TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE
DI PRESTAZIONI
DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA E ANF 2005
PROTOCOLLO DI INTESA OPERATIVO
INPS-PATRONATI
Il presente protocollo recepisce i risultati
degli incontri svolti a livello centrale tra Istituto e Patronati relativi alle
modalità per l’invio nel 2006 delle domande di prestazioni di disoccupazione agricola e ANF per via
telematica da parte dei Patronati relative all’anno 2005.
L’Istituto e i Patronati perseguono l’obiettivo di migliorare l’erogazione delle prestazioni e di incrementare il numero delle domande presentate per via telematica.
L’adozione della modalità di invio telematico,
da parte dei Patronati, delle domande di disoccupazione agricola relative agli
anni 2003 e 2004 ha dato esito favorevole con l’inoltro di 196.906 pratiche in
formato elettronico nel 2004 e di 464.440 nel 2005 (il 65% del totale delle
domande).
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L'INPS mette a disposizione dei Patronati un
sistema per la trasmissione telematica dei dati delle domande di prestazioni di
disoccupazione agricola e degli ANF. I Patronati possono acquisire i dati delle
domande utilizzando sia proprie procedure sia la procedura di acquisizione via
internet on-line, fornita
dall’Istituto.
Nel primo caso, l’Istituto mette a disposizione una funzione per il trasferimento dei dati, già acquisiti e organizzati in un opportuno file, verso i propri sistemi. I dati inviati dai Patronati devono, in ogni caso, rispettare il tracciato e le specifiche tecniche fornite dall'INPS L’Istituto provvederà, a richiesta, a fornire alle direzioni centrali dei patronati i dati relativi alle domande da questi inviate, completi del relativo tracciato.
I Patronati si impegnano a far pervenire il
materiale cartaceo relativo alle domande trasmesse telematicamente, con le
modalità che verranno concordate in sede locale, al più presto e comunque non
oltre 15 giorni dalla trasmissione telematica stessa. Per le domande trasmesse
a ridosso della scadenza la consegna potrà avvenire, sempre nel termine dei 15
giorni, anche successivamente al 31 marzo 2006.
2
L’Istituto mette a disposizione dei Patronati
la documentazione di descrizione dei tracciati record e dei controlli da
effettuare sui dati acquisiti prima della trasmissione.
L'INPS si riserva, una volta in possesso della
documentazione cartacea, di eseguire controlli a campione sulle pratiche
inviate per rilevare eventuali irregolarità o fenomeni di scostamento rispetto
ai dati trasmessi, informandone i Patronati interessati e concordando
iniziative specifiche per eliminare gli inconvenienti riscontrati.
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La data di presentazione della/e domanda/e,
con valenza ai sensi della normativa vigente, è quella in cui è stata
effettuata una delle due differenti modalità di trasmissione:
I Patronati si impegnano a trasmettere le domande a partire dal 16 febbraio 2006.
Allo scopo di favorire un inserimento più rapido
dei dati delle domande, l’INPS fornisce a ciascun Patronato, per gli assicurati
che nell’anno precedente si sono rivolti allo stesso Patronato per ottenere la
prestazione, un file in formato elettronico contenente i dati indispensabili
per raggiungere l’obiettivo prefissato.
Al termine della fase di acquisizione on-line della domanda, l’INPS rilascia una ricevuta riportante il numero identificativo assegnato alla domanda, i dati del richiedente, l’anno di competenza per la prestazione richiesta, la sede INPS competente, la data di acquisizione, l’eventuale indicazione di duplicazione, il codice Patronato e l’ufficio del Patronato che ha curato la trasmissione.
La ricevuta potrà essere stampata dal Patronato.
Nel caso di trasmissione di un file, la
ricevuta riporta i seguenti dati:
identificativo del lotto inviato, codice Patronato e ufficio del Patronato che
ha effettuato la trasmissione, data di invio. Inoltre viene emesso un elenco
delle domande presenti nel file, con la specifica, per ognuna di esse, di:
codice fiscale dell’assicurato, cognome e nome dell’assicurato, anno di
competenza, tipo di prestazione richiesta.
Il Patronato deve indicare nella domanda la
competente sede destinataria della pratica, consultando eventualmente una
tabella di help fornita dall’Inps.
Le pratiche trasmesse, sia con modalità on-line che off-line saranno protocollate con il sistema di protocollazione informatica.
Tra le informazioni da trasmettere è presente
un campo vuoto che può essere valorizzato con un codice identificativo della
pratica da parte del Patronato. Tale campo che non è utilizzato dall’Istituto,
è previsto ad uso esclusivo dei Patronati per la ricerca e individuazione delle
proprie domande.
Le domande trasmesse possono poi essere
stampate da parte dei Patronati in formato PDF e possono, altresì, essere
scaricate in formato XML per eventuali
elaborazioni proprie dei Patronati.
L’Istituto fornisce la funzione di “Gestione
Esiti” tramite la quale i Patronati, responsabili della trasmissione, possono
controllare l’effettiva registrazione e validazione delle domande trasmesse.
Limitatamente alle utenze delle Direzioni
Generali dei Patronati e a fine campagna di trasmissione delle domande (31
marzo), l’Istituto mette a disposizione un’apposita funzione statistica per il
monitoraggio dell’andamento degli invii delle domande in ambito territoriale.
4
I Patronati, verificata l'esattezza delle
domande acquisite on-line o trasmesse con il file, possono stampare, in formato
PDF-A4, la/e domanda/e di disoccupazione agricola e assegno nucleo familiare.
5
I Patronati, per fruire della procedura di
“trasmissione telematica delle domande di disoccupazione agricola”, dovranno
collegarsi dal proprio Browser Internet al “Portale Patronati” del Web Server
dell'INPS, identificandosi con un codice utente e password. L’assegnazione del codice
utente e password alle strutture periferiche dei Patronati, viene effettuata
dalle rispettive strutture centrali.
Nell’ambito del sistema di autenticazione,
oltre al profilo utente di tipo tradizionale che dà accesso a tutti i servizi
presenti nel portale, è stato definito un nuovo profilo utente limitato
solamente all’utilizzo della procedura per la trasmissione, da parte degli
operatori di patronato, delle domande di disoccupazione agricola.
Le utenze afferenti questo nuovo profilo
vengono comunque create e gestite dalle strutture centrali dei Patronati.
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L’INPS mette a disposizione dei Patronati una procedura
per la consultazione via Internet di informazioni sintetiche che
consentano la verifica dello stato di
lavorazione della pratica, fermo restando quanto previsto al successivo
articolo 8.
7
Sulla base di accordi definiti in sede locale tra i rappresentanti dei Patronati e i Direttori
delle sedi provinciali dell’Istituto verranno concordate le modalità per
riconoscere alle domande trasmesse per via telematica una corsia “dedicata” che
ne permetta la liquidazione con ogni possibile precedenza.
8
I provvedimenti di definizione delle domande verranno
notificati direttamente ai lavoratori, con posta ordinaria nel caso di
accoglimento e con notifica individuale, effettuata nelle consuete forme, nel
caso di reiezione; tali provvedimenti verranno comunicati contestualmente ai
patronati mediante liste, con possibilità di accesso in visione e stampa dei
singoli provvedimenti, tramite internet, limitatamente ai propri patrocinati.
Continueranno ad essere inviate direttamente ai patronati le richieste di
documenti o di ulteriori notizie propedeutiche alla definizione della domanda.
9
La domanda cartacea viene
sottoscritta dal richiedente la prestazione e presentata unitamente a copia
fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai
sensi dell’articolo 38, 2° e 3° comma, del D.P.R del 28 dicembre 2000 n.445
(All.1). Per l’anno in corso, in considerazione della prevista modifica dei
moduli di domanda inoltrati in forma cartacea, la fotocopia del documento sarà
allegata in ogni caso possibile.
All.1
D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445
Articolo
38
Modalita' di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le
dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o
esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via
telematica.
2. Le istanze e le dichiarazioni
inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore e' identificato dal sistema informatico con
l'uso della carta di identita' elettronica.
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento e' inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identita' possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facolta' e' consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.