INPS
Direzione Centrale delle Entrate Prestazioni
(Messaggio 9.3.2006 n° 7572)
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OGGETTO: |
Lavoratori marittimi. Benefici
previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto. Art. 13, comma 8, legge
27 marzo 1992, n.257 e successive modificazioni. |
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La legge 23 dicembre
2005, n.266, finanziaria 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del
29 dicembre 2005, all’articolo 1, comma 567, dispone che ”Per i lavoratori
marittimi assicurati presso l’Istituto di previdenza per il settore marittimo
(IPSEMA), la sussistenza e la durata dell’esposizione all’amianto sono
accertate e certificate dall’IPSEMA. Per i predetti lavoratori, restano
valide le domande di certificazione già presentate all’INAIL, in ottemperanza
al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004,
emanato in attuazione dell’articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003,
n.269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n.326, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.295 del 17 dicembre 2004”. Si rammenta che con circolare
n. 58 del 15 aprile 2005, parte terza, punto 1, sono state, tra l’altro,
fornite indicazioni in ordine alla presentazione alle Strutture INPS
territorialmente competenti della certificazione rilasciata dall’INAIL ai
fini del riconoscimento dei benefici pensionistici previsti per lavoro svolto
con esposizione all’amianto. Tali indicazioni
sono state fornite con riferimento sia all’attività lavorativa soggetta
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita dall’INAIL, sia all’attività lavorativa non soggetta
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali gestita da detto Istituto. Per tale ultima
tipologia di attività e con riguardo ai soli lavoratori marittimi, assicurati
presso l’IPSEMA, ai fini del riconoscimento del beneficio di cui trattasi
deve essere presentata la certificazione di esposizione all’amianto
rilasciata dall’IPSEMA con l’indicazione del relativo periodo. Secondo il disposto
normativo restano valide le domande di certificazione dell’esposizione
all’amianto presentate dai lavoratori all’INAIL entro il termine del 15
giugno 2005, 180° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 27 ottobre 2004 (17 dicembre 2004). Con l’occasione si
forniscono i seguenti chiarimenti richiesti da alcune Strutture territoriali
riguardanti la certificazione rilasciata dall’INAIL ai fini del
riconoscimento dei benefici previsti dalla disciplina previgente al 2 ottobre
2003, data di entrata in vigore del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazione, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. In sede di
applicazione delle istruzioni fornite con la citata circolare n.58, sono
sorte talune perplessità in ordine alla validità della certificazione
rilasciata ai lavoratori dall’INAIL secondo i fac-simili diramati con circolare
n. 304 del 15 dicembre 1995, integrata con messaggio n. 22759 del 20 aprile
1996. Al riguardo si
chiarisce che detta documentazione deve ritenersi validamente prodotta
ancorché la stessa sia fornita a corredo di domande di pensione presentate in
data successiva alla circolare n.58 del 15 aprile 2005.
Il Direttore centrale
Nori |