INPS
Direzione Centrale delle
Prestazioni
Direzione Centrale Sistemi
Informativi e Telecomunicazioni
(Messaggio 1 luglio 2004 n°
20655)
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OGGETTO: |
Addizionale regionale
all’IRPEF. Aliquote agevolate per i residenti nelle Regioni
Lombardia e Veneto. |
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1 – Aliquote dell’addizionale Regionale
all’IRPEF. Con circolare n.
191 del 12 dicembre 2003 sono state comunicate le modalità
di effettuazione, sulle rate di pensione dell’anno 2004, delle ritenute per
l’addizionale regionale relativa ai redditi dell’anno 2003 ed è stata
trasmessa, in allegato 1.O, la tabella delle aliquote applicate per ciascuna
Regione e in allegato 8 una sintesi delle disposizioni regionali in materia. In occasione del rinnovo delle pensioni per l’anno 2004
non è stato possibile applicare le aliquote agevolate introdotte dalle
Regioni Lombardia e Veneto in favore dei cittadini disagiati, in quanto le necessarie informazioni, di carattere reddituale per i residenti in Lombardia, di carattere reddituale e familiare per i residenti in Veneto, non
sono conosciute all’Istituto. La Regione Lombardia infatti,
con legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27, ha previsto l’aliquota dello 0,9
% in luogo di quella dell’1,2 % per i pensionati che, oltre la pensione,
abbiano solo il reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle sue pertinenze, determinato ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, per un importo complessivo, al netto degli
oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, non superiore a €
10.329,14. La Regione Veneto, con legge regionale 22 novembre 2002,
n. 24, ha previsto l’aliquota dello 0,9 % in luogo delle aliquote
progressive, dall’1,2 % all’1,4 % in relazione all’importo
del reddito, per i pensionati con reddito imponibile non superiore a
32.600,00 euro e che abbiano nel proprio nucleo familiare un inabile, il cui
reddito non sia superiore a euro 32.600,00. 2 – Applicazione delle aliquote agevolate per i
residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto Per evitare la necessità di presentazione della
dichiarazione dei redditi ai soli fini dell’applicazione delle aliquote
agevolate, l’Istituto ha contattato i pensionati per
acquisire le necessarie informazioni. A tal fine sono stati individuati i
titolari di pensione INPS, residenti nelle Regioni Lombardia e Veneto che,
sulla base del reddito complessivo da pensione, rilevato nel Casellario dei
pensionati, potrebbero fruire delle aliquote agevolate per l’anno
2003. Ai soggetti interessati viene inviata la
comunicazione di cui agli allegati 1 e 2. 3 – Lettere di richiesta di informazione La comunicazione illustra brevemente la normativa
regionale in materia e invita il pensionato a comunicare all’Istituto, anche
tramite gli Enti di Patronato, i CAF e il Call
Center dell’Istituto, il diritto a beneficiare dell’aliquota agevolata.
L’informazione verrà utilizzata in occasione del
rinnovo delle pensioni per l’anno 2005 ai fini della determinazione
dell’importo dell’addizionale regionale relativa ai redditi dell’anno 2004. I pensionati che possono beneficiare dell’aliquota agevolata devono inoltre comunicare se hanno provveduto o
provvederanno alla presentazione della dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2004 ovvero Mod. UNICO
PERSONE FISICHE/2004). A coloro che non presentano, perché non tenuti, la
dichiarazione dei redditi, l’Istituto provvederà a
rimborsare la quota di addizionale regionale che sarà trattenuta in eccedenza
nel corso del corrente anno. 4 – Adempimenti delle Sedi Si illustrano di seguito le varie
fasi dell’operazione, conseguenti al rientro delle comunicazioni da parte dei
pensionati. 4.1 – Pensionati non in possesso dei
requisiti previsti I pensionati che non sono in possesso
dei particolari requisiti previsti dalle leggi regionali per
beneficiare dell’aliquota agevolata non devono consegnare la lettera
all’INPS, in quanto l’importo dell’addizionale regionale determinato
dall’Istituto è corretto. Nessun adempimento è richiesto alle Sedi per le
comunicazioni restituite con risposta negativa alla prima domanda. 4.2 – Pensionati in possesso dei requisiti Per i pensionati che comunicano di possedere i requisiti
previsti per beneficiare dell’aliquota agevolata, deve essere acquisita la
relativa informazione, con modalità distinte a
seconda che debba essere ricalcolata l’addizionale
regionale relativa ai redditi 2003 trattenuta nel 2004 o debba essere
memorizzata soltanto l’informazione per il calcolo dell’addizionale sui
redditi 2004 da trattenere nel 2005. 4.2.1 – Il pensionato ha risposto SI alla prima domanda
e SI alla seconda domanda Per pensionati che dichiarano di essere
in possesso dei requisiti richiesti e di aver presentato la
dichiarazione dei redditi tramite Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004, proprio o del coniuge,
sono stati già operati, in sede di dichiarazione, i conguagli conseguenti
alla riduzione di aliquota per l’anno 2003. Per questi casi, le Sedi dovranno memorizzare,
utilizzando la procedura Variazione detrazioni d'imposta (SIMA), il diritto
alla riduzione di aliquota, inserendo nel nuovo
campo “Aliquota regionale ridotta” il codice: “1” se il pensionato risiede in Lombardia “2” se il pensionato risiede in Veneto Il codice segnalato dalla Sede viene
memorizzato nel dodicesimo carattere del campo GP3CDTI, contenente i codici
detrazione d’imposta, con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1° gennaio
2004. La procedura di rinnovo delle pensioni per l’anno 2005 verificherà,
ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata, la presenza del codice e
la contemporanea residenza al 31 dicembre 2004 in un Comune della Regione
interessata. 4.2.2 – Il pensionato ha risposto SI alla prima domanda
e NO alla seconda domanda Per i pensionati che dichiarano di essere
in possesso dei requisiti richiesti e di non aver presentato la
certificazione fiscale (Mod. 730/2004 o Mod. UNICO PERSONE FISICHE/2004), proprio o del coniuge,
deve essere disposto il rimborso della differenza di addizionale regionale
per l’anno 2003. A tal fine dovrà essere acquisita l’informazione relativa al diritto all’aliquota agevolata utilizzando
l’opzione “9 - Rimborso addizionale regionale Veneto e Lombardia” della
procedura “ Gestione Dati Fiscali”, rilasciata con messaggio n. 402 dell’11
dicembre 2003, al quale si rinvia per le modalità operative, che è stata
aggiornata per la gestione dei conguagli dell’addizionale relativa ai redditi
dell’anno 2003. La procedura, effettuate le
opportune verifiche: ridetermina l’importo dell’addizionale
regionale dovuta per l’anno 2003 e lo memorizza nel campo GP3EADD del data
base delle pensioni e dispone il rimborso della differenza; memorizza l’informazione relativa al
diritto all’aliquota agevolata nel dodicesimo carattere del campo GP3CDTI,
con decorrenza di validità (GP301RZN) dal 1° gennaio 2004; tale informazione
verrà utilizzata dalla procedura di rinnovo delle pensioni per l’anno 2005. 5 – Nuove liquidazioni e trasferimenti di pensione Anche per le pensioni da liquidare in favore dei
residenti in un Comune delle Regioni Lombardia o Veneto e per i pensionati
che vi si trasferiscano da Comuni di altre Regioni
sarà possibile acquisire l’informazione relativa alla riduzione di aliquota. Con successivo messaggio sarà resa disponibile la
procedura di prima liquidazione delle pensioni aggiornata. Nel frattempo, e
per i trasferimenti di residenza nelle Regioni interessate, le Sedi
utilizzeranno la procedura “Variazione detrazioni d'imposta”, con le modalità descritte al punto 4.2.1 del presente messaggio. Negli allegati 3 e 4 si trasmette il modello DETR04, diversificato per le Regioni Lombardia e Veneto, da
utilizzare per i pensionati residenti nelle due Regioni, per le pensioni di
nuova liquidazione e per i trasferimenti di residenza da Comuni di altre
Regioni a Comuni delle Regioni Lombardia e Veneto. ****** I Direttori delle strutture dell’Istituto delle Regioni
Lombardia e Veneto provvederanno a dare la massima
diffusione, utilizzando i consueti canali, all’operazione illustrata in
questo messaggio.
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Allegato N.1
Allegato N.2
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