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(Messaggio 22 settembre 2004 numero 29469)
“Legge delega in materia pensionistica”
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Nella Gazzetta ufficiale numero 222 del 21 settembre 2004 e' stata pubblicata la legge 23 agosto 2004, numero 243, recante ''Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria ''.
La legge conferisce al Governo la delega in materia di previdenza, di misure di sostegno alla previdenza complementare e all' occupazione stabile e di riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria.
Il presente messaggio fornisce le prime indicazioni su alcune novita' introdotte dalla nuova legge, di rilevante impatto sui lavoratori.
1. La certificazione del diritto alla pensione.
I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 prevedono:
3. Il lavoratore che abbia maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', nonche' alla pensione nel sistema contributivo, consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto”. 4. Per il lavoratore di cui al comma 3, i periodi di anzianita' contributiva maturati fino alla data di conseguimento del diritto alla pensione sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della prestazione, secondo i criteri vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge. 5. Il lavoratore di cui al comma 3 puo' liberamente esercitare il diritto alla prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di maturazione dei requisiti di cui al predetto comma 3, indipendentemente da ogni modifica della normativa. Per effetto di tale norma il lavoratore puo' pertanto chiedere all'Ente cui e' assicurato la certificazione della maturazione dei requisiti di eta' e di anzianita' contributiva attualmente vigenti; la certificazione rilasciata costituisce una garanzia della possibilita' di accedere alla pensione e del relativo importo in base alla normativa vigente. La domanda di certificazione puo' essere redatta in qualsiasi formato; per agevolare l'assicurato, e' stato predisposto un modulo di domanda, disponibile su Internet e sulla Intranet dell'Istituto.
2. Rinuncia all'accredito contributivo.
L'articolo 1, commi da 12 a 17, prevede:
12. Per il periodo 2004-2007, al fine di incentivare il posticipo del pensionamento, ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'articolo 59, commi 6 e 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianita', possono rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facolta' viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta'. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla contribuzione che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facolta', e' corrisposta interamente al lavoratore. 13. All'atto del pensionamento il trattamento liquidato a favore del lavoratore che abbia esercitato la facolta' di cui al comma 12 e' pari a quello che sarebbe spettato alla data della prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell'esercizio della predetta facolta', sulla base dell'anzianita' contributiva maturata alla data della medesima scadenza. Sono in ogni caso fatti salvi gli adeguamenti del trattamento pensionistico spettanti per effetto della rivalutazione automatica al costo della vita durante il periodo di posticipo del pensionamento. 14. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni, in materia di determinazione dei redditi da lavoro dipendente, e' aggiunta, dopo la lettera i), la seguente: ''i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa''. 15. Le modalita' di attuazione dei commi dal 12 al 16 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 16. Entro il 30 giugno 2007 il Governo procede alla verifica dei risultati del sistema di incentivazione previsto dai commi dal 12 al 15, al fine di valutarne l'impatto sulla sostenibilita' finanziaria del sistema pensionistico. A tal fine il Governo si avvale dei dati forniti dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale, di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed effettua una consultazione, nel primo semestre del 2007, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. 17. L'articolo 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.'' La norma prevede quindi, per il lavoratore che abbia raggiunto entro il 2007 i requisiti di eta' e di contribuzione vigenti per l'accesso alla pensione di anzianita', la facolta' di rinunciare all'accredito contributivo. A seguito dell'esercizio della facolta', dalla prima scadenza utile per il pensionamento, viene meno l'obbligo del versamento della contribuzione relativa all'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e delle forme sostitutive; l'importo corrispondente a tale contribuzione non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini dell'IRPEF e viene pertanto corrisposto interamente al lavoratore.
L'importo di pensione maturato sulla base della contribuzione versata, comprensivo degli aumenti conseguenti alla perequazione automatica, costituisce l'importo del trattamento pensionistico che spetta al lavoratore al momento del pensionamento.
La nuova norma sopprime l'articolo numero 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che aveva introdotto incentivi all'occupazione dei lavoratori anziani.
3. Prime iniziative dell'Istituto.
Atteso il numero dei lavoratori potenzialmente interessati alle novita' introdotte dalla legge delega, e la necessita' di fornire un servizio, anche informativo, puntuale e tempestivo, l'Istituto ha previsto una serie di iniziative. In particolare:
· e' stato istituito il numero verde dedicato 800901080 e sono stati forniti appositi strumenti, informativi e tecnici, al personale del numero verde;
· sono state realizzate, all'interno delle procedure “Gestione domande” e “Procedura pensioni”, le funzioni di gestione della domanda di certificazione, di elaborazione del conto, di rilascio della certificazione e di simulazione del calcolo della pensione, ai fini di fornire al lavoratore gli elementi necessari a decidere se rinunciare all'accredito contributivo;
· e' in corso di invio, ai lavoratori che, sulla base delle risultanze degli archivi contributivi potrebbero, entro il 30 giugno 2004, raggiungere i requisiti di eta' e di contribuzione, una comunicazione circa la possibilita' di ottenere la certificazione del diritto a pensione e di rinunciare all'accredito contributivo;
· e' stato realizzato il manuale operativo con l'analisi organizzativa e i flussi di attivita' che costituiscono il processo produttivo; per la consultazione di tale materiale, in corso di pubblicazione sul sito della Direzione Centrale Organizzazione e sul sito della Direzione Centrate delle Prestazioni, si rinvia ad apposito messaggio;
· sono state realizzate alcune schede informative e di quesiti che piu' frequentemente possono essere avanzati. Le schede vengono rilasciate con messaggio a parte e saranno disponibili sul sito Internet e sulla Intranet dell'Istituto.
Tutte le strutture dell'Istituto sono impegnate a fornire assistenza; in particolare, le ''Isole di Consulenza'' forniranno adeguata informazione e tutta la consulenza necessaria e richiesta dal lavoratore a seguito dell'entrata in vigore della legge delega in questione. Alle predette ''Isole'' dovranno essere indirizzati i richiedenti la pensione di anzianita', perche' ricevano gli elementi necessari a decidere se avvalersi o meno della possibilita' di rinuncia all'accredito contributivo.
Maggiori dettagli organizzativi saranno forniti con apposita circolare.
Il Direttore Generale Crecco |