INPS
Progetto
per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
(Circolare
18 giugno 2004 n° 96)
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“Coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori
agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti per l’anno 2004.” |
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SOMMARIO: |
6. Modalità di pagamento |
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Premesso che, con il Decreto
Legislativo 29 marzo 2004 n. 99, al pari di quanto previsto
dall’abrogato art. 12 per lo IATP, la qualifica di IAP, si riferisce e vale
per tutti i casi in cui, per la normativa statale stessa, è rilevante a
determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale, il calcolo dei
contributi I.V.S. dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri ed
imprenditori agricoli professionali si basa sulla classificazione delle
aziende nelle quattro fasce di reddito indicate nella tabella D allegata alla
legge 2 agosto 1990 n. 233, rimodulate a partire dal 1 luglio 1997 dal
Decreto Legislativo 16 aprile 1997 n.146 e convertite in EURO, come da
circolare n. 83 del 23 aprile 2002, nonchè sulla determinazione di
un'aliquota percentuale da applicare al reddito convenzionale individuale ed
attribuita in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata
l’azienda. Il reddito medio
convenzionale, pubblicato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, viene determinato sulla base della media tra le medie
salariali giornaliere degli operai agricoli. Per l’anno 2004 il reddito
medio convenzionale è stato determinato in Euro 42,68, con Decreto
Direttoriale del 11 giugno 2004 del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali Pertanto, le aliquote da
applicare al suddetto reddito, immutate rispetto a quelle applicate nel 2003
per essere stato raggiunto l’aumento complessivo previsto dall’art. 3 comma 3
del Decreto Legislativo n.146/1997, sono le seguenti: 18,30%
(ridotta al 15,80% per i soggetti di età inferiore a 21 anni) per la
generalità delle imprese; 15,30%
( ridotta al 10,80% per i giovani in età inferiore ai 21 anni) per le imprese
ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate. Tenuto conto del contributo
addizionale del 2% previsto dall’art.12, ultimo comma, della legge 2 agosto
1990, n. 233, le aliquote complessive per il calcolo del contributo I.V.S.
che i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed imprenditori agricoli
professionali sono tenuti a corrispondere ammontano, per l’anno 2004,
rispettivamente: per i
maggiori di 21 anni 20,30% (per le zone normali) 17,30% (per le zone
svantaggiate) per i
minori di 21 anni 17,80% (per le zone
normali) 12,80% (per le zone
svantaggiate) Si precisa, inoltre, che
l’importo del contributo addizionale, di cui al comma 1 dell’art.17 della
legge 3 giugno 1975, n.160, per effetto del meccanismo di adeguamento
periodico previsto dall’art. 22 della stessa legge, è pari, per l’anno 2004,
a € 0,54 a giornata.
2. Contribuzione di maternità. Per l’anno 2004 il contributo
annuo dovuto ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’erogazione
dell’indennità giornaliera di gravidanza e puerperio è fissato nella misura
di Euro 7,49 , ai sensi dell’articolo 49 della legge 23 dicembre 1999 n.
488. Tale contributo è dovuto, ai
sensi dell’art. 6 della Legge 29 dicembre 1987, n. 546, per ciascuna unità
attiva iscritta nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e
coloni e ai sensi dell’articolo 66 del Dlgs 26 marzo 2001 n. 151 (testo
unico sulla maternità) per gli imprenditori agricoli professionali. 3. Contribuzione
INAIL Al riguardo si ricorda che per
il riequilibrio finanziario della gestione agricoltura, fermo restando quanto
stabilito dagli artt. 257 e 262 del Testo Unico INAIL, il decreto legislativo
n. 38 del 23 febbraio 2000, all’art. 28 prevede, per il quinquennio
2001-2005, un aumento dei contributi in quota capitaria annua dovuta dai
lavoratori autonomi agricoli nella misura massima complessiva del 50%. Come è
noto, per gli anni 2001 e 2002 l’incremento dei contributi in quota
capitaria è stato calcolato per ciascun anno nella misura del 12,5% e
per l’anno 2003 nella misura del 8,33%. Per l’anno 2004 l’ulteriore aumento
stabilito con decreto interministeriale, in corso di pubblicazione, su
delibera del Commissario Straordinario dell’INAIL, è pari a 8,33%. Pertanto, il contributo dovuto
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni, di cui
all’art. 4 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, che l’Istituto riscuote con
la procedura unificata, ai sensi dell’art.1 del D.L. 26 aprile 1996, n. 219,
per l’anno 2004 è fissato nella misura capitaria annua di Euro 725,77,
ridotta a Euro 502,58 per le aziende situate nei territori montani o in zone
svantaggiate.
4. Territori agevolati (zone montane e svantaggiate). Per l’individuazione delle
predette zone bisogna fare riferimento per i territori montani al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e per le zone agricole svantaggiate
all’art.15 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, ciò in quanto alla categoria
non sono applicabili le disposizioni emanate a seguito della
riclassificazione oggetto della delibera CIPE n. 42 del 25 maggio
2000. Si precisa, al riguardo,
che il dettato del comma 1, dell’art. 2 del Dlgs 146/1997 recita: “A decorrere dal 1 gennaio
1998 il complesso delle agevolazioni di cui al comma 27 dell’art. 11 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537 è ridistribuito in base ad una nuova
classificazione delle zone svantaggiate.” Inoltre il comma 27 dell’art.
11 della legge n. 537/1993 precisa che: “ I premi ed i contributi
relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di
lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo
determinato e indeterminato nei territori montani…….sono fissati nella
misura…….”
Dalla lettura delle norme è evidente che la riclassificazione opera solo nei
riguardi delle aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo determinato
e indeterminato e non si riflette su altre disposizioni di legge.
5. Tabelle contributi dovuti per l'anno 2004. Nell’allegato 1 sono
riportate le aliquote e gli importi dei contributi in vigore, per
l’anno 2004 per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento. La riscossione avverrà tramite
l'invio agli interessati di quattro modelli di versamento unificato
"F24", che saranno recapitati ai contribuenti con posta
prioritaria. I termini di scadenza per il
pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre 2004 e il
17 gennaio 2005.
IL
DIRETTORE GENERALE
Crecco |