Inps
Direzione Centrale delle Prestazioni
Messaggio 28 febbraio 2005 n° 6726
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OGGETTO: |
Accredito maternità al di fuori del rapporto di lavoro.
Precisazioni. |
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In relazione a quesiti
pervenuti in materia di accredito figurativo per maternità al di fuori del
rapporto di lavoro ai sensi dell’art.25, comma 2, del D.Lvo n.151/2001
si forniscono le seguenti precisazioni. - Requisito
di 260 contributi (cinque anni di contribuzione) E’ stato precisato con
circolare n. 61 che tale requisito deve essere posseduto al momento
della domanda di accredito e deve riferirsi a contribuzione versata in
costanza di lavoro subordinato nell’AGO e non si può procedere
alla totalizzazione con eventuale contribuzione versata nelle gestioni autonome
ART/COM e CD/CM. - Diritto
all’accredito Per avere diritto
all’accredito e per stabilirne la durata si deve fare riferimento al primo
contributo obbligatorio immediatamente successivo al periodo da accreditare,
ovvero in mancanza di contribuzione , al primo contributo precedente
l’evento. Se prima e dopo l’evento il
soggetto può vantare soltanto contribuzione versata in relazione ad attività
autonoma , anche se titolare del requisito dei cinque anni versati in
costanza di lavoro subordinato non ha titolo all’accredito. Anche in presenza
soltanto di contribuzione versata a favore delle lavoratrici addette ai
servizi domestici e familiari si deve procedere all’accredito figurativo
della maternità a partire dall’1.7.1972 (D.P.R. 31.12.1971 n.1403). Per quanto riguarda le
lavoratrici a domicilio le norme concernenti l’astensione obbligatoria per
determinati periodi anteriori e posteriori al parto e la relativa copertura
figurativa è stata prevista dalla legge 1204/71. L’accredito figurativo in
favore delle addette ai lavori agricoli è riconosciuto a decorrere dal 4
gennaio 1951 ai sensi della legge 26 agosto 1950, n.860. Ciò in quanto il periodo di
riferimento non può essere antecedente alla data di costituzione della
gestione interessata. Se, invece, prima o dopo
l’evento può vantare contribuzione versata in costanza di lavoro subordinato
e sempre in presenza del requisito dei cinque anni ha diritto
all’accredito. Al riguardo si precisa che con
circolari n. 102/2002 e n.61/2003 è stato chiarito che detti periodi di
maternità possono essere accreditati nella medesima durata prevista per
gli eventi intervenuti nel corso di un rapporto lavorativo e nei confronti
delle medesime categorie di soggetti tutelati dalla normativa vigente al
momento dell’evento.
IL DIRETTORE CENTRALE
NORI |