato anche alle imprese o agli intermediari con
cui  il  soggetto  sottoposto  a  procedimento  ha  in corso, o aveva
all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.".

                               Art. 2.
                            Pubblicazione
  1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  nel  Bollettino  e  sul  sito  internet
dell'ISVAP.

                               Art. 3.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 26 novembre 2007
                                              Il presidente: Giannini