Direzione Centrale delle Entrate Contributive
Direzione Centrale Organizzazione
Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
(Circolare 27.1.2006 n° 9)
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OGGETTO: |
Documento Unico di Regolarità
Contributiva - Precisazioni e chiarimenti |
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SOMMARIO: |
1) imprese
senza dipendenti e lavoratori autonomi 2) benefici
e sovvenzioni comunitarie per investimenti 3) leggi
regionali |
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1) IMPRESE SENZA DIPENDENTI E
LAVORATORI AUTONOMI
In risposta al quesito con il quale l’Inps chiedeva se fosse ammissibile il
rilascio del DURC ai lavoratori autonomi partecipanti ad appalti di
lavori pubblici, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
interpretando le norme in vigore ha precisato, con nota del 5 dicembre 2005
prot.2988 che i lavoratori autonomi artigiani senza dipendenti non sono
destinatari del DURC.
A giudizio del Ministero, infatti, il decreto legislativo N. 494/1996, art.
3, comma 8, distingue molto chiaramente la condizione di “lavoratore
autonomo” da quella delle “imprese esecutrici”, prevedendo per i
primi unicamente l’obbligo di dimostrare l’idoneità tecnico-professionale e
ponendo invece in capo alle seconde ulteriori obblighi, tra i quali quello di
dimostrare la regolarità contributiva. Con successiva nota del 22 dicembre 2005 prot.
3144, in risposta ad un interpello inoltrato da CNA di Pistoia in tema di
lavori edili privati, lo stesso Ministero ha fornito ulteriori
precisazioni con riguardo ai lavoratori autonomi e alle società senza
dipendenti, alle imprese non edili operanti nei cantieri nonché al periodo di
validità del Durc.
In particolare: - per il
primo punto, nel ribadire le motivazioni già esposte in precedenza, ha
specificato “che nel novero dei destinatari dell’obbligo di richiesta del
Durc non rientrano i lavoratori autonomi e le società senza dipendenti”; - in
ordine al secondo punto ha precisato che tutte le imprese operanti nei
cantieri hanno l’obbligo di dimostrare la regolarità contributiva e che
nell’ipotesi di imprese edili, il DURC deve essere rilasciato dalle Casse
Edili; - relativamente
al terzo aspetto ha confermato il periodo di validità di un mese del
documento unico dalla data del rilascio, limitatamente ai lavori privati in
edilizia.
Pertanto, prendendo atto degli indirizzi ministeriali, sui quali peraltro
potrebbero intervenire ulteriori chiarimenti, in futuro non sarà più
necessario presentare il DURC in occasione della denuncia di nuova attività o
per ottenere la concessione edilizia nei casi in cui i lavori debbano essere
svolti da una ditta artigiana senza dipendenti.
Qualora invece la richiesta del DURC riguardi l’artigiano con
dipendenti, sia che eserciti individualmente, sia che svolga
l’attività in forma societaria, il controllo sulla regolarità contributiva
nella gestione DM deve essere esteso anche alla contribuzione dovuta alla
gestione dei lavoratori autonomi artigiani.
Infine l’artigiano con familiari iscritti come coadiuvanti non è
assimilabile all’impresa ai fini del rilascio del DURC, ma qualora si avvalga
anche di dipendenti, la regolarità deve riguardare anche la contribuzione che
lo stesso è tenuto a versare per i propri coadiuvanti iscritti alla gestione
previdenziale dei lavoratori autonomi. Si
ritiene comunque opportuno precisare che indipendentemente dalla ricorrenza
dell’obbligo di dimostrare la regolarità, l’Istituto, in qualità di
“Amministrazione certificante” secondo la definizione dell’art. 1 comma 1
lett. P) del D.P.R. n. 445/2000, è tenuto a rilasciare la
certificazione tutte le volte che ne sia richiesto.
In tali casi, inoltre, il richiedente può senz’altro usufruire della specifica procedura e modulistica disponibile nel portale www.sportellounicoprevidenziale.it, la cui finalità prioritaria è la semplificazione degli adempimenti, effettuando, pertanto, un’unica richiesta che verrà inoltrata a Inps e Inail secondo le modalità descritte nelle Circolari Inail n.52/2005 e Inps n. 122/2005.
Si
ritiene da ultimo opportuno sottolineare che quando l’Istituto agisce in
qualità di stazione appaltante, deve comunque acquisire la regolarità
contributiva per verificare la sussistenza dei requisiti di ordine generale
relativi all’affidabilità morale ed economica dei contraenti ed a tal fine è
utilizzabile la procedura Durc. BENEFICI E SOVVENZIONI COMUNITARIE
PER INVESTIMENTI
La Legge Finanziaria 2006, al comma 553, ha apportato alcune modifiche alle
disposizioni in materia di sovvenzioni comunitarie e DURC già contenute
nel collegato alla Finanziaria (art. 10 comma 7 Decreto Legge n. 203/2005
convertito nella Legge n. 248/2005). Più precisamente la nuova norma prevede che le imprese
di tutti i settori sono tenute a presentare il Durc per accedere ai
benefici e alle sovvenzioni comunitarie esclusivamente per la
realizzazione di investimenti. LEGGI
REGIONALI
La normativa nazionale in materia di regolarità contributiva è spesso
integrata da leggi regionali che, senza essere in contrasto con la prima,
individuano ulteriori momenti ovvero particolari esigenze di acquisizione del
documento (es. richiesta del certificato, nei casi di lavori privati in
edilizia, anche alla fine dei lavori). Anche
in questi casi potrà essere utilizzata, ove tecnicamente compatibile,
la procedura realizzata a livello nazionale.
Il Direttore Generale
Crecco __________________ [1] D.
Lgs. n. 494/1996, articolo 3, comma 8, come modificato dall’art. 86 del D.
Lgs. n . 276/2003 |