L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO
 
(Regolamento 20 ottobre 2006)
 
 
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed
integrazioni,   concernente   la   riforma   della   vigilanza  sulle
assicurazioni;
  Vista  la  deliberazione  del  Consiglio, assunta in data 21 luglio
1999,  con la quale e' stato istituito il Collegio di garanzia per la
disciplina degli albi degli agenti di assicurazione, dei mediatori di
assicurazione   e   di   riassicurazione   e  del  ruolo  dei  periti
assicurativi;
  Visto il provvedimento ISVAP n. 1338 G. dell'11 novembre 1999, come
modificato  dal  provvedimento  ISVAP del 1° settembre 2000, n. 1674,
recante  norme  di  organizzazione  e  funzionamento  del Collegio di
garanzia  per la disciplina degli albi degli agenti di assicurazione,
dei  mediatori  di assicurazione e di riassicurazione e del ruolo dei
periti assicurativi;
  Visto  il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo
del codice delle assicurazioni private ed, in particolare, l'art. 331
che   disciplina   la   procedura   di  applicazione  delle  sanzioni
disciplinari;
  Visto  il  regolamento  ISVAP  n. 2 del 9 maggio 2006, e successive
modifiche  ed  integrazioni, di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge  7 agosto  1990,  n.  241,  concernente  la  determinazione dei
termini  di conclusione e delle unita' organizzative responsabili dei
procedimenti;
  Visto  il regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la
disciplina   dell'attivita'   di   intermediazione   assicurativa   e
riassicurativa  di  cui al titolo IX e di cui all'art. 183 del codice
delle assicurazioni private;
  Ritenuta   la  necessita'  di  disciplinare  il  funzionamento  del
Collegio  di  garanzia  sui procedimenti disciplinari alla luce della
nuova normativa introdotta dal codice delle assicurazioni private;
  Vista   la   delibera  assunta  alla  riunione  del  Consiglio  del
19 ottobre   2006  con  la  quale  e'  stato  approvato  il  presente
regolamento;
 
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Nel presente regolamento si intendono per:
    a) «Collegio»:   il   Collegio   di   garanzia  sui  procedimenti
disciplinari   previsto   dall'art.   331   del  decreto  legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
    b) «decreto»:  il  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
approvativo del codice delle assicurazioni private;
    c) «funzionario   responsabile»:  il  funzionario  della  Sezione
consulenza   legale   dell'ISVAP  responsabile  dell'istruttoria  del
procedimento  disciplinare  ai  sensi  del regolamento ISVAP n. 2 del
9 maggio  2006,  di  attuazione  degli  articoli 2  e  4  della legge
7 agosto 1990, n. 241;
    d) «imprese»:  le  imprese  di assicurazione o di riassicurazione
autorizzate,  di  cui  all'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209;
    e) «intermediari»: le persone fisiche o le societa', iscritte nel
registro   unico   elettronico   degli  intermediari  assicurativi  e
riassicurativi   di   cui   all'art.   109  del  decreto  legislativo
7 settembre  2005,  n. 209, che svolgono a titolo oneroso l'attivita'
di intermediazione assicurativa o riassicurativa;
    f) «ISVAP   o   Autorita»:  l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo;
    g) «periti  assicurativi»:  i  soggetti iscritti nel ruolo di cui
all'art.  157  del  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che
svolgono  l'attivita' professionale di accertamento e stima dei danni
alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei
veicoli  a  motore  e  dei natanti, nonche', fino all'istituzione del
ruolo  previsto  dal predetto articolo, i soggetti iscritti nel ruolo
nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992,
n. 166;
    h) «registro»:  il  registro unico elettronico degli intermediari
assicurativi  e  riassicurativi  di  cui  all'art.  109  del  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
    i) «Sezione  del  Collegio»: una delle articolazioni del Collegio
di  garanzia sui procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 331 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
  Art. 2.
                       Ambito di applicazione
  1.   Il   presente   regolamento   disciplina  il  funzionamento  e
l'articolazione   del   Collegio   di   garanzia   sui   procedimenti
disciplinari,  regola  la  ripartizione  delle funzioni istruttorie e
deliberative  e  stabilisce  le norme di svolgimento della procedura,
nel  rispetto  del principio del giusto procedimento e del diritto di
difesa dell'interessato, in materia di illeciti disciplinari previsti
dal  decreto  e  dai  regolamenti  attuativi  che  siano  commessi da
intermediari e periti assicurativi.
Art. 3.
                Istruttoria e avvio del procedimento
  1.  L'istruttoria  dei  procedimenti  disciplinari  e' curata dalla
Sezione  consulenza  legale nell'ambito della Direzione coordinamento
giuridico   ed   e'   affidata   ad  un  funzionario  che  assume  la
responsabilita' del procedimento.
  2. Il funzionario responsabile istruisce il procedimento sulla base
degli  atti  e  della  documentazione  inviati  dagli  altri  Servizi
dell'Autorita'   inerenti   alla  ricorrenza  di  possibili  illeciti
disciplinari.  Se  necessario  richiede, direttamente o attraverso il
Servizio  che effettua la segnalazione, atti e documenti alle imprese
di  assicurazione  mandanti ed ai soggetti nei confronti dei quali si
svolge l'istruttoria.
  3. L'istruttoria si conclude entro il termine di novanta giorni dal
ricevimento  degli  atti  di  cui  al comma 2; il termine puo' essere
interrotto una sola volta per la richiesta degli atti e dei documenti
di cui al comma 2.
  4.  Il  funzionario  responsabile  del procedimento disciplinare, a
conclusione dell'istruttoria, propone al responsabile della Direzione
coordinamento  giuridico, previa valutazione del dirigente competente
nell'ambito della Direzione:
    a) la   chiusura   dell'istruttoria   per   insussistenza   della
violazione o improcedibilita' dell'azione disciplinare;
    b) l'avvio    del    procedimento    disciplinare   mediante   la
contestazione all'interessato degli addebiti.
  5. Il responsabile della Direzione, a seguito della proposta di cui
al  comma 4,  con  atto  formale  dispone, entro il termine di cui al
comma 3,  la  chiusura  dell'istruttoria  o  l'avvio del procedimento
nelle forme previste dai commi 6 e 7.
  6.  L'avvio  del  procedimento  avviene  con la contestazione degli
addebiti  all'interessato  a mezzo lettera raccomandata con avviso di
ricevimento  entro centoventi giorni, ovvero entro centottanta giorni
per    i    soggetti    residenti   all'estero,   dalla   conclusione
dell'istruttoria     e    contiene    l'indicazione    dei    diritti
dell'interessato di cui all'art. 4.
  7.  Nel caso in cui l'attivita' di intermediazione venga esercitata
in  forma  societaria,  la  contestazione  degli addebiti deve essere
comunicata  a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento anche alla
societa', accompagnata dall'avvertenza delle possibili conseguenze in
capo  ad essa, nell'eventualita' che ricorrano le condizioni previste
dall'art.  330,  comma 2  del decreto, e dall'invito a partecipare al
procedimento,  con gli stessi diritti di difesa riconosciuti ai sensi
dell'art. 4.
  8.   Nei   medesimi  termini  viene  data  notizia  dell'avvio  del
procedimento  anche  alle  imprese con le quali l'intermediario ha in
corso, o ha avuto, incarichi o collaborazioni.
Art. 4.
                      Diritti dell'interessato
  1.  L'interessato  e  la societa' di cui all'art. 3, comma 7, hanno
facolta' di:
    a) accedere agli atti del fascicolo e di estrarne copia;
    b) depositare scritti, memorie difensive e documenti probatori;
    c) proporre  reclamo  avverso  la  contestazione degli addebiti e
chiedere l'audizione dinanzi al Collegio.
  2.  Il  termine  per  esercitare tali diritti e' di sessanta giorni
dalla  notifica  della  contestazione,  ai  sensi  dell'art.  331 del
decreto.
  3.  L'accesso agli atti del fascicolo del procedimento disciplinare
avviene  con le modalita' previste dai provvedimenti ISVAP n. 39 e n.
40 del 1995.
Art. 5.
                Composizione del Collegio di garanzia
  1.  Il  Collegio  e'  istituito  presso  l'ISVAP ed e' composto dal
presidente,  magistrato  con  qualifica  non  inferiore  a  quella di
consigliere  della  Corte di cassazione o equiparato, anche a riposo,
ovvero  da  un  docente  universitario  di ruolo, e da due componenti
esperti  in  materia  assicurativa  nominati  ai sensi dell'art. 331,
comma 3, del decreto.
  2.  Al  fine  di  garantire  l'efficienza  e la tempestivita' nella
definizione dei procedimenti disciplinari, l'ISVAP puo' disporre, con
proprio provvedimento, l'articolazione del Collegio al massimo in tre
Sezioni   con  incremento,  fino  ad  un  massimo  di  9  del  numero
complessivo dei suoi componenti.
  3.  Il  mandato  di ciascun componente del Collegio e delle Sezioni
del  Collegio  ha durata quadriennale e non puo' essere rinnovato per
piu' di una volta.
Art. 6.
                   Incompatibilita' ed astensione
  1.  Il  componente  che  si  trovi in una delle situazioni indicate
dall'art.  51  del  codice  di  procedura  civile  rispetto  ai  casi
specifici  portati  all'esame  del Collegio ha l'obbligo di astenersi
dalla  partecipazione  all'adunanza  di relativa trattazione, dandone
preventiva comunicazione al presidente.
Art. 7.
            Ruolo cronologico e calendario delle adunanze
  1. Il Collegio istituisce:
    a) il  ruolo cronologico delle adunanze, al quale sono iscritti i
procedimenti;
    b) il registro dei verbali delle adunanze.
  2.  I  componenti  del Collegio si riuniscono in sessione ordinaria
ogni  sei  mesi per la fissazione del calendario delle adunanze ed in
sessione straordinaria tutte le volte in cui sia ritenuto opportuno.
  3.  Il  calendario delle adunanze e' pubblicato trimestralmente nel
bollettino e sul sito internet dell'Autorita'.
  4.  Il Collegio stabilisce, con propri provvedimenti, i criteri per
l'assegnazione  dei  ricorsi  alle Sezioni del Collegio, le modalita'
per  la  redazione  e  la  conservazione  dei  registri e dei verbali
concernenti  l'attivita' espletata, disciplinando altresi' la propria
organizzazione.
  5. Per l'espletamento delle attivita' di cui alle presenti norme e'
istituita,  presso  la  Direzione  coordinamento  giuridico,  Sezione
consulenza legale, la segreteria per i procedimenti disciplinari.
Art. 8.
                    Trattazione del procedimento
  1.  Entro  i  venti giorni successivi alla scadenza del termine per
l'esercizio  dei  diritti indicati nell'art. 4, la Sezione consulenza
legale  trasmette  alla  segreteria  di  cui  all'art. 7, comma 5, il
fascicolo   del   procedimento   per  la  fissazione  della  data  di
trattazione  alla prima adunanza utile del calendario di cui all'art.
7,  comma 2  e  la  relativa  comunicazione al soggetto sottoposto al
procedimento   ed   agli   altri   eventuali   interessati,  mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
  2.  Il  Collegio  esamina  gli atti, compresi gli scritti difensivi
depositati  dall'interessato,  ed  avvia la trattazione nell'adunanza
fissata a norma dell'art. 7, comma 2.
  3. Il Collegio dispone l'audizione degli interessati che ne abbiano
fatto richiesta i quali potranno farsi assistere da un legale o da un
esperto  di  fiducia.  Dell'audizione  viene redatto apposito verbale
sottoscritto dai dichiaranti.
  4.  Il  Collegio  puo'  richiedere  l'integrazione delle risultanze
istruttorie  e  disporre  la convocazione dei soggetti interessati ai
fatti oggetto del procedimento per fornire chiarimenti in merito alla
sussistenza  della  violazione  contestata,  fissandone il periodo di
espletamento.
  5.  Alle adunanze del Collegio partecipa, senza diritto di voto, il
funzionario  responsabile  per  riferire  in  ordine all'accertamento
istruttorio  dei  fatti concernenti il procedimento. Il Collegio puo'
decidere  di  disporre  l'audizione  delle imprese di cui all'art. 3,
comma 8  o  di  altri  soggetti che possano fornire elementi utili ai
fini della decisione.
  6.  Il  Collegio se non ritiene provata la violazione puo' disporre
con  propria  delibera  motivata l'archiviazione della contestazione,
dandone contestuale notizia al presidente dell'ISVAP.
Art. 9.
                        Delibere del Collegio
  1.  La  delibera  del  Collegio  contiene  la  proposta motivata di
adozione  del  provvedimento  disciplinare.  Nel  caso  in  cui venga
proposta  la  sanzione della radiazione, il Collegio si esprime anche
sulla  sussistenza  delle condizioni per le quali, ai sensi dell'art.
330,  comma 2  del  decreto,  si deve disporre la cancellazione della
societa' nella quale opera l'interessato.
  2.  Il  Collegio delibera in seduta riservata con la presenza della
maggioranza  dei  componenti;  in caso di parita' prevale il voto del
presidente.
  3.   La  delibera,  sottoscritta  dal  presidente  e  dal  relatore
incaricato  di redigere le motivazioni, viene trasmessa al presidente
dell'ISVAP.
  4.  Il  presidente  dell'ISVAP,  ricevuta la proposta formulata dal
Collegio  decide  in  merito con proprio provvedimento. Il presidente
puo' chiedere al Collegio il riesame della proposta.
  5.  Il  contenuto  delle delibere ed i voti espressi dai componenti
del  Collegio  sono  sommariamente  verbalizzati  nel registro di cui
all'art. 7, comma 1, lettera b).
Art. 10.
             Notifica e pubblicazione del provvedimento
  1. Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che conclude
il  procedimento  disciplinare  indica  i  termini e le modalita' per
proporre  eventuale  ricorso  al  giudice  amministrativo,  ovvero al
Presidente  della  Repubblica in via straordinaria e viene notificato
all'interessato mediante lettera raccomandata a cura della segreteria
per i procedimenti disciplinari di cui all'art. 7, comma 5.
  2.  Il provvedimento adottato dal presidente dell'ISVAP che applica
la  sanzione  disciplinare  e'  comunicato  anche alle imprese con le
quali   l'intermediario   ha   in  corso  o  ha  avuto,  incarichi  o
collaborazione.
  3.  I  provvedimenti  che infliggono la sanzione disciplinare della
radiazione,  le  sentenze emesse a conclusione dei ricorsi ai giudici
amministrativi  ed  i  decreti che decidono i ricorsi straordinari al
Presidente della Repubblica sono pubblicati nel bollettino e sul sito
internet dell'Autorita'.
  Art. 11.
                   Termine finale del procedimento
  1.  Fatte  salve le legittime cause di sospensione, il procedimento
disciplinare deve essere concluso entro trecentosessantacinque giorni
dall'avvio del procedimento di cui all'art. 3, commi 6 e 7.
Art. 12.
                          Norme transitorie
  1.  Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari
per  gli  illeciti  previsti  e  puniti dal decreto e dai regolamenti
attuativi.
  2.  Ai  procedimenti  disciplinari  per  illeciti commessi entro il
31 dicembre  2006 si applicano le norme sostanziali di cui alla legge
7 febbraio  1979,  n.  48, alla legge 28 novembre 1984, n. 792 e alla
legge  17 febbraio  1992,  n.  166.  A tali procedimenti si applica a
partire  dal  1° gennaio  2007  la  procedura  stabilita dal presente
regolamento  ed  essi vengono valutati dal Collegio nominato ai sensi
dell'art. 5.
  3.  Il  provvedimento  ISVAP  n.  1338  dell'11 novembre 1999, come
modificato  dal provvedimento ISVAP n. 1674 del 1° settembre 2000, e'
abrogato, salvo quanto previsto dal comma 2.
Art. 13.
                            Pubblicazione
  1.  Il  presente regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana,   nel   bollettino  dell'ISVAP  ed  e'
disponibile sul sito internet dell'Autorita'.
Art. 14.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  regolamento  entra in vigore il giorno successivo
alla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 20 ottobre 2006
                                              Il presidente: Giannini